Diritto dei trasporti
1995 855

 Nota all'ordinanza della
Pretura di Cagliari 28 ottobre 1994
Est.: Maria Mura
Air Kon-tiki / Aironjet
RIASSUNTO DEI FATTI:

    La soc. Aironjet, creditrice cambiaria della soc. Air Kon Tiki, notificava a quest'ultima in data 4 ottobre 1994 atto di precetto aeronautico, cui la debitrice non ottemperava. Atterrato presso l'aeroporto di Cagliari un velivolo di proprietà della Air Kon Tiki, la creditrice chiedeva al direttore d'aeroporto ed otteneva in data 14 ottobre 1994 un provvedimento di fermo del velivolo ex art. 1058 c. nav.; a seguito del quale, il 17 ottobre 1994, procedeva al pignoramento.
     La Air Kon Tiki si opponeva all'esecuzione, chiedendo fra l'altro la sospensione del pignoramento e la revoca del provvedimento di fermo del direttore d'aeroporto.
 

MASSIME:

    Il provvedimento emesso ex art. 1058 c. nav. dal direttore d'aeroporto non è qualificabile come atto amministrativo, non essendo volto alla tutela di interessi pubblici.
     Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario a valutare la legittimità del provvedimento ex art. 1058 c. nav., in quanto prodromico all'emanazione di un provvedimento cautelare o all'inizio di azione esecutiva.
     Trattandosi di provvedimento finalizzato a rendere possibile l'azione cautelare o l'esecuzione, trascorso il tempo ragionevolmente necessario a tale fine deve essere revocato il provvedimento ex art. 1058 in cui non sia indicato un termine di scadenza del provvedimento stesso.
 
ORDINANZA:

(..omissis..)
     Con riguardo alla revoca del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 1058 del cod. nav., in relazione al quale é stata eccepita la carenza di giurisdizione, si rileva che il provvedimento in questione non può qualificarsi come atto amministrativo.
     Come é noto il presupposto per l'emanazione di tali atti é l'esigenza di tutelare interessi pubblici (quali potrebbero essere ragioni di sicurezza, di sanità o simili).
     I provvedimenti previsti dagli artt. 646 e 1058 del cod. nav. costituiscono, invece, un'ulteriore garanzia offerta al creditore per il soddisfacimento del proprio credito, giacché essi sono volti a rendere materialmente possibile la concreta esecuzione del pignoramento o di una misura cautelare, per cui essi rappresentano dei provvedimenti finalizzati alla tutela di interessi meramente privati.
     Infatti, secondo una parte della dottrina, i provvedimenti ex art. 1058 (ex art. 646, dettato nell'ambito del processo esecutivo su navi) hanno soltanto una funzione preliminare all'azione conservativa o esecutiva.
 In particolare é stato ritenuto che la collocazione delle norme, contenute nelle disposizioni generali relative all'esecuzione forzata ed alle misure cautelari, rende chiaro il loro carattere strumentale nell'ambito del procedimento esecutivo o cautelare.
     I provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 1058 (e 646) del cod. nav., non hanno, quindi, carattere di autonomia essendo prodromici all'emanazione di un provvedimento cautelare o all'inizio dell'azione esecutiva.
     Ne deriva che il procedimento adottato dal giudice, o in caso d'urgenza, dal direttore dell'aeroporto o dall'autorità di polizia giudiziaria deve avere una durata necessariamente limitata nel tempo,in quanto esso ha solo la funzione di rendere possibile il materiale assoggettamento dell'aeromobile (o della nave) all'azione esecutiva del creditore, mediante il fermo dell'aereo sino a quando il pignoramento o il sequestro non possano eseguirsi.
     Come ha sostenuto la stessa dottrina, si ritiene, quindi, che trascorso il tempo strettamente necessario ad eseguire il pignoramento o il sequestro senza che nessun procedimento giurisdizionale sia stato attivato, il proprietario può ottenere la revoca del provvedimento di "fermo" "acquistando altresì una ragione di danni nei confronti del creditore".
     Nel caso di specie, la Aironjet ha domandato ed ottenuto l'emissione del provvedimento ex art. 1058 cod. nav. il 14 ottobre 1994.
     La stessa società ha prodotto l'atto di pignoramento notificato a mezzo posta, mediante raccomandata spedita il 18 ottobre 1994, ma non ha allegato all'atto le cartoline comprovanti il ricevimento di esso da parte dei destinatari (comandante e proprietario dell'aeromobile)
    A questo proposito non si ritiene l'opportunità di concedere un rinvio per l'allegazione di tali cartoline, giacché l'urgenza del provvedimento richiesto e la procedura conseguente non consentono una simile dilatazione del processo; in ogni caso, poiché il creditore ha scelto tale modalità di notifica (a mezzo posta), su di lui ricadono le conseguenze connesse  ai tempi occorrenti per l'effettuazione della notifica stessa.
    Infine, il provvedimento di "fermo" dell'aeromobile era stato richiesto proprio per rendere possibile l'esecuzione del pignoramento, per cui l'atto relativo ben avrebbe potuto essere notificato tempestivamente a mani di almeno uno dei destinatari (comandante)
     Pertanto deve ritenersi che allo stato non abbia ancora avuto inizio il processo esecutivo, per cui il provvedimento emesso dal direttore d'aeroporto, stante la finalità dell'atto, deve revocarsi.
     Ad analoga decisione si preverrebbe anche nell'ipotesi in cui l'esecuzione fosse stata validamente instaurata, giacché, in questo caso, il provvedimento stesso (in quanto atto prodromico al procedimento esecutivo) avrebbe già esaurito la propria funzione.
     Questo giudice, inoltre, non è competente a provvedere in ordine alla determinazione delle modalità di amministrazione dell'aeromobile pignorato (art. 1063 cod. nav.), sia perché competente è il giudice dell'esecuzione, sia perché tale determinazione presuppone ovviamente l'avvenuta esecuzione del pignoramento.
 (..omissis..)
Diritto dei trasporti
1996
857
Enzo Fogliani
 
I PROVVEDIMENTI CAUTELARI ATIPICI
 EX ART. 646 E 1058 COD. NAV.

1. Premessa. - 2. La durata temporale. - 3. ambito di applicabilità: a) in vista del sequestro. - 4. segue: b) in vista dell'esecuzione. - 5. Natura del provvedimento: a) emesso dall'autorità amministrativa. - 6. Segue: b) emesso dall'autorità giudiziaria.

- 1.
    L'ordinanza della Pretrice di Cagliari che si commenta appare estremamente interessante, in quanto risulta, ad oltre 50 anni dall'emanazione del codice della navigazione, la prima pronuncia edita in relazione all'art. 1058 c. nav., e comunque una delle rarissime reperibili in tema di pignoramento di aeromobili.

    Fra le varie domande sottoposte al suo giudizio, la Pretrice ha dovuto esaminare una richiesta di revoca di un provvedimento ex art. 1058 c. nav. con cui il direttore di aeroporto, su istanza del creditore, aveva disposto il blocco del velivolo su cui era in corso l'esecuzione. Essendo stata prospettata al riguardo dal creditore opposto una carenza di giurisdizione sull'assunto che tale provvedimento fosse da ritenersi un atto amministrativo, la Pretrice ha respinto tale eccezione rilevando che, essendo tale provvedimento funzionale al procedimento cautelare o di esecuzione e non avendo quindi carattere di autonomia, doveva ritenersi comunque sottoposto alla giurisdizione del giudice ordinario.
 
     Ha quindi statuito che, trattandosi di provvedimento prodromico all'esecuzione o al sequestro, la sua durata non poteva che essere limitata al periodo ragionevolmente necessario all'esecuzione del pignoramento; trascorso inutilmente il quale, in mancanza di un termine di validità, non poteva che essere revocato.

- 2.
     Il problema della durata temporale dei provvedimenti ex art. 646 o 1058 cod. nav. si pone soltanto per quelli emessi per garantire la permanenza della nave o dell'aeromobile in relazione ad un evento di cui sia incerto l'an o il quando (1). Per quei provvedimenti che si inseriscono invece nell'ambito di un procedimento nel quale l'evento cui è finalizzato il provvedimento è incerto solo nell'an ma non nel quando (nel senso che è certa la data in cui l'evento si verificherà o meno) (2), l'indicazione di una data di scadenza del provvedimento non è essenziale, in quanto lo stesso perde implicitamente di efficacia nel momento in cui dovrebbe sopravvenire, secondo le cadenze del procedimento in cui si inserisce, l'atto cui la cautela è finalizzata (3).

    Nella prima ipotesi non sembra si possa dubitare che il provvedimento ex art. 646 o 1058 cod. nav. deve essere limitato nel tempo allo stretto periodo necessario alla verificazione dell'evento cui la cautela è finalizzata, onde limitare al minimo indispensabile la limitazione dei diritti del possessore del veicolo (4). Nella sostanza appare quindi condivisibile la decisione della Pretrice di Cagliari, che, sulla base del tempo trascorso, ha ritenuto  dover revocare il provvedimento sulla considerazione che se il pignoramento era avvenuto, il fermo provvisorio del velivolo non aveva più ragione d'essere; se invece non era avvenuto, il tempo inutilmente trascorso evidenziava l'inesistenza del requisito dell'urgenza.
 
    Mentre la conclusione pratica cui è giunta l'ordinanza appare sostanzialmente corretta, qualche perplessità desta l'iter logico seguito dalla giudicante, ed in particolare la motivazione con cui è stata negata la natura amministrativa del provvedimento ex art. 1058 emanato dal comandante d'aeroporto.
 
- 3.
     La dottrina si è in passato occupata della natura dell'analogo provvedimento previsto, nel settore marittimo, dall'art. 646 c. nav.; provvedimento che, essendo prodromico al sequestro ed al pignoramento di nave, ha diffusione ben più ampia del suo omologo in campo aeronautico.

       Secondo una corrente dottrinaria (5), il provvedimento ex art. 646  c. nav. si configurerebbe  quale autonomo provvedimento cautelare atipico, rientrante quale species nel genus di quelli previsti dall'art.700 cpc; con la conseguenza che, per quanto possibile, ad esso dovrebbero essere applicate le disposizioni del codice di procedura civile (6).
 
    Tale prospettazione è già stata controbattuta da Lobietti (7) il quale non soltanto esclude la riferibilità del provvedimento ex art. 646 c. nav. al genus dei provvedimenti cautelari ex art. 700 cpc, ma esclude a priori che il codice della navigazione attribuisca all'autorità marittima speciali poteri cautelari.
 
    Se può concordarsi con Lobietti nell'escludere l'inquadrabilità del provvedimento ex art. 646 c. nav. nell'ambito dei provvedimenti ex art. 700 cpc (con tutte le conseguenze in tema di applicazione delle relative norme processuali), non appare condivisibile l'affermazione secondo cui i provvedimenti ex art. 646 - 1058 c. nav. potrebbero essere presi "soltanto nel quadro di una attività esplicata in funzione ausiliaria dell'esercizio della giurisdizione" e considerati quindi "in funzione del sequestro e del pignoramento". (8)
 
    Nell'ambito di tale impostazione dottrinale, non soltanto l'autorità amministrativa non avrebbe alcun autonomo potere cautelare d'urgenza, ma ogni provvedimento ex art. 646 non potrebbe che essere successivo alla instaurazione di un procedimento, cautelare o esecutivo, e non invece ad esso preliminare.
 
    Tale dottrina finisce per sminuire e ridurre drasticamente la portata degli artt. 646 e 1058 c. nav., nell'ambito del quale riconduce i provvedimenti di diniego delle spedizioni da parte del comandante del porto a seguito dell'ordine in tal senso contenuto in genere nei provvedimenti di sequestro di nave.

     La funzione del provvedimento ex art. 646 si ridurrebbe quindi a permettere al comandante del porto di prendere quei provvedimenti urgenti per bloccare la nave "sia prima che nel corso dell'esecuzione del provvedimento di sequestro o del pignoramento, ai fini di renderla possibile o agevolarla". (9)
 
    Si tratta di posizione  non condivisibile. Anzitutto, non sembra che i provvedimenti presi dal comandante del porto sulla base di un preciso ordine del giudice nel provvedimento di sequestro rientrino nell'ambito disciplinato dall'art. 646 c. nav. (10). L'ordine di non far partire la nave (e di prendere eventualmente provvedimenti urgenti a tal fine) contenuto nel provvedimento di sequestro del giudice viene eseguito dal comandante del porto nelle sue funzioni di polizia giudiziaria, e non sulla base dei poteri conferitigli ex art. 646 c. nav. (11)

    Dato che un autonomo provvedimento ex art. 646 (o 1058) c. nav. emesso dal giudice ha in genere la stessa forma e lo stesso contenuto dell'ordine di impedire la partenza della nave impartito dal giudice che concede il sequestro al comandante del porto, si dovrebbe dedurre che il provvedimento ex art. 646 adottato autonomamente da un giudice non potrebbe che essere eseguito mediante un ulteriore provvedimento ex art. 646 adottato dal comandante del porto su suo ordine; il che, oltre ad essere poco convincente, contrasterebbe con l'attribuzione anche al comandante del porto (o dell'aeroporto), seppure in via d'urgenza, degli stessi poteri che l'art. 646 dà al giudice.
 
    Del resto, potrebbe apparire persino dubbio che, rinviando per quanto attiene alla competenza del giudice a quanto disposto rispettivamente dagli artt. 643 e 1055 c. nav., il legislatore abbia inteso conferire la competenza non soltanto al giudice competente per l'esecuzione ma anche a quello competente per il sequestro, per il quale il codice della navigazione rinvia al codice di procedura civile (12). Mentre infatti dichiarare competente ad emettere un provvedimento cautelare atipico ex art. 646 o 1058 il giudice dell'esecuzione (ossia quello del luogo in cui si trova la nave o l'aeromobile interessato) appare giustificato dal consentire al giudice più vicino al luogo in cui si trova la nave o l'aeromobile la rapida valutazione dei motivi di urgenza, simile giustificazione appare meno convincente allorché adottata per radicare la competenza anche in capo al giudice competente a concedere il sequestro; e ciò per almeno due motivi.
 
    In primo luogo, il giudice del sequestro, essendo ex art. 669 ter c.p.c. quello competente per la causa di merito, può non essere (e nella maggior parte dei casi non è) il giudice del luogo in cui si trova la nave o l'aeromobile; ed è quindi difficilmente in grado di valutare nei tempi necessariamente ristretti l'esistenza delle esigenze atipiche cautelari cui sono finalizzati gli artt. 646 e 1058 c. nav. (13). In secondo luogo, potrebbe sembrare superfluo assegnare al giudice del sequestro un potere cautelare atipico quando egli, come giudice investito di una domanda cautelare di sequestro, ha direttamente il potere di emettere il provvedimento cautelare tipico cui sono finalizzati i provvedimenti ex art. 646 e 1058 c. nav. (14).
 
    E' da avvertire peraltro che la più recente giurisprudenza sembra orientata a riconoscere la possibilità di emissione di provvedimento ex art. 646 o 1058 cod. nav. anche al giudice competente per il sequestro, giustificando ciò con la necessità di evitare quelle formalità e spese connesse all'esecuzione del sequestro concesso inaudita altera parte che si rivelerebbero inutili qualora lo stesso non fosse confermato in seguito all'istaurazione del contraddittorio in sede presidenziale (15).

    E' quindi comunque da escludersi che gli ordini al comandante del porto contenuti in un provvedimento di sequestro siano (o possano essere) eseguiti dal comandante portuale o aeroportuale nell'ambito dei poteri concessi rispettivamente ex art. 646 e 1058 c. nav. (16).
 
- 4.
     Neppure fondata appare l'affermazione secondo cui il provvedimento ex art. 646 e 1058 c. nav. potrebbe essere emesso solo nell'ambito di un pignoramento la cui esecuzione sia "formalmente compiuta o quanto meno in itinere" (17).

    Al riguardo, basterà osservare che esistono forme di esecuzione quale quella dell'obbligo di riconsegna, nelle quali l'esecuzione stessa è un atto istantaneo, eseguito il quale non sussiste più, per ovvi motivi, alcuna esigenza cautelare (18).
 
    Nell'ipotesi di esecuzione di un decreto ingiuntivo di riconsegna della nave o dell'aeromobile dal conduttore al locatore proprietario, per realizzare l'esecuzione è infatti sufficiente l'intervento dell'ufficiale giudiziario che materialmente trasferisca il possesso del veicolo.
 
    E' evidente che anche in questo caso, come in quello di pignoramento e di sequestro, può sussistere il pericolo di fuga della nave o dell'aeromobile, se non altro fra la notifica del precetto di riconsegna ed il momento su cui esso può essere eseguito. Seguire la tesi di Lobietti significherebbe negare l'applicabilità degli art. 646 e 1058 c. nav. a questa fattispecie, e negare quindi al proprietario (dotato di un titolo esecutivo e di un diritto ben accertato) quella tutela d'urgenza che invece viene accordata a chi, chiedendo un sequestro cautelare o giudiziario, deve ancora vedersi riconosciuto il diritto affermato, e non ha comunque ancora titolo esecutivo. (19)
 
    Dato che una simile interpretazione violerebbe il principio di eguaglianza, la tesi di Lobietti non sembra condivisibile, in quanto condurrebbe palesemente alla illegittimità costituzionale della norma. Appare quindi più corretto ritenere non soltanto che i provvedimenti ex artt. 646 e 1058 c. nav. possono lecitamente essere emessi anche di fuori (e prima) di un procedimento cautelare o di esecuzione, ma che anzi abbiano la loro primaria funzione e ragione di essere proprio per garantire un' autonoma ed atipica forma cautelare finalizzata all'esecuzione ed al sequestro (20).
 
    Egualmente non sembra condivisibile l'affermazione del Lobietti, secondo cui l'art. 646 non conferirebbe al creditore il potere di adire l'autorità marittima o quella di polizia con la domanda di provvedimenti atipici nell'attesa di una misura cautelare tipica che debba essere ancora concessa o richiesta; se non altro perché, negando al privato tale potere, la norma non potrebbe avere alcuna utilità proprio in quei casi in cui, invece, maggiori sono le esigenze cautelari.
 
    La tesi che qui si sostiene appare del resto quella adottata sia dalla giurisprudenza che dai comandanti di porto o di aeroporto. Nell'ordinanza che qui si commenta, ad esempio, il provvedimento ex art. 1058 c. nav. è stato emesso dopo la notifica del precetto e ben prima dell'inizio del pignoramento, senza che il Pretore abbia formulato censure al riguardo.

    In altre occasioni provvedimenti ex art. 646 sono stati emessi per le ipotesi di obblighi di consegna addirittura per bloccare la nave nel periodo necessario alla notifica del precetto (21).
 
    Appare pertanto preferibile concludere nel senso di ritenere che i soggetti indicati negli artt. 646 e 1058 c. nav. siano dotati di autonomi poteri cautelari, da esercitarsi in funzione prodromica all'esecuzione o ad un provvedimento cautelare giurisdizionale (22).
 
- 5.
    Accertato dunque (e confermato dalla giurisprudenza) che gli artt. 646 e 1058 c. nav. attribuiscono all'autorità di polizia, al comandante del porto o dell'aeroporto ed al giudice competente un autonomo potere cautelare, è necessario stabilire la natura dell'atto con cui le misure cautelari vengono adottate. Trattandosi di provvedimento di carattere cautelare che in misura maggiore o minore viene ad incidere - seppur temporaneamente - sul diritto del possessore del veicolo di disporne,  l'atto potrebbe avere natura amministrativa o natura giurisdizionale; con la conseguenza che una sua eventuale illegittimità andrebbe sottoposta al giudizio della giurisdizione  amministrativa nella prima ipotesi, ordinaria nella seconda.

    La pretrice di Cagliari ha ritenuto che la cognizione del provvedimento del comandante d'aeroporto rientrasse nella sua giurisdizione, in quanto i provvedimenti ex art. 646 e 1058 c. nav. avrebbero soltanto una funzione preliminare all'azione conservativa o esecutiva, di cui sarebbero semplicemente atti prodromici.
 
    In realtà, anche se sono da condividersi le affermazioni circa la funzione di tali provvedimenti, non sembra che tale considerazione appaia risolutiva per determinarne la natura. Da un lato, la circostanza che essi siano finalizzati all'adozione di un provvedimento giurisdizionale o ad una esecuzione non esclude di per sè che possa trattarsi di atti amministrativi; dall'altro, si tratta pur sempre di provvedimenti che vengono ad incidere - assai pesantemente, anche se temporaneamente - sul diritto del possessore alla libera disponibilità della nave o dell'aeromobile. Se a ciò si aggiunge la circostanza che, come visto, si tratta di provvedimenti presi al termine di un autonomo procedimento, e, seppur funzionali al sequestro o all'esecuzione, non necessari nella fase procedimentale di questi ultimi, si deve concludere che, se non fossero provvedimenti di natura amministrativa, non potrebbero che avere natura giurisdizionale (23).
 
    Ma ciò appare un'affermazione azzardata. Se può forse riconoscersi senza eccessiva difficoltà natura giurisdizionale al provvedimento ex art. 646 o 1058 c. nav. emesso dal pretore, parecchi dubbi sorgerebbero nell'attribuire tale natura all'analogo provvedimento del comandante del porto, specie dopo che questi è stato spogliato dalla corte costituzionale delle poche attribuzioni giurisdizionali che gli assegnava il codice della navigazione; e le difficoltà apparirebbero addirittura insormontabili se si volesse attribuire natura giurisdizionale al provvedimento ex art. 646 o 1058 c. nav. emesso da un ufficiale di polizia giudiziaria.
 
    Né decisiva ad escludere la natura amministrativa di tali provvedimenti appare l'osservazione dell'ordinanza della pretrice di Cagliari oggi in esame, secondo la quale essi non avrebbero natura amministrativa in quanto non aventi lo scopo di tutelare interessi pubblici, bensì privati. Si tratta di una tesi non condivisibile, e da tempo superata dalla dottrina, se non altro per motivi processualistici e di certezza del diritto. Essendo determinabile la giurisdizione dal tipo di atto, l'elemento discretivo deve essere il più possibile certo sin dal sorgere della controversia; e tale non è certo lo scopo funzionale dell'atto, per il cui accertamento è necessario non un semplice esame esteriore e formale dell'atto, ma entrare nel merito del procedimento e degli scopi.

    Sotto questo profilo, appare quindi preferibile ritenere, con la prevalente dottrina, che a qualificare l'atto come amministrativo sia la sua provenienza dalla pubblica amministrazione (24). In quest'ottica, quindi, i provvedimenti emessi dagli ufficiali di polizia giudiziaria e dal comandante del porto e di aeroporto ex artt. 646 e 1058 c. nav. dovrebbero essere considerati, per la loro provenienza, atti amministrativi; mentre di converso quelli emessi dal magistrato, atti giurisdizionali.
 
    Le conseguenze pratiche dell'attribuzione della natura amministrativa al provvedimento ex 646 o 1058 emesso da un'autorità amministrativa non sarebbero peraltro sostanziali, ma soltanto formali. La natura amministrativa del provvedimento fonderebbe indubbiamente la giurisdizione del giudice amministrativo; ma, in quanto provvedimento che incide sui diritti soggettivi del disponent owner della nave, non impedirebbe che il giudice ordinario lo disapplichi laddove lo ritenga illegittimo (25).
 
- 6.
     Accertato  dunque che i provvedimenti ex art. 646 e 1058 c. nav. emessi dall'autorità di polizia o dal comandante di porto o di aeroporto siano da ritenersi di natura amministrativa, resta da definire la natura degli analoghi provvedimenti presi dall'autorità giudiziaria.

    Definirli sotto l'aspetto soggettivo come provvedimenti giurisdizionali potrebbe essere una soluzione, che peraltro presta il fianco a più di una critica. Esistono infatti atti posti in essere da giudici nell'espletamento  di funzioni amministrative (26) e come tali aventi carattere amministrativo, sicché, sotto questo aspetto, il criterio soggettivo non potrebbe dirsi risolutivo.
 
    Inoltre, ammettendo la natura giurisdizionale dei provvedimenti ex art. 646 o 1058, dovrebbe dedursi che si tratta di provvedimenti del tutto anomali, in quanto per essi non è previsto né un contraddittorio, seppure successivo, né una possibilità di impugnazione; il che porrebbe seri dubbi di costituzionalità.
 
    Infine, potrebbe obbiettarsi che, essendo unica la norma che conferisce tale potere cautelare, dovrebbe configurarsi un provvedimento avente medesima funzione e contenuto, ma natura diversa a seconda del soggetto che lo emetta (27).
 
    Una soluzione potrebbe essere quella di ritenerli atti di volontaria giurisdizione, che autorevole dottrina ritiene abbiano natura amministrativa e funzione amministrativa, seppur posti in essere dall'autorità giurisdizionale (28); e non mancano nel nostro codice di procedura esempi di provvedimenti cautelare tipici rientranti nella giurisdizione volontaria (29).
 
    Anche qui, peraltro, la soluzione potrebbe prestare il fianco a critiche; se non altro sul rilievo che, in genere, i provvedimenti di volontaria giurisdizione sono presi se non sull'accordo delle parti, perlomeno nel loro contraddittorio; cosa che, come visto, non è neppure eventuale nei provvedimenti ex art. 646 o 1058 c. nav.
 
    L'unica soluzione - ferma restando la giurisdizione del giudice amministrativo o di quello ordinario sulla base del dato formale del soggetto che ha emesso il provvedimento - sembrerebbe quella di considerare i provvedimenti ex art. 646 e 1058 cod. nav. quali provvedimenti atipici; soluzione che del resto è già stata avanzata da autorevole dottrina per i provvedimenti di volontaria giurisdizione (30).
 
    Peraltro questa conclusione, come tutte le soluzioni costrette a rifugiarsi nel concetto dell'atipicità, è lungi dall'essere soddisfacente e dimostra che il problema che non sembra avere soluzione univoca e convincente. Al di là infatti della già vista possibilità pratica di revoca o disapplicazione di tali provvedimenti da parte del giudice ordinario, resta il fatto che la incompletezza della norma, specie se rapportata all'evoluzione delle norme di procedura civile, della dottrina e della giurisprudenza alla luce dell'intervenuto dato costituzionale, rende estremamente difficoltoso l'inquadramento degli artt. 646 e 1058 c. nav. nei vigenti principi, e porta ad auspicare una più precisa configurazione di tale potestà cautelare, pur indispensabile per garantire una efficace e tempestiva tutela del creditore nel diritto della navigazione.
 
 

(Enzo Fogliani)
 
 NOTE:

(1) Si pensi ad esempio alla notifica del precetto, o alla esecuzione del pignoramento o del sequestro.

(2) Tipico esempio il provvedimento emesso ex art. 646 o 1058 cod. nav. dal giudice adito per il sequestro per bloccare la nave o l'aeromobile nell'attesa dell'udienza fissata per la comparizione delle parti, che in genere non riporta alcun termine.

(3) Sempre nell'ipotesi di provvedimento ex art. 646 o 1058 c. emesso dal giudice adito per il sequestro, una volta che siano comparse le parti ed il giudice abbia provveduto sull'istanza di sequestro, il provvedimento perde implicitamente efficacia, sia nel caso l'istanza di sequestro venga accolta, sia che venga respinta. Nella prima ipotesi, il provvedimento perde la sua efficacia in quanto assorbito da quello di sequestro (ubi major, minor cessat..), nella seconda, venuta meno la possibilità di emissione del sequestro cui il provvedimento ex art. 646 o 1058 era finalizzato, non può che venir meno anche l'efficacia del provvedimento stesso.

(4) La giurisprudenza ammette peraltro la prorogabilità del termine; così Pret. Bari 20 aprile 1994, che ha prorogato di trenta giorni un termine di efficacia di un provvedimento ex art. 646 c. nav. originariamente di 10 giorni rivelatosi insufficiente - per fatti non imputabili al creditore - per la notifica di un precetto navale.

(5) PLINIO MANCA, Studi di diritto della navigazione, IV Milano, 1963, 78.

(6) Interessante ricordare, nell'ambito di tale orientamento, un risalente provvedimento ex art. 700 c.p.c. emesso dal presidente del tribunale di Genova e poi ritenuto illegittimo da trib. Genova 20 agosto 1950 (in Dir. mar. 1951, 254, 261 ss.) con il quale, in luogo di concedere un sequestro invocato conservativo, il presidente aveva ordinato alla capitaneria di porto di non rilasciare le spedizioni alla nave di cui era stato richiesto il sequestro.
In tale occasione il tribunale di Genova ritenne che il presidente avrebbe potuto soltanto concedere il sequestro, e non anche un provvedimento ex art. 700 c.p.c., per il quale era incompetente. ma se si fosse seguita la tesi di MANCA, la legittimità di tale provvedimento emesso dal presidente (avente contenuto usualmente tipico dei provvedimenti ex art. 646 cod. nav.) avrebbe potuto dedursi dalla norma sulla competenza prevista per questi ultimi, nell'ipotesi in cui si ritenga che essa individui fra i giudici competenti anche quello del sequestro cautelare.

(7) CARLO LOBIETTI, Sulla natura dei provvedimenti cautelari previsti dall'art. 646 cod. nav., in Arch. giuridico 1975, 53, 54 ss.

(8) LOBIETTI, op. cit., 58

(9) LOBIETTI, op. cit., 62. L'affermazione relativa alla necessità che l'adozione del provvedimento ex art. 646 cod. nav. debba essere successivo alla concessione del sequestro e riguardare la sua fase esecutiva è peraltro smentita dalla giurisprudenza. Nei procedimenti di sequestro la giurisprudenza tende ora, nel vigore del nuovo codice di procedura civile che prevede di norma la convocazione delle parti,  ad utilizzare i provvedimenti ex art. 646 c. n. per bloccare temporaneamente la nave in attesa della comparizione delle parti. Si vedano al riguardo il recente provvedimento del presidente del tribunale di Civitavecchia del 18 novembre 1994, m/n "Gagich" ("Il Presidente (...) Ritenuto che la convocazione della controparte non appare tale da pregiudicare l'attuazione della misura cautelare, potendo la rappresentate esigenze di urgenza trovare adeguata tutela con la imposizione, ai sensi dell'art. 646 cod. nav., nel divieto temporaneo di partenza della nave sino a quando questo giudice non avrà provveduto sull'istanza, P.Q.M. (...) ordina al comandante della M/n, nei limiti dei suoi poteri, di non far partire la predetta M/n dal porto di Civitavecchia sino a diversa comunicazione di questa A.G..") nonché il recentissimo provvedimento del presidente del tribunale di Ravenna del 30 marzo 1995, m/n "Victoria" ("Il Presidente (...) ritenuto opportuno convocare le parti davanti a sè; ritenuta peraltro l'opportunità di impedire la partenza della nave nelle more del procedimento (...) fissa la comparizione delle parti avanti a sè all'udienza del (...); nel frattempo ordina il fermo provvisorio della nave e manda alla Capitaneria di porto di Ravenna, ai sensi dell'art. 646 cod. nav., di adottare tutte le misure idonee ad impedire la partenza della nave dalle acque dello Stato.").
 
(10) Come invece sostiene LOBIETTI, op. cit., 60.

(11) Si rifletta al riguardo che, non dettando gli artt. 646 e 1058 cod. nav. una gerarchia fra i soggetti abilitati alla emissione del provvedimento, essendo competenti ad emettere i provvedimenti sia il giudice dell'esecuzione sia quello che concede il sequestro, se la tesi di Lobietti fosse esatta dovrebbe astrattamente ammettersi la possibilità per il presidente di un tribunale che conceda il sequestro di un aeromobile di ordinare l'adozione dei provvedimenti ex art. 646 non solo all'autorità di polizia ed al comandante di aeroporto, ma anche al pretore del luogo ove si trova l'aeromobile; il che sarebbe palesemente inammissibile, non essendo concepibile un ordine di un giudice ad un altro giudice. Si veda al riguardo, in giurisprudenza, il provvedimento del presidente del tribunale di La Spezia 15 giugno 1982 (m/n "Eighteen Venture") che, convocando le parti su una richiesta di sequestro cautelare di nave, seppur richiesto di emettere un provvedimento ex art. 646 cod. nav. ha invece direttamente ordinato alla capitaneria di porto di non far partire la nave.
 
(12) Art. 643, II comma e 1055, II comma cod. nav.

(13) Il testo dell'art. 669 ter c.p.c. prevede oggi per il sequestro ante causam la competenza del solo giudice della causa di merito, assegnando al competenza al giudice del luogo ove il sequestro deve essere eseguito solo nell'ipotesi di incompetenza del giudice italiano a conoscere della causa di merito. Il rilievo era comunque valido anche nella vigenza dell'art. 672 cpc abrogato a partire dal 1 gennaio 1993 dall'art. 89, I comma della L. 26/11/1990, n. 353), in quanto la competenza del giudice del competente per il merito coesisteva con quella del giudice del luogo ove il sequestro doveva essere eseguito.
 
(14) Il sequestro, sia giudiziario che cautelare, è indubbiamente provvedimento che di per sè assicura tutela cautelare ben più ampia e duratura di un provvedimento ex art. 646 o 1058 cod. nav., tanto che quest'ultimo è ad esso finalizzato. Dato che al giudice competente per il merito della causa spetta il potere di concedere il sequestro inaudita altera parte (salva poi la convocazione delle parti ex art. 669 sexies e la sua successiva conferma), la concessione al giudice del sequestro del potere di emettere un provvedimento ex art. 646 o 1058 cod. nav., che costituisce un minus rispetto a quello già concessogli dal codice di procedura civile, sembrerebbe non giustificato (si veda al riguardo in questo senso, seppur in relazione ad un provvedimento ex art. 700 avente contenuto sostanziale di un provvedimento ex art. 646 cod. nav., trib. Genova 20 agosto 1950, cit.)
 
(15) In quest'ottica, si vedano i provvedimenti  Pres. Trib. Civitavecchia 18 novembre 1994, cit., e Pres. Trib. Ravenna 30 marzo 1995, cit., i quali peraltro non appaiono decisivi per interpretare la norma quale attributiva della competenza anche al giudice del sequestro, in quanto in tali casi esso coincideva con quello dell'esecuzione.
 
(16) Nell'emettere provvedimenti ex art. 646 cod. nav. finalizzati al fermo della nave, alcuni giudici li estrinsecano in ordini diretti al comandante della nave (cfr. Pres. Trib. Civitavecchia 18 novembre 1994, cit.; Pretore Bari 11 aprile 1994, m/y "Ala Dylan"), altri in ordini diretti al comandante del porto (cfr. Pres. Trib. Ravenna 30 marzo 1995, cit.)

(17) Così sostiene LOBIETTI, op. cit., 66.

(18) Per un provvedimento ex art. 646 c. nav. concesso per rendere possibile l'esecuzione di un decreto ingiuntivo di riconsegna, si veda Pret. Bari 11 aprile 1994, cit..
 
(19) E' superfluo rilevare come l'avente diritto alla riconsegna di una nave o di un aeromobile non potrebbe neppure chiedere un sequestro giudiziario o cautelare, e nell'ambito del procedimento ottenere un provvedimento ex artt. 646 e 1058 cod.nav.
 Entrambi infatti gli verrebbero negati: quello giudiziario, perché l'esistenza di un titolo esecutivo di riconsegna presuppone già risolta ogni controversia sulla proprietà o il possesso; quello cautelare, perché il già ottenuto titolo esecutivo rende superflui ed inammissibili provvedimenti di cautela.

(20) La giurisprudenza ha offerto della disposizione in esame una interpretazione tanto estensiva (ma a mio avviso del tutto condivisibile) da ritenere legittimo un provvedimento ex art. 646 cod. nav. emesso dal comandante del porto per impedire la partenza della nave a tutela degli interessi di creditori che ne avevano sequestrato parte del carico (app. Genova 20 maggio 1953, in Dir. mar. 1955, pag. 582, con nota favorevole di CARLO PERSIANI, "Ancora sul rilascio delle spedizioni".
 
(21) Pret. Bari 11 aprile 1994, cit.: "il Pretore (...) ritenuta l'urgenza; visto l'art. 646 cod. nav.; dispone che il Comandante del Porto di Bari impedisca la partenza dell'imbarcazione (...) e assicuri che la stessa non sia allontanata dal luogo ove attualmente si trova sino a che non sia notificato atto di precetto di consegna ( per conoscenza allo stesso Comandante del porto) (...) e in difetto per un periodo di dieci giorni da oggi".
 
(22) Al riguardo, sembra possa trovarsi conforto nella relazione al codice della navigazione, laddove il legislatore ha specificato che i provvedimenti ex art. 646 e 1058 cod. nav. producono i loro effetti non già in linea di diritto, ma di fatto (par. 417). Dato che il sequestro ed il pignoramento salvaguardano già in linea di diritto la posizione del creditore, la specificazione della relazione al codice sembra possa fondatamente essere interpretata come confermativa della possibilità di tutelare in fatto, nell'attesa si perfezioni la tutela in diritto, l'interesse del creditore.
 
(23) Ricordiamo del resto che secondo MERKL e la scuola di Vienna giurisdizione e amministrazione sarebbero attività omogenee, differenziate soltanto dal diritto positivo (MERKL, Allgemeines Verwaltungsrecht, Vienna - Berlino, 1927)
 
(24) Come noto, manca nel nostro ordinamento una definizione di diritto positivo su cosa debba intendersi per atto amministrativo. Non è questo il luogo per indicazioni circa l'infinito dibattito dottrinale da sempre in corso sulla definizione di atto amministrativo. In questa sede basterà rilevare che se in generale la provenienza dell'atto da parte di una autorità amministrativa è sicuro indice della natura amministrativa dell'atto stesso, si ritiene generalmente che non necessariamente ogni atto amministrativo provenga da un'autorità amministrativa.
 
(25) La disapplicazione di un provvedimento amministrativo ex art. 646 o 1058 cod. nav. da parte del giudice ordinario potrebbe avvenire o mediante un nuovo provvedimento ex art. 646 o 1058 di contenuto contrario a quello dell'autorità amministrativa emesso da giudice competente ex art. 643 cod. nav., o ex art. 700 c.p.c., in anticipazione degli effetti della sentenza definitiva, laddove adito sia altro giudice.
 
(26) Si pensi a quelli posti in essere dal pretore nella qualità di presidente della commissione di revisione delle liste elettorali. Per una risalente trattazione della questione, utile per una ricostruzione storica della questione, si veda ARNALDO DE VALLES, "Provvedimenti amministrativi dell'autorità giudiziaria", in Foro it. 1949, IV, 24.

(27) Sotto il profilo storico, a quest'argomentazione potrebbe obiettarsi che nel mezzo secolo trascorso dalla formulazione del codice della navigazione, l'elaborazione normativa e dottrinale sulla prevalenza della fonte soggettiva nello stabilire la natura di un atto porta decisamente ad escludere che l'autorità amministrativa possa emettere provvedimenti giurisdizionali.

(28) Al riguardo, le posizioni della dottrina sono piuttosto frammentate in una gran varietà di distinguo. Si veda ELIO FAZZALARI, La volontaria giurisdizione, Padova, 1953, nonché, in particolare, dello stesso autore, "Giurisdizione volontaria (dir. proc. civ.)", in Enc. Dir., XIX, Milano 1970, pag. 330, 353 ss., e dottrina ivi citata). CRISANTO MANDRIOLI (Giurisdizione (in generale), in Digesto delle discipline privatistiche, IX, Torino 1993,127, 149 e s.) ritiene invece opportuno specificare che "l'attività di giurisdizione volontaria è amministrativa almeno nei limiti in cui codesto attributo esprime l'assenza dei caratteri propri della giurisdizione di cognizione".
 
(29) Si vedano, ad esempio, l'imposizione della cauzione ex art. 750 c.p.c., o l'apposizione dei sigilli prevista dagli artt. 752 e segg. c.p.c.

(30) Al riguardo, si ricorda che MASSIMO SEVERO GIANNINI (Atto Amministrativo, in Enc. Dir., IV, Milano 1959, 157, 171 ss.) non ritiene gli atti di volontaria giurisdizione atti amministrativi seppur atipici, bensì "atti atipici del potere giudiziario".