Diritto dei trasporti
1999

III

843

 Enzo Fogliani
Il salvataggio con elicottero è un reato?
(Nota a Pretura di Trento - sez. distaccata di Tione
Sent. 26/98 del 27 febbraio - 26 marzo 1998)


    La sentenza 28 febbraio 1998 del pretore di Trento che si annota appare di sicuro interesse non tanto per essere una delle rare nelle quali viene ad essere dedotta la violazione di una norma di diritto penale della navigazione, quanto per la sconcertante vicenda cui si riferisce.

    Si tratta infatti di alcuni interventi effettuati da un elicottero privato, si richiesta del soccorso alpino, per portare aiuto a persone infortunatesi durante escursioni in alta montagna negli anni 1995 e 1996; interventi richiesti, si badi bene, a causa delle carenze del servizio pubblico, in casi in cui l'elicottero del 118 preposto non era disponibile.

    In un paese civile il valoroso pilota che ha risposto ai vari appelli  e a rischio della propria vita ha recuperato e portato a valle le persone infortunate sarebbe stato premiato con una medaglia al valor civile. Ma nel nostro paese, gli eroici salvataggi sono stati visti da qualcuno come "azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso", e tanto è bastato perché il comandante Simonetti fosse rinviato a giudizio, rischiando sino a 18 mesi di arresto (trattandosi di reato continuato).

    Fortunatamente, il comandante Simonetti ha trovato sulla propria strada magistrati che la pensano come noi; e, addirittura  su conforme richiesta del P.M., è stato prosciolto da ogni accusa perchè il fatto non sussiste.

    La sentenza è ampiamente motivata sia in fatto che in diritto, tanto da esimere da ogni ulteriore commento. E' però sconcertante pensare che ci sia qualche burocrate in qualche parte dell'Italia che ritenga che salvare vite umane in alta montagna sia un "crimine". Probabilmente, si tratta delle stesse persone che evidentemente ritengono invece corretto non dotare gli enti preposti di sufficienti mezzi, e costringere quindi alcuni piloti "criminali" a rendere quell'assistenza che invece dovrebbe essere fornita dal servizio pubblico.

    E' poi  altrettanto curioso notare come chi ha formulato l'accusa si sia dovuto arrampicare sugli specchi per trovare una norma per sanzionare tale comportamento (che nulla ha di criminoso) ed alla fine abbia dovuto ripiegare  su una la cui ratio, (come esattamente ha rilevato il giudice) non ha nulla a che vedere con i fatti in questione.

    L'art. 1226 cod. nav. (sul quale salvo errore non risultano precedenti pronunce) è infatti volto a tutelare la sicurezza della navigazione e dei naviganti, e non certo ad impedire operazioni di soccorso. Significativo è che la norma parli di imbarco di "naufragante" e di "nave in passaggio", riferendosi esplicitamente alle ipotesi in cui l'imbarco di persone "affette da malattia grave o comunque pericolose per la sicurezza della navigazione o l'incolumità delle persone a bordo", ed evocando immagini manzoniane di pestilenze o di fughe dalla quarantena. Quanto poi ai presunti "regolamenti sull'imbarco dei passeggeri infermi" che sarebbero stati violati, non è stato neppure indicati quali fossero.

    Se quindi da un lato non ci si può che rallegrare per l'assoluzione del comandante Simonetti, dall'altro è triste dover constatare non solo le carenze dei servizi aerei di soccorso che costringono a ricorrere all'intervento di volontari privati, ma anche il fatto che denaro e risorse pubbliche siano spese per instaurare procedimenti (come quello in esame) la cui esistenza non dovrebbe essere neppure ipotizzabile.
 
 
 

                                            Enzo Fogliani