Diritto dei trasporti
1999
 
993

 PRETURA DI TRENTO - SEZ. DISTACCATA DI TIONE DI TRENTO
27 FEBBRAIO - 26 MARZO 1998, N. 26
Est. G. SERAO
imp. Simonetti (avv. M. Stefanelli)
 

Soccorso - Soccorso aereo - Soccorso di persone ferite in alta montagna - imbarco di infortunati senza preventiva autorizzazione dell'autorità - reato ex art. 1226 cod. nav. - insussistenza.

RIASSUNTO DEI FATTI - Nel 1995 e 1996 il comandante  Giuseppe Simonetti fu chiamato alcune volte dal Soccorso Alpino per effettuare con il proprio elicottero salvataggi di persone infortunate ad alta quota, in casi in cui, pur regolarmente chiamato, il soccorso pubblico non era potuto intervenire per essere i propri mezzi impegnati altrove. Per questi interventi, che pure avevano salvato vite umane, il comandante Simonetti è stato tratto in giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 1226 cod. nav., "per aver effettuato, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e senza l'autorizzazione dell'autorità competente (.), servizi di soccorso per persone infortunate o ferite da madonna di Campiglio all'ospedale di Tione".

    Il reato di cui all'art, 1226 cod. nav. presuppone un trasporto di passeggeri infermi operato senza autorizzazione dell'autorità in via continuativa.
    Non ricorre il reato di cui all'art. 1226 cod. nav. nell'ipotesi in cui il trasporto di passeggeri infortunati sia contingente ed eccezionale rispetto al normale servizio effettuato (1).

IN FATTO E IN DIRITTO -  (.) Osserva il giudicante come alla luce della documentazione allegata dalla difesa ed, in particolare, da quanto dichiarato dal teste Vidi (cfr. deposizione: "dall'80 al '97 sono stato responsabile del Soccorso alpino di Madonna di Campiglio. Assieme ad Alimonta mi sono recato per prestare soccorso a Ugo Marchiori . In quell'occasione chiamai il 118 che, dopo le telefonate di verifica, mi mise in contatto con il Nucleo Elicotteri, dove si trovava reperibile la guida alpina Valentini Sergio, mi fu detto che l'elicottero era al momento indisponibile perché era impegnato altrove. Parlai con la centrale del 118, feci presente che la situazione era urgente e che avrei coinvolto Elicampiglio e Simonetti, attesa l'urgenza. In questi anni, negli interventi che ho coordinato, il Simonetti è stato coinvolto solo su specifica richiesta mia o comunque di componenti del soccorso alpino, non si è mai mosso, che io sappia, di sua iniziativa ..) al di là dell'evidente stato di necessità in cui l'imputato aveva agito, difettavano gli elementi probatori per addivenire, comunque, ad una pronuncia di colpevolezza del predetto, in quanto il P.M. non è stato in grado di dimostrare l'effettiva e concreta attrezzatura di cui era dotato l'elicottero in argomento, negli episodi di cui è processo.
E' appena il caso di rilevare come in questa sede non sia stato contestato il più grave delitto previsto dagli artt. 589 e 590 c.p. sotto il profilo dell'eventuale contributo causale che il  trasporto come materialmente avvenuto, abbia determinato nelle condizioni fisiche degli infortunati Manak, Frullini e Marchiori, bensì la norma enunciata dall'art. 1226 del r.d. 30 marzo 1942, n. 327 (in prosieguo indicato come cod. nav.), la cui ratio sembra del tutto estranea ai fatti ivi esaminati.
Come noto, tale norma punisce con l'arresto sino a sei mesi, ovvero con l'ammenda da lire 100.000 a lire 200.000 "il vettore o il comandante che, senza l'autorizzazione dell'autorità competente o senza l'osservanza delle cautele da questa prescritte, imbarca sulla nave in passaggio naufragante affetto da malattia grave o comunque pericolosa per la sicurezza della navigazione o per l'incolumità delle persone a bordo, ovvero una persona della quale per ragioni sanitarie sia stato vietato l'imbarco dalla competente autorità", prevedendo un'analoga pena per "il vettore o il comandante di aeromobile che non osserva le disposizioni dei regolamenti speciali sull'imbarco di passeggeri infermi".
Ad avviso di questo giudice, emerge con sicura evidenza la diversità tra il trasporto di passeggeri infermi da intendersi operato in via continuativa, ai quali si riferisce l'art. 1226 cod. nav., da quello avente ad oggetto passeggeri infortunati che è necessariamente contingente ed eccezionale, rispetto al normale servizio effettuato.
Sul punto, si richiama l'attenzione che la responsabilità per il vettore ed il comandante ai sensi dell'art. 1226 cod. nav. sembra trovare la propria ragione d'essere sulla necessità per gli stessi di non sottoporre la sicurezza del viaggio, ovvero l'incolumità delle altre persone a bordo ai rischi derivanti dall'imbarco di passeggeri manifestamente affetti da malattie gravi o pericolose che deve essere svolto nel rispetto delle cautele indicate dalle competenti autorità.
Trattasi in buona sostanza, di una situazione del tutto diversa da quella in cui il Simonetti si era occasionalmente venuto a trovare su richiesta dei responsabili del soccorso alpino, anche in considerazione che l'eventuale rifiuto da parte del medesimo avrebbe potuto, in ipotesi, integrare il delitto di omissione di soccorso ex art. 593 c.p..
Da quanto sopra esposto, deve pronunciarsi sentenza d'assoluzione con formula ampia perché il fatto non sussiste.


Diritto dei Trasporti
1999   843

Enzo Fogliani
Il salvataggio con elicottero è un reato?

    La sentenza 28 febbraio 1998 del pretore di Trento che si annota appare di sicuro interesse non tanto per essere una delle rare nelle quali viene ad essere dedotta la violazione di una norma di diritto penale della navigazione, quanto per la sconcertante vicenda cui si riferisce.

    Si tratta infatti di alcuni interventi effettuati da un elicottero privato, si richiesta del soccorso alpino, per portare aiuto a persone infortunatesi durante escursioni in alta montagna negli anni 1995 e 1996; interventi richiesti, si badi bene, a causa delle carenze del servizio pubblico, in casi in cui l'elicottero del 118 preposto non era disponibile.

    In un paese civile il valoroso pilota che ha risposto ai vari appelli  e a rischio della propria vita ha recuperato e portato a valle le persone infortunate sarebbe stato premiato con una medaglia al valor civile. Ma nel nostro paese, gli eroici salvataggi sono stati visti da qualcuno come "azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso", e tanto è bastato perché il comandante Simonetti fosse rinviato a giudizio, rischiando sino a 18 mesi di arresto (trattandosi di reato continuato).

    Fortunatamente, il comandante Simonetti ha trovato sulla propria strada magistrati che la pensano come noi; e, addirittura  su conforme richiesta del P.M., è stato prosciolto da ogni accusa perchè il fatto non sussiste.

    La sentenza è ampiamente motivata sia in fatto che in diritto, tanto da esimere da ogni ulteriore commento. E' però sconcertante pensare che ci sia qualche burocrate in qualche parte dell'Italia che ritenga che salvare vite umane in alta montagna sia un "crimine". Probabilmente, si tratta delle stesse persone che evidentemente ritengono invece corretto non dotare gli enti preposti di sufficienti mezzi, e costringere quindi alcuni piloti "criminali" a rendere quell'assistenza che invece dovrebbe essere fornita dal servizio pubblico.

    E' poi  altrettanto curioso notare come chi ha formulato l'accusa si sia dovuto arrampicare sugli specchi per trovare una norma per sanzionare tale comportamento (che nulla ha di criminoso) ed alla fine abbia dovuto ripiegare  su una la cui ratio, (come esattamente ha rilevato il giudice) non ha nulla a che vedere con i fatti in questione.

    L'art. 1226 cod. nav. (sul quale salvo errore non risultano precedenti pronunce) è infatti volto a tutelare la sicurezza della navigazione e dei naviganti, e non certo ad impedire operazioni di soccorso. Significativo è che la norma parli di imbarco di "naufragante" e di "nave in passaggio", riferendosi esplicitamente alle ipotesi in cui l'imbarco di persone "affette da malattia grave o comunque pericolose per la sicurezza della navigazione o l'incolumità delle persone a bordo", ed evocando immagini manzoniane di pestilenze o di fughe dalla quarantena. Quanto poi ai presunti "regolamenti sull'imbarco dei passeggeri infermi" che sarebbero stati violati, non è stato neppure indicati quali fossero.

    Se quindi da un lato non ci si può che rallegrare per l'assoluzione del comandante Simonetti, dall'altro è triste dover constatare non solo le carenze dei servizi aerei di soccorso che costringono a ricorrere all'intervento di volontari privati, ma anche il fatto che denaro e risorse pubbliche siano spese per instaurare procedimenti (come quello in esame) la cui esistenza non dovrebbe essere neppure ipotizzabile.
 
 

(Enzo Fogliani)