|
|
II |
|
Tribunale di Teramo 24
gennaio 2012 n. 61
EST.: Fiore
Di Giulio
Annina, Penot Aguilera Jelitza Victoria, Angiolini Nicola, Angiolini Edvige, De
Siati Paolo e Di Ferdinando Amalia (avv. G. Lettieri) c. Aeroclub di
L’Aquila (avv. F. R. Longo), Assicurazioni
Generali s.p.a. (avv. E. Venta).
Riassunto dei
fatti – Il
17 febbraio 1998 un aeromobile di proprietà dell’aeroclub dell’Aquila, con a
bordo il pilota e un passeggero, decollò dall’aeroporto di Preturo allo scopo
di effettuare un volo turistico. Mentre il pilota effettuava una virata in
prossimità della pista di atterraggio di Corropoli (TE), si produsse una rottura
in due tempi della semiala destra, provocando la caduta del velivolo, a seguito
della quale decedevano entrambi gli occupanti. Durante il procedimento penale
avviato dalla Procura della Repubblica di Teramo, una perizia individuò la
causa della rottura in un cedimento strutturale; conseguentemente, furono
escluse responsabilità penali sia dell’aeroclub sia della società preposta alla
manutenzione. Nonostante l’archiviazione del procedimento penale, gli eredi dei
due deceduti convennero in giudizio l’aeroclub per sentirne dichiarare l’esclusiva
responsabilità civile e condannarlo a un risarcimento di lire 600 milioni. A
sua volta, l’aeroclub chiamò in causa il proprio assicuratore della
responsabilità civile per vedersi manlevato dalle pretese degli attori.
L’affidamento, da parte di un aeroclub locale, a un
socio proprio o di altro aeroclub di un aeromobile di cui l’aeroclub è
esercente non integra gli estremi del contratto di locazione, ma ha la sua
causa nel rapporto sociale, sicché fra l’aeroclub e il socio sussiste un
rapporto di preposizione. Pertanto l’aeroclub è responsabile verso il
trasportato a titolo di cortesia non solo nell’ipotesi di difetto costruttivo
dell’aeromobile e di vizio manutentivo dello stesso, ma anche quale ipotesi residuale ai sensi dell’art. 878 c. nav. nella
ricorrenza di un eventuale errore del pilota.
L’aeroclub è responsabile dei danni sopportati dal
pilota, proprio socio, a causa della caduta dell’aeromobile, per la condotta
colposa consistente nell’avergli affidato un aeromobile recante un difetto
costruttivo.
MOTIVI - Nel corso delle
indagini veniva disposta una perizia, con incidente probatorio, affidata
all'Ing. Claudio Scarponi e questi individuava la causa della rottura della
semiala che aveva provocato la caduta dell'aeromobile in un cedimento
strutturale.
Conseguentemente
venivano escluse responsabilità penali sia a carico dell'Aeroclub di L'Aquila,
semplice esercente, sia a carico della società preposta alla manutenzione. E
ciò sia perché nessun addebito poteva essere mosso al pilota (con conseguente
responsabilità dell'esercente per aver affidato il velivolo a persona non
qualificata), sia in quanto i velivoli come quello coinvolto nel sinistro de quo, che aveva all'attivo solo 546
ore di volo, dovevano essere sottoposti al primo controllo dopo 1.000 ore di
volo.
Veniva, quindi,
richiesta e disposta l'archiviazione del procedimento penale, non essendo
emersi profili di responsabilità penale a carico sia dell'esercente che del
preposto alla manutenzione.
La domanda è fondata.
Gli attori fondano e sviluppano
sostanzialmente il punto di responsabilità in capo all'Aeroclub, in quanto
derivante dall'affidamento del velivolo nell’esercizio dei propri fini
istituzionali al socio De Siati Arturo, responsabilità destinata ad operare non
solo nell' ipotesi di difetto costruttivo del velivolo e di vizio manutentivo
del mezzo, ma anche, quale ipotesi residuale ed in forza della richiamata
previsione dell’art. 878 cod. nav. nella ricorrenza di un eventuale errore del
pilota; e, per quanto attiene alla domanda risarcitoria proposta da De
Siati Paolo e Di Ferdinando Amalia, rispettivamente
fratello e madre del pilota del velivolo De Siati Arturo, fondano la
responsabilità dell'Aeroclub di L'Aquila in ragione della evidente ricorrenza
di una condotta colposa del sodalizio e ciò, per aver affidato al proprio socio
De Siati Arturo, per come è emerso dall’istruttoria, un velivolo recante un
difetto costruttivo, ovvero un difetto manutentivo dal quale poi scaturì con
efficacia causale determinante il tragico evento.
Non necessita un particolare
problematico approfondimento critico la ricostruzione della dinamica del fatto, elaborato ed affidato in sede penale
al perito Ing. Claudio Scarponi, sui cui accertamenti va affermato e ritenuto
anche in questa sede che sulla base anche delle testimonianze e delle evidenze
riscontrate, l'incidente fu causato dalla rottura in due tempi del longherone
alare dell'ala destra in virata destra, ed il velivolo precipitava a seguito della
perdita dell’ala stessa.
La causa della rottura è da imputare
alla propagazione di un difetto iniziale all'interno del longherone alare, e
tale propagazione ha provocato l'indebolimento del longherone stesso, che ha
ceduto staticamente nella flessione nella direzione del ventre sotto una
sollecitazione anche molto inferiore al teorico carico di rottura statica.
Ha escluso il perito inoltre che il De
Siati avesse compiuto acrobazie o avesse sollecitato il velivolo ai limiti
delle sue possibilità.
Avendo il perito lasciato però irrisolto
il problema dell'origine causale temporale del danneggiamento preesistente
rinvenuto a carico dell'ala destra, ciò determinava l'archiviazione del
procedimento penale a carico degli indagati.
Tuttavia, nel presente giudizio, ai
diversi fini civilistici risarcitori, vengono acquisiti e tenuti in
considerazione la produzione effettuata dalle parti di tutti gli atti relativi
al citato procedimento penale e, dunque, non solo la perizia disposta dal gip
presso il tribunale di L’Aquila di cui sopra, ma anche la consulenza tecnica di
parte a firma del professor Leonardo Lecce e la relazione dell'Aeronautica
Militare.
Trattasi di accertamenti tecnico
fattuali che seppur disposti ed acquisiti in diversa sede penale, ben fondano
idoneamente il convincimento del giudice civile ai fini della configurazione
della domanda risarcitoria.
Ciò posto, in ordine alla domanda
risarcitoria proposta dagli eredi di Angiolini Leante, gli attori hanno fondato
la responsabilità del convenuto Aeroclub di L'Aquila sul combinato disposto
degli articoli 878 e 895 cod. nav., che comminano la responsabilità
dell'esercente per tutti danni causati dall'equipaggio, cioè il comandante del
velivolo e addetti al servizio in volo dell'aeromobile.
Orbene, va affermata la sussistenza
della responsabilità solidale ed indiretta dell'Aeroclub per le lezioni [rectius: lesioni, n.d.r.] che il
passeggero, trasportato a titolo di cortesia, subisce causa della caduta
dell'aeromobile pilotato da un socio dell'ente, che ha l'esercizio del velivolo
temporaneamente affidato al suo socio per un breve volo di diporto (v. ad es.
Cass. Civ. 9.12.1976 n.4586).
Invero, sul piano negoziale,
l'affidamento di un Aeroclub locale ad un socio proprio o di altro Aeroclub di
un aeromobile di cui l'aeroclub è esercente, affinché lo guidi in volo in un
giro turistico, non integra gli estremi del contratto di locazione, ma ha la
sua causa nel rapporto sociale, in virtù del quale il detto socio ha il diritto
di partecipare alle attività turistiche, sportive e didattiche nel campo
aeronautico previsto dallo Statuto degli Aeroclub, approvato con Decr. Pres. 7
novembre 1957 n. 1483 e rispondenti ai fini istituzionali di detti enti.
Inoltre, sempre per la giurisprudenza di
vertice, tra l'Aeroclub che ha l'esercizio di un determinato aeromobile e il
socio al quale questo viene affidato affinché lo guidi in volo, sussiste un
rapporto di preposizione, per cui il detto preposto viene a trovarsi in una
posizione equiparabile a quella del comandante o dell'addetto al servizio in
volo dell'aeromobile contemplata dall'articolo 895 cod. nav. sicché,
l'esercente di un aeromobile, indipendente da eventuali sue responsabilità
contrattuali nascenti da un contratto di trasporto od extra contrattuali per
fatto illecito proprio, è responsabile secondo la norma dell'articolo 878 cod.
nav. per il fatto del preposto al servizio in volo dell'aeromobile (v. Cass.
Civ. 7 luglio 1972 n. 2264).
Pertanto, in quanto tale rapporto si
risolve nel mero e momentaneo uso materiale del veicolo in armonia con gli
scopi del sodalizio, non determina il trasferimento dall'Aeroclub al socio
dell'esercizio del velivolo, del quale l'Aeroclub conserva tutti a gli effetti
la qualità di esercente, quanto ne consegue l'insorgere tra il socio del club
che gli affida l’aeromobile senza dismetterne l’esercizio di un rapporto di
preposizione, in forza del quale il socio pilota preposto alla guida, viene a
trovarsi in una posizione equiparabile a quella del comandante o dell'addetto
al servizio di volo di cui ali'art. 895 cod. nav.
Ne consegue altresì la ricorrenza a
carico dell'Aeroclub del presupposto previsto dall’art. 878 cod. nav. per la
responsabilità indiretta dell’esercente, consistente da un lato nella
titolarità dell'esercizio dell'aeromobile, nonché dall'altro nel rapporto di
preposizione nei riguardi di un soggetto, il socio pilota, che, nell'attuazione
di tale esercizio, compie un fatto lesivo dei diritti di terzi.
Va affermato la responsabilità dell'
Aeroclub per le conseguenze del sinistro mortale subito dal trasportato a
titolo di cortesia Angiolini Leante, e non solo per un prevalente profilo di
acritica responsabilità oggettiva, ma in ragione del fatto che in occasione del
sinistro l’Angiolini Leante si trovava a bordo del velivolo quale trasportato
titolo di cortesia, che esercente del velivolo era l'Aeroclub di L’Aquila e che
detto velivolo era pilotato dal socio De Siati Arturo.
Tale responsabilità deriva
dall'affidamento del velivolo nell'esercizio dei propri fini istituzionali al
socio De Siati Arturo ed è destinata ad operare non solo nell'ipotesi di
difetto costruttivo del velivolo e di vizio manutentivo del mezzo, ma anche
quale ipotesi residuale ed in forza della richiamata previsione dell'art. 878
cod. nav. nella ricorrenza di un eventuale errore del pilota.
In ordine al quantum debeatur la quantificazione del danno va effettuata tenendo
conto del complesso dei principi elaborati dalla giurisprudenza della Suprema
Corte in tema di risarcimento del danno da morte del congiunto.
Per quanto riguarda la domanda
risarcitoria proposta da De Siati Paolo e Di Ferdinando Amalia, rispettivamente
fratello e madre del pilota del velivolo De Siati Arturo, la responsabilità
dell’Aeroclub va affermata in ragione della ricorrenza di una condotta colposa
del sodalizio, e ciò per aver affidato al proprio socio, per come emerso
dall’istruttoria, un velivolo recante un difetto costruttivo.
Va respinta l’eccezione sollevata dalla
Compagnia assicuratrice chiamata in causa, secondo cui l'entità del
risarcimento non potrebbe comunque superare l'importo di ex lit. 195 milioni
previsto dall'articolo 943 primo comma cod. nav.
Tale limite è stato abrogato, da anni, a
seguito dell’entrata in vigore del Regolamento della Comunità Europea n. 2027
del '97 il quale all'articolo 3 lett. A) ha previsto che la responsabilità del
vettore aereo comunitario per i danni da morte, ferite o qualsiasi altra
lesione personale subita da un passeggero in caso di incidente non è soggetta
ad alcun limite finanziario, sia esso stabilito dalla legge, da una convenzione
o in via contrattuale.
E tanto più infondata, trattandosi di
difesa di stile, l'ulteriore eccezione spiegata dal terzo chiamato circa
l'asserita nullità della citazione per non avere gli attori indicato
analiticamente l'entità del risarcimento richiesto nel titolo, in quanto
nessuna nullità ex art. 164 c.p.c. può scaturire dalla mancata esatta
quantificazione in termini monetari della pretesa avanzata dall'attore, in
quanto la determinazione concreta va operata in definitiva dal giudice
all'esito delle complessivo giudizio.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, in persona del
Giudice Unico, definitivamente pronunziando così decide:
A) accoglie la domanda attrice e, per
l’effetto, condanna i convenuti Aeroclub di L'Aquila e Generali Assicurazioni
s.p.a. in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di € 300.000,00
in favore di Di Giulio Annina; € 300.000,00 in favore di Pennot Aguilera
Jelitza Victoria, oltre al danno patrimoniale quantificabile ex art. 4 l. 39/77
- triplo della pensione sociale - e dunque in ulteriori € 180.000,00; ed €
76.000,00 ciascuno in favore di Angiolini Nicola ed Angiolini Edvige,
rispettivamente fratello e sorella, oltre interessi legali e rivalutazione
dalla data del deposito della presente sentenza sino al soddisfo;
in favore altresì di Di Ferdinando
Amalia, in € 300.000,00 e di € 76.000,00 in favore di De Siati Paolo oltre
interessi legali e rivalutazione dalla data del deposito della presente
sentenza sino al soddisfo;
B) condanna i convenuti in solido al
pagamento delle spese di causa che liquida in complessivi € 11.650,00 di cui 6
300,00 per spese, e 2.350,00 per diritti e € 9.000,00 per onorario di avvocato,
oltre Iva e Cap ed accessori come per legge.
|
|
|
|
|
|
|