Diritto dei trasporti
2000
II
pag. 441

FRANCESCO MANCINI
Gatti in aereo

 
Chi non ha sentito parlare delle rigorose misure di sicurezza cui vengono sottoposti i passeggeri della compagnia israeliana El Al? Vi è addirittura chi sostiene di aver subìto danni di natura psicologica per via degli approfonditi controlli operati dagli addetti alla sicurezza di tale compagnia aerea (cfr. Tsui Yuan Tseng v. El Al Israel Airlines, Ltd., U.S.S.C. 12 gennaio 1999, in Dir.trasp. 2000, 205, con nota di E. ROSAFIO). Stando a quanto riportato recentemente dalla stampa, vi sarebbe però da credere che le suddette procedure non siano poi così infallibili o almeno che non lo siano per tutte le categorie di passeggeri.

Una nota giornalistica rivela infatti che nella cabina di pilotaggio di un Jumbo El Al con 390 persone a bordo dirette a New York, che aveva già cominciato il trasferimento dal terminal alla pista di decollo dell'aeroporto di Tel Aviv, sia stato scovato niente meno che . un gatto nero. Non è certo un segreto che diffuse (e, come si vedrà tra breve, non del tutto infondate) credenze popolari attribuiscano a questa pur affascinante tipologia felina il potere di esercitare influssi malefici. Ne doveva essere ben al corrente il comandante del velivolo visitato dal micio in parola, se è vero che ha preferito sospendere le manovre di involo e tornare al terminal per allontanare lo sgradito ospite.

A questo punto s'impone una considerazione: premesso esser assai poco probabile che il gatto sia stato cacciato perché sprovvisto di regolare prenotazione e dell'apposito contenitore per il trasporto, vien fatto di domandarsi se la drastica misura adottata dal comandante sia legittima. A nostro avviso a tale quesito si dovrebbe dare risposta affermativa. È appena il caso di osservare, infatti, che l'Allegato 6 alla Convenzione di Chicago del 1944, stabilendo che il pilota comandante di bordo è responsabile della condotta e della sicurezza dell'aeromobile, implicitamente sembra attribuirgli il potere di far partire l'aereo solo dopo aver sbarcato quegli animali che, emanando energia negativa, sono in grado di minacciare la sicurezza della spedizione.

Né a diverse conclusioni si perviene con riferimento al nostro diritto interno, sol che si abbia riguardo all'art. 889 e all'art. 817 c. nav., rispettivamente in tema di «doveri del comandante prima della partenza» e (non me ne vogliano gli amici di questo adorabile animale domestico) di «imbarco di merci vietate e pericolose».

Senonché, dal seguito della nota di stampa si apprende che le misure per così dire precauzionali prese dal pilota non si sono rivelate sufficienti: tornato sulla pista di decollo e avviato il rullaggio, il velivolo ha subìto un guasto dovuto a un uccello finito in uno dei motori; i passeggeri, trasbordati su un altro aereo, sono partiti con cinque ore di ritardo.

Che vi sia una relazione o, per meglio dire, un nesso di causalità fra la scoperta del gatto nero a bordo e l'avaria al motore? Non possiamo rispondere con certezza, sebbene a nostro avviso per la soluzione affermativa non sia d'ostacolo il fatto che il sinistro sia spiegabile dal punto di vista meccanico e dinamico (sull'argomento si veda pure ADRAGNA, Sul danno cagionato da maledizione nel trasporto aereo, in Dir. trasp. 1998, 708).

Di certo vi è la lunga attesa a cui sono stati obbligati i passeggeri prima di poter decollare alla volta degli Stati Uniti. Siamo tuttavia pronti a scommettere sulla loro disponibilità a sorvolare (è il caso di dirlo) sull'episodio: in fondo se riflettiamo sulle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificata l'avaria ci accorgiamo che il gatto nero poteva essere ben più malevolo! 

 FRANCESCO MANCINI


  
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