Diritto dei trasporti
1998 708

Nicola Adragna
Sul danno cagionato da maledizione nel trasporto aereo

    Fra le svariate notizie curiose relative al mondo dei trasporti che la stampa quotidianamente ci fornisce, abbiamo colto quella riferita dal Corriere della sera del 7 aprile 1998 per il prezioso contributo offerto nell'individuazione di nuove fantastiche fattispecie e per l'opportunità di svolgere impensate - ed impensabili - riflessioni giuridiche.

    Il fatto: aeroporto di Fiumicino, settore partenze internazionali; un'anziana mendicante, abituale frequentatrice del luogo, si rivolge ai passanti chiedendo l'elemosina. Ma ad un certo punto, irritata dall'indifferenza altrui, passa a minacciare i passeggeri in partenza non disposti a elargizioni, lanciando anatemi e invocando la caduta del loro aereo. Possiamo immaginare le reazioni dei malcapitati, specialmente dei più superstiziosi e timorosi del volo, e la conseguente vasta gamma di scongiuri, tattili e non, ai quali hanno probabilmente fatto ricorso; il giornalista riporta solo quella del cappellano dello scalo romano che, nel tentativo di allontanare la questuante ha rimediato insulti e graffi sul volto.

    L'episodio, per gli studiosi del diritto, potrebbe prestarsi a molteplici ma scontate considerazioni in ordini ai profili penalistici della vicenda o finalizzate all'individuazione delle disposizioni applicabili nel caso di specie, relative alle competenze ed ai poteri di polizia per fatti che si verificano all'interno delle strutture aeroportuali. Nel solco della tradizione di questa rubrica, preferiamo più scherzosamente cimentarci in voli più arditi, ipotizzando fattispecie (è il caso di dirlo) . ai confini della realtà.

    Proviamo, allora, a pensare a che cosa sarebbe potuta accadere se, a dispetto di corni, amuleti e scongiuri, l'aeromobile di qualcuno dei soggetti passivi dei malefici avesse subìto un sinistro. E proviamo anche a supporre che la causa del sinistro (come la storia a volte ci insegna) fosse rimasta ignota e non spiegata dal punto di vista dinamico e meccanico. Si sarebbe potuto giungere a configurare la maledizione come evento causativo del danno? E una volta eventualmente riconosciuta la possibilità di sussistenza di un nesso eziologico fra l'anatema e il sinistro, quali riflessi si sarebbero prodotti in ordine alla responsabilità del vettore ed a quella per eventuali danni a terzi sulla superficie? Si sarebbero avute le medesime conseguenze sia nel caso che la maledizione fosse stata lanciata prima del check-in sia nel caso che fosse intervenuta successivamente (per esempio, durante la fila per le operazioni d'imbarco)? In quest'ultima ipotesi, si sarebbe potuto ritenere che il vettore o i suoi dipendenti non avessero adottato tutte le misure necessarie e possibili secondo la normale diligenza per evitare il danno? Contro chi (fattucchiera o passeggero ingeneroso) si sarebbe potuta esercitare un'azione di regresso? Quali i riflessi in materia assicurativa?

    A questi e ai tanti altri interrogativi inquietanti che verrebbe di porsi preferiamo, almeno per ora, non dare risposta, al fine di stimolare il dibattito che certamente sorgerà in dottrina. Ogni contributo in argomento sarà naturalmente molto gradito e potrà trovare spazio fra queste pagine. Sarebbe, peraltro, interessante conoscere come potrebbe orientarsi la nostra giurisprudenza qualora venisse investita del problema, nonché condurre approfondite indagini giurisprudenziali alla ricerca di precedenti in termini specialmente in quei Paesi ove le pratiche magiche e i riti woo-doo sono maggiormente in voga.

Nicola Adragna