La nuova ricetta del Servizio Sanitario e il Sistema TS (tessera sanitaria)
(monitoraggio della spesa sanitaria).
In attuazione delle disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, secondo l'articolo 50 del Decreto Legge 269/03, convertito nella Legge 326/03.(ultimo aggiornamento 12-08)
Nuovi disciplinari tecnici sulla ricetta SSN e sulle modalità di trasmissione dati, pubblicati sulla GU SO del 11-4-08 (ALLEGATI IN FILE PDF COMPLETI !!)
La mia esperienza personale: quasi una passeggiata l'art. 50 con Sisma (servizio di smaterializzazione dei dati della ricetta nel Lazio)
Calendario trasmissione dati per l'anno 2009
Chiusura della sperimentazione (decreto 22-5-08, pubblicato sulla GU del 30-5-08)
1. Con riferimento ai programmi di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute 28 ottobre 2004, 21 aprile 2005 e 28 aprile 2006, attuativi del comma 6 dell'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni, la fine della sperimentazione è fissata:
a. al 31 maggio2008, per le regioni Basilicata, Campania, Lazio, Marche, Piemonte e per le Province autonome di Bolzano e Trento;
b. al 30 giugno 2008, per la Regione Molise;
c. al 31 agosto 2008, per la Regione Calabria.
2. Con successivi decreti, è comunicata la fine della sperimentazione per le rimanenti regioni individuate secondo i programmi di cui ai decreti attuativi del comma 6 dell'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
22 maggio 2008 Il Ragioniere Generale dello Stato Canzio
Per chi non ha ancora usufruito del credito d'imposta ....
Ricordo a tutti i colleghi (farmacisti titolari) che è possibile usufruire del credito d'imposta di 250€ previsto dal comma 6 dell'art.50 ("premio" una tantum relativo all'invio dei dati non vincolato ad uno specifico acquisto o istallazione di "software") in occasione del pagamento di un F24 successivo al primo invio dei dati, comprovato dall'acquisizione della ricevuta. Il “codice tributo” da utilizzare nel modello F24 è 6779 (“Credito di imposta a favore delle farmacie private e pubbliche per l’acquisto del software – art. 50 commi 6 e 13 bis D.L. 269/2003), da esporre nella “Sezione Erario” come importo a credito, con indicazione come “anno di riferimento” dell’anno in cui si effettua la compensazione (non di quello nel quale è stato effettuato il primo invio). Successimente, nell'ambito della dichiarazione dei redditi con modello unico, andrà compilato il quadro RU sezione XIX, codice credito 34, per comunicarne al fisco l'avvenuto utilizzo.
Vi ricordo anche che le ricevute sono consultabili e prelevabili direttamente sul/dal sito del Ministero https://www.sistemats.it/ scegliendo nel menù (a sinistra dall'alto la sesta voce) "Servizi on line" (si inseriscono codice identificativo e parola chiave, poi seconda voce del menù: "Invio telematico", poi in alto a destra "ricevute", poi scegliere la data di invio più lontana sia nella finestra "dal" che in quella "al" e premere il pulsante "carica", clickare sul pallino verde "ricevuta" a destra del primo invio e stampare il file pdf).
Le ultime regioni andate a regime per quanto riguarda la trasmissione dei dati alla SOGEI (cessazione della fase sperimentale, con conseguente applicabilità delle sanzioni) sono Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle D’Aosta e Veneto a decorrere dal 1 marzo 2008 (prima trasmissione dei dati relativa alle ricette di marzo, da effettuare tra l'1 e il 10 aprile 08), come stabilito dal Decreto del 21-12-07.
Le prossime regioni che andranno a regime saranno Marche, Lazio, Campania, Basilicata, Piemonte, e le Province autonome di Trento e Bolzano, dal 1° giugno (ricette spedite dal 1° giugno, invio di luglio). Tra l'altro in questo caso l'avvio della fase a regime coincide con il momento transitorio del passaggio dal tracciato precedente relativo al DM 24-6-04, al nuovo tracciato relativo al DM 18-3-08.
Si segnala inoltre che nelle regioni in cui la fase operativa è già stata avviata (Umbria e Abruzzi) le sanzioni applicate riguardano la mancata trasmissione del codice fiscale e del codice di esenzione. Infatti, queste carenze vengono rilevate in automatico dal sistema informatico della SOGEI, e danno luogo alla applicazione della relativa sanzione.
Per quanto riguarda il codice fiscale, la norma prevede che venga rilevato al momento della spedizione della ricetta dalla Tessera Sanitaria (presentata dall'utente insieme alla ricetta stessa). Solo nel caso che l'assistito sia sprovvisto di tessera sanitaria, nella necessità di spedire comunque la prescrizione medica, è consentito rilevare il codice fiscale dalla ricetta stessa, ma in questo caso il codice fiscale dovrà essere seguito dalla lettera "D" (nella trasmissione del dato alla SOGEI), per individuarne la provenienza "non sicura".
[Da rivedere in relazione ail nuovo tracciato, ma sostanzialmente rimane come prima:]
Per quanto riguarda i codici di esenzione, questi vengono richiesti dal sistema (campo "codice esenzione") ogni qualvolta il campo "tipo esenzione" sia compilato con i valori <0> (Altro), <2> (Esente per Condizione), <3> (Esente per Patologia), <4> (Esente per Malattia Rara) e <5> (Prescrizione di farmaci di fascia C ad invalidi di Guerra). Pertanto in questi casi il campo “codice esenzione” deve essere sempre compilato per non incorrere nell'accertamento di sanzioni da parte della Guardia di Finanza.
Per maggiori approfondimenti si rimanda alla consultazione del documento Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative, di cui le spiegazioni appena fornite costituiscono la sintesi per quanto riguarda l'operatività del farmacista.
Farfog 30-11-07 | 15-1-08 | 8-3-08
Attenzione!
Con la pubblicazione della Legge finanziaria per il 2006 (Legge 266/05, GU SO 29-12-05) sono state apportate variazioni al testo dell'art. 50, che comportano pesanti conseguenze per la professione del farmacista !! (sanzioni, 2€ a ricetta)
ultimi inserimenti:
Convenzione per il contributo dovuto per ricetta per gli anni 2006 e 2007 (chissà se lo rinnoveranno anche per gli anni seguenti?)
Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative
Considerazioni e resoconto personali della trasmissione dei dati delle ricette.
Applicazione delle sanzioni: Circolare MEF 23/07
dal 2 aprile 2005 nel Lazio.
Visualizza e stampa la nuova ricetta (Regione Abruzzo, ricetta in grande, file pdf leggero)Stampa modulo aggiuntivo per le prestazioni integrative in formato reale
Circolare regione Lazio del 25-2-2005
La nuova ricetta, come deve essere compilata
Esenzioni, tutto in una pagina
Tabella di corrispondenza dei codici di esenzione Documenti pronti per la stampa,
utili per medici e farmacisti
Disciplinare tecnico che definisce la nuova ricetta
che sostituisce l'analogo precedente [DM 18-5-04, corrispondente precedente]Disciplinare tecnico sulla trasmissione dei dati delle ricette al Ministero
che sostituisce l'analogo precedente [DM 24-6-04, corrispondente precedente]Codifica ASL per sigla di provincia
Patologie croniche, elenco completo | Malattie rare
La Circolare per l'utilizzazione da parte di cittadini stranieri
Le diapositive della Sogei di presentazione della nuova ricetta.
Programma di applicazione regionale(DM 28-10-04 e DM 21-4-05)
Attuazione del comma 10 (trasmissione dei dati dal MEF al Min Sal)
Modifiche apportate all'art 50 dalla Finanziaria per il 2006
Qui di seguito: il monitoraggio della spesa sanitaria in breve con:
riferimenti normativi
immagine e contenuto testuale della nuova ricetta
alcuni passi significativi per il farmacista
La Ragioneria Generale dello Stato ha attribuito all’Agenzia delle Entrate la realizzazione del Sistema di Monitoraggio della Spesa Sanitaria, attraverso la SOGEI (Società del Ministero dell'economia e delle finanze).Il nuovo sistema, sperimentato dapprima nella Regione Abruzzo nella seconda metà del 2004 (Decreto 30-6-04, GU 2-7-04), prevede:
1) l'adozione della nuova tessera sanitaria (TS), che riporta il codice fiscale dell'assistito (attuazione del comma 1 dello stesso art. 50) e che sostituirà il tesserino del codice fiscale (il codice fiscale è riportato anche in formato bar-code).Il sistema comprende anche il DM 24-6-04 (II), modalità di trasmissione al Ministero dei dati della distribuzione dei ricettari ai medici, e il DM 22-7-05 (GU 4-4-05, che sostituisce il DM 28-6-04), modalità di trasmissione al Ministero dei dati da parte degli enti pubblici.
(DM 11-3-04, GU SO 25-10-04)
2) una nuova ricetta del Servizio Sanitario (riportata qui di seguito), secondo il Decreto del 18-5-2004, GU 25-10-04, attuativo del comma 2 dello stesso art. 50, sostituito dal DM 17-3-08 (GU SO 11-4-08). La nuova ricetta può essere utilizzata per le prescrizioni a carico del SSN dal 1-1-2005, in alternativa al modello precedente, fino al 1 marzo > 1 aprile 2005 (comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, Circolare regione Lazio del 25-2-05), mentre il sistema complessivo che comprende l'utilizzazione della tessera sanitaria, la trasmissione dei dati e l'applicazione delle sanzioni è previsto nel Lazio a decorrere dal 1 giugno 2008 (inizialmente era previsto nel Lazio dal 1 marzo 2005).
3) nuove modalità di trasmissione dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze (in particolare per la farmacia in attuazione del comma 5 dello stesso art. 50, DM 27-7-05 GU SO 4-8-05, che sostituisce il DM 24 giugno 2004 (I), GU del 13 luglio 2004, a sua volta sostituito dal DM 18-3-08, GU SO del 11-4-08)).
Per la farmacia è anche previsto un esiguo contributo di 250€ (sotto forma di credito di imposta) per l’acquisto e l’installazione del software necessario per la trasmissione dei dati rilevati dalle ricette spedite al Ministero dell’Economia.
di cui il testo è il seguente:
COGNOME E NOME DELL’ASSISTITO (O INIZIALI OVE PRESCRITTO DALLA LEGGE)
STAMPA PC
INDIRIZZO (OVE PRESCRITTO DALLA LEGGE)
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE ...
CODICE FISCALE
N NON ESENTE CODICE ESENZIONE
R REDDITO FIRMA AUTOCERTIFICANTE (Vedi avvertenze sul retro)
SIGLA PROVINCIA CODICE ASL
(Barrare se non utilizzate) NOTA CUF NOTA CUF
S SUGG. H RICOV. ALTRO
PRIORITÀ DELLA PRESTAZIONE Urgente B D Programmata
PRESCRIZIONE
NUMERO CONFEZIONI / PRESTAZIONI
TIPO DI RICETTA DATA
TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO
CODICE NUMERO CODICE NUMERO (per le sei caselle)
DATA SPEDIZIONE / TIMBRO STRUTTURA EROGANTE
NUMERO PROGRESSIVO
IMPORTI TICKET GALEN. DIR. CHIAM. ALTRO
di cui il testo è il seguente:
AVVERTENZE PER GLI ASSISTITI E PER I PRESIDI CHE EROGANO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
- Il presente modulo può essere utilizzato per le proposte di ricovero nelle strutture pubbliche ed equiparate (artt. 41 e 43 legge 833/78), nonché nelle Case di cura private accreditate.
- Qualunque falsificazione o alterazione del presente modulo è punibile ai sensi degli articoli 460, 461 e 464 del CPP. - Il rilascio di false dichiarazioni è punito ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
- Le prescrizioni specialistiche e diagnostiche sono valide su tutto il territorio nazionale.
SOGGETTI ASSICURATI DA ISTITUZIONI ESTERE /FOREIGN SUBJECTS COVERED BY HEALTH INSURANCE
CODICE ISTITUZIONE COMPETENTE /IDENTIFICATION NUMBER OF THE INSTITUTION
STATO ESTERO /COUNTRY
NUMERO DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE /PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER
DATA DI NASCITA/DATE OF BIRTH (sul modulo come da DM 17-3-08)
NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DELLA TESSERA /IDENTIFICATION NUMBER OF THE CARD
DATA DI SCADENZA/EXPIRY DATE (sul modulo come da DM 17-3-08)
FIRMA DELL’ASSISTITO /SIGNATURE
FIRMA DEL MEDICO FIRMA DELL’ASSISTITO
AUTORIZZAZIONI / ANNOTAZIONI DEL FARMACISTA
FIRMA DEL FARMACISTA
ASSISTENZA FARMACEUTICA — AVVERTENZE PER GLI ASSISTITI
1) La ricetta è spedibile soltanto presso le farmacie ubicate nel territorio della Regione
2) La ricetta, ai fini della spedizione, ha la validità di 30 giorni, escluso quello di emissione.
3) Per la spedizione delle ricette durante il servizio notturno a battenti chiusi, il diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale è a carico dell'assistito, salvo casi di urgenza indicati dal medico prescrittore ovvero per prescrizioni effettuate dal servizio di guardia medica.
4) È vietata qualsiasi anticipazione di prodotti farmaceutici agli utenti.
L'attestazione del diritto all'esenzione è certificata esclusivamente dal medico prescrittore (legge 638/83)
Si riportano qui di seguito i brani più significativi (per la farmacia) del
Decreto del 24-6-2004, attuativo del comma 5 dell'art. 50 del DL 269/03 (SO GU 13-7-04).
ATTENZIONE, SOSTITUITO DAL DM 17-3-08Disciplinare tecnico, punto 1.5, trattamento dei dati e obbligo di riservatezza.
Le farmacie sono esentate dall'obbligo di notifica al Garante della privacy del trattamento dei dati sensibili rilevati dalle ricette mediche. Possono, pertanto, trattare i dati contenuti nelle ricette per le sole finalita' del servizio di trasmissione telematica. Il trattamento dei dati sensibili, deve essere conforme al DL del 30 giugno 2003, n.196.
Secondo quanto previsto dall'articolo 50 legge 326/2003, le farmacie, dovranno memorizzare i dati acquisiti all'atto dell'utilizzazione della ricetta su appositi archivi.
Il codice fiscale, all'atto della sua memorizzazione, dovra' essere crittografato dal software gestionale dell'utente ...
All'atto della corretta ricezione dei dati da parte del MEF l'utente delle farmacie pubbliche e private e' tenuto alla cancellazione, dai propri archivi residenti, dei dati relativi ai codici fiscali oggetto della trasmissione.Disciplinare tecnico, punto 1.9, funzionalità del servizio.
Le funzioni rese disponibile sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze consentono di effettuare le seguenti operazioni:
- Autenticazione degli utenti;
- Trasmissione del file delle ricette;
- Predisposizione delle ricevute; - Consultazione delle ricevute; -
Aggiornamento dei dati.
Controllo, validazione e invio dei file.
Il MEF, all'atto del controllo e validazione del file, verifica che i dati del codice fiscale predisposti siano effettivamente crittografati; in caso contrario l'invio telematico sara' bloccato ed il file non potra' essere trasmesso.
Inoltre l'invio telematico sara' bloccato anche in caso di errori o incongruenze riscontrate durante la fase di controllo del file.
Ricezione dei file: il Ministero dell'economia e delle finanze, all'atto della ricezione dei file effettua le operazioni che consistono in:
- "decifratura dei dati";
"autenticazione del responsabile dell'invio": tramite la verifica del PINCODE associato al responsabile;
- "integrita' dei dati": tramite il ricalcolo dei dati riepilogativi del file contenuti nel record di testata.
Consultazioni delle Ricevute: il Ministero dell'economia e delle finanze attesta l'avvenuta ricezione di ogni file mediante l'invio della ricevuta contestuale (ricevuta di accoglienza) indicante le seguenti informazioni:
- esito della trasmissione;
- data e ora di ricezione del file;
- identificativo univoco di trasmissione attribuito al file dal Ministero dell'economia e delle finanze all'atto di ricezione dello stesso;
- tipologia e dimensioni del file trasmesso;
Il Ministero dell'economia e delle finanze a fronte dalla ricezione di ogni file effettua il controllo formale dei dati e registra su apposita ricevuta (ricevuta controlli formali) l'esito della operazione svolta, indicando l'eventuale presenza di errori; in tal caso l'utente potra' eventualmente provvedere alla rimozione degli errori individuati.
Gli utenti potranno, successivamente alla correzione degli errori formali segnalati, inviare in una nuova fornitura i dati delle ricette corrette segnalandole con appositi campi.Disciplinare tecnico, punto 2.2, dati relativi alle ricette farmaceutiche.
I dati relativi alle ricette farmaceutiche devono essere inviati con frequenza mensile a partire dalla data di attivazione di ciascuna regione, secondo quanto previsto dal comma 6, dell'articolo 50 della legge 326/2003.
Il Ministero dell'economia e delle finanze restituisce le ricette per le quali sono presenti errori o incongruenze e rende possibile la successiva correzione.
La associazione di categoria, Federfarma, ha manifestato nelle diverse sedi istituzionali la propria contrarietà ad alcuni aspetti della manovra in esame anticipando che le farmacie non sono disponibili né a verificare né a rilevare e né tanto meno ad apporre sulla ricetta il codice fiscale o altri dati del paziente, che debbono essere apposti sulla ricetta stessa a cura del medico con un sistema che consenta la rilevazione ottica del dato (stampato con codice a barre dal medico).
ASSISTITI ESTERI
Per quanto riguarda l'utilizzazione della nuova ricetta nei confronti degli assistiti UE e degli assistiti provenienti da Stati extra Ue con i quali vige un accordo di sicurezza sociale, il Ministero ha fatto pervenire, per conoscenza, alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti una circolare del 18-11-04 con chiarimenti sulla modalità di compilazione (Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione, Direzione Generale Rapporti con l’Unione Europea e per i Rapporti Internazionali, - Ufficio II -Protocollo DG RUERI/ 9310 /I.3.b).
Con una ulteriore circolare del 6-4-06 il Ministero ha definito la necessità, per gli assistiti esteri europei dotati di Tessera TEAM, di conoscere la data di nascita dell'assistito e la data di scadenza della tessera TEAM, da indicare sul retro in calce alla ricetta oppure mediante copia fotostatica allegata della tessera stessa.
La Sogei presenta le caratteristiche della nuova ricetta ai farmacisti, mediante proiezione di diapositive "elettroniche" (da Federfarma)
Legge finanziaria per il 2006, n. 266 del 23-12-2005, comma n.276 (articolo unico) (pubblicata sulla GU SO I del 29-12-05).All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: "30 giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2006";
b) al comma 7, dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti:
"Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente articolo, e' riconosciuto per gli anni 2006 e 2007 un contributo, nei limiti di 10 milioni di euro, da definire con apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le associazioni di categoria interessate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' erogative. Al relativo onere si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12";
c) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
"8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel termine di cui al comma 8 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la violazione si e' verificata.
8-ter. Per le ricette trasmesse nei termini di cui al comma 8, la mancanza di uno o piu' elementi della ricetta di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente articolo e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la violazione si e' verificata;
8-quater. L'accertamento della violazione di cui ai commi 8-bis e 8-ter e' effettuato dal Corpo della Guardia di finanza, che trasmette il relativo rapporto, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla direzione provinciale dei servizi vari competente per territorio, per i conseguenti adempimenti. Dell'avvenuta apertura del procedimento e della sua conclusione viene data notizia, a cura della direzione provinciale dei servizi vari, alla competente ragioneria provinciale dello Stato.
8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le quali non risulta associato il codice fiscale dell'assistito, rilevato secondo quanto previsto dal presente articolo, l'azienda sanitaria locale competente non procede alla relativa liquidazione, fermo restando che, in caso di ricette redatte manualmente dal medico, il farmacista non e' responsabile della mancata rispondenza del codice fiscale rilevato rispetto a quello indicato sulla ricetta che fara' comunque fede a tutti gli effetti";
d) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
"10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente articolo, i dati delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10 rilevano a fini di responsabilita', anche amministrativa o penale, solo previo riscontro del documento cartaceo dal quale gli stessi sono tratti".
farfo