Enzo Fogliani
testo integrale

CORTE DI CASSAZIONE 
SEZ. 3       SENT.  06644  DEL 18/07/1997
PRES. Meriggiola E               REL. Preden R
PM. Scardaccione EV  (Conf.)
RIC. Centurion Assic.(avv. D'Angelantonio)
RES. Superba S.p.A. (avv. Staffa).
Conferma app. Genova 21/02/94

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE DETERMINATE  - SCARICAZIONE DELLE MERCI: DEPOSITO E VENDITA - Responsabilità ex  recepto  -  Ammanco  di merce depositata - Onere della prova della quantità  depositata  -  Incidenza  sul depositante - Misurazione del carico  a  bordo - Onere soltanto nel rapporto tra destinatario e vettore - Polizza di carico - Ininfluenza.

 COD.NAV. ART. 435
 COD.NAV. ART. 454
 COD.CIV. ART. 1684
 COD.CIV. ART. 1687
 COD.CIV. ART. 1766
 COD.CIV. ART. 1768

     Al  contratto  di trasporto marittimo stipulato con l'impresa di deposito non  si applica l'art. 454 cod. nav., ma la disciplina prevista dal cod. civ. per  il  contratto  di  deposito, con la conseguenza che, in caso di ammanco, occorre  dimostrare il quantitativo di merce consegnata al depositario, terzo rispetto  alla  polizza di carico, che non ha l'onere di partecipare alle misurazioni  di  peso  a bordo e quindi di formulare riserve in ordine ad esse, essendo  tale  norma  dettata  per il rapporto tra vettore e destinatario del carico.