
SEZ. 3 SENT. 06644 DEL 18/07/1997
PRES. Meriggiola E REL. Preden R
PM. Scardaccione EV (Conf.)
RIC. Centurion Assic.(avv. D'Angelantonio)
RES. Superba S.p.A. (avv. Staffa).
Conferma app. Genova 21/02/94
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE DETERMINATE - SCARICAZIONE DELLE MERCI: DEPOSITO E VENDITA - Responsabilità ex recepto - Ammanco di merce depositata - Onere della prova della quantità depositata - Incidenza sul depositante - Misurazione del carico a bordo - Onere soltanto nel rapporto tra destinatario e vettore - Polizza di carico - Ininfluenza.
COD.NAV. ART. 435
COD.NAV. ART. 454
COD.CIV. ART. 1684
COD.CIV. ART. 1687
COD.CIV. ART. 1766
COD.CIV. ART. 1768
Al contratto di trasporto marittimo
stipulato con l'impresa di deposito non si applica l'art. 454 cod.
nav., ma la disciplina prevista dal cod. civ. per il contratto
di deposito, con la conseguenza che, in caso di ammanco, occorre
dimostrare il quantitativo di merce consegnata al depositario, terzo rispetto
alla polizza di carico, che non ha l'onere di partecipare alle misurazioni
di peso a bordo e quindi di formulare riserve in ordine ad
esse, essendo tale norma dettata per il rapporto
tra vettore e destinatario del carico.

