
SEZ. 3 SENT. 06644 DEL 18/07/1997
PRES. Meriggiola E REL. Preden R
PM. Scardaccione EV (Conf.)
RIC. Centurion Assic.(avv. D'Angelantonio)
RES. Superba S.p.A. (avv. Staffa).
Conferma app. Genova 21 febbraio 1994
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 17.12.82, la S.p.a. Prudential esponeva che il
21.10.81 era giunta a Genova la nave cisterna Corrie Broere, con un carico
di acetato di etile destinato alla S.p.a. Britannica Petroli; dalla misurazione
eseguita a bordo era risultata nelle tanche una quantità di mt 848,273,
sostanzialmente corrispondente a quella indicata nella polizza di carico
(mt 850,013); effettuato il trasferimento nelle tanche a terra della depositaria
S.p.a. Superba, a seguito di accertamento ivi esperito era risultata la
minor quantità di mt 832,030, con un ammanco di mt 16,233, a fronte
del quale l'esponente aveva versato alla S.p.a. Britannica Petroli, in
forza di contratto di assicurazione, l'indennizzo di L. 11.057.462.
Deduceva che dell'ammanco doveva ritenersi responsabile, quale depositaria,
la S.p.a. Superba, poiché attraverso le conduttore di sua pertinenza
il prodotto era stato trasferito dalle cisterne di bordo ai depositi a
terra, ma che la predetta, sollecitata a provvedere al rimborso dell'indennizzo,
aveva rifiutato.
Conveniva pertanto la S.p.a. Superba davanti al Tribunale di Genova
per sentirla condannare al pagamento della suindicata somma, oltre interessi
e rivalutazione.
La convenuta contestava la propria responsabilità, deducendo
che aveva ricevuto nella tanche di terra mt 832,030 di prodotto, e che
la differenza riscontrata era da imputare ad errata misurazione a bordo,
anche perché durante le operazioni di scarico non si erano verificate
perdite o altri inconvenienti.
Il tribunale rigettava la domanda.
Pronunciando sul gravame della S.p.a. Prudential, la Corte d'appello
di Genova, con sentenza del 21.2.94, lo respingeva. Considerava la corte
quanto segue:
- vertendosi in tema di contratto di deposito, la responsabilità
ex recepto del depositario opera solo quando sia stata fornita dal depositante
la prova dell'avvenuta consegna della merce depositata, della quale chiede
la restituzione, sicché era onere della S.p.a. Prudential, attrice
in surroga delle ragioni della depositante S.p.a. Britannica Petroli ex
art. 1916 c.c., dimostrare l'avvenuta introduzione nelle tanche di terra
dell'intero quantitativo di prodotto del quale pretendeva la restituzione;
- tale prova era invece mancata, atteso che, mentre non sussisteva
contestazione sul quantitativo di prodotto accertato nelle tanche della
S.p.a. Superba, certificato da verbale di verifica sottoscritto da funzionario
di dogana, pari a mt 832,030, non poteva ritenersi accertato nella maggiore
quantità di mt 848,273 il quantitativo di prodotto esistente a bordo;
- non poteva infatti attribuirsi efficacia alle misurazioni eseguite
a bordo, sia perché non del tutto attendibili apparivano i relativi
risultati in ragione delle intrinseche carenze del metodo di rilevazione,
sia perché prive di valore, in quanto relative non a fatti ma a
valutazioni, erano le deposizioni dei testi chiamati a conferma dei calcoli
riportati nella certificazione della Società Generale di Sorveglianza;
né poteva darsi per certa l'insussistenza di residui di prodotto
a bordo, così come, in difetto di prova circa l'effettuazione del
pompaggio del liquido nelle condutture di terra subito dopo le suindicate
misurazioni, non poteva escludersi che la perdita si fosse verificata anteriormente
allo scaricamento, considerato altresì che le condutture della depositaria
erano risultate in normale stato di efficienza;
- non era invocabile la dedotta mancanza di riserve da parte della
depositaria, con conseguente presunzione di corrispondenza del quantitativo
consegnato a quello risultante dalla polizza di carico, ai sensi dell'art.
435, comma 2, c.c., essendo inapplicabile la disposizione, relativa al
contratto di trasporto marittimo, al diverso contratto di deposito dedotto
in giudizio.
Ricorre per cassazione la S.p.a. Centurion Assicurazioni (già
S.p.a. Prudential Assicurazioni) sulla base di unico mezzo, al quale resiste,
con controricorso, la S.p.a. Dasafin (già S.p.a. Superba).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con l'unico mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione dei
principi regolatori in materia di responsabilità del depositario
di deposito costiero, e difetto e contraddittorietà di motivazione,
la ricorrente deduce che erroneamente la corte d'appello ha escluso la
responsabilità del depositario.
Afferma in particolare:
a) che la corte non avrebbe considerato che, nel caso di scarico di
liquidi, la presa in consegna da parte del depositario avviene con l'immissione
del liquido nelle conduttore delle quali si serve l'esercente il deposito,
sicché quest'ultimo è responsabile delle perdite che si verificano
nel momento successivo al detto passaggio;
b) che erroneamente la corte ha ritenuto inattendibili le misurazioni
eseguite a bordo, laddove queste hanno rilievo determinante in materia
di accertamento di ammanchi di prodotto;
c) che è onere del depositario partecipare alle operazioni di
misurazione a bordo e formulare riserve ove ne riscontri l'irrregolarità,
sorgendo a suo carico, in mancanza di partecipazione e di apposizione di
riserve, una presunzione di responsabilità ex recepto.
2) Il motivo è infondato sotto tutti i profili.
2.1. Quanto alla doglianza di cui alla lettera a), è sufficiente
notare che l'impugnata sentenza ha fondato il rigetto della domanda, tra
l'altro, proprio in ragione della mancata dimostrazione che la perdita
fosse avvenuta dopo l'immissione del liquido nelle condutture dell'impresa
esercente il deposito, individuando quindi nell'immissione del liquido
nelle condutture delle quali si serve l'impresa di trasporto (e cioè
nel momento del superamento del permanent manifold della nave) il momento
della consegna.
2.2. Per quanto concerne l'efficacia probatoria delle misurazioni a
bordo, oggetto della censura riportata nella lettera b), occorre notare
che la corte d'appello ha ritenuto non pienamente affidabile il risultato
delle dette misurazioni, svolgendo osservazioni critiche sull'attendibilità
dell'accertamento del quantitativo del liquido nelle cisterne di bordo,
sia in ragione del metodo addottato (consistente nel sottrarre dal volume
delle cisterne lo spazio lasciato libero dal liquido, così ottenendo
il volume del carico, con risultati peraltro variabili a seconda della
temperatura del prodotto, poiché questa incide sul suo volume),
sia in considerazione dell'influenza delle condizioni del mare sull'assetto
e sull'inclinazione della nave, ed ha conseguentemente ritenuto non desumibile
il preteso ammanco dal mero raffronto tra misurazione a bordo e misurazione
a terra. Ed è palese che si verte in tema di giudizio di fatto,
concernente l'attendibilità di un mezzo di prova.
Ma ha ancora osservato la Corte genovese che, pur prestando fede ai
dati della misurazione a bordo, non poteva comunque ritenersi assolto l'onere
probatorio, gravante sul depositante, di aver consegnato un quantitativo
di prodotto maggiore di quello restituitogli, atteso che non era stata
fornita prova che effettivamente tutto il prodotto fosse stato scaricato
dalle cisterne della nave, senza permanenza in queste di residui, e che,
considerato l'intervallo di tempo non breve intercorso tra misurazione
a bordo e scarico, non poteva escludersi la possibilità di perdite
verificatesi a bordo, anche perché le conduttore della depositaria
erano risultate in normali condizioni di uso.
La Corte genovese ha quindi svolto una articolata e complessa valutazione
del materiale probatorio, alla quale la ricorrente si è limitata
a contrapporre una affermazione di principio, concernente la piena validità,
ai fini probatori, delle misurazioni a bordo, da ritenere maggiormente
affidabili rispetto a quelle di terra. Ma la censura, così formulata,
non coglie nel segno, perché non giova alla ricorrente discutere
in astratto sulla maggiore o minore attitudine probatoria dell'una o dell'altra
misurazione, a fronte di una decisione che ha in concreto ritenuto inattendibili
i risultati della misurazione a bordo, e che su tale piano doveva essere
contrastata. E la critica risulta altresì monca, poiché non
è stata rivolta anche al giudizio valutativo degli ulteriori elementi
probatori svolto dalla corte d'appello per ribadire il mancato assolvimento
dell'onere probatorio. Consegue che, in difetto di specifiche e pertinenti
doglianze, il giudizio della corte sul punto resiste alla censura.
2.3. Per quanto concerne, infine, il preteso onere del depositario
di partecipare alle misurazioni a bordo e di sollevare riserve ove le ritenga
non attendibili, restando preclusa, in difetto, ogni contestazione, li
corte d'appello ha disatteso l'assunto, ricollegato all'art. 435 c.n.,
rilevando che tale norma è dettata in riferimento al contratto di
trasporto marittimo e riguarda il rapporto tra vettore e destinatario della
merce trasportata, laddove nella specie è stato dedotto in giudizio
non già il contratto di trasporto marittimo, ma esclusivamente il
contratto di deposito stipulato tra la S.p.a. Britannica Petroli e l'impresa
di deposito, con la conseguenza che al contratto dovevano applicarsi le
norme del codice civile, e che al depositario non era opponibile la polizza
di carico in quanto res inter alios acta.
E le suindicate argomentazioni, incentrate sulla distinta disciplina
dettata rispettivamente dal codice della navigazione e dal codice civile
per il contratto di trasporto marittimo e per il contratto di deposito,
peraltro non sottoposte a specifiche censure, si palesano esaustive e corrette,
atteso che sulla qualificazione del rapporto dedotto in giudizio come deposito
si è formato il giudicato, e che è indubbiamente estranea
alla disciplina del contratto di deposito una presunzione di responsabilità
del tipo ipotizzato dalla ricorrente (salvo, ovviamente, patto espresso
in tal senso).
Né vale invocare, a sostegno del preteso onere del depositario,
la sentenza di questa S.C. n. 7496/93, in quanto trattasi di decisione
concernente fattispecie regolata dall'art. 454 c.n., nella quale la pretesa
risarcitoria era stata rivolta congiuntamente contro il vettore (quale
stipulante di contratto di deposito a favore del destinatario) e contro
il depositario (dei quali è stata riconosciuta la corresponsabilità),
sicché trovavano applicazione anche le norme sul contratto di trasporto
marittimo.
Quanto alle dedotte difficoltà per il depositante di fornire
la prova dell'ammanco, alla stregua dei principi propri del contratto di
deposito, è sufficiente notare che esse conseguono inevitabilmente
alla deduzione in giudizio di una pretesa fondata esclusivamente sul detto
rapporto, prescindendo dal collegamento con il contratto di trasporto marittimo
e dal conseguente coinvolgimento della responsabilità del vettore
per le perdite.
3) In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano
nel dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese in favore della resistente, che liquida in L. 249.250, oltre L. 1.200.000
(unmilioneduecentomila) per onorari.

