CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI ROMA
Dipartimento Centro studi - Formazione e Crediti formativi
Progetto sul Diritto della Navigazione e dei Trasporti
Diritto della Navigazione e dei Trasporti
COMMISSIONE SUL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE E DEI TRASPORTI
CONSIGLIERE DELEGATO: avv. Angelica Addessi
COORDINATORE SCIENTIFICO: avv. Enzo Fogliani
COLLABORATORI PER LA REDAZIONE DI QUESTA PAGINA:
avv.
Enzo Fogliani, avv. Nicoletta Ceci
Trasporto aereo- danni subiti dal passeggero-infortunio subito durante le operazioni di imbarco- risarcimento- Convenzione di Montreal del 28 Maggio 1999- nozione di “accident” e di “evento” - accadimento esterno al passeggero- responsabilità del vettore ovvero del gestore dei servizi di terra aeroportuali-limiti diritti speciali di prelievo- onere della prova
Responsabilità per danno al passeggero all'imbarco sull'aeromobile
Con sentenza del
18.01.2021, il
Tribunale di Civitavecchia ha rigettato le doglianze di un passeggero
che, in fase d’imbarco su un aeromobile di linea in partenza
dall’aeroporto di Roma Fiumicino “Leonardo da
Vinci” per una
destinazione intercontinentale, lamentava di essere scivolato sulla
scaletta di accesso esterna (definita
“traballante”), con un
piede su un gradino (i gradini descritti come “molto
scivolosi”)
, rovinando a terra e riportando danni fisici per i quali richiedeva
il giusto risarcimento. Il passeggero ha invocato la
responsabilità
concorrente e solidale del vettore e anche del gestore dei servizi a
terra, chiamandoli in giudizio entrambi (ex art 2055 cc, sul punto
vedere sentenza Corte d’ Appello di Roma, Sezione III Civile,
11.09.2012 n. 4215), e per una delle quali (il vettore), sussistente
la dichiarazione dello stato d’insolvenza, è
intercorsa la
pedissequa interruzione del procedimento (mai riassunto da parte
dell’attore, e dunque estinto). La pronuncia ha avuto dunque
luogo
nei soli confronti del gestore dei servizi aeroportuali, con esito
positivo nei riguardi di quest’ultimo.
Nel
merito, la sentenza de qua
pone l’attenzione sull’istituto della “Responsabilità
del vettore e della entità del risarcimento per
danni”,
così come rappresentato dall’applicabile
Convenzione di Montreal
del 28.05.1999 (resa esecutiva con Legge n.12/2004), capitolo III, e
precipuamente sugli articoli 17, 20, 211.
Nel dettaglio, assume vigorosa rilevanza la regola stabilita dagli
Artt. 17 (1) quando si afferma “che
l'evento che ha causato la morte o la lesione si è prodotto
a bordo
dell'aeromobile o nel corso di una qualsiasi delle operazioni di
imbarco o di sbarco” e
21 (1), concernente il limite dei diritti speciali di prelievo per
passeggero, oggi aumentati a 128.821 nelle ipotesi in cui il vettore
non può escludere né limitare la propria
responsabilità,
cristallizzando un’evidente ipotesi di
responsabilità di tipo
oggettivo.
Tale
formula è tuttavia mitigata dall’art 20 :
“Il vettore, qualora dimostri che la persona che chiede il
risarcimento o il suo avente causa ha provocato il danno o vi ha
contributo per negligenza, atto illecito o omissione, è
esonerato in
tutto o in parte dalle proprie responsabilità nei confronti
dell'istante, nella misura in cui la negligenza o l'atto illecito o
l'omissione ha provocato il danno o vi ha contribuito.”
che consente al vettore di provare a sua discolpa il fatto del
danneggiato per i danni che non superano i diritti di prelievo,
mentre “per
quelli
di misura superiore andrà esente da
responsabilità mediante la
prova della non riferibilità dell’evento lesivo
alla propria sfera
di attività e organizzazione, ovvero della sua
riferibilità al
fatto del terzo”
(onere della prova, cfr. sentenza parafrasando Cassazione, sez. III,
14.07.2015 n.14666). Per poter far trovare applicazione agli oneri
probatori, così come articolati a seconda della soglia di
risarcibilità appena enucleata, è necessario
tuttavia trovare gli
elementi fondanti i presupposti dell’azione di
risarcibilità
sottesa all’evento rappresentato, e pertanto interpretare in
senso
estensivo lo stesso istituto della responsabilità oggettiva
ivi
sotteso.
In primis l’accento ermeneutico va posto sul significato del termine: “accident”, nella sua esternazione inglese (versione ufficiale), comparata ad “evento”, così come invece appare nella traduzione italiana2 e di per sé ambigua dell’Art 17, comma 1, della Convenzione di Montreal 3. La Convenzione di Montreal di per sé non contiene alcuna definizione della nozione di “accident”, benché il verificarsi di una circostanza del genere così come evidenziata nell’articolo in esame costituisca palesemente una condizione determinante; poiché la responsabilità di un vettore aereo possa insorgere, in caso di danno fisico (lesione personale o morte) subito da un passeggero, interpretare esegeticamente tale lemma è dunque fondamentale per la comprensione della fattispecie de qua. In altri termini, se l’”accident” è il perno ermeneutico della valutazione della responsabilità in capo al vettore, la sua assenza ne escluderebbe sic et simpliciter la colpevolezza 4.
Le
altre due versioni ufficiali
a confronto, francese e spagnola, utilizzano termini analoghi “l’
accident” e “ el accidente”,
che, in termini di nomenclatura specifica del trasporto aereo, hanno
un significato senz’altro più preciso e congruente
della generica
parola “evento” ed è per questo che
quest’ultimo va sottoposto
alla lente del Giurista italiano per la corretta applicazione
soprattutto in sede processuale, nella considerazione che la stessa
Cassazione, pronunciatasi con la sentenza 14666/2015, ha stabilito
che tale disposizione deve essere interpretata riferendosi alle
versioni autentiche della Convenzione medesima (ex art 31 della
Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati).
Le
tre versioni ufficiali
riportate ricalcano quanto graniticamente già espresso da
Icao5
nell’ Annex 13 del 1951, che riproduce gli “Standards
and Recommended Practices covering Aircraft Accident and Incident”,
e per il quale la definizione di “accident”
è la seguente: “An
occurrence associated with the operation of an aircraft, in which:
a)
a person is
fatally or seriously injured b)
the aircraft sustains damage or structural failure
c)
the aircraft is
missing or is completely inaccessible”, ossia
ogni evento “esterno” associato
all’operatività di un
aeromobile per mezzo del quale una persona è fatalmente o
seriamente
ferita, infortunata 6.
È sempre proprio Icao, ripreso anche dal Regolamento (UE) n.
996/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 2, a
delimitarne il perimetro: “si
verifica fra il momento in cui una persona si imbarca, con
l’intento
di compiere un volo e il momento in cui tutte le persone che si sono
imbarcate con la stessa intenzione sbarcano”, marcandone
anche i confini di operatività tecnico-giuridica. Si
ribadisce
dunque la necessità di interpretare estensivamente il lemma
“evento”
ex art 17, comma 1, considerando che non sarebbe stata corretta
neppure la traduzione generica di “incidente”,
“inconveniente”
per le differenze specifiche in materia di diritto del trasporto
aereo traslate dalle norme internazionali appena evidenziate. Il
Giudice di Busto Arsizio, nella causa Jianzeng
c. Air China (sentenza
n. 399/09) ha sottolineato il punto: “il
termine “accident” non può essere
confuso con il termine “event”
(evento): quest’ultimo non è
l’accadimento, ma è la conseguenza
causale dello stesso”, confermando
l’orientamento interpretativo già elaborato dalle
corti di altri
Stati parte alla Convenzione.
A onor del vero, analogamente, tale termine “accident” figurava anche nella disposizione equivalente costituita dall’articolo 17 della Convenzione di Varsavia (ereditato dalla Convenzione di Montreal) e in dettaglio nella versione francese della convenzione in parola, facente fede, si usava il termine «accident», mentre nella versione italiana appariva il termine «infortunio», quasi una sineddoche della versione attuale di “evento” della Convenzione di Montreal tradotta in lingua italiana.
Orbene,
per coerenza della
qualità gnoseologica del termine utilizzato dal traduttore
italiano
e trasceso nelle evidenze processuali, si può espandere alla
qualificazione in termini di definizione di
“evento” quale
“esterno” l’interpretazione della norma
della Convenzione de
qua (art 17, comma 1) per la sua corretta applicazione. Ossia
è
determinante che “L’
articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal debba essere
interpretato nel senso che costituisce un
«incidente» tale da
fondare la responsabilità del vettore aereo, in forza di
tale
disposizione, qualsiasi evento – causa della morte o della
lesione
personale di un passeggero e prodottosi a bordo
dell’aeromobile, o
nel corso delle operazioni di imbarco o di sbarco – che
presenti
carattere improvviso o inusuale e
che abbia un’origine esterna rispetto alla persona del
passeggero
interessato, senza che sia necessario ricercare se detto evento sia
dovuto a un rischio tipico del trasporto aereo o sia direttamente
connesso a tale trasporto7”.
E
ciò per dare
sostanza non soltanto illustrativa ma comprensiva della
realtà
specifica della materia trattata, in particolar modo nella
valutazione dell’onere della prova. Anche Corte di
Cassazione,
Sezione III Civile, nella sentenza richiamata dal medesimo
provvedimento in analisi, la n. 14666 del 14.07.20158,
infatti così si pronuncia: “per
"evento" deve intendersi solo quello
esterno al passeggero, inusuale e inatteso
rispetto alle normali condizioni di operatività del
trasporto, la
prova del quale grava sempre in capo all'attore, e il cui
accertamento fa sorgere a carico del vettore l'onere di provare il
fatto del danneggiato ovvero, se i danni superano i centomila diritti
di prelievo, la non riferibilità alla propria organizzazione
ed
attività dell'evento lesivo”.
E
da ciò deriva che il
grimaldello interpretativo così emerso, faccia comprendere
come, nei
riguardi della prova, per il caso in evidenza, al fine di poter
affermare la responsabilità del vettore, non si debba far
riferimento alla caduta del passeggero in sé dalla scaletta,
quanto
piuttosto alla sua causa9.
L’”accident” è infatti
qualificato come la “causa
causans”, ossia un
evento o accadimento inatteso e inconsueto esterno al passeggero 10.
In più, secondo tale assunto, grava sull’attore
l’onere di
provare la sussistenza dei presupposti ex art 17, comma 1 della
Convenzione di Montreal, e dunque il ricorrere di un
“accident”,
secondo l’interpretazione fornita11
(al vettore spetta la prova liberatoria della propria
responsabilità
soltanto dopo che il passeggero abbia assolto tale gravame).
Nel procedimento in esame, è infatti emerso, che, verificatosi che la caduta della scaletta abbia avuto effettivamente luogo, essa non è ascrivibile a responsabilità del vettore (né tantomeno a quella del gestore aeroportuale) in quanto carente si è rilevato il riscontro del nesso causale tout court (testimonianze hanno stabilito che si è trattato di un piccolissimo sussulto e che quindi la vibrazione poteva e doveva essere prevedibile, adottando le dovute cautele da parte del passeggero in rapporto a tale circostanza; il passeggero aveva altresì delle pregresse difficoltà di deambulazione che ne rendevano precario l’equilibrio a prescindere dalla scala d’imbarco), e persino attestato il comportamento imprudente dell’attore medesimo perché adottando l’ordinaria diligenza e l’attenzione necessaria, verificate tutte le evenienze, considerate le proprie condizioni fisiche, egli avrebbe dovuto senz’altro prevedere la situazione del possibile danno alla fine concretizzatosi12. Non è emerso che la caduta sia dipesa da un fattore esterno al comportamento dell’attore, quand’anche non ha avuto riscontro alcuna anomalia di carattere operativo da parte del vettore e del gestore aeroportuale, che abbia potuto determinare la responsabilità dei convenuti. Se pertanto, per prova della ricorrenza dell’ “evento esterno” si deve intendere la “prova dell’indipendenza del fattore produttivo di danno rispetto a un’azione o a una omissione del passeggero medesimo” (Cass. 14666/2015)13, tale riscontro ha avuto esito sfavorevole nei confronti dell’attore. La dimostrazione dell’’”accident”, nella sua fondamentale accezione fatta emergere in specie nella topica sentenza 14666/2015 che anche in questo precipuo caso si ricalca, fonda dunque il presupposto dell’azione risarcitoria e sostanzia anche, in assenza della dimostrazione dell’esistenza di un evento specifico esterno al passeggero inusuale e inaspettato che abbia provocato la lesione, come in questo precipuo caso, la sua insussistenza.
Avv. Nicoletta Ceci
1
Cfr. anche art 29: (fondamento della richiesta risarcitoria): Nel
trasporto di passeggeri, bagaglio e merci, ogni azione di risarcimento
per danni promossa a qualsiasi titolo in base alla presente convenzione
o in base a un contratto o ad atto illecito o per qualsiasi altra
causa, può essere esercitata unicamente alle condizioni e
nei limiti di responsabilità previsti dalla presente
convenzione, fatta salva la determinazione delle persone legittimate ad
agire e dei loro rispettivi diritti. Tale azione non dà
luogo ad alcuna riparazione a titolo punitivo, esemplare o comunque non
risarcitorio.
2 “Traduzione non
ufficiale”, allegata alla Legge 10.01.2004 n.12, la quale ha
dato esecuzione alla Convenzione di Montreal nell’ordinamento
italiano. Il rimando alla normativa internazionale e comunitaria
è operato dall’art. 941 del Codice della
Navigazione.
3
La Convenzione di Montreal è stata redatta nelle sei lingue
ufficiali dell’ONU (e cioè inglese, arabo, cinese,
francese, russo e spagnolo), ed è stata così
superata la scelta, adottata per la Convenzione di Varsavia del 1929,
di attribuire prevalenza alla lingua francese.
4 Così Tribunale
di Torino, 18.12.2008 n. 8342
5 International Civil
Aviation Organization, Nazioni Unite, 1947
6 E ciò per
distinguerlo dall’” incident” e dal
“serious incident”.
7
da CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE HENRIK SAUGMANDSGAARD
ØE, presentate il 26 settembre 2019, Causa C-532/18
8
Bianco vs Air Nostrum Lineas Aereas, su “Diritto Marittimo,
Fasc. III-IV- 2015, Avv. Secchiaroli
9
In precedenza, App. Torino, 04.07.2011, n. 990
10
Trib. Busto Arsizio, 3 febbraio 2009, n. 399, parr. 14-15, in Dir.
trasp., 2010, vol. 2, 453.
11
Così, App. Torino, 04.07.2011, n. 990
12
La Corte Suprema degli Stati Uniti in Air France c. Saks (470 U.S. 392
(4 marzo 1985), ha escluso che si configuri un
“accident” (“an unexpected or
unusual event or happening that is external to the passenger”)
qualora la lesione personale sia il risultato di un “internal
reaction [del passeggero] to the usual, normal and expected operation
of the aircraft”
13 Vedasi anche App. Torino,4.07.2011, n.990: “il carattere esterno dell’accadimento si risolve nella indipendenza causale dell’accadimento stesso rispetto a qualsiasi azione fatta od omessa dal passeggero”, che porta ad escludere che qualsiasi evento lesivo verificatosi sull’aeromobile o nelle operazioni di imbarco/sbarco, configuri un “accident” ex art 17, e dunque configuri un’ipotesi di responsabilità per il vettore.