Diritto dei trasporti
1998
pag. 843

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEGLI AEROMOBILI
edizione 1996

    La Commissione capitolati di polizza del Gruppo di lavoro permanente aeronautica dell'ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) ha predisposto il seguente nuovo capitolato della polizza corpi di aeromobili, destinato a sostituire l'edizione del 1978. La revisione si è resa necessaria al fine conformare le condizioni assicurative alla nuova disciplina sulle clausole vessatorie. Con l'occasione si è anche provveduto a rendere la formulazione di alcune clausole più comprensibile e più adeguate sotto il profilo della terminologia tecnico-aeronautica.
    Questo modello di polizza, naturalmente, costituisce soltanto uno schema tipo, che le imprese associate hanno piena facoltà di modificare.


La Società, alle Condizioni Generali e Particolari della presente polizza, assicura gli aeromobili in questa indicati. L'assicurazione è stipulata con [.] (CF/IVA) [.] domiciliat [.] in [.] (CP) [.] Via [.] n. [.], per la durata di [.] dalle ore [.] del [.] alle  ore [.] del [.].
Il Contraente dichiara e la Società prende atto che il Proprietario degli aeromobili assicurati con la presente polizza è [.] ed Esercente è [.].

DEFINIZIONI
Ai sottoindicati termini si attribuisce il seguente significato:
1. Aeromobile: macchina per il trasporto aereo di persone o cose, come definita dalle norme vigenti con esclusione degli ornamenti costituiti da oggetti preziosi, d'arte e d'antiquariato.
2. Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
3. Contraente: la persona fisica o la persona giuridica che stipula il contratto.
4. Corpo: l'aeromobile come sopra definito escluso il «gruppo motopropulsore».
5. Esercente: colui che assume l'esercizio dell'aeromobile, ai sensi dell'art. 874 c. nav.
6. Franchigia: la parte di ciascun danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato
7. Giacenza: il periodo in cui l'aeromobile non è in  volo  né in rullaggio come di seguito definiti.
8. Gruppo motopropulsore:  a) per gli aeromobili ad ala fissa: ciascun motore completo degli accessori e di tutte le parti necessarie al suo funzionamento e ad esso direttamente collegate, comprese le protezioni, eventuali eliche e radiatori; b) per gli aeromobili ad ala rotante: ciascun motore completo degli accessori e di tutte le parti necessarie al suo funzionamento ad esso direttamente collegate; l'insieme del rotore  principale e relativa trasmissione; l'insieme del rotore anticoppia e relativa trasmissione; con la intesa che  ognuno di detti insiemi costituisce un gruppo separato.
 9. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
10. Perdita totale: il danno che si verifica quando l'aeromobile è perduto o è divenuto assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile oppure quando mancano sul posto i mezzi di riparazione, e questi non possono essereprovveduti facendone richiesta altrove, né l'aeromobile può essere trasportato in luogo ove siano tali mezzi; si ha altresì perdita totale quando l'aeromobile si presume perito.
11. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo per l'assicurazione.
12. Rullaggio: ogni manovra di spostamento dell'aeromobile effettuata sulla superficie, in movimento autopropulso, escluse quelle rientranti nel  volo come di seguito definite.
13. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
14. Società: l'impresa assicuratrice
15. Volo: il periodo che intercorre dall'inizio della corsa di decollo fino al termine di quella di atterraggio. Gli aeromobili ad ala rotante si considerano in volo quando hanno i rotori in moto.

 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ART. 1. Rischi assicurati - Sono a carico della Società :
I)  i danni materiali e diretti che l'aeromobile assicurato (indicato in polizza) subisca a cagione di vicende atmosferiche, incendio, urto, esplosione, collisione, investimento, caduta, naufragio e, in  genere, per tutti gli accidenti della navigazione aerea.
II) i danni derivanti da sinistri dovuti a vizio intrinseco occulto dell'aeromobile non rilevabili con la dovuta diligenza, con esclusione, peraltro, di ogni e qualsiasi indennizzo per rimozione, riparazione o sostituzione delle parti affette da vizio occulto.
III) i danni derivanti da furto totale o parziale, anche tentato, dell'aeromobile, a condizione che il furto o il tentativo di furto non sia stato commesso od intenzionalmente agevolato dal Contraente, dall'Esercente, dal Proprietario o dai loro dipendenti e/o preposti.

ART. 2. Rischi esclusi - La Società non risponde:
I) dei danni :
a) consistenti nell'usura, nel progressivo deterioramento, nel guasto o difetto di funzionamento di qualsiasi natura, compreso il vizio occulto del corpo dell'aeromobile e di ogni sua parte, nonché del gruppo motopropulsore; resta inteso che il gruppo motopropulsore degli aeromobili ad ala fissa, o ciascuno distintamente dei tre insiemi di cui si compone il gruppo motopropulsore degli aeromobili ad ala rotante, è considerato un unico elemento e che, quindi, ogni danno o guasto e le conseguenze che si  producono nell'interno di detto unico elemento sono esclusi dall'indennizzo;
b) causati da ingestione in un motore a turbina di pietrisco, detriti, polvere, sabbia, ghiaccio o di quanto altro determini un progressivo deterioramento del gruppo motopropulsore, a meno che si tratti di ingestione accidentale ed improvvisa, attribuibile ad un singolo evento individualmente rilevato e registrato nella documentazione dell'aeromobile, causante al motore un danno tale da richiederne l'immediata rimozione;
c) consistenti nella riduzione di valore o di possibilità di impiego dell'aeromobile conseguenti     ad un sinistro;
la Società tuttavia risponde dei danni da guasto o difetto di funzionamento di cui al presente punto I, lett. a, se detti danni sono diretta conseguenza di una causa esterna perturbatrice del normale funzionamento dell'aeromobile, fatto salvo quanto disposto alla successiva lett. b. La Società risponde altresì dei danni che siano conseguenza di un sinistro determinato da uno degli eventi di cui al presente punto I, lett. a;
II) dei  danni causati da:
a) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, uragani e trombe d'aria;
b) contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) dolo, inosservanza o infrazione di leggi, regolamenti, norme di sicurezza o di esercizio o di aeronavigabilità, imputabile al Contraente, all'Esercente o al Proprietario;
d) dolo o violazioni intenzionali di leggi, regolamenti e norme di sicurezza da parte dei piloti o di altro membro dell'equipaggio, nonché di dipendenti o preposti del Contraente, dell'Esercente o del Proprietario che operino sull'aeromobile o nelle adiacenze di  questo;
e) impiego dell'aeromobile per uso diverso da quello indicato in polizza;
f) manovre incompatibili con le caratteristiche dell'aeromobile, inclusa l'esecuzione di procedure di atterraggio o decollo in zone che non rispettano le specifiche del costruttore dell'aeromobile, salvo il caso di emergenza;
g) impiego dell'aeromobile a scopo illecito;
h) inizio del volo da parte dell'aeromobile con provvista di carburante, combustibile, lubrificante, refrigerante o anticongelante insufficienti al volo stesso;
i) operazioni di montaggio, smontaggio o lavorazioni di parti o complessi dell'aeromobile;
j) trasporto dell'aeromobile per via terrestre, marittima, fluviale o aerea o comunque verificatisi durante il trasporto medesimo;
III) dei danni causati da:
a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi, salvo quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 1;
e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile,  militare o «de facto») o altra Autorità nazionale o locale;
f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o  sull'equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso del Proprietario o dell'Esercente;
la Società non risponde inoltre dei danni verificatisi mentre l'aeromobile si trova fuori del controllo del Proprietario o dell'Esercente a causa di uno degli eventi menzionati al presente punto III. L'aeromobile si riterrà nuovamente sotto il controllo del Proprietario o dell'Esercente a partire dal momento in cui verrà restituito al Proprietario o all'Esercente medesimi in un aeroporto incluso entro i limiti geografici di polizza e completamente attrezzato per l'assistenza a quel tipo di aeromobile. La restituzione dovrà avvenire ad aeromobile parcheggiato, con i motori spenti e senza interventi forzosi.

ART. 3. Limiti territoriali - 1. L'assicurazione vale entro i limiti territoriali dell'Europa, Paesi mediterranei, Giordania, Isole Canarie, Madera e fra detti Paesi e territori.
2. L'assicurazione tuttavia vale anche al di fuori di detti limiti territoriali nei casi in cui l'aeromobile ne sia uscito per causa di forza maggiore, fatte comunque salve le esclusioni di cui al precedente art. 2.

ART. 4. Efficacia dell'assicurazione - Pagamento del premio - 1. L'assicurazione ha effetto dall'ora e dal giorno indicati nel frontespizio di polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti, e salvo diversa pattuizione, ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto, ferma restando la decorrenza del contratto e la sua durata nonché le scadenze stabilite per il pagamento delle rate di premio successive.
2. Il premio è unico e indivisibile e quindi  è sempre dovuto per intero, anche quando ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
3. L'intero premio convenuto o, nel caso di premio rateato, la prima rata di esso devono essere pagati all'atto della stipulazione della polizza; le rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite contro rilascio di regolari quietanze emesse dalla Società.
4. Per il pagamento delle rate successive alla prima è concesso un termine di tolleranza di 15 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore soltanto alle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto, ferme restando la durata del contratto e le scadenze stabilite per il pagamento delle rate di premio successive.
5. Trascorso il termine di 15 giorni di cui sopra, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 1901 c.c.
6. Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili, esso deve essere anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo indicato in polizza e regolato, come convenuto nelle Condizioni Particolari, in base agli elementi stabiliti per il suo conteggio.
7. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi a quelli della relativa richiesta.
8. Se il Contraente non comunica nei termini prescritti dalle Condizioni Particolari, i dati necessari per la regolazione del premio o non effettua il pagamento della differenza dovuta, la Società potrà fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni.
9. Trascorso il termine di cui ai precedenti n. 7 e 8, ove la polizza non sia scaduta, il premio pagato per il nuovo periodo di assicurazione dovrà intendersi imputato in conto e/o garanzia a quanto dovuto dal Contraente in base a regolazione del premio per il periodo precedente. Tale imputazione verrà effettuata sino a concorrenza dell'importo dovuto alla Società secondo detta regolazione, se questo è noto, o per l'intero premio versato, se il Contraente deve ancora comunicare i dati necessari per la regolazione stessa, salvo successivo conguaglio. L'assicurazione del nuovo periodo sarà pertanto da tale momento sospesa sino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente avrà pagato per intero il relativo premio o prima rata di premio, secondo quanto disposto dall'art. 1901 c.c.
10. In caso di perdita totale dell'aeromobile assicurato il rischio si intende cessato ai sensi dell'art. 1896 c.c. e pertanto il premio annuo è comunque dovuto per intero.
11.  In caso di perdita totale indennizzabile dell'aeromobile, o di uno degli aeromobili cui si riferisce la presente polizza, che sia stato assicurato per un periodo di tempo inferiore all'anno, il Contraente è tenuto a corrispondere, per l'aeromobile perduto, la differenza tra il premio annuo e quello pagato.

ART. 5. Esercente diverso dall'Assicurato - Qualora l'esercizio dell'aeromobile sia stato assunto da soggetto diverso dall'Assicurato, quest'ultimo deve provvedere affinché gli obblighi posti a suo carico dagli art. 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 siano adempiuti, se necessario, attraverso l'attività dello Esercente stesso.

ART. 6. Mutamento della proprietà o dell'esercizio dell'aeromobile - Se l'aeromobile assicurato viene venduto o concesso in esercizio a soggetto diverso da quello indicato in polizza, l'assicurazione cessa di pieno diritto dal momento della vendita o del mutamento di esercizio, salvo che le Parti accettino di mantenere in vita il contratto mediante voltura della polizza a favore del nuovo proprietario o esercente.

ART. 7. Variazione del rischio - 1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 522 c. nav., la Società non risponde se, per fatto dell'Assicurato o dell'Esercente, il rischio viene trasformato o aggravato.
2. Sono comunque considerate ipotesi di trasformazione e/o aggravamento, ai sensi del primo comma dell'art. 522 c. nav., le seguenti circostanze:
a) sostituzione dei piloti quando questi sono stati nominativamente indicati in polizza;
b) impiego di piloti con licenza non idonea o con esperienza di ore di volo inferiori a quelle eventualmente indicate in polizza;
c) modifica delle caratteristiche dell' aeromobile.

ART. 8. Misure di sicurezza -  L'Assicurato è tenuto a provvedere affinché nei luoghi di sosta o di ricovero dell'aeromobile assicurato, siano prese tutte le necessarie misure  di sicurezza.

ART. 9. Obbligo di esibizione di libri e documenti dell'aeromobile - 1. A richiesta della Società, l'Assicurato è obbligato ad esibire i libri e i documenti dell'aeromobile prescritti da leggi e regolamenti, nonché la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione, riparazione ed ispezione.
2. Possono altresì essere richiesti dalla Società i rapporti di volo del Comandante o di altri membri dell'equipaggio concernenti l'esercizio tecnico dell'aeromobile o di singoli strumenti e, infine, i rapporti di avaria o di incidente redatti dal Registro Aeronautico Italiano o da altri enti con analoga competenza.

ART. 10. Facoltà di ispezione-  L'Assicurato è obbligato, dietro richiesta, a consentire ispezioni, da parte della Società, agli aeromobili assicurati, agli impianti e alle attrezzature a terra dell'Esercente, rendendo disponibili tutti i dati informativi concernenti la manutenzione, la riparazione e l'esercizio degli aeromobili assicurati.

ART. 11. Avviso di sinistro - 1.  L'Assicurato deve dare immediata comunicazione alla Società di qualsiasi sinistro che abbia coinvolto l'aeromobile .
2. Detta comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto non oltre 24 ore dal momento in cui si è avuta notizia del sinistro, a mezzo telex, facsimile o telegramma, ovvero, se questi mezzi risultino temporaneamente indisponibili, via telefono e dovrà contenere la descrizione dei danni  all'aeromobile, nonché la segnalazione del luogo e dello stato di sicurezza in cui questo si trova.

ART. 12. Obbligo di evitare o diminuire il danno. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro - 1. L'Assicurato  ha l'obbligo di fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno.
2.  L'Assicurato, inoltre, in caso di sinistro, deve provvedere affinché:
a) non sia iniziata, anche nel corso di un viaggio, la riparazione dell'aeromobile sinistrato senza averne ottenuta autorizzazione dalla Società;
b) qualora il sinistro si sia verificato entro il perimetro dell'aeroporto, il recupero sia compiuto, con l'accordo della Società, entro il termine fissato dal direttore di aeroporto, in modo da evitare la rimozione d'ufficio;
c) su richiesta ed a spese della Società, si effettui il recupero del relitto dell'aeromobile .
3. Il furto, totale o parziale, anche tentato, dell'aeromobile, deve essere denunciato dall'Assicurato alle competenti Autorità.

ART. 13. Intervento della Società - 1. La Società può intervenire direttamente per limitare il danno e ha il diritto di chiedere all'Assicurato e questi, se ne dispone, ha l'obbligo di fornire i mezzi ed il personale occorrenti allo scopo.
2. Le istruzioni della Società ed il suo intervento diretto od a mezzo di rappresentanti e periti in qualsiasi operazione attinente al sinistro non implicano atto di possesso e non pregiudicano il diritto della Società di contestare l'efficacia totale o parziale dell'assicurazione.

ART. 14. Accertamento del danno - 1. L'accertamento del danno verrà fatto dalla Società in contraddittorio con l'Assicurato, nel luogo del sinistro o nel primo luogo di atterraggio, se l'aeromobile danneggiato ha potuto continuare il volo.
2. Prima di detto accertamento non è consentita la rimozione dell'aeromobile senza autorizzazione della Società. Nel caso in cui l'accertamento per una qualsiasi ragione non possa essere fatto, ovvero l'aeromobile debba essere forzatamente rimosso prima dell'intervento di un rappresentante della Società, l'Assicurato ha l'obbligo di fornire la documentazione fotografica dettagliata dell'aeromobile danneggiato e del luogo dell'incidente, ripresa prima della rimozione.

ART. 15. Indennità e spese rimborsabili - 1. a) La Società, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, pagherà agli aventi diritto in caso di perdita totale, il valore commerciale dell'aeromobile al momento del sinistro, entro il limite della somma assicurata;
b) in caso di danni parziali, le spese di riparazione e quelle accessorie rese necessarie dalla stessa, fino ai limiti indicati per la perdita totale alla precedente lett. a. Dalla valutazione dei costi delle riparazioni dovrà essere esclusa, perché non rimborsabile, quella parte dei costi sostenuti o da sostenere per apportare miglioramenti o perfezionamenti all'aeromobile. La scelta della ditta che dovrà eseguire le riparazioni sarà effettuata d'accordo con la Società.
2. La Società pagherà inoltre, anche se non si è raggiunto lo scopo, le spese debitamente documentate non inconsideratamente fatte dall'Assicurato per evitare o diminuire i danni e per adempiere alle istruzioni avute dalla Società, in quanto il loro ammontare, unitamente a quello del danno, non superi la somma assicurata.
3. La somma assicurata, comunque espressa, non equivale a stima accettata.

ART. 16. Riduzione della somma assicurata in caso di sinistro e suo ripristino - 1. In caso di danno anche non indennizzabile a termini della presente polizza, fermo restando il diritto di recesso di cui all'art. 21, la somma assicurata si intende automaticamente diminuita dell'importo corrispondente all'entità del danno. La somma assicurata, così ridotta, sarà progressivamente ed automaticamente ripristinata in ragione  del valore delle riparazioni effettuate, salvo che nel frattempo non sopravvenga la scadenza della polizza.
2. In caso di danni indennizzabili all'aeromobile o ad uno degli aeromobili assicurati, la riduzione della somma assicurata non comporta alcun diritto di rimborso o di riduzione di premio.

ART. 17. Esclusione dell'abbandono - In deroga all'art. 1006 c. nav., è esclusa la facoltà dell'Assicurato di abbandonare  l'aeromobile alla Società.

ART. 18. Franchigie e deduzioni - 1. L'indennità liquidata, per ciascun sinistro, sarà corrisposta al netto della franchigia stabilita nelle condizioni particolari.
2. Nel caso di perdita totale sarà inoltre dedotto il valore commerciale del relitto e il valore delle parti riutilizzabili, calcolato in base al relativo prezzo di listino del costruttore al netto del degrado d'uso.

ART. 19. Pagamento dell'indennizzo - 1. L'Assicurato non può esigere il pagamento dell'indennizzo prima che siano stati accertati e valutati i danni indennizzabili.
2. Il pagamento avrà luogo entro 45 giorni dalla presentazione dei documenti giustificativi.
3. Nei casi di sinistri, tuttavia, per i quali le Autorità competenti procedano ad inchiesta per l'accertamento di eventuali responsabilità, la Società ha la facoltà di rinviare il pagamento dell'indennizzo fino a chiusura dell'inchiesta. Qualora siano iniziate indagini per l'accertamento di responsabilità penali, rilevanti ai fini del pagamento dell'indennizzo, a carico del Contraente, dell'Assicurato o dell'Esercente, ovvero a carico dei rispettivi  dipendenti o preposti, la Società ha la facoltà di sospendere il pagamento dell'indennizzo sino alla pronuncia definitiva dell'organo competente.
4. Nel caso di perdita totale, la Società, in luogo dell'indennizzo, ha la facoltà di rimpiazzare l'aeromobile perduto con un altro aeromobile dello stesso tipo e delle stesse caratteristiche, con attrezzatura, stato e grado di efficienza analoghi.
5. La Società ha facoltà di trattenere dall'indennizzo le rate di premio non ancora scadute relative all'aeromobile colpito da sinistro, fatto salvo il disposto dell'art. 21 per il caso di recesso.

ART. 20. Surrogazione - 1. La Società che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza del suo ammontare, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.
2. L'Assicurato dovrà fornire tutte le informazioni e tutti i documenti necessari per far valere tali diritti e, a richiesta della Società, dovrà agire in giudizio a proprio nome, ma per conto ed a spese della Società, limitatamente all'interesse di questa.
3. L'Assicurato è responsabile verso la Società del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

ART. 21. Recesso dal contratto (clausola opzionale ) - 1. Dopo ogni sinistro regolermente denunciato e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dal contratto mediante lettera raccomandata r.r., con effetto dalle ore 24 del settimo giorno successivo a quello dell'arrivo a destinazione della lettera stessa. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 4.10.
2. Nei casi di recesso previsti dal precedente comma 1, la Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 30 giorni successivi alla data di effetto del recesso medesimo, il premio imponibile e pagato, in proporzione alla parte temporale di rischio non corso. Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili, la Società rimborserà il premio imponibile pagato, o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso.

ART. 22. Clausola arbitrale - 1. Le divergenze tra Società e Assicurato sul valore commerciale dell'aeromobile al momento del sinistro, sulla stima in dettaglio delle riparazioni e sulla scelta della Ditta che dovrà eseguirle saranno risolte a mezzo di arbitrato non rituale. Il Collegio arbitrale, che deciderà quale amichevole compositore, sarà composto da un arbitro designato da ciascuna delle due Parti e da un  terzo arbitro nominato di comune accordo dalle Parti stesse ovvero, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente Ciascuna delle Parti sostiene per intero la spesa del proprio arbitro e per metà quella del terzo arbitro.
2. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione esclusivamente nei casi in cui l'Assicurato sia un professionista, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c.

ART. 23. Imposte e tasse - Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ART. 24. Legge regolatrice del contratto e giurisdizione - La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

Clausole da approvare specificamente per iscritto - Agli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli  delle condizioni generali:
Art. 4 (Sospensione della validità dell'assicurazione per il nuovo periodo a seguito di imputazione del pagamento all'assicurazione del periodo precedente).
Art. 5 (Adempimento degli obblighi di cui agli art. 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 da parte dell'Esercente diverso dall'Assicurato).
Art. 7 (Sospensione della validità del contratto nei casi di trasformazione o di aggravamento del rischio).
Art.  20 (Decadenza del diritto all'indennità per inosservanza dell'obbligo di fornire allo Assicuratore i mezzi per esercitare il diritto di surroga).
Art. 21 (Facoltà della Società di recedere dal contratto).
Art. 22 (Deferimento ad arbitrato non rituale delle divergenze sul valore reale dell'aeromobile al momento del sinistro, sulla stima delle riparazioni e sulla scelta della Ditta che dovrà effettuarle).