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POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEGLI AEROMOBILI
edizione 1996
La Commissione capitolati di polizza del Gruppo
di lavoro permanente aeronautica dell'ANIA (Associazione nazionale fra
le imprese assicuratrici) ha predisposto il seguente nuovo capitolato della
polizza corpi di aeromobili, destinato a sostituire l'edizione del 1978.
La revisione si è resa necessaria al fine conformare le condizioni
assicurative alla nuova disciplina sulle clausole vessatorie. Con l'occasione
si è anche provveduto a rendere la formulazione di alcune clausole
più comprensibile e più adeguate sotto il profilo della terminologia
tecnico-aeronautica.
Questo modello di polizza, naturalmente, costituisce
soltanto uno schema tipo, che le imprese associate hanno piena facoltà
di modificare.
La Società, alle Condizioni Generali e Particolari della presente
polizza, assicura gli aeromobili in questa indicati. L'assicurazione è
stipulata con [.] (CF/IVA) [.] domiciliat [.] in [.] (CP) [.] Via [.] n.
[.], per la durata di [.] dalle ore [.] del [.] alle ore [.] del
[.].
Il Contraente dichiara e la Società prende atto che il Proprietario
degli aeromobili assicurati con la presente polizza è [.] ed Esercente
è [.].
DEFINIZIONI
Ai sottoindicati termini si attribuisce il seguente significato:
1. Aeromobile: macchina per il trasporto aereo di persone o cose, come
definita dalle norme vigenti con esclusione degli ornamenti costituiti
da oggetti preziosi, d'arte e d'antiquariato.
2. Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
3. Contraente: la persona fisica o la persona giuridica che stipula
il contratto.
4. Corpo: l'aeromobile come sopra definito escluso il «gruppo
motopropulsore».
5. Esercente: colui che assume l'esercizio dell'aeromobile, ai sensi
dell'art. 874 c. nav.
6. Franchigia: la parte di ciascun danno indennizzabile che rimane
a carico dell'Assicurato
7. Giacenza: il periodo in cui l'aeromobile non è in volo
né in rullaggio come di seguito definiti.
8. Gruppo motopropulsore: a) per gli aeromobili ad ala fissa:
ciascun motore completo degli accessori e di tutte le parti necessarie
al suo funzionamento e ad esso direttamente collegate, comprese le protezioni,
eventuali eliche e radiatori; b) per gli aeromobili ad ala rotante: ciascun
motore completo degli accessori e di tutte le parti necessarie al suo funzionamento
ad esso direttamente collegate; l'insieme del rotore principale e
relativa trasmissione; l'insieme del rotore anticoppia e relativa trasmissione;
con la intesa che ognuno di detti insiemi costituisce un gruppo separato.
9. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di
sinistro.
10. Perdita totale: il danno che si verifica quando l'aeromobile è
perduto o è divenuto assolutamente inabile alla navigazione e non
riparabile oppure quando mancano sul posto i mezzi di riparazione, e questi
non possono essereprovveduti facendone richiesta altrove, né l'aeromobile
può essere trasportato in luogo ove siano tali mezzi; si ha altresì
perdita totale quando l'aeromobile si presume perito.
11. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società quale
corrispettivo per l'assicurazione.
12. Rullaggio: ogni manovra di spostamento dell'aeromobile effettuata
sulla superficie, in movimento autopropulso, escluse quelle rientranti
nel volo come di seguito definite.
13. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è
prestata l'assicurazione.
14. Società: l'impresa assicuratrice
15. Volo: il periodo che intercorre dall'inizio della corsa di decollo
fino al termine di quella di atterraggio. Gli aeromobili ad ala rotante
si considerano in volo quando hanno i rotori in moto.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ART. 1. Rischi assicurati - Sono a carico della Società :
I) i danni materiali e diretti che l'aeromobile assicurato (indicato
in polizza) subisca a cagione di vicende atmosferiche, incendio, urto,
esplosione, collisione, investimento, caduta, naufragio e, in genere,
per tutti gli accidenti della navigazione aerea.
II) i danni derivanti da sinistri dovuti a vizio intrinseco occulto
dell'aeromobile non rilevabili con la dovuta diligenza, con esclusione,
peraltro, di ogni e qualsiasi indennizzo per rimozione, riparazione o sostituzione
delle parti affette da vizio occulto.
III) i danni derivanti da furto totale o parziale, anche tentato, dell'aeromobile,
a condizione che il furto o il tentativo di furto non sia stato commesso
od intenzionalmente agevolato dal Contraente, dall'Esercente, dal Proprietario
o dai loro dipendenti e/o preposti.
ART. 2. Rischi esclusi - La Società non risponde:
I) dei danni :
a) consistenti nell'usura, nel progressivo deterioramento, nel guasto
o difetto di funzionamento di qualsiasi natura, compreso il vizio occulto
del corpo dell'aeromobile e di ogni sua parte, nonché del gruppo
motopropulsore; resta inteso che il gruppo motopropulsore degli aeromobili
ad ala fissa, o ciascuno distintamente dei tre insiemi di cui si compone
il gruppo motopropulsore degli aeromobili ad ala rotante, è considerato
un unico elemento e che, quindi, ogni danno o guasto e le conseguenze che
si producono nell'interno di detto unico elemento sono esclusi dall'indennizzo;
b) causati da ingestione in un motore a turbina di pietrisco, detriti,
polvere, sabbia, ghiaccio o di quanto altro determini un progressivo deterioramento
del gruppo motopropulsore, a meno che si tratti di ingestione accidentale
ed improvvisa, attribuibile ad un singolo evento individualmente rilevato
e registrato nella documentazione dell'aeromobile, causante al motore un
danno tale da richiederne l'immediata rimozione;
c) consistenti nella riduzione di valore o di possibilità di
impiego dell'aeromobile conseguenti ad un sinistro;
la Società tuttavia risponde dei danni da guasto o difetto di
funzionamento di cui al presente punto I, lett. a, se detti danni sono
diretta conseguenza di una causa esterna perturbatrice del normale funzionamento
dell'aeromobile, fatto salvo quanto disposto alla successiva lett. b. La
Società risponde altresì dei danni che siano conseguenza
di un sinistro determinato da uno degli eventi di cui al presente punto
I, lett. a;
II) dei danni causati da:
a) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni,
uragani e trombe d'aria;
b) contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo,
come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle
atomiche;
c) dolo, inosservanza o infrazione di leggi, regolamenti, norme di
sicurezza o di esercizio o di aeronavigabilità, imputabile al Contraente,
all'Esercente o al Proprietario;
d) dolo o violazioni intenzionali di leggi, regolamenti e norme di
sicurezza da parte dei piloti o di altro membro dell'equipaggio, nonché
di dipendenti o preposti del Contraente, dell'Esercente o del Proprietario
che operino sull'aeromobile o nelle adiacenze di questo;
e) impiego dell'aeromobile per uso diverso da quello indicato in polizza;
f) manovre incompatibili con le caratteristiche dell'aeromobile, inclusa
l'esecuzione di procedure di atterraggio o decollo in zone che non rispettano
le specifiche del costruttore dell'aeromobile, salvo il caso di emergenza;
g) impiego dell'aeromobile a scopo illecito;
h) inizio del volo da parte dell'aeromobile con provvista di carburante,
combustibile, lubrificante, refrigerante o anticongelante insufficienti
al volo stesso;
i) operazioni di montaggio, smontaggio o lavorazioni di parti o complessi
dell'aeromobile;
j) trasporto dell'aeromobile per via terrestre, marittima, fluviale
o aerea o comunque verificatisi durante il trasporto medesimo;
III) dei danni causati da:
a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi
sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione,
insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo
di usurpazione di potere;
b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una
Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il
danno derivante da tali azioni sia accidentale;
d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi, salvo
quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 1;
e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive,
detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte
o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o «de
facto») o altra Autorità nazionale o locale;
f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di
controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile in volo
(inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato
da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano
senza il consenso del Proprietario o dell'Esercente;
la Società non risponde inoltre dei danni verificatisi mentre
l'aeromobile si trova fuori del controllo del Proprietario o dell'Esercente
a causa di uno degli eventi menzionati al presente punto III. L'aeromobile
si riterrà nuovamente sotto il controllo del Proprietario o dell'Esercente
a partire dal momento in cui verrà restituito al Proprietario o
all'Esercente medesimi in un aeroporto incluso entro i limiti geografici
di polizza e completamente attrezzato per l'assistenza a quel tipo di aeromobile.
La restituzione dovrà avvenire ad aeromobile parcheggiato, con i
motori spenti e senza interventi forzosi.
ART. 3. Limiti territoriali - 1. L'assicurazione vale entro i limiti
territoriali dell'Europa, Paesi mediterranei, Giordania, Isole Canarie,
Madera e fra detti Paesi e territori.
2. L'assicurazione tuttavia vale anche al di fuori di detti limiti
territoriali nei casi in cui l'aeromobile ne sia uscito per causa di forza
maggiore, fatte comunque salve le esclusioni di cui al precedente art.
2.
ART. 4. Efficacia dell'assicurazione - Pagamento del premio - 1. L'assicurazione
ha effetto dall'ora e dal giorno indicati nel frontespizio di polizza,
se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti, e
salvo diversa pattuizione, ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento
di quanto dovuto, ferma restando la decorrenza del contratto e la sua durata
nonché le scadenze stabilite per il pagamento delle rate di premio
successive.
2. Il premio è unico e indivisibile e quindi è
sempre dovuto per intero, anche quando ne sia stato concesso il frazionamento
in più rate.
3. L'intero premio convenuto o, nel caso di premio rateato, la prima
rata di esso devono essere pagati all'atto della stipulazione della polizza;
le rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite contro rilascio
di regolari quietanze emesse dalla Società.
4. Per il pagamento delle rate successive alla prima è concesso
un termine di tolleranza di 15 giorni, trascorso il quale l'assicurazione
resta sospesa e riprende vigore soltanto alle ore 24 del giorno del pagamento
di quanto dovuto, ferme restando la durata del contratto e le scadenze
stabilite per il pagamento delle rate di premio successive.
5. Trascorso il termine di 15 giorni di cui sopra, trova applicazione
quanto stabilito dall'art. 1901 c.c.
6. Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base
alla valutazione presuntiva di elementi variabili, esso deve essere anticipato
dal Contraente in via provvisoria nell'importo indicato in polizza e regolato,
come convenuto nelle Condizioni Particolari, in base agli elementi stabiliti
per il suo conteggio.
7. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono
essere pagate nei 30 giorni successivi a quelli della relativa richiesta.
8. Se il Contraente non comunica nei termini prescritti dalle Condizioni
Particolari, i dati necessari per la regolazione del premio o non effettua
il pagamento della differenza dovuta, la Società potrà fissargli
un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni.
9. Trascorso il termine di cui ai precedenti n. 7 e 8, ove la polizza
non sia scaduta, il premio pagato per il nuovo periodo di assicurazione
dovrà intendersi imputato in conto e/o garanzia a quanto dovuto
dal Contraente in base a regolazione del premio per il periodo precedente.
Tale imputazione verrà effettuata sino a concorrenza dell'importo
dovuto alla Società secondo detta regolazione, se questo è
noto, o per l'intero premio versato, se il Contraente deve ancora comunicare
i dati necessari per la regolazione stessa, salvo successivo conguaglio.
L'assicurazione del nuovo periodo sarà pertanto da tale momento
sospesa sino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente avrà pagato
per intero il relativo premio o prima rata di premio, secondo quanto disposto
dall'art. 1901 c.c.
10. In caso di perdita totale dell'aeromobile assicurato il rischio
si intende cessato ai sensi dell'art. 1896 c.c. e pertanto il premio annuo
è comunque dovuto per intero.
11. In caso di perdita totale indennizzabile dell'aeromobile,
o di uno degli aeromobili cui si riferisce la presente polizza, che sia
stato assicurato per un periodo di tempo inferiore all'anno, il Contraente
è tenuto a corrispondere, per l'aeromobile perduto, la differenza
tra il premio annuo e quello pagato.
ART. 5. Esercente diverso dall'Assicurato - Qualora l'esercizio dell'aeromobile sia stato assunto da soggetto diverso dall'Assicurato, quest'ultimo deve provvedere affinché gli obblighi posti a suo carico dagli art. 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 siano adempiuti, se necessario, attraverso l'attività dello Esercente stesso.
ART. 6. Mutamento della proprietà o dell'esercizio dell'aeromobile - Se l'aeromobile assicurato viene venduto o concesso in esercizio a soggetto diverso da quello indicato in polizza, l'assicurazione cessa di pieno diritto dal momento della vendita o del mutamento di esercizio, salvo che le Parti accettino di mantenere in vita il contratto mediante voltura della polizza a favore del nuovo proprietario o esercente.
ART. 7. Variazione del rischio - 1. In conformità a quanto stabilito
dall'art. 522 c. nav., la Società non risponde se, per fatto dell'Assicurato
o dell'Esercente, il rischio viene trasformato o aggravato.
2. Sono comunque considerate ipotesi di trasformazione e/o aggravamento,
ai sensi del primo comma dell'art. 522 c. nav., le seguenti circostanze:
a) sostituzione dei piloti quando questi sono stati nominativamente
indicati in polizza;
b) impiego di piloti con licenza non idonea o con esperienza di ore
di volo inferiori a quelle eventualmente indicate in polizza;
c) modifica delle caratteristiche dell' aeromobile.
ART. 8. Misure di sicurezza - L'Assicurato è tenuto a provvedere affinché nei luoghi di sosta o di ricovero dell'aeromobile assicurato, siano prese tutte le necessarie misure di sicurezza.
ART. 9. Obbligo di esibizione di libri e documenti dell'aeromobile -
1. A richiesta della Società, l'Assicurato è obbligato ad
esibire i libri e i documenti dell'aeromobile prescritti da leggi e regolamenti,
nonché la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione,
riparazione ed ispezione.
2. Possono altresì essere richiesti dalla Società i rapporti
di volo del Comandante o di altri membri dell'equipaggio concernenti l'esercizio
tecnico dell'aeromobile o di singoli strumenti e, infine, i rapporti di
avaria o di incidente redatti dal Registro Aeronautico Italiano o da altri
enti con analoga competenza.
ART. 10. Facoltà di ispezione- L'Assicurato è obbligato, dietro richiesta, a consentire ispezioni, da parte della Società, agli aeromobili assicurati, agli impianti e alle attrezzature a terra dell'Esercente, rendendo disponibili tutti i dati informativi concernenti la manutenzione, la riparazione e l'esercizio degli aeromobili assicurati.
ART. 11. Avviso di sinistro - 1. L'Assicurato deve dare immediata
comunicazione alla Società di qualsiasi sinistro che abbia coinvolto
l'aeromobile .
2. Detta comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto
non oltre 24 ore dal momento in cui si è avuta notizia del sinistro,
a mezzo telex, facsimile o telegramma, ovvero, se questi mezzi risultino
temporaneamente indisponibili, via telefono e dovrà contenere la
descrizione dei danni all'aeromobile, nonché la segnalazione
del luogo e dello stato di sicurezza in cui questo si trova.
ART. 12. Obbligo di evitare o diminuire il danno. Obblighi dell'Assicurato
in caso di sinistro - 1. L'Assicurato ha l'obbligo di fare quanto
è possibile per evitare o diminuire il danno.
2. L'Assicurato, inoltre, in caso di sinistro, deve provvedere
affinché:
a) non sia iniziata, anche nel corso di un viaggio, la riparazione
dell'aeromobile sinistrato senza averne ottenuta autorizzazione dalla Società;
b) qualora il sinistro si sia verificato entro il perimetro dell'aeroporto,
il recupero sia compiuto, con l'accordo della Società, entro il
termine fissato dal direttore di aeroporto, in modo da evitare la rimozione
d'ufficio;
c) su richiesta ed a spese della Società, si effettui il recupero
del relitto dell'aeromobile .
3. Il furto, totale o parziale, anche tentato, dell'aeromobile, deve
essere denunciato dall'Assicurato alle competenti Autorità.
ART. 13. Intervento della Società - 1. La Società può
intervenire direttamente per limitare il danno e ha il diritto di chiedere
all'Assicurato e questi, se ne dispone, ha l'obbligo di fornire i mezzi
ed il personale occorrenti allo scopo.
2. Le istruzioni della Società ed il suo intervento diretto
od a mezzo di rappresentanti e periti in qualsiasi operazione attinente
al sinistro non implicano atto di possesso e non pregiudicano il diritto
della Società di contestare l'efficacia totale o parziale dell'assicurazione.
ART. 14. Accertamento del danno - 1. L'accertamento del danno verrà
fatto dalla Società in contraddittorio con l'Assicurato, nel luogo
del sinistro o nel primo luogo di atterraggio, se l'aeromobile danneggiato
ha potuto continuare il volo.
2. Prima di detto accertamento non è consentita la rimozione
dell'aeromobile senza autorizzazione della Società. Nel caso in
cui l'accertamento per una qualsiasi ragione non possa essere fatto, ovvero
l'aeromobile debba essere forzatamente rimosso prima dell'intervento di
un rappresentante della Società, l'Assicurato ha l'obbligo di fornire
la documentazione fotografica dettagliata dell'aeromobile danneggiato e
del luogo dell'incidente, ripresa prima della rimozione.
ART. 15. Indennità e spese rimborsabili - 1. a) La Società,
in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, pagherà agli
aventi diritto in caso di perdita totale, il valore commerciale dell'aeromobile
al momento del sinistro, entro il limite della somma assicurata;
b) in caso di danni parziali, le spese di riparazione e quelle accessorie
rese necessarie dalla stessa, fino ai limiti indicati per la perdita totale
alla precedente lett. a. Dalla valutazione dei costi delle riparazioni
dovrà essere esclusa, perché non rimborsabile, quella parte
dei costi sostenuti o da sostenere per apportare miglioramenti o perfezionamenti
all'aeromobile. La scelta della ditta che dovrà eseguire le riparazioni
sarà effettuata d'accordo con la Società.
2. La Società pagherà inoltre, anche se non si è
raggiunto lo scopo, le spese debitamente documentate non inconsideratamente
fatte dall'Assicurato per evitare o diminuire i danni e per adempiere alle
istruzioni avute dalla Società, in quanto il loro ammontare, unitamente
a quello del danno, non superi la somma assicurata.
3. La somma assicurata, comunque espressa, non equivale a stima accettata.
ART. 16. Riduzione della somma assicurata in caso di sinistro e suo
ripristino - 1. In caso di danno anche non indennizzabile a termini della
presente polizza, fermo restando il diritto di recesso di cui all'art.
21, la somma assicurata si intende automaticamente diminuita dell'importo
corrispondente all'entità del danno. La somma assicurata, così
ridotta, sarà progressivamente ed automaticamente ripristinata in
ragione del valore delle riparazioni effettuate, salvo che nel frattempo
non sopravvenga la scadenza della polizza.
2. In caso di danni indennizzabili all'aeromobile o ad uno degli aeromobili
assicurati, la riduzione della somma assicurata non comporta alcun diritto
di rimborso o di riduzione di premio.
ART. 17. Esclusione dell'abbandono - In deroga all'art. 1006 c. nav., è esclusa la facoltà dell'Assicurato di abbandonare l'aeromobile alla Società.
ART. 18. Franchigie e deduzioni - 1. L'indennità liquidata, per
ciascun sinistro, sarà corrisposta al netto della franchigia stabilita
nelle condizioni particolari.
2. Nel caso di perdita totale sarà inoltre dedotto il valore
commerciale del relitto e il valore delle parti riutilizzabili, calcolato
in base al relativo prezzo di listino del costruttore al netto del degrado
d'uso.
ART. 19. Pagamento dell'indennizzo - 1. L'Assicurato non può
esigere il pagamento dell'indennizzo prima che siano stati accertati e
valutati i danni indennizzabili.
2. Il pagamento avrà luogo entro 45 giorni dalla presentazione
dei documenti giustificativi.
3. Nei casi di sinistri, tuttavia, per i quali le Autorità competenti
procedano ad inchiesta per l'accertamento di eventuali responsabilità,
la Società ha la facoltà di rinviare il pagamento dell'indennizzo
fino a chiusura dell'inchiesta. Qualora siano iniziate indagini per l'accertamento
di responsabilità penali, rilevanti ai fini del pagamento dell'indennizzo,
a carico del Contraente, dell'Assicurato o dell'Esercente, ovvero a carico
dei rispettivi dipendenti o preposti, la Società ha la facoltà
di sospendere il pagamento dell'indennizzo sino alla pronuncia definitiva
dell'organo competente.
4. Nel caso di perdita totale, la Società, in luogo dell'indennizzo,
ha la facoltà di rimpiazzare l'aeromobile perduto con un altro aeromobile
dello stesso tipo e delle stesse caratteristiche, con attrezzatura, stato
e grado di efficienza analoghi.
5. La Società ha facoltà di trattenere dall'indennizzo
le rate di premio non ancora scadute relative all'aeromobile colpito da
sinistro, fatto salvo il disposto dell'art. 21 per il caso di recesso.
ART. 20. Surrogazione - 1. La Società che ha pagato l'indennizzo
è surrogata, fino alla concorrenza del suo ammontare, nei diritti
dell'Assicurato verso i terzi responsabili.
2. L'Assicurato dovrà fornire tutte le informazioni e tutti
i documenti necessari per far valere tali diritti e, a richiesta della
Società, dovrà agire in giudizio a proprio nome, ma per conto
ed a spese della Società, limitatamente all'interesse di questa.
3. L'Assicurato è responsabile verso la Società del pregiudizio
arrecato al diritto di surrogazione.
ART. 21. Recesso dal contratto (clausola opzionale ) - 1. Dopo ogni
sinistro regolermente denunciato e fino al trentesimo giorno dal pagamento
o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dal contratto mediante
lettera raccomandata r.r., con effetto dalle ore 24 del settimo giorno
successivo a quello dell'arrivo a destinazione della lettera stessa. Resta
fermo quanto stabilito dall'art. 4.10.
2. Nei casi di recesso previsti dal precedente comma 1, la Società
rimborserà al Contraente, entro il termine di 30 giorni successivi
alla data di effetto del recesso medesimo, il premio imponibile e pagato,
in proporzione alla parte temporale di rischio non corso. Qualora il premio
sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva
di elementi variabili, la Società rimborserà il premio imponibile
pagato, o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli
elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale
di rischio non corso.
ART. 22. Clausola arbitrale - 1. Le divergenze tra Società e
Assicurato sul valore commerciale dell'aeromobile al momento del sinistro,
sulla stima in dettaglio delle riparazioni e sulla scelta della Ditta che
dovrà eseguirle saranno risolte a mezzo di arbitrato non rituale.
Il Collegio arbitrale, che deciderà quale amichevole compositore,
sarà composto da un arbitro designato da ciascuna delle due Parti
e da un terzo arbitro nominato di comune accordo dalle Parti stesse
ovvero, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale territorialmente
competente Ciascuna delle Parti sostiene per intero la spesa del proprio
arbitro e per metà quella del terzo arbitro.
2. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione esclusivamente
nei casi in cui l'Assicurato sia un professionista, ai sensi dell'art.
1469-bis c.c.
ART. 23. Imposte e tasse - Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
ART. 24. Legge regolatrice del contratto e giurisdizione - La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
Clausole da approvare specificamente per iscritto - Agli effetti degli
art. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente
le disposizioni dei seguenti articoli delle condizioni generali:
Art. 4 (Sospensione della validità dell'assicurazione per il
nuovo periodo a seguito di imputazione del pagamento all'assicurazione
del periodo precedente).
Art. 5 (Adempimento degli obblighi di cui agli art. 8, 9, 10, 11, 12,
13 e 14 da parte dell'Esercente diverso dall'Assicurato).
Art. 7 (Sospensione della validità del contratto nei casi di
trasformazione o di aggravamento del rischio).
Art. 20 (Decadenza del diritto all'indennità per inosservanza
dell'obbligo di fornire allo Assicuratore i mezzi per esercitare il diritto
di surroga).
Art. 21 (Facoltà della Società di recedere dal contratto).
Art. 22 (Deferimento ad arbitrato non rituale delle divergenze sul
valore reale dell'aeromobile al momento del sinistro, sulla stima delle
riparazioni e sulla scelta della Ditta che dovrà effettuarle).