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legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti



Allegato 1 al
Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286


Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2006

Testo aggiornato alla Legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"  



ALLEGATO I
(previsto dall'articolo 19, commi 2 e 2 bis)  (1)

REQUISITI MINIMI DELLA QUALIFICAZIONE E DELLA FORMAZIONE 

Sezione 1
ELENCO DELLE MATERIE 

Le conoscenze per l'accertamento della qualificazione iniziale e della formazione periodica del conducente da parte degli Stati membri devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco. Gli aspiranti conducenti devono possedere il livello di conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per guidare in sicurezza i veicoli della relativa categoria di patenti. Il livello minimo di conoscenze non puo' essere inferiore al livello 2 della struttura dei livelli di formazione di cui all'allegato I della decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, vale a dire al livello raggiunto nel corso dell'istruzione obbligatoria completata da una formazione professionale.

1. PERFEZIONAMENTO PER UNA GUIDA RAZIONALE SULLA BASE DELLE NORME DI SICUREZZA.

Tutte le patenti di guida.

   1.1. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche del sistema di trasmissione per usarlo in maniera ottimale.

    Curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione.

   1.2. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo, minimizzarne l'usura e prevenire le anomalie di funzionamento.

    Peculiarità del circuito di frenatura oleo-pneumatico, limiti dell'utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria.

   1.3. Obiettivo: capacità di ottimizzare il consumo di carburante.

    Ottimizzazione del consumo di carburante mediante attuazione delle cognizioni di cui ai punti 1.1 e 1.2.

Patenti di guida C, C+E.

   1.4. Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettando i principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo.

    Forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico.

    Principali categorie di merci bisognose di stivaggio, tecniche di ancoraggio e di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica dei dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate.

Patenti di guida D, D+E.

    1.5. Obiettivo: capacità di assicurare la sicurezza e il comfort dei passeggeri.

    Calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidità della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d'infrastrutture specifiche (spazi pubblici, corsie riservate), gestione delle situazione di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri, specificità del trasporto di determinati gruppi di persone (portatori di handicap, bambini).

    1.6. Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettando i principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo.

    Forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro.

2. APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA.

Tutte le patenti di guida.

    2.1. Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto e della relativa regolamentazione.

    Durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo.

    Conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione permanente.

Patenti di guida C, C+E.

    2.2. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci.

    Licenze per l'esercizio dell'attività, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci.

Patenti di guida D, D+E, E.

    2.3. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di persone.

    Trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo.

3. SALUTE, SICUREZZA STRADALE E SICUREZZA AMBIENTALE, SERVIZI, LOGISTICA

Tutte le patenti di guida.

    3.1. Obiettivo: sensibilizzazione ai pericoli della strada e agli infortuni sul lavoro.

    Tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti, statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali ed economici.

    3.2. Obiettivo: capacità di prevenire la criminalità ed il traffico di clandestini.

    Informazioni generali, implicazioni per i conducenti, misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di responsabilità degli autotrasportatori.

    3.3. Obiettivo: capacità di prevenire i rischi fisici.

    Principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale.

    3.4. Obiettivo: consapevolezza dell'importanza dell'idoneità fisica e mentale.

    Principi di un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attività lavorativa/riposo.

    3.5. Obiettivo: capacità di valutare le situazioni d'emergenza.

    Condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione, evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti del mezzo pesante/dei passeggeri dell'autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di aggressione.

    Principi di base per la compilazione del verbale di incidente.

    3.6. Obiettivo: capacità di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine dell'azienda.

    Condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della qualità della prestazione del conducente per l'impresa, pluralità dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario.

Patenti di guida C, C+E.

    3.7. Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato.

    L'autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attività connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diversi trasporti specializzati (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, ecc.), evoluzioni del settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.).

Patenti di guida D, D+E.

    3.8. Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato.

    L'autotrasporto di persone rispetto ai diversi modi di trasporto di persone (ferrovia, autovetture private), diverse attività connesse all'autotrasporto di persone, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone.

Sezione 2
FORMAZIONE ED ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA DI
CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMA 2  (2)

    La qualificazione iniziale deve comprendere l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco previsto alla sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale dev'essere di 280 ore.

    L'aspirante conducente deve effettuare almeno venti ore di guida individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi almeno i criteri dei veicoli d'esame definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2004, n. 40/T.

    Durante la guida individuale, l'aspirante conducente e' assistito da un istruttore abilitato. Ogni conducente puo' effettuare al massimo 8 ore delle 20 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure in un simulatore di alta qualità (3), per valutare il perfezionamento a una guida razionale improntata alle norme di sicurezza e, in particolare, per valutare il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno o della notte.

    Per i conducenti di cui all'articolo 18, comma 4, la durata della qualificazione iniziale e' di 70 ore, di cui 5 ore di guida individuale.

    A formazione conclusa, il conducente dovrà sostenere un esame, scritto e/o orale, che comporta almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.

Sezione 2-bis
 FORMAZIONE ED ESAMI PER LA QUALIFICAZIONE INIZIALE   OBBLIGATORIA ACCELERATA DI CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMA 2-BIS  (4)

 Il corso di formazione iniziale accelerato deve comprendere l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco di cui alla sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale accelerata deve essere di 140 ore. 

 L'aspirante conducente deve effettuare almeno dieci ore di guida individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi almeno i criteri dei veicoli d'esame definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004. 

 Durante la guida individuale, l'aspirante conducente è assistito da un istruttore abilitato. Il conducente può effettuare un massimo di 4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure in un simulatore di alta qualità, per valutare il perfezionamento a una guida razionale improntata alle norme di sicurezza e, in particolare, per valutare il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno o della notte. 

 Per i conducenti di cui all'articolo 18, comma 3, la durata della qualificazione iniziale accelerata è di 35 ore, di cui 2 ore e mezza di guida individuale. 

 A formazione conclusa, il conducente deve sostenere un esame scritto e/o orale che comporta almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1. 

Sezione 3 
OBBLIGO DI FORMAZIONE PERIODICA

Corsi obbligatori di formazione periodica sono organizzati dai soggetti autorizzati. La durata di tali corsi e' di 35 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore. Tale formazione  periodica  puo'  essere  parzialmente  impartita  in  un simulatore di alta qualità.  (5)

Sezione 4
AUTORIZZAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE INIZIALE E DELLA FORMAZIONE PERIODICA

1. I corsi per la qualificazione iniziale e della formazione periodica sono tenuti esclusivamente da:

  •     a) dalle autoscuole di cui all'articolo 335, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida;
  •     b) da soggetti autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base dei criteri individuati con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. L'autorizzazione degli enti di cui al punto b), e' concessa solo su richiesta scritta sulla base dei criteri individuati con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che terrà conto di quanto previsto alla sezione 5 dell'allegato I alla direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003. 
 


Note:

(1) Titolo così aggiornato dall'art. 2, comma 3, lett. a) del d.lgs. 22 dicembre 2008, n. 214, "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore".

(2) Rubrica così aggiornata dall'art. 2, comma 3, lett. b) del d.lgs. 22 dicembre 2008, n. 214, "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore".

(3) Parte in corsivo inserita dall'art. 2, comma 3, lett. c) del d.lgs. 22 dicembre 2008, n. 214, "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore". 

(4)  Sezione inserita dall'art. 2, comma 3, l(9)
ett. d) del d.lgs. 22 dicembre 2008, n. 214, "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore".

(5) Parte in corsivo inserita dall'art. 2, comma 3, lett. e) del d.lgs. 22 dicembre 2008, n. 214, "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore".  




 


(testo a cura di Enzo Fogliani

(pagina aggiornata il 10.1.2016)
(n.b:  salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che il testo normativo sia aggiornato a tale data. L'eventuale aggiornamento del testo normativo operato da norme successive, se riportato nel testo, è indicato appena dopo il titolo della legge.)

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