Decreto
Legislativo 7 settembre 2005, n. 209
Codice delle assicurazioni
private.
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239
del 13 ottobre 2005 - Suppl. Ordinario n.163
Visti
gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo comma, della
Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, con riferimento ai principi di unita', continuita' e
completezza dell'ordinamento giuridico;
Visti gli articoli 14 e 16
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della
legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in materia
di qualita' della regolazione, riassetto normativo e semplificazione
- legge di semplificazione per il 2001;
Vista la legge 29 luglio
2003, n. 229, recante interventi urgenti in materia di qualita' della
regolazione, riassetto normativo e codificazione - legge di
semplificazione per il 2001, ed in particolare l'articolo 4, recante
delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di
assicurazioni private, cosi' come modificato dall'articolo 2, comma
7, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136;
Vista la
legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, recante Codice in materia di protezione di dati personali;
Visto
il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, recante regolamento per la
esecuzione del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966,
concernente l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il
testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959,
n. 449;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante
assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
Visto il
decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifica
della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti;
Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n.
576, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n.
738, recante agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del
personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta
amministrativa;
Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 48, recante
istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di
assicurazione;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente
riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Vista la legge 28
novembre 1984, n. 792, recante istituzione e funzionamento dell'albo
dei mediatori di assicurazione;
Vista la legge 22 ottobre 1986, n.
742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private
sulla vita;
Vista la legge 11 novembre 1986, n. 772, recante
disciplina della coassicurazione comunitaria;
Vista la legge 7
agosto 1990, n. 242, recante disciplina dell'assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile per danni causati dalla
circolazione nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e
dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri;
Vista la
legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla
legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle
partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti
assicurativi;
Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n.
393, recante attuazione delle direttive 84/641/CEE, 87/343/CEE e
87/344/CEE in materia di assicurazioni di assistenza turistica,
crediti e cauzioni e tutela giudiziaria, a norma degli articoli 25,
26 e 27 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
Visto il decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, di attuazione della direttiva
88/357/CEE, concernente coordinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle
disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera
prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE;
Vista
la legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante istituzione e
funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per
l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti
soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli
stessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993,
recante minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante regolamento recante
semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di
assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto
il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante misure
urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive
nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli
eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di
recepimento della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione
diretta sulla vita e che modifica le direttive 72/267/CEE e
90/619/CEE;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di
recepimento della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno
1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE
e 88/357/CEE;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173,
di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali
e consolidati delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto
legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle
norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma
1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della
direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza
prudenziale nel settore assicurativo;
Visto il decreto-legge 28
marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2000, n. 137;
Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante
disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati;
Visto
il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione della
direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle
imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo
assicurativo;
Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante
misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della
concorrenza;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93, di
attuazione della direttiva 2001/17/CE in materia di risanamento e
liquidazione delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 190, di attuazione della direttiva
2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilita' civile
risultante dalla circolazione di autoveicoli, che modifica anche la
direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE;
Visto il decreto
legislativo 3 novembre 2003, n. 307, di attuazione della direttiva
2002/12/CE e della direttiva 2002/13/CE concernenti il margine di
solvibilita' delle imprese di assicurazione, rispettivamente, sulla
vita e nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita;
Visto il
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, di esercizio delle
opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in
materia di principi contabili internazionali;
Visto il decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della direttiva
2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi,
sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento
appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonche' all'istituto
della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;
Vista la
direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
dicembre 2002, sull'intermediazione assicurativa;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 luglio 2004;
Acquisito il parere della Conferenza
unificata in data 25 novembre 2004;
Udito il parere del Consiglio
di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'Adunanza del 14 febbraio 2005;
Acquisito il parere delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la segnalazione dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato in data 1° giugno 2005;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
2 settembre 2005;
Sulla proposta del Ministro delle attivita'
produttive e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro della
giustizia;
Art.
1.
Definizioni
1. Agli effetti del codice delle
assicurazioni private si intendono per:
a) assicurazione contro i
danni: le assicurazioni indicate all'articolo 2, comma 3;
b)
assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni indicate
all'articolo 2, comma 1;
c) attivita' assicurativa: l'assunzione e
la gestione dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione;
d)
attivita' riassicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi
ceduti da un'impresa di assicurazione o la retrocessione dei rischi
effettuata da un'impresa di riassicurazione;
e) attivita' in
regime di liberta' di prestazione di servizi o rischio assunto in
regime di liberta' di prestazione di servizi: l'attivita' che
un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno
Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il
domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un altro Stato
membro o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato
nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui e'
ubicato il rischio;
f) attivita' in regime di stabilimento o
rischio assunto in regime di stabilimento: l'attivita' che un'impresa
esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato
membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio,
ovvero, se persone giuridiche, la sede nello stesso Stato o il
rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel
territorio dello Stato membro in cui e' ubicato il rischio;
g)
autorita' di vigilanza: l'autorita' nazionale incaricata della
vigilanza sulle imprese e sugli intermediari e gli altri operatori
del settore assicurativo;
h) carta verde: certificato
internazionale di assicurazione emesso da un ufficio nazionale
secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal
sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti
interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite;
i) codice della strada: il decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
l)
codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
m) CONSAP: la Concessionaria
servizi assicurativi pubblici S.p.A.;
n) credito di assicurazione:
ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati,
contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire
direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un
contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'articolo 2,
commi 1 e 3, nell'ambito di attivita' di assicurazione diretta,
compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore
dei medesimi aventi diritto
allorquando alcuni elementi del debito
non sono ancora conosciuti.
Sono parimenti considerati crediti di
assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione, prima
dell'avvio delle procedure di liquidazione dell'impresa stessa, in
seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione dei medesimi
contratti ed operazioni, in virtu' della legge applicabile a tali
contratti e operazioni;
o) fondo di garanzia: un organismo creato
da uno Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro i
limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle
persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi
e' stato adempimento dell'obbligo di assicurazione;
p) Fondo di
garanzia delle vittime della caccia: il fondo costituito presso la
CONSAP e previsto dall'articolo 303;
q) Fondo di garanzia delle
vittime della strada: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto
dall'articolo 285;
r) grandi rischi: si intendono per grandi
rischi quelli rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 3, qui
di seguito indicati:
1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi
di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e
fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c.
veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al
numero 3);
2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato
eserciti professionalmente un'attivita' industriale, commerciale o
intellettuale e il rischio riguardi questa attivita';
3) 3 (corpi
di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed
elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli
terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per
quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai
sensi dell'articolo 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite
pecuniarie), purche' l'assicurato superi i limiti di almeno due dei
tre criteri seguenti: 1) il totale dell'attivo dello stato
patrimoniale risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro; 2)
l'importo del volume d'affari risulti superiore ai
dodicimilionieottocentomila euro; 3) il numero dei dipendenti
occupati in media durante l'esercizio risulti superiore
alle
duecentocinquanta unita'. Qualora l'assicurato sia un'impresa
facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato,
le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del
gruppo;
s) impresa: la societa' di assicurazione o di
riassicurazione autorizzata;
t) impresa di assicurazione: la
societa' autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive
comunitarie sull'assicurazione diretta;
u) impresa di
assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di assicurazione
italiana: la societa' avente sede legale in Italia e la sede
secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale
in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o
delle operazioni di cui all'articolo 2;
v) impresa di
assicurazione comunitaria: la societa' avente sede legale e
amministrazione - centrale in uno Stato membro dell'Unione europea
diverso dall'Italia o in uno Stato aderente allo Spazio economico
europeo, autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive
comunitarie sull'assicurazione diretta;
z) impresa di
assicurazione extracomunitaria: la societa' di assicurazione avente
sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente
all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo,
autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di
cui all'articolo 2;
aa) impresa di partecipazione assicurativa:
una societa' controllante il cui unico o principale oggetto consiste
nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonche' nella
gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese
controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di
assicurazione, imprese di assicurazione extracomunitarie, imprese di
riassicurazione, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di
assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e
che non sia una societa' di partecipazione finanziaria mista secondo
le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla
vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato
finanziario;
bb) impresa di partecipazione assicurativa mista: una
societa' controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da
un'impresa di assicurazione extracomunitaria, da un'impresa di
riassicurazione o da un'impresa di partecipazione assicurativa,
sempre che almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di
assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e
che non sia una societa' di partecipazione finanziaria mista secondo
le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla
vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato
finanziario;
cc) impresa di riassicurazione: la societa'
autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da una
impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione
extracomunitaria, la cui attivita' principale consiste nell'accettare
rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di
assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre
imprese di riassicurazione;
dd) ISVAP: l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
ee) legge
fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni;
ff) localizzazione: la presenza di attivita'
mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato
Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel
quale gli stessi sono esigibili;
gg) margine di solvibilita'
disponibile: il patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno
prevedibile ed al netto degli elementi immateriali;
hh) margine di
solvibilita' richiesto: ammontare minimo del patrimonio netto del
quale l'impresa dispone costantemente, secondo quanto previsto nelle
direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
ii) mercato
regolamentato: un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto ai
sensi della parte III, titolo I, del testo unico dell'intermediazione
finanziaria, nonche' i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che
sono istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o
approvate dalle competenti autorita' nazionali e che soddisfano
requisiti analoghi a quelli dei mercati regolamentati di cui al testo
unico dell'intermediazione finanziaria;
ll) natante: qualsiasi
unita' che e' destinata alla navigazione marittima, fluviale o
lacustre e che e' azionata da propulsione meccanica;
mm) Organismo
di indennizzo italiano: l'organismo istituito presso la CONSAP e
previsto dall'articolo 296;
nn) partecipazioni: le azioni, le
quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351,
ultimo comma, del codice civile;
oo) partecipazioni rilevanti: le
partecipazioni che comportano il controllo della societa' e le
partecipazioni individuate dall'ISVAP, in conformita' ai principi
stabiliti nel regolamento adottato dal Ministro delle attivita'
produttive, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate,
tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che
consentono di influire sulla societa';
pp) portafoglio del lavoro
diretto italiano: tutti i contratti stipulati da imprese di
assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi
secondarie situate in Stati terzi;
qq) portafoglio del lavoro
indiretto italiano: i contratti, ovunque stipulati, da imprese
italiane o da stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale
in altro Stato, se l'impresa cedente e' essa stessa impresa italiana
o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede legale in altro
Stato. Si considerano facenti parte del portafoglio estero i
contratti, ovunque stipulati, nel caso in cui l'impresa cedente sia
un'impresa avente la sede legale in altro Stato. I contratti
stipulati da imprese italiane attraverso uno stabilimento costituito
in altro Stato si considerano facenti parte del portafoglio
estero;
rr) principi contabili internazionali: i principi
contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati
secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n.
1606/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio
2002;
ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da
imprese di assicurazione nell'esercizio delle attivita' rientranti
nei rami vita o nei rami danni come definiti all'articolo 2;
tt)
ramo di assicurazione: la classificazione secondo un insieme omogeneo
di rischi od operazioni che descrive l'attivita' che l'impresa puo'
esercitare al rilascio dell'autorizzazione;
uu) retrocessione:
cessione dei rischi assunti in riassicurazione;
vv) sede
secondaria o succursale: una sede che costituisce parte, sprovvista
di personalita' giuridica, di un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte,
l'attivita' assicurativa o riassicurativa;
zz) stabilimento: la
sede legale od una sede secondaria di un'impresa di assicurazione o
di riassicurazione;
aaa) Stato aderente allo Spazio economico
europeo; uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa
dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle
merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti
all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2
maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;
bbb)
Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato
aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo
Stato membro dell'Unione europea;
ccc) Stato membro
dell'obbligazione: lo Stato di cui alla lettera bbb) nel quale il
contraente ha il domicilio, ovvero, se il contraente e' una persona
giuridica, lo Stato di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si
riferisce il contratto;
ddd) Stato membro di prestazione di
servizi: lo Stato di cui alla lettera bbb) dell'obbligazione o in cui
e' ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio e' assunto
da uno stabilimento situato in un altro Stato di cui alla lettera
bbb);
eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla
lettera bbb) in cui e' situato lo stabilimento dal quale l'impresa
opera;
fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato
di cui alla lettera bbb) in cui si trovano i beni, quando
l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni
mobili in essi contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo
stesso contratto di assicurazione;
2) lo Stato di cui alla lettera
bbb) di immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli di
ogni tipo soggetti ad immatricolazione;
3) lo Stato di cui alla
lettera bbb) in cui l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando
abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi
inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;
4) lo Stato di cui alla
lettera bbb) in cui l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se
l'assicurato e' una persona giuridica, lo Stato della sede della
stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non
esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;
ggg) Stato membro
d'origine: lo Stato membro dell'Unione europea o lo Stato aderente
allo Spazio economico europeo in cui e' situata la sede legale
dell'impresa che assume l'obbligazione o il rischio;
hhh) Stato
terzo: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea o non e'
aderente allo Spazio economico europeo;
iii) stretti legami: il
rapporto fra due o piu' persone fisiche o giuridiche nei casi in cui
sussiste:
1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo 72;
2)
una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di
societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona,
almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto,
ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite
sopra indicato, da' comunque la possibilita' di esercitare
un'influenza notevole ancorche' non dominante;
3) un legame in
base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del
medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in
virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando
gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle
medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli
di riassicurazione;
4) un rapporto di carattere tecnico,
organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa influire
in misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'ISVAP, con
regolamento, puo' ulteriormente qualificare la definizione di stretti
legami, al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo
esercizio delle funzioni di vigilanza;
lll) testo unico bancario:
il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria:
il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni;
nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni;
ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito dalle imprese
di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilita'
civile autoveicoli che e' stato abilitato all'esercizio delle
funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della
Repubblica ed allo svolgimento degli altri compiti previsti
dall'ordinamento comunitario e italiano;
ppp)Ufficio nazionale di
assicurazione: l'organizzazione professionale che e' costituita,
conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949
dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti
interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che
hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo
responsabilita' civile autoveicoli;
qqq) unita' da diporto: il
natante definito all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
rrr)
veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che
puo' essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato
ad una strada ferrata, nonche' i rimorchi, anche se non agganciati ad
una motrice.
Art.
2.
Classificazione per ramo
1. Nei rami vita la
classificazione per ramo e' la seguente:
I. le assicurazioni sulla
durata della vita umana;
II. le assicurazioni di nuzialita' e di
natalita';
III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui
prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote
di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi
interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;
IV.
l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro il rischio di non
autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga
durata, non rescindibili, per il rischio di invalidita' grave dovuta
a malattia o a infortunio o a longevita';
V. le operazioni di
capitalizzazione;
VI. le operazioni di gestione di fondi
collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di
morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione
dell'attivita' lavorativa.
2. L'impresa che ha ottenuto
l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni di cui ai rami I,
II o III del comma 1, ovvero quella di cui al ramo V del comma 1 se
e' stata autorizzata ad esercitare anche un altro ramo vita con
assunzione di un rischio demografico, con i relativi contratti puo'
garantire in via complementare i rischi di danni alla persona,
comprese l'incapacita' al lavoro professionale, la morte in seguito
ad infortunio, l'invalidita' a seguito di infortunio o di malattia.
L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle
operazioni di cui al ramo VI del comma 1, in via complementare ai
relativi contratti, puo' garantire prestazioni di invalidita' e di
premorienza secondo quanto previsto nella normativa sulle forme
pensionistiche complementari.
3. Nei rami danni la classificazione
dei rischi e' la seguente:
1. Infortuni (compresi gli infortuni
sul lavoro e le malattieb professionali); prestazioni forfettarie;
indennita' temporanee; forme miste; persone trasportate;
2.
Malattia: prestazioni forfettarie; indennita' temporanee; forme
miste;
3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari):
ogni danno subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri
non automotori;
4. Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito
da veicoli ferroviari;
5. Corpi di veicoli aerei: ogni danno
subito da veicoli aerei;
6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e
fluviali: ogni danno subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri;
veicoli marittimi;
7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e
ogni altro bene): ogni danno subito dalle merci trasportate o dai
bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto;
8.
Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni (diversi
dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio;
esplosione; tempesta; elementi naturali diversi dalla tempesta;
energia nucleare; cedimento del terreno;
9. Altri danni ai beni:
ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4,
5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonche' da qualsiasi
altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8;
10.
Responsabilita' civile autoveicoli terrestri: ogni responsabilita'
risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la
responsabilita' del vettore);
11. Responsabilita' civile
aeromobili: ogni responsabilita' risultante dall'uso di veicoli aerei
(compresa la responsabilita' del vettore);
12. Responsabilita'
civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni responsabilita'
risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi
(compresa la responsabilita' del vettore);
13. Responsabilita'
civile generale: ogni responsabilita' diversa da quelle menzionate ai
numeri 10, 11 e 12;
14. Credito: perdite patrimoniali derivanti da
insolvenze; credito all'esportazione; vendita a rate; credito
ipotecario; credito agricolo;
15. Cauzione: cauzione diretta;
cauzione indiretta; 16. Perdite pecuniarie di vario genere: rischi
relativi all'occupazione; insufficienza di entrate (generale);
intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali; spese
commerciali impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o
di redditi; perdite commerciali indirette diverse da quelle
menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre
perdite pecuniarie;
17. Tutela legale: tutela legale;
18.
Assistenza: assistenza alle persone in situazione di difficolta'.
4.
Nei rami danni l'autorizzazione rilasciata cumulativamente per piu'
rami e' cosi' denominata:
a) per i rami di cui ai numeri 1 e 2,
«Infortuni e malattia»;
b) per i rami di cui ai numeri
1, persone trasportate, 3, 7 e 10, «Assicurazioni
auto»;
c)
per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 4, 6, 7 e 12,
«Assicurazioni marittime e trasporti;
d) per i rami di cui
al numero 1, rischio persone trasportate, 5, 7 e 11,
«Assicurazioni
aeronautiche»;
e) per i rami di cui ai numeri 8 e 9,
«Incendio ed altri danni ai beni»;
f) per i rami di
cui ai numeri 10, 11, 12 e 13, «Responsabilita'
civile»;
g)
per i rami di cui ai numeri 14 e 15, «Credito e
cauzione»;
h)
per tutti i rami, «Tutti i rami danni».
5. Nei rami
danni l'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione per un rischio
principale, appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, puo'
garantire i rischi compresi in un altro ramo, senza necessita' di
un'ulteriore autorizzazione quando i medesimi rischi:
a) sono
connessi con il rischio principale;
b) riguardano l'oggetto
coperto contro il rischio principale;
c) sono garantiti dallo
stesso contratto che copre il rischio principale. I rischi compresi
nei rami 14, 15 e 17 di cui al comma 3 non possono essere considerati
accessori di altri rami; tuttavia, fermo il rispetto delle condizioni
di cui alle lettere a), b) e c), i rischi compresi nel ramo 17
possono essere considerati come rischi accessori del ramo 18 quando
il rischio principale riguardi solo l'assistenza da fornire alle
persone in difficolta' durante trasferimenti o assenze dal domicilio
o dal luogo di residenza o quando riguardino controversie relative
all'utilizzazione di navi o comunque connesse a tale
utilizzazione.
6. L'ISVAP adotta, con regolamento, le istruzioni
applicative sulla classificazione dei rischi all'interno dei rami nel
rispetto del principio di equivalenza dell'autorizzazione nel
territorio comunitario.
Art. 3.
Finalita'
della vigilanza
1. La vigilanza ha per scopo la sana e
prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione
e la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese,
degli intermediari e degli altri operatori del settore assicurativo,
avendo riguardo alla stabilita', all'efficienza, alla competitivita'
ed al buon funzionamento del sistema assicurativo, alla tutela degli
assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative,
all'informazione ed alla protezione dei consumatori.
Art.
4.
Ministro delle attivita' produttive
1. Il Ministro delle
attivita' produttive adotta i provvedimenti previsti nel presente
codice nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate
dal Governo.
Art. 5.
Autorita' di vigilanza
1.
L'ISVAP svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo
mediante l'esercizio dei poteri di natura autorizzativa,
prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle
disposizioni del presente codice.
2. L'ISVAP adotta ogni
regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle imprese
o per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti
vigilati ed allo stesso fine rende nota ogni utile raccomandazione o
interpretazione.
3. L'ISVAP effettua le attivita' necessarie per
promuovere un appropriato grado di protezione del consumatore e per
sviluppare la conoscenza del mercato assicurativo, comprese le
indagini statistiche ed economiche e la raccolta di elementi per
l'elaborazione delle linee di politica assicurativa.
4. L'ISVAP
promuove le forme di collaborazione con le autorita' degli altri
Stati membri al fine di rendere organica, efficace ed omogenea la
vigilanza sull'attivita' assicurativa e riassicurativa in conformita'
alle procedure stabilite dall'ordinamento comunitario.
5.
L'ordinamento dell'ISVAP e' disciplinato dalla legge 12 agosto 1982,
n. 576, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di
autonomia necessari ai fini dell'esercizio imparziale delle funzioni
di vigilanza sul settore assicurativo.
Art.
6.
Destinatari della vigilanza
1. L'ISVAP esercita le
funzioni di vigilanza nei confronti:
a) delle imprese, comunque
denominate e costituite, che esercitano nel territorio della
Repubblica attivita' di assicurazione o di riassicurazione in
qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, ovvero operazioni di
capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi costituiti per
l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in
caso di cessazione o riduzione dell'attivita' lavorativa;
b) dei
gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali sono
incluse imprese di assicurazione e di riassicurazione in conformita'
alla specifica normativa ad essi applicabile;
c) dei soggetti,
enti e organizzazioni che in qualunque forma svolgono funzioni
parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di
assicurazione o di riassicurazione limitatamente ai profili
assicurativi e riassicurativi;
d) degli intermediari di
assicurazione e di riassicurazione, dei periti di assicurazione e di
ogni altro operatore del mercato assicurativo.
Art.
7.
Reclami
1. Le persone fisiche e giuridiche, nonche' le
associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei
consumatori hanno facolta' di proporre reclamo all'ISVAP, per
l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni previste nel
presente codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi secondo
la procedura prevista con regolamento adottato dall'Istituto nel
rispetto dei principi del giusto procedimento.
Art.
8.
Disposizioni comunitarie
1. Il Ministero delle attivita'
produttive e l'ISVAP esercitano i poteri attribuiti in armonia con le
disposizioni comunitarie, si conformano ai regolamenti e alle
decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle
raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente
codice.
Art. 9.
Regolamenti e altri provvedimenti
1.
I regolamenti ministeriali sono adottati ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. I regolamenti
adottati dall'ISVAP ai sensi del presente codice sono emanati dal
presidente dell'Istituto nel rispetto della procedura prevista
dall'articolo 191, commi 4 e 5.
3. L'ISVAP stabilisce, con
regolamento, i termini e le procedure per l'adozione degli atti e dei
provvedimenti di competenza. L'ISVAP disciplina, in particolare, i
procedimenti relativi all'accertamento delle violazioni ed
all'irrogazione delle sanzioni nel rispetto dei principi della
facolta' di denuncia di parte, della piena conoscenza degli atti
istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonche' della
distinzione tra le funzioni istruttorie e quelle decisorie. Si
applicano, in quanto compatibili, i principi sull'individuazione e
sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla
partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti
amministrativi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. L'ISVAP
determina i casi di necessita' ed urgenza o i motivi di riservatezza
per cui e' consentito derogare ai principi sanciti nel presente
comma.
4. Le disposizioni del presente codice che prevedono
un'autorizzazione dell'ISVAP possono essere applicate dall'Istituto
anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate
categorie di atti o di soggetti. Le autorizzazioni rilasciate
dall'ISVAP in via generale sono rese pubbliche secondo le modalita'
previste per i regolamenti.
5. I regolamenti ministeriali, i
regolamenti, le raccomandazioni di carattere generale adottati
dall'ISVAP sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I medesimi atti,
nonche' ogni altro provvedimento rilevante relativo ai soggetti
sottoposti a vigilanza, sono pubblicati dall'ISVAP nel suo bollettino
entro il mese successivo a quello della loro adozione e sono altresi'
resi prontamente disponibili sul suo sito Internet.
6. Entro il 31
gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i provvedimenti di
carattere generale emanati ai sensi del presente codice sono
pubblicati, a cura del Ministero delle attivita' produttive, in
un'unica raccolta, anche in forma elettronica, se nel corso dell'anno
precedente ne siano stati emanati di nuovi o siano intervenute
modifiche di quelli gia' emanati.
Art.
10.
Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorita'
1.
Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'ISVAP in
ragione della sua attivita' di vigilanza sono coperti dal segreto
d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono
fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni
sanzionate penalmente.
2. I dipendenti dell'ISVAP, nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno
l'obbligo di riferire esclusivamente al presidente dell'ISVAP tutte
le irregolarita' constatate, anche se costituenti reato perseguibile
d'ufficio.
3. I dipendenti dell'ISVAP, i consulenti e gli esperti
dei quali l'Istituto si avvale sono vincolati dal segreto
d'ufficio.
4. L'ISVAP collabora, anche mediante scambio di
informazioni, con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (CONSOB), l'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), l'Ufficio
italiano cambi (UIC), e ciascuna delle suddette istituzioni collabora
con l'ISVAP al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive
funzioni. Non puo' essere reciprocamente opposto il segreto di
ufficio.
5. Il segreto di ufficio non puo' essere altresi' opposto
nei confronti del Ministro delle attivita' produttive e nei confronti
dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le
informazioni secondo le competenze e le modalita' stabilite nei
rispettivi regolamenti.
6. Le pubbliche amministrazioni e gli enti
pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore
collaborazione richiesta dall'ISVAP, in conformita' alle leggi
disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
7. L'ISVAP collabora,
anche mediante scambio di informazioni, con le autorita' competenti
dell'Unione europea e dei singoli Stati membri, al fine di agevolare
l'esercizio delle rispettive funzioni. Le informazioni ricevute
dall'ISVAP non possono essere trasmesse ad altre autorita' italiane o
a terzi senza il consenso dell'autorita' che le ha fornite.
8.
Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocita'
e di equivalenti obblighi di riservatezza, l'ISVAP puo' scambiare
informazioni con le autorita' competenti degli Stati terzi rispetto
all'Unione europea.
9. L'ISVAP puo' scambiare informazioni con le
autorita' amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di
liquidazione o concorsuali, in Italia o all'estero, relativi ai
soggetti vigilati. Nei rapporti con le autorita' di Stati terzi lo
scambio di informazioni avviene con le modalita' di cui al comma
7.
Art.
11.
Attivita' assicurativa
1. L'esercizio dell'attivita'
assicurativa nei rami vita e nei rami danni, come classificati
all'articolo 2, e' riservato alle imprese di assicurazione.
2.
L'impresa di assicurazione limita l'oggetto sociale all'esercizio dei
soli rami vita oppure dei soli rami danni e della relativa
riassicurazione.
3. In deroga al comma 2, e' consentito
l'esercizio congiunto dei rami vita e dei soli rami danni infortuni e
malattia di cui all'articolo 2, comma 3. L'impresa e' tenuta ad una
gestione separata per ciascuna delle due attivita' secondo le
disposizioni stabilite dall'ISVAP con regolamento.
4. L'impresa di
assicurazione puo' inoltre svolgere le operazioni connesse o
strumentali all'esercizio dell'attivita' assicurativa o
riassicurativa. Sono inoltre consentite le attivita' relative alla
costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria e
di previdenza integrative, nei limiti ed alle condizioni stabilite
dalla legge.
Art. 12.
Operazioni vietate
1. Sono
vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le
assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di
pagamento delle sanzioni amministrative e quelle che riguardano il
prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona. In caso di
violazione del divieto il contratto e' nullo e si applica l'articolo
167, comma 2.
2. E' vietata la costituzione nel territorio della
Repubblica di societa' che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio
all'estero dell'attivita' assicurativa.
Art.
13.
Autorizzazione
1. L'ISVAP alle condizioni previste
dall'articolo 14 autorizza, con provvedimento da pubblicare nel
bollettino, l'impresa che intende esercitare l'attivita' nei rami
vita oppure nei rami danni ovvero, congiuntamente, nei rami vita e
nei rami infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3.
2.
L'autorizzazione puo' essere rilasciata per uno o piu' rami vita o
danni e copre tutte le attivita' rientranti nei rami cui si
riferisce, a meno che l'impresa non chieda che sia limitata ad una
parte soltanto di esse.
3. L'autorizzazione e' valida per il
territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati membri, nel
rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in
regime di stabilimento o di prestazione di servizi, nonche' per
quello degli Stati terzi, nel rispetto della legislazione di tali
Stati.
Art. 14.
Requisiti e procedura
1. L'ISVAP
rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 13 quando ricorrono le
seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per
azioni, di societa' cooperativa o di societa' di mutua assicurazione
le cui quote di partecipazione siano rappresentate da azioni,
costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2511 e
2546 del codice civile, nonche' nella forma di societa' europea ai
sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della
societa' europea;
b) la direzione generale e amministrativa
dell'impresa richiedente sia stabilita nel territorio della
Repubblica;
c) il capitale, o il fondo di garanzia, interamente
versato sia di ammontare non inferiore al minimo determinato in via
generale con regolamento adottato dall'ISVAP, in misura compresa fra
euro cinque milioni ed euro un milione e cinquecentomila, sulla base
dei singoli rami esercitati, e sia costituito esclusivamente da
conferimenti in denaro;
d) venga presentato, unitamente all'atto
costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attivita'
iniziale e la struttura organizzativa e gestionale, accompagnato da
una relazione tecnica, sottoscritta da un attuario iscritto all'albo
professionale, contenente l'esposizione dei criteri in base ai quali
il programma stesso e' stato redatto e sono state effettuate le
previsioni relative ai ricavi ed ai costi;
e) i titolari di
partecipazioni rilevanti siano in possesso dei requisiti di
onorabilita' stabiliti dall'articolo 77 e sussistano i presupposti
per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 68;
f)
i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo siano in possesso dei requisiti di professionalita',
onorabilita' ed indipendenza indicati dall'articolo 76;
g) non
sussistano, tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e
altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio
delle funzioni di vigilanza;
h) siano indicati il nome e
l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da
designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da
coprire sono classificati nei rami 10 e 12 dell'articolo 2, comma 3,
esclusa la responsabilita' del vettore.
2. L'ISVAP nega
l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel
comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che
si possa aver riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati
interessati. Il provvedimento che nega l'autorizzazione e'
specificatamente e adeguatamente motivato ed e' comunicato
all'impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione
della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti.
3.
Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro
delle imprese se non consti l'autorizzazione di cui all'articolo
13.
4. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle
imprese, iscrive in un'apposita sezione dell'albo le imprese di
assicurazione autorizzate in Italia e ne da' pronta comunicazione
all'impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella
corrispondenza l'iscrizione all'albo.
5. L'ISVAP determina, con
regolamento, la procedura di autorizzazione e le forme di pubblicita'
dell'albo.
Art.
15.
Estensione ad altri rami
1. L'impresa gia' autorizzata
all'esercizio di uno o piu' rami vita o danni che intende estendere
l'attivita' ad altri rami indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3, deve
essere preventivamente autorizzata dall'ISVAP. Si applica l'articolo
14, comma 2.
2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione,
l'impresa da' prova di disporre interamente del capitale sociale o
del fondo di garanzia minimo previsto per l'esercizio dei nuovi rami
e di essere in regola con le disposizioni relative alle riserve
tecniche, al margine di solvibilita' ed alla quota di garanzia.
Qualora per l'esercizio dei nuovi rami sia prescritta una quota di
garanzia piu' elevata di quella posseduta, l'impresa deve altresi'
dimostrare di disporre di tale quota minima.
3. Le disposizioni
del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'impresa,
dopo aver ottenuto un'autorizzazione limitata ai sensi dell'articolo
13, comma 2, intenda estendere l'esercizio ad altre attivita' o
rischi rientranti nei rami per i quali e' stata autorizzata in via
limitata.
4. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura per
l'estensione dell'autorizzazione ad altri rami e il contenuto del
programma di attivita'.
5. L'impresa non puo' estendere
l'attivita' prima dell'adozione del provvedimento che aggiorna
l'albo, del quale e' data pronta comunicazione all'impresa
medesima.
Art. 16.
Attivita' in regime di stabilimento
in un altro Stato membro
1. L'impresa, qualora intenda
istituire una sede secondaria in un altro Stato membro, ne da'
preventiva comunicazione all'ISVAP.
2. L'impresa trasmette,
insieme alla comunicazione, un programma di attivita' recante, in
particolare, l'indicazione dei rischi e delle obbligazioni che essa
intende assumere e la struttura organizzativa della sede
secondaria.
3. L'impresa trasmette inoltre la documentazione
comprovante la nomina di un rappresentante generale, che deve essere
munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di
rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorita'
dello Stato membro di stabilimento, nonche' di concludere e
sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attivita'
esercitate nel territorio di tale Stato. Il rappresentante generale
deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la
rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve a
sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica
che sia munita di mandato comprendente i predetti poteri.
4. Il
rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla
gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per
tutta la durata dell'incarico, dei requisiti di onorabilita' e
professionalita' secondo quanto previsto nell'articolo 76. La perdita
dei requisiti comporta la decadenza dalla carica ai sensi
dell'articolo 76, comma 2, e l'obbligo per l'impresa di provvedere
alla sostituzione del rappresentante o, se diversa, della persona
preposta alla gestione effettiva della sede secondaria.
Art.
17.
Procedura per l'accesso in regime di stabilimento
1.
L'ISVAP, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della
richiesta di cui all'articolo 16, ove non rilevi l'esistenza degli
impedimenti previsti al comma 2, trasmette la comunicazione
all'autorita' di vigilanza dello Stato membro nel quale l'impresa
intende stabilirsi, unitamente ad una certificazione attestante che
l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attivita', il margine di
solvibilita' richiesto.
2. L'ISVAP respinge la richiesta qualora
abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza delle strutture
amministrative o della stabilita' della situazione finanziaria
dell'impresa, anche tenuto conto del programma di attivita'
presentato, ovvero quando il rappresentante generale non possieda i
requisiti di onorabilita' e di professionalita'.
3. L'ISVAP
informa prontamente l'impresa dell'avvenuta comunicazione ai sensi
del comma 1 ovvero del diniego motivato ai sensi del comma 2.
4.
L'impresa non puo' insediare la sede secondaria e dare inizio
all'attivita' prima di aver ricevuto una comunicazione da parte
dell'autorita' di vigilanza dello Stato membro nel quale intende
stabilirsi o, nel caso di silenzio, prima che siano trascorsi
sessanta giorni dal momento in cui tale autorita' ha ricevuto
dall''ISVAP la comunicazione di cui all'articolo 16. L'ISVAP
trasmette prontamente all'impresa ogni altra comunicazione, che sia
ricevuta dalla stessa autorita' di vigilanza e che pervenga entro il
medesimo termine, relativamente alle disposizioni di interesse
generale alle quali la sede secondaria deve attenersi.
5.
L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della
comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, deve
informarne l'ISVAP e l'autorita' di vigilanza dello Stato membro
della sede secondaria almeno trenta giorni prima di mettere in atto
quanto comunicato. L'ISVAP, entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento delle informazioni, ne valuta la rilevanza in relazione
alla permanenza delle condizioni che hanno giustificato l'invio della
comunicazione di cui al comma 3 e, se del caso, provvede ad informare
l'autorita' competente dello Stato membro interessato. L'ISVAP
trasmette prontamente all'impresa ogni eventuale comunicazione che
pervenga dall'autorita' di vigilanza dello Stato membro della sede
secondaria entro il medesimo termine.
Art. 18.
Attivita'
in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro
1.
L'impresa, qualora intenda effettuare per la prima volta attivita' in
regime di liberta' di prestazione di servizi in un altro Stato
membro, ne da' preventiva comunicazione all'ISVAP.
2. Insieme alla
comunicazione l'impresa trasmette un programma nel quale sono
indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di svolgere
l'attivita', gli Stati membri nei quali intende operare, la natura
dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere e le altre
informazioni indicate dall'ISVAP.
Art. 19.
Procedura per
l'accesso in regime di prestazione di servizi
1. L'ISVAP,
entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di
cui all'articolo 18, trasmette all'autorita' di vigilanza dello Stato
membro, nel quale l'impresa si propone di operare in regime di
liberta' di prestazione di servizi, le necessarie informazioni e
contestualmente ne da' notizia all'impresa interessata.
2. L'ISVAP
respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare
dell'adeguatezza delle strutture amministrative o della stabilita'
della situazione finanziaria dell'impresa, anche tenuto conto del
programma di attivita' presentato. In tale caso l'ISVAP adotta
provvedimento motivato, che trasmette all'impresa interessata entro
il termine indicato al comma 1.
3. L'impresa puo' dare inizio
all'attivita' dal momento in cui riceve dall'ISVAP l'avviso
dell'avvenuta trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
4.
L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della
comunicazione effettuata, applica la procedura prevista dall'articolo
17, comma 5.
Art. 20.
Assicurazione malattia in
sostituzione di un regime legale di previdenza sociale
1.
L'impresa, qualora intenda assumere rischi del ramo malattia ubicati
in altri Stati membri, nei quali tali assicurazioni sostituiscono
parzialmente o integralmente la copertura sanitaria fornita da un
regime legale di previdenza sociale e sono obbligatoriamente gestite
secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita
secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento
comunitario, deve richiedere all'ISVAP le tabelle di frequenza della
malattia e gli altri dati statistici pertinenti pubblicati e
trasmessi dalle autorita' di vigilanza degli Stati interessati.
L'ISVAP effettua prontamente la relativa comunicazione all'impresa
richiedente.
Art. 21.
Attivita' svolta da sedi
secondarie situate in altri Stati membri
1. L'impresa, qualora
intenda operare in regime di liberta' di prestazione di servizi nel
territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria situata in
un altro Stato membro, ne da' preventiva comunicazione all'ISVAP.
2.
L'impresa puo' iniziare l'attivita' a decorrere dal momento in cui
l'ISVAP comunica di aver ricevuto la comunicazione prevista dal comma
1. L'impresa informa preventivamente l'ISVAP di ogni modifica della
comunicazione effettuata.
3. L'esercizio dell'attivita' di cui al
comma 1 e' soggetto alle disposizioni applicabili alle imprese con
sede legale in Italia, nonche' agli articoli 24, comma 4, e 26.
Art.
22.
Attivita' in uno Stato terzo
1. L'impresa, qualora
intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne da'
preventiva comunicazione all'ISVAP.
2. L'ISVAP vieta all'impresa
di procedere all'insediamento della sede secondaria, qualora rilevi
che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero
ritenga inadeguata, sulla base del programma di attivita' presentato,
la struttura organizzativa della sede secondaria.
3. Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'impresa che
intende effettuare operazioni in regime di liberta' di prestazione di
servizi in uno Stato terzo.
Art.
23.
Attivita'
in regime di stabilimento
1. L'accesso all'attivita' dei rami
vita o dei rami danni in regime di stabilimento nel territorio della
Repubblica, da parte di un'impresa avente la sede legale in un altro
Stato membro, e' subordinato alla comunicazione all'ISVAP, da parte
dell'autorita' di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli
adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario.
Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti
l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la
comunicazione include la dichiarazione che l'impresa e' divenuta
membro dell'Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia
per le vittime della strada.
2. Il rappresentante generale della
sede secondaria deve essere munito di un mandato comprendente
espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e
davanti a tutte le autorita' della Repubblica, nonche' quello di
concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle
attivita' esercitate nel territorio della Repubblica. Il
rappresentante generale deve avere domicilio all'indirizzo della sede
secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona
giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della
Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante
una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di
un mandato comprendente i medesimi poteri.
3. Nel termine di
trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'ISVAP
indica all'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine la
normativa, giustificata da motivi d'interesse generale, che l'impresa
deve osservare nell'esercizio dell'attivita'.
4. L'impresa puo'
insediare la sede secondaria e dare inizio all'attivita' nel
territorio della Repubblica dal momento in cui riceve dall'autorita'
di vigilanza dello Stato di origine la comunicazione dell'ISVAP
ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al
comma 3.
5. L'impresa, qualora intenda modificare la comunicazione
effettuata, ne informa l'ISVAP almeno trenta giorni prima di mettere
in atto quanto comunicato. L'ISVAP valuta la rilevanza delle
informazioni ricevute in relazione alla permanenza dei presupposti
che hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 4 e, se del
caso, informa l'autorita' competente dello Stato membro
interessato.
Art. 24.
Attivita' in regime di prestazione
di servizi
1. L'accesso all'attivita' dei rami vita o dei rami
danni, in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio
della Repubblica, da parte di una impresa avente la sede legale in un
altro Stato membro, e' subordinato alla comunicazione all'ISVAP, da
parte dell'autorita' di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e
degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento
comunitario.
Se l'impresa si propone di assumere rischi
concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la
comunicazione include l'indicazione del nominativo e l'indirizzo del
rappresentante per la gestione dei sinistri e una dichiarazione che
l'impresa e' divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano e
aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
2.
L'impresa puo' iniziare l'attivita' dal momento in cui l'ISVAP
attesta di aver ricevuto la comunicazione dell'autorita' di vigilanza
dello Stato di origine di cui al comma 1.
3. L'impresa comunica
all'ISVAP, attraverso l'autorita' di vigilanza dello Stato membro
d'origine, ogni modifica che intende apportare alla comunicazione per
l'accesso nel territorio della Repubblica in regime di liberta' di
prestazione di servizi.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attivita',
in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della
Repubblica, l'impresa non puo' avvalersi di sedi secondarie, di
agenzie o di qualsiasi altra presenza permanente nel territorio
italiano, neppure se tale presenza consista in un semplice ufficio
gestito da personale dipendente, o tramite una persona indipendente,
ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa
stessa.
Art. 25.
Rappresentante per la gestione dei
sinistri
1. L'impresa, qualora intenda operare nel territorio
della Repubblica in regime di liberta' di prestazione di servizi per
l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nomina un
rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della
liquidazione dei relativi risarcimenti. Al rappresentante possono
essere indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi
aventi diritto.
2. Il rappresentante deve risiedere nel territorio
della Repubblica e non puo' svolgere per conto dell'impresa attivita'
diretta all'acquisizione di contratti di assicurazione.
3. Il
rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente
espressamente i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e
davanti a tutte le autorita' competenti per quanto riguarda le
richieste di risarcimento dei danni, nonche' di attestare l'esistenza
e la validita' dei contratti stipulati dall'impresa in regime di
liberta' di prestazione di servizi.
4. Le funzioni del
rappresentante per la gestione dei sinistri possono essere esercitate
anche dal rappresentante fiscale.
5. Le generalita' e l'indirizzo
del rappresentante sono indicati nel contratto di assicurazione, nel
contrassegno e nel certificato.
Art. 26.
Elenco delle
imprese comunitarie operanti in Italia
1. L'ISVAP pubblica, in
appendice all'albo delle imprese di assicurazione, l'elenco delle
imprese ammesse ad accedere all'esercizio dei rami vita e dei rami
danni nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o in
liberta' di prestazione di servizi.
Art. 27.
Rispetto
delle norme di interesse generale
1. L'impresa non puo'
stipulare contratti, nonche' fare ricorso a forme di pubblicita' che
siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale,
ivi comprese quelle poste a protezione degli assicurati e degli altri
aventi diritto a prestazioni assicurative.
Art.
28
Attivita'
in regime di stabilimento
1. L'impresa avente sede legale in
uno Stato terzo, qualora intenda esercitare nel territorio della
Repubblica i rami vita o i rami danni, e' preventivamente autorizzata
dall'ISVAP con provvedimento pubblicato nel Bollettino.
2.
L'autorizzazione e' efficace limitatamente al territorio nazionale,
salva l'applicazione delle disposizioni sulle condizioni per
l'accesso all'attivita' all'estero in regime di liberta' di
prestazione di servizi.
3. L'impresa, qualora nello Stato di
origine eserciti congiuntamente i rami vita e i rami danni, puo'
essere autorizzata ad esercitare esclusivamente i rami danni o i rami
vita, salvo che richieda l'autorizzazione all'esercizio dei rami vita
e dei rami infortuni e malattia.
4. L'impresa di cui al comma 1
deve insediare nel territorio della Repubblica una sede secondaria e
nominare un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e
che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 23, comma 2,
nonche' del potere di compiere le operazioni necessarie per la
costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma
5. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica,
si applica la disposizione contenuta nell'articolo 23, comma 2,
ultimo periodo. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona
preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in
possesso, per la durata dell'incarico, dei requisiti di onorabilita'
e professionalita' previsti dall'articolo 76.
5. L'ISVAP
determina, con regolamento, gli altri requisiti per il rilascio
dell'autorizzazione iniziale, ivi compreso l'obbligo di presentare un
programma di attivita', nonche' il possesso nel territorio della
Repubblica di investimenti per un ammontare almeno uguale all'importo
minimo della quota di garanzia e con il deposito a titolo di
cauzione, presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca
d'Italia, di una somma, in numerario o in titoli, pari ad almeno alla
meta' dell'importo minimo. Si applica l'articolo 14, commi 2, 3 e
4.
6. Con il provvedimento di cui al comma 5 sono inoltre
disciplinati i procedimenti e le condizioni di estensione
dell'attivita' ad altri rami, di esercizio congiunto dei rami vita e
dei rami infortuni e malattia e di diniego dell'autorizzazione. Si
applica l'articolo 15.
7. L'autorizzazione non puo' essere
altresi' rilasciata quando non sia rispettato dallo Stato di origine
il principio di parita' di trattamento o di reciprocita' nei
confronti delle imprese aventi la sede legale nel territorio della
Repubblica che intendano costituire o abbiano gia' costituito in tale
Stato una sede secondaria.
Art. 29.
Divieto di operare
in regime di prestazione di servizi
1. E' vietato all'impresa
con sede legale in uno Stato terzo l'esercizio, nel territorio della
Repubblica, dell'attivita' nei rami vita o nei rami danni in regime
di liberta' di prestazione di servizi.
2. Il comma 1 si applica
anche nei confronti delle sedi secondarie situate in Stati terzi
appartenenti ad imprese aventi sede legale in un altro Stato
membro.
3. E' fatto divieto ai soggetti che hanno il domicilio o,
se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica
di concludere contratti con imprese che svolgono l'attivita' in
violazione di quanto previsto ai commi 1 e 2. E' altresi' vietata
qualsiasi forma di intermediazione per la stipulazione di tali
contratti.
4. In caso di violazione del divieto il contratto e'
nullo e si applica l'articolo 167, comma 2.
Art.
30.
Requisiti organizzativi
dell'impresa
1. L'impresa di assicurazione autorizzata
all'esercizio dei rami vita o dei rami danni opera con un'idonea
organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato sistema
di controllo interno.
2. Il sistema di controllo interno prevede
procedure atte a far si' che i sistemi di monitoraggio dei rischi
siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che
siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei
sistemi posti in essere al fine di consentire la quantificazione e il
controllo dei rischi.
3. L'impresa che esercita l'attivita'
assicurativa nel ramo assistenza soddisfa i requisiti di
professionalita' del personale e rispetta le caratteristiche tecniche
delle attrezzature determinate dall'ISVAP con regolamento.
Art.
31.
Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami vita
1.
L'impresa che esercita i rami vita incarica un attuario per lo
svolgimento in via continuativa delle funzioni previste nel presente
codice e nelle disposizioni di attuazione ed in particolare quelle di
cui agli articoli 32, comma 3, 36, comma 2, e 93, comma 5.
2.
L'attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di
onorabilita' e professionalita' stabiliti con regolamento adottato
dal Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP.
3.
L'impresa deve garantire le condizioni affinche' l'attuario
incaricato sia messo in grado di espletare le funzioni in piena
autonomia, avendo libero accesso alle informazioni aziendali ritenute
necessarie. Gli organi preposti al controllo interno si avvalgono
della collaborazione dell'attuario incaricato al fine di consentire
la corretta rilevazione dei dati, in particolare di quelli relativi
ai costi dell'impresa ed al loro prevedibile andamento, che sono
utilizzati per le valutazioni di competenza dell'attuario
medesimo.
4. L'attuario deve dare immediata comunicazione
all'impresa e all'ISVAP della perdita dei requisiti o della
sussistenza o della sopravvenienza di cause di incompatibilita' che
ne determinano la decadenza dall'incarico.
5. In caso di gravi
inadempienze alle norme del presente codice o alle disposizioni di
attuazione, nonche' alle regole applicative dei principi attuariali
riconosciute dall'Istituto, l'incarico conferito all'attuario e'
revocato dall'impresa, direttamente o su richiesta dell'ISVAP.
L'ISVAP informa della revoca l'ordine degli attuari.
6. In caso di
cessazione dell'incarico dell'attuario per qualsiasi causa, l'impresa
provvede entro quarantacinque giorni ad incaricare un nuovo attuario
ed a comunicare all'ISVAP le ragioni della sostituzione, fornendo
all'ISVAP e al nuovo attuario, nei medesimi termini, una relazione
dettagliata che l'attuario uscente ha l'obbligo di predisporre, nella
quale siano riassunti i rilievi e le osservazioni formulate negli
ultimi ventiquattro mesi. Qualora, in casi eccezionali, l'attuario si
trovi nell'impossibilita' di predisporre la relazione, vi provvede
l'impresa.
Art. 32.
Determinazione delle tariffe nei
rami vita
1. I premi relativi alle assicurazioni ed alle
operazioni indicate nell'articolo 2, comma 1, sono calcolati, per
ciascuna nuova tariffa, sulla base di adeguate ipotesi attuariali che
consentano all'impresa, mediante il ricorso ai premi ed ai relativi
proventi, di far fronte ai costi e alle obbligazioni assunte nei
confronti degli assicurati e, in particolare, di costituire per i
singoli contratti le riserve tecniche necessarie. A tal fine puo'
essere presa in considerazione la situazione patrimoniale e
finanziaria dell'impresa, ma non possono essere impiegate in modo
sistematico e permanente risorse che non derivano dai premi
pagati.
2. Le ipotesi attuariali sono determinate nel rispetto dei
limiti indicati all'articolo 33, nonche' delle regole applicative dei
principi attuariali riconosciute dall'ISVAP con regolamento.
3. La
valutazione delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi spetta
all'attuario e forma oggetto di una relazione tecnica da conservare
presso l'impresa. Il bilancio dell'impresa che esercita i rami vita
e' trasmesso all'ISVAP insieme ad una relazione tecnica nella quale
l'attuario incaricato descrive analiticamente i procedimenti seguiti
e le valutazioni operate, con riferimento alle basi tecniche
adottate, per il calcolo delle riserve tecniche, con specifica
evidenza delle eventuali valutazioni implicite e delle relative
motivazioni, attesta la correttezza dei procedimenti seguiti,
riferisce sui controlli operati in ordine alle procedure impiegate
per il calcolo delle riserve e per la corretta rilevazione del
portafoglio ed esprime un giudizio sulla sufficienza di tutte le
riserve tecniche, ivi comprese le eventuali riserve aggiuntive,
appostate in bilancio.
4. Nel caso di utilizzazione sistematica e
permanente di risorse estranee ai premi ed ai relativi proventi,
l'ISVAP puo' vietare l'ulteriore commercializzazione dei prodotti
assicurativi che hanno provocato la situazione di squilibrio.
5.
E' consentito l'impiego di formule tariffarie a premio naturale a
condizione che sia data una adeguata informativa precontrattuale ed
in corso di contratto, fermo restando il divieto di revisione delle
basi tecniche. In caso di violazione del divieto il contratto e'
nullo e si applica l'articolo 167, comma 2.
6. L'impresa comunica
all'ISVAP gli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per
il calcolo dei premi e delle riserve tecniche di ciascuna
tariffa.
Art. 33.
Tasso di interesse garantibile nei
contratti relativi ai rami vita
1. L'ISVAP determina, con
regolamento, per tutti i contratti da stipulare che prevedono una
garanzia di tasso di interesse un tasso di interesse massimo, che non
puo' superare il sessanta per cento del tasso medio dei prestiti
obbligazionari dello Stato.
2. L'ISVAP puo' altresi' determinare
nel regolamento piu' tassi massimi di interesse, diversificati
secondo la moneta in cui e' espresso il contratto, purche' ciascuno
di essi non superi il sessanta per cento del tasso medio dei prestiti
obbligazionari dello Stato nella cui moneta e' espresso il contratto.
In tale caso l'ISVAP consulta preventivamente l'autorita' di
vigilanza dello Stato membro interessato.
3. L'impresa, nel
definire il tasso di interesse, entro i limiti previsti dai commi 1 e
2, si attiene sempre a criteri prudenziali.
4. L'ISVAP, in deroga
ai tassi massimi di cui ai commi 1 e 2, puo' stabilire nel
regolamento, per specifiche categorie di contratti, valori diversi
del tasso massimo di interesse. Puo' inoltre stabilire limiti
particolari per i contratti a premio unico o di rendita vitalizia
immediata senza facolta' di riscatto, per i quali gli impegni trovino
copertura nei corrispondenti cespiti dell'attivo.
5. Qualora
L'ISVAP si avvalga della facolta' di cui al comma 4, l'impresa puo'
scegliere il tasso di interesse prudenziale da adottare, tenendo
conto della moneta in cui e' espresso il contratto e degli attivi
corrispondenti. In nessun caso il tasso di interesse utilizzato puo'
essere piu' elevato del rendimento degli attivi a copertura,
calcolato tenendo conto dei principi contabili in vigore, previa
opportuna deduzione.
6. I tassi massimi determinati nel
regolamento di cui al comma 1 sono comunicati dall'ISVAP alla
commissione europea e, ove ne facciano richiesta, alle autorita' di
vigilanza degli altri Stati membri.
Art. 34.
Attuario
incaricato dall'impresa che esercita i rami responsabilita' civile
veicoli e natanti
1. L'impresa di assicurazione autorizzata
all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita'
civile dei veicoli a motore e dei natanti incarica un attuario per la
verifica preventiva delle tariffe e delle riserve tecniche relative
ai rami 10 e 12 di cui all'articolo 2, comma 3, anche al fine di
agevolare l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'ISVAP.
2.
L'attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di
onorabilita' e professionalita' stabiliti con regolamento adottato
dal Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP.
3.
L'attuario incaricato e' preposto alla verifica delle basi tecniche,
delle metodologie statistiche, delle ipotesi tecniche e finanziarie
utilizzate ed alla valutazione della coerenza dei premi di tariffa
con i parametri di riferimento adottati. L'attuario incaricato
verifica inoltre la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti
dall'impresa per il calcolo delle riserve tecniche.
4. Le funzioni
dell'attuario incaricato sono determinate dal Ministro delle
attivita' produttive con il regolamento di cui al comma 2, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 2. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 31, commi 3, 4, 5 e 6.
Art.
35.
Determinazione delle tariffe nei rami responsabilita' civile
veicoli e natanti
1. Nella formazione delle tariffe l'impresa
calcola distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con
le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno
cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili, l'impresa puo'
fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato.
2. Per i rischi
che, per le loro caratteristiche, non possono essere ricondotti ad
alcuna delle tariffe stabilite dall'impresa, questa puo' avvalersi,
ai fini della conoscenza degli elementi statistici necessari per la
determinazione del premio puro, delle informazioni in possesso di uno
o piu' organismi costituiti tra le imprese esercenti l'assicurazione
obbligatoria autoveicoli, i quali sono tenuti a fornire gli elementi
richiesti.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche
per i rischi che presentano, per qualsiasi causa soggettiva od
oggettiva, carattere di particolarita' o di eccezionalita' rispetto a
quelli stabiliti dall'impresa.
4. Gli elementi statistici
utilizzati dall'impresa per la determinazione del premio puro per i
rischi di cui ai commi 2 e 3 devono essere comunicati tempestivamente
agli organismi indicati nel comma 2.
Art. 36.
Riserve tecniche
dei rami vita
1. L'impresa che esercita i rami vita ha
l'obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano,
riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche, sufficienti a
garantire le obbligazioni assunte e le spese future. Le riserve sono
costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto
dei principi attuariali e delle regole applicative individuate
dall'ISVAP con regolamento.
2. La valutazione sulla sufficienza
delle riserve tecniche spetta all'attuario incaricato, che esercita
la funzione di controllo in via permanente, per consentire
all'impresa di effettuare, con tempestivita', gli interventi
necessari. A tal fine l'attuario incaricato ha l'obbligo di informare
prontamente l'organo con funzioni di amministrazione e l'organo che
svolge funzioni di controllo dell'impresa qualora rilevi l'esistenza
di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di
formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in
base ai principi da rispettare per la redazione della relazione
tecnica di cui all'articolo 32, comma 3. L'impresa, se non e' in
grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo
stesso, ne da' pronta comunicazione all'ISVAP.
3. L'impresa che
esercita i rami vita costituisce alla fine di ogni esercizio
un'apposita riserva tecnica pari all'ammontare complessivo delle
somme che risultino necessarie per far fronte al pagamento dei
capitali e delle rendite maturati, dei riscatti e dei sinistri da
pagare.
4. La riserva per la partecipazione agli utili e ai
ristorni comprende gli importi da attribuire agli assicurati o ai
beneficiari dei contratti a titolo di partecipazione agli utili
tecnici e di ristorni, purche' tali importi non siano stati
attribuiti agli assicurati o non siano gia' stati considerati nelle
riserve matematiche.
5. Per la costituzione delle riserve tecniche
delle assicurazioni complementari, previste nell'articolo 2, comma 2,
sono osservate le disposizioni relative alle riserve tecniche dei
rami danni.
6. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono
gli importi di loro competenza e sono determinate conformemente agli
accordi contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi
delle riserve tecniche.
7. L'impresa che esercita i rami vita
presenta all'ISVAP il confronto tra le basi tecniche, diverse dal
tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i
risultati dell'esperienza diretta.
Art. 37.
Riserve
tecniche dei rami danni
1. L'impresa che esercita i rami danni
ha l'obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano,
riserve tecniche che siano sempre sufficienti a far fronte, per
quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai
contratti di assicurazione.
Le riserve sono costituite, al lordo
delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto delle disposizioni e
dei metodi di valutazione stabiliti dall'ISVAP con regolamento.
2.
Nei confronti dell'impresa che esercita l'attivita' nei rami relativi
all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile dei
veicoli e dei natanti la valutazione sulla sufficienza delle riserve
tecniche spetta all'attuario incaricato, che esercita la funzione di
controllo in via permanente, per consentire all'impresa di
effettuare, con tempestivita', gli interventi necessari. A tale fine
l'attuario incaricato ha l'obbligo di informare prontamente
l'organo
con funzioni di amministrazione e l'organo che svolge funzioni di
controllo dell'impresa qualora rilevi l'esistenza di possibili
condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un
giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai
principi da rispettare per la redazione dell'apposita relazione
tecnica. L'impresa, se non e' in grado di rimuovere le cause del
rilievo o se non condivide il rilievo stesso, ne da' pronta
comunicazione all'ISVAP.
3. L'impresa che esercita i rami danni
costituisce alla fine di ogni esercizio la riserva premi, la riserva
sinistri, la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati
alla chiusura dell'esercizio, le riserve di perequazione, la riserva
di senescenza e le riserve per partecipazione agli utili e ai
ristorni.
4. La riserva premi comprende sia la riserva per
frazioni di premi sia la riserva per rischi in corso. L'impresa che
esercita le assicurazioni delle cauzioni, della grandine e delle
altre calamita' naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia
nucleare integra per tali assicurazioni, in relazione alla natura
particolare dei rischi, la riserva per frazioni di premi.
5. La
riserva sinistri comprende l'ammontare complessivo delle somme che,
da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi,
risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri
avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora
pagati, nonche' alle relative spese di liquidazione. La riserva
sinistri e' valutata in misura pari al costo ultimo, per tener conto
di tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base di dati storici e
prospettici affidabili e comunque delle caratteristiche specifiche
dell'impresa.
6. La riserva per i sinistri avvenuti, ma non ancora
denunciati alla data di chiusura dell'esercizio, e' valutata tenendo
conto della natura dei rischi a cui si riferisce ai fini dei relativi
metodi di valutazione.
7. Le riserve di perequazione comprendono
tutte le somme accantonate, conformemente alle disposizioni di legge,
allo scopo di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli
anni futuri o di coprire rischi particolari. L'impresa autorizzata ad
esercitare l'attivita' assicurativa nel ramo credito costituisce una
riserva di perequazione, destinata a coprire l'eventuale saldo
tecnico negativo conservato del ramo credito alla fine di ciascun
esercizio. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita'
assicurativa nei rami danni, salvo che nel ramo credito e cauzioni,
costituisce una riserva di perequazione per rischi di calamita'
naturali, diretta a compensare nel tempo l'andamento della
sinistralita'. Le condizioni e le modalita' per la costituzione della
riserva di perequazione per rischi di calamita' naturale e per i
danni derivanti dall'energia nucleare sono fissate con decreto del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP.
8. Per i contratti
di assicurazione contro le malattie, che hanno durata poliennale o
che, pur avendo durata annuale, prevedono l'obbligo di rinnovo alla
scadenza, l'impresa costituisce una riserva di senescenza destinata a
compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'eta'
degli assicurati, qualora i premi siano determinati, per l'intera
durata della garanzia, con riferimento all'eta' degli assicurati al
momento della stipulazione del contratto. Per tali contratti
l'impresa puo' esercitare il diritto di recesso, a seguito di
sinistro, solo entro i primi due anni dalla stipulazione del
contratto. Per i contratti di assicurazione contro il rischio di non
autosufficienza l'impresa costituisce una apposita riserva secondo
appropriati criteri attuariali che tengono conto dell'andamento del
rischio per l'intera durata della garanzia.
9. La riserva per
partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi da
attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di
partecipazione agli utili tecnici e ai ristorni, purche' tali importi
non siano stati attribuiti agli assicurati.
10. L'impresa
autorizzata all'esercizio congiunto dell'attivita', nei rami vita e
nei rami infortuni e malattia, si conforma alle specifiche
disposizioni applicabili.
11. Le riserve a carico dei
riassicuratori comprendono gli importi di loro competenza e sono
determinate conformemente agli accordi contrattuali di
riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche.
La riserva premi relativa agli importi di riassicurazione e'
calcolata in base ai metodi di cui al comma 4, coerentemente alla
scelta operata dall'impresa per il calcolo della riserva premi
lorda.
Art.
38.
Copertura delle riserve tecniche e
localizzazione delle attivita'
1. Le riserve tecniche dei rami
vita e dei rami danni sono coperte con attivi di proprieta'
dell'impresa. Nella scelta degli attivi l'impresa tiene conto del
tipo di rischi e delle obbligazioni assunte e dell'esigenza che sia
garantita la sicurezza, la redditivita' e la liquidita' degli
investimenti, provvedendo ad un'adeguata diversificazione e
dispersione degli attivi medesimi.
2. L'impresa puo' coprire le
riserve tecniche esclusivamente con le categorie di attivi, compresi
gli strumenti finanziari derivati, che sono ammessi nel regolamento
adottato dall'ISVAP. L'Istituto stabilisce, nel medesimo regolamento,
le tipologie, le modalita', i limiti di impiego e le relative quote
massime.
3. L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o piu'
attivi non sono state osservate le regole di cui al comma 2, comunica
all'impresa l'inammissibilita' ad essere destinati, in tutto o in
parte, a copertura delle riserve tecniche.
4. Fatti salvi i
principi di cui al comma 1, in circostanze eccezionali e su motivata
richiesta dell'impresa, l'ISVAP puo' autorizzare, in via temporanea,
l'investimento in categorie di attivi a copertura delle riserve
tecniche diverse da quelle previste in via generale.
5. In caso di
attivi a copertura che rappresentano un investimento in una societa'
controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione ne gestisce
in tutto o in parte gli investimenti, l'ISVAP, nel verificare la
corretta applicazione delle norme e dei principi di cui al presente
articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla societa'
controllata.
6. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano,
l'impresa puo' localizzare gli attivi posti a copertura delle riserve
tecniche in uno o piu' Stati membri. Su richiesta dell'impresa,
l'ISVAP puo' autorizzare la localizzazione di parte degli attivi in
uno Stato terzo. In deroga alle disposizioni del presente comma, la
localizzazione dei crediti verso i riassicuratori posti a copertura
delle riserve tecniche e' libera, salvo quanto disposto dall'articolo
47.
Art.
39.
Valutazione delle attivita' patrimoniali
1. Gli attivi
posti a copertura delle riserve tecniche sono valutati al netto dei
debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste
rettificative.
2. La valutazione degli attivi posti a copertura
delle riserve tecniche e' effettuata in modo prudente, tenendo conto
del rischio di mancato realizzo.
3. L'ISVAP determina, con
regolamento, le disposizioni relative ai criteri di valutazione delle
attivita' patrimoniali.
Art. 40.
Regole sulla
congruenza
1. Quando la garanzia assicurativa e' espressa in
una determinata valuta, l'obbligazione dell'impresa si considera
esigibile in tale valuta.
2. Quando la garanzia assicurativa non
e' espressa in una determinata valuta, l'obbligazione dell'impresa di
assicurazione si considera esigibile nella valuta del paese di
ubicazione del rischio. Nelle assicurazioni dei rami danni l'impresa
puo' altresi' eseguire la prestazione nella stessa valuta in cui e'
stato pagato il premio se, sin dalla stipulazione del contratto,
risulti obiettivamente prevedibile che la prestazione debba essere
corrisposta in tale valuta.
3. L'impresa provvede alla copertura
delle riserve tecniche nel rispetto del principio della congruenza.
L'ISVAP individua, con regolamento, i casi di deroga, determinando
altresi' le tipologie, le modalita' e i limiti di impiego di attivi
espressi in altra valuta o di strumenti finanziari derivati che siano
idonei a soddisfare le medesime esigenze.
Art.
41.
Contratti direttamente collegati ad indici o a quote di
organismi di investimento collettivo del risparmio
1. Qualora
le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate
al valore delle quote di un organismo di investimento collettivo del
risparmio oppure al valore di attivi contenuti in un fondo interno
detenuto dall'impresa di assicurazione, le riserve tecniche relative
a tali contratti sono rappresentate con la massima approssimazione
possibile dalle quote dell'organismo di investimento collettivo del
risparmio oppure da quelle del fondo interno, se e' suddiviso in
quote definite, oppure dagli attivi contenuti nel fondo stesso.
2.
Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente
collegate ad un indice azionario o ad un altro valore di riferimento
diverso da quelli di cui al comma 1, le riserve tecniche relative a
tali contratti sono rappresentate con la massima approssimazione
possibile dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure,
qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata sicurezza
e negoziabilita' che corrispondano il piu' possibile a quelli su cui
si basa il valore di riferimento particolare.
3. L'articolo 38,
comma 1, secondo periodo, e le disposizioni sulle quote massime di
cui al comma 2 del medesimo articolo non sono applicabili agli attivi
detenuti per far fronte ad obbligazioni che sono direttamente
collegate alle prestazioni di cui ai commi 1 e 2. Le disposizioni
relative alle regole di congruenza non si applicano alle obbligazioni
derivanti dai contratti di cui al presente articolo.
4. Qualora le
prestazioni previste dai contratti di cui ai commi 1 e 2 comprendano
una garanzia di risultato dell'investimento o qualsiasi altra
prestazione garantita, alle corrispondenti riserve tecniche
aggiuntive si applica l'articolo 38.
5. L'ISVAP stabilisce, con
regolamento, disposizioni piu' dettagliate per l'individuazione delle
categorie di attivi, che possono essere destinati a copertura delle
riserve tecniche, e dei relativi limiti.
Art. 42.
Registro
delle attivita' a copertura delle riserve tecniche
1.
L'impresa deve tenere un registro da cui risultano le attivita' a
copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In
qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti deve essere,
tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari
all'ammontare delle riserve tecniche.
2. Le attivita' poste a
copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel registro sono
riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni
assunte dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si
riferiscono. Le attivita' di cui al presente comma costituiscono
patrimonio separato rispetto alle altre attivita' detenute
dall'impresa e non iscritte nel registro.
3. L'impresa comunica
all'ISVAP la situazione delle attivita' risultante dal registro.
L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni per la formazione
e la tenuta del registro, con particolare riguardo all'annotazione
delle operazioni effettuate, nonche' i termini, le modalita' e gli
schemi per le comunicazioni periodiche.
Art. 43.
Riserve
tecniche relative all'attivita' esercitata in regime di stabilimento
negli Stati terzi
1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi
secondarie situate in Stati terzi, l'impresa costituisce le riserve
tecniche previste dalle leggi di tali Stati.
2. L'ISVAP verifica
che nel bilancio dell'impresa risultino iscritte attivita'
sufficienti alla copertura delle riserve di cui al comma 1.
Art.
44.
Margine di
solvibilita'
1. L'impresa dispone costantemente di un margine
di solvibilita' sufficiente per la complessiva attivita' esercitata
nel territorio della Repubblica ed all'estero. L'ISVAP disciplina,
con regolamento, le regole tecniche per la determinazione e il
calcolo del margine di solvibilita' richiesto, secondo i rami
esercitati, nel rispetto delle disposizioni del presente capo e di
quelle previste dalla normativa in materia di vigilanza supplementare
delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario.
2. Il
margine di solvibilita' disponibile e' rappresentato dal patrimonio
netto dell'impresa al netto degli elementi immateriali, libero da
qualsiasi impegno prevedibile, e comprende:
a) il capitale sociale
versato o, se si tratta di societa' di mutua assicurazione, il fondo
di garanzia versato;
b) le riserve legali e le riserve statutarie
e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a
rettifica di voci dell'attivo;
c) gli utili dell'esercizio e degli
esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da
pagare;
d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti
portate a nuovo.
3. Possono inoltre essere compresi nel margine di
solvibilita' disponibile:
a) le azioni preferenziali cumulative e
i prestiti subordinati sino a concorrenza del cinquanta per cento del
margine di solvibilita' disponibile o, se inferiore, del margine di
solvibilita' richiesto, di cui il venticinque per cento al massimo
comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni
preferenziali cumulative a durata determinata. Per essere computati
tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' disponibile
i prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni stabilite
all'articolo 45, commi 1 e 2. Le azioni preferenziali cumulative
possono essere computate soltanto qualora esistano accordi vincolanti
in base ai quali, in caso di liquidazione ordinaria o coatta
dell'impresa, abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti
gli altri creditori e vengano rimborsate solo previo pagamento di
tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione;
b)
i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari,
comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle
menzionate alla lettera a), sino a concorrenza del cinquanta per
cento del margine di solvibilita' disponibile o, se inferiore, del
margine di solvibilita' richiesto, limite da assumere per il totale
di detti titoli, strumenti, azioni preferenziali cumulative e
prestiti subordinati di cui alla lettera a) del presente comma. Per
essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di
solvibilita' disponibile i titoli a durata indeterminata e gli altri
strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative,
devono soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 45, comma
8.
4. Su motivata richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea
documentazione, l'ISVAP puo' autorizzare a comprendere nel margine di
solvibilita' disponibile, per periodi singolarmente non superiori a
dodici mesi, gli ulteriori elementi patrimoniali individuati nelle
disposizioni di attuazione.
5. L'ISVAP, con regolamento, individua
inoltre gli attivi dei quali non si tiene conto, nell'ambito della
determinazione del patrimonio dell'impresa, agli effetti del margine
di solvibilita'.
Art. 45.
Prestiti subordinati, titoli a
durata indeterminata e altri strumenti finanziari
1. I
prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di
solvibilita' disponibile, limitatamente alle somme effettivamente
versate, purche' sussistano accordi vincolanti in base ai quali, in
caso di liquidazione ordinaria o coatta dell'impresa, i prestiti
abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri
creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli
altri debiti in essere alla data della liquidazione.
2. I prestiti
subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilita'
disponibile, fermo quanto disposto al comma 1, qualora i documenti
che ne regolano l'emissione:
a) prevedano espressamente che
eventuali modifiche siano valide solo previa autorizzazione
dell'ISVAP;
b) non prevedano clausole in forza delle quali il
prestito debba, in casi diversi dalla liquidazione dell'impresa,
essere rimborsato prima della scadenza convenuta;
c) per i
prestiti a scadenza fissa, prevedano che la durata minima non sia
inferiore a cinque anni;
d) per i prestiti per i quali non e'
stabilita una scadenza, prevedano per il rimborso un preavviso di
almeno cinque anni;
e) prevedano che il rimborso anticipato dei
prestiti avvenga solo su iniziativa dell'impresa emittente e previa
autorizzazione dell'ISVAP.
3. Per i prestiti a scadenza fissa,
l'impresa e' tenuta a sottoporre all'approvazione dell'ISVAP, al piu'
tardi un anno prima della data di scadenza del prestito, un piano che
indichi le modalita' ed i mezzi tramite i quali, alla scadenza
medesima, l'impresa intende mantenere le condizioni di solvibilita',
tenuto anche conto delle prevedibili esigenze del margine di
solvibilita' richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del
quale si intende procedere all'estinzione del prestito. L'obbligo di
presentazione del piano non ricorre se l'impresa ha ridotto
gradualmente, nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la data
di scadenza, l'importo del prestito computato ai fini del margine di
solvibilita' disponibile, provvedendo contestualmente alla sua
sostituzione con elementi idonei.
4. Le disposizioni di cui ai
commi 2 e 3 non precludono la possibilita' di rimborso anticipato,
totale o parziale, dei prestiti a scadenza fissa ad iniziativa
dell'impresa e previa autorizzazione dell'ISVAP.
5. Il rimborso
anticipato, totale o parziale, dei prestiti per i quali non e'
stabilita una scadenza puo' essere effettuato soltanto ad iniziativa
dell'impresa e previa autorizzazione dell'ISVAP.
6. Nei casi di
cui ai commi 4 e 5 deve essere presentata richiesta motivata
all'ISVAP almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso,
accompagnata da idonea documentazione attestante, tramite indicazione
delle modalita' e dei mezzi con i quali l'impresa intende mantenere
le condizioni di solvibilita', l'assenza di pregiudizio al margine di
solvibilita' disponibile anche tenuto conto delle prevedibili
esigenze del margine di solvibilita' richiesto alla chiusura
dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere al rimborso
anticipato. L'autorizzazione dell'ISVAP puo' essere rilasciata anche
per un importo inferiore a quello richiesto.
7. Per i prestiti,
per i quali non e' stabilita una scadenza, l'esercizio del preavviso,
da comunicare immediatamente all'ISVAP, o la richiesta di rimborso
anticipato comportano la riduzione della percentuale di utilizzo del
prestito subordinato dal cinquanta per cento al venticinque per cento
del margine di solvibilita' disponibile o, se inferiore, del margine
di solvibilita' richiesto. In caso di esercizio del preavviso si
applicano le disposizioni contenute nel comma 3.
8. I titoli a
durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari anche con
scadenza determinata, purche' non inferiore a dieci anni, comprese le
azioni preferenziali cumulative di cui all'articolo 44, comma 3,
lettera b), possono essere inclusi nel margine di solvibilita'
disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate, se
soddisfano le seguenti condizioni:
a) e' previsto nei documenti
che ne regolano l'emissione che esso puo' essere modificato solo
previa autorizzazione dell'ISVAP;
b) e' esclusa nei documenti che
ne regolano l'emissione la rimborsabilita' su iniziativa del
portatore o senza la preventiva autorizzazione dell'ISVAP.
L'autorizzazione dell'ISVAP puo' essere rilasciata anche per un
importo inferiore a quello richiesto. Ai fini del rimborso e della
relativa autorizzazione deve essere presentata richiesta motivata
all'ISVAP almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso,
accompagnata da idonea documentazione attestante, tramite indicazione
delle modalita' e dei mezzi con i quali l'impresa intende mantenere
le condizioni di solvibilita', l'assenza di pregiudizio al margine di
solvibilita' disponibile anche
tenuto conto delle prevedibili
esigenze del margine di solvibilita' richiesto alla chiusura
dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere al
rimborso;
c) e' prevista nei documenti che ne regolano l'emissione
la possibilita' di differire il pagamento degli interessi quando
l'impresa non dispone del margine di solvibilita' richiesto. Gli
interessi maturati e non corrisposti sono esclusi dal margine di
solvibilita' disponibile;
d) e' stabilito nei documenti che ne
regolano l'emissione che i crediti del prestatore nei confronti
dell'impresa sono interamente subordinati a quelli di tutti i
creditori non subordinati, ivi compresi gli assicurati;
e) e'
prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la capacita' del
debito e degli interessi, maturati e non corrisposti, di assorbire in
via definitiva o temporanea le perdite, in modo tale che sia
consentito all'impresa di proseguire regolarmente l'attivita'. Le
perdite, risultanti dal bilancio dell'impresa, devono aver
determinato una riduzione del margine di solvibilita' richiesto,
senza che si sia contestualmente provveduto alla sua ricostituzione
nella misura necessaria. La nota integrativa deve illustrare in modo
adeguato l'esistenza e l'operativita' della clausola di assorbimento
delle perdite.
9. L'ISVAP individua, con regolamento, le
condizioni che garantiscono pienamente la stabilita' dell'impresa di
assicurazione in presenza delle quali i titoli a durata
indeterminata, gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni
preferenziali cumulative, ed i prestiti subordinati possono essere
ammessi a costituire il margine di solvibilita' disponibile.
10.
Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel presente
articolo le azioni preferenziali cumulative, i prestiti subordinati,
i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari sono
ammissibili ai fini della situazione di solvibilita' corretta di
un'impresa di assicurazione e di solvibilita' della relativa
controllante di cui agli articoli 217 e 218.
Art. 46.
Quota
di garanzia
1. Un terzo del margine di solvibilita' richiesto
rappresenta la quota di garanzia.
2. La quota di garanzia
dell'impresa che esercita i rami vita, fermi restando i limiti
stabiliti per la misura del capitale sociale o del fondo di garanzia,
non puo' in nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro.
3.
La quota di garanzia dell'impresa che esercita i rami danni, fermi
restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale o del
fondo di garanzia, non puo' in nessun caso essere inferiore a due
milioni di euro. Qualora l'impresa sia autorizzata all'esercizio dei
rami 10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui all'articolo 2, comma 3, la quota
di garanzia non puo' in nessun caso essere inferiore a tre milioni di
euro. Qualora l'autorizzazione comprenda piu' rami di assicurazione
si ha riguardo al solo ramo per il cui esercizio e' richiesto
l'importo piu' elevato.
4. La quota di garanzia e' coperta
esclusivamente mediante gli elementi patrimoniali di cui all'articolo
44, comma 2, al netto degli elementi immateriali di cui al
provvedimento previsto dal comma 5 del medesimo articolo.
5. Gli
importi di cui ai commi 2 e 3 sono aumentati annualmente, con
regolamento adottato dall'ISVAP, in base all'incremento dell'indice
europeo dei prezzi al consumo, pubblicato da Eurostat, salvo che gli
incrementi siano inferiori al cinque per cento.
Art.
47.
Cessione dei rischi in riassicurazione
1. L'ISVAP puo'
non tener conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e del
calcolo del margine di solvibilita', della cessione dei rischi in
riassicurazione ad imprese aventi la sede legale in Stati terzi che
non abbiano istituito un proprio legale rappresentante nel territorio
della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro.
2. La
decisione dell'ISVAP deve essere motivata esclusivamente da
valutazioni attinenti alla solvibilita' delle imprese
riassicuratrici.
Art.
48.
Requisiti organizzativi della sede
secondaria
1. La sede secondaria, insediata nel territorio
della Repubblica dall'impresa che ha sede legale in uno Stato terzo,
opera con un'idonea organizzazione amministrativa e contabile e con
un adeguato sistema di controllo interno. Si applica l'articolo 30,
commi 2 e 3.
2. Alla sede secondaria si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 31, 32, 33, 34 e 35.
Art. 49.
Riserve
tecniche
1. L'impresa rispetta, per le assicurazioni e le
operazioni comprese nel portafoglio della sede secondaria, le
disposizioni relative alla disciplina delle riserve tecniche delle
imprese con sede legale nella Repubblica.
2. Per la localizzazione
degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 38, comma 6. L'ISVAP puo' tuttavia
richiedere che gli attivi siano localizzati nel territorio della
Repubblica, ove cio' sia ritenuto necessario per la salvaguardia
degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a
prestazioni assicurative.
3. L'impresa che e' autorizzata ad
esercitare congiuntamente i rami vita ed i rami infortuni e malattia
rispetta le disposizioni stabilite per le imprese con sede legale nel
territorio della Repubblica.
Art. 50.
Calcolo del
margine di solvibilita' e della quota di garanzia
1. L'impresa
dispone, per la sede secondaria, di un margine di solvibilita'
costituito secondo le disposizioni del capo IV, in quanto
applicabili, e calcolato avuto riguardo all'attivita' svolta dalla
sede secondaria secondo quanto previsto con regolamento adottato
dall'ISVAP.
2. Il terzo del minimo del margine di solvibilita'
costituisce la quota di garanzia. La quota non puo' essere inferiore
alla meta' degli importi previsti dall'articolo 46 per i rami ai
quali si riferisce l'autorizzazione.
3. Le attivita' costitutive
del margine di solvibilita' sono localizzate, fino a concorrenza
dell'ammontare della quota di garanzia, nel territorio della
Repubblica, mentre per l'eccedenza possono essere localizzate nel
territorio di altri Stati membri.
4. La disposizione del comma 1
non si applica all'impresa autorizzata ad operare anche in altri
Stati membri, che sia soggetta a vigilanza globale di solvibilita'
esercitata dalla autorita' di controllo di uno di tali Stati ai sensi
dell'articolo 51.
Art. 51.
Agevolazioni per l'impresa
operante in piu' Stati membri
1. L'impresa, che al momento in
cui fa istanza di autorizzazione ad operare nel territorio della
Repubblica e' gia' autorizzata all'esercizio dei rami vita o dei rami
danni in uno o piu' Stati membri o ha presentato in tali Stati
domanda di autorizzazione, puo' chiedere:
a) di poter calcolare,
in deroga a quanto disposto nell'articolo 50, comma 1, il margine di
solvibilita' in funzione dell'attivita' globale esercitata dalle
proprie sedi secondarie stabilite nel territorio degli Stati
membri;
b) di poter costituire la cauzione prevista dall'articolo
28, comma 5, soltanto in uno di tali Stati membri;
c) di poter
localizzare in uno qualunque degli Stati membri, nei quali ha
insediato una sede secondaria, le attivita' costitutive della quota
minima di garanzia. L'istanza va presentata all'ISVAP ed alle
autorita' di vigilanza degli altri Stati membri interessati.
2. Le
agevolazioni possono essere richieste anche dall'impresa che, dopo
aver ottenuto l'autorizzazione ad operare nel territorio della
Repubblica, insedia una sede secondaria anche nel territorio di un
altro Stato membro.
3. Nella domanda l'impresa deve indicare
l'autorita' alla quale chiede che venga demandato il controllo di
solvibilita' per il complesso delle attivita' effettuate dalle sedi
secondarie stabilite negli Stati membri. La domanda deve essere
motivata. In caso di accoglimento l'impresa deve costituire la
cauzione prevista dall'articolo 28, comma 5, nello Stato membro alla
cui autorita' e' demandato il controllo della solvibilita' per
l'insieme delle attivita' esercitate nel territorio dell'Unione
europea.
4. Le agevolazioni possono essere concesse soltanto
congiuntamente e con l'accordo di tutte le autorita' degli Stati
membri interessati. Esse hanno effetto dal momento in cui l'autorita'
prescelta per il controllo della solvibilita' globale, avuta notizia
dell'accordo di tutti gli Stati membri interessati, comunica alle
altre autorita' di essere disposta ad esercitare la vigilanza. Le
agevolazioni vengono meno in tutti gli Stati membri interessati in
caso di revoca anche da parte di una sola delle autorita' di
vigilanza.
5. L'impresa alla quale sono state concesse le
agevolazioni calcola il margine di solvibilita' avendo riguardo
all'attivita' complessiva svolta dall'insieme delle sedi secondarie
stabilite negli Stati membri.
Art.
52.
Nozione
1.
La societa' di mutua assicurazione costituita ai sensi dell'articolo
2546 del codice civile puo' esercitare l'attivita' assicurativa nei
rami vita o nei rami danni e limitatamente al territorio della
Repubblica, senza che trovi applicazione la disciplina sui requisiti
per l'accesso di cui al capo II del titolo II, quando ricorrono le
condizioni rispettivamente stabilite nei commi 2 e 3. Le quote di
partecipazione devono essere rappresentate da azioni.
2. La
societa' di mutua assicurazione, ai fini dell'esercizio dei rami
vita, deve prevedere nello statuto la possibilita' di esigere
contributi supplementari, o di ridurre le prestazioni, e riscuotere
contributi annui non superiori ad euro cinquecentomila.
3. La
societa' di mutua assicurazione, ai fini dell'esercizio dei rami
danni, deve prevedere nello statuto la possibilita' di esigere
contributi supplementari e riscuotere contributi annui non superiori
ad un milione di euro, provenienti per almeno la meta' dai soci.
4.
Se gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono superati durante tre
esercizi consecutivi, a decorrere dal quarto esercizio la mutua
assicuratrice non e' piu' soggetta alle disposizioni del presente
titolo ed e' tenuta a richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo
13 entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio relativo al
terzo esercizio nel quale gli importi sono stati superati.
Art.
53.
Attivita' esercitabili
1. L'impresa di cui all'articolo
52, comma 2, puo' esercitare esclusivamente i rami I e II di cui
all'articolo 2, comma 1.
2. L'impresa di cui all'articolo 52,
comma 3, non puo' esercitare i rami 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18
di cui all'articolo 2, comma 3.
3. Le societa' di mutua
assicurazione limitano l'oggetto sociale all'esercizio dei soli rami
vita o dei soli rami danni ed alle operazioni connesse o strumentali.
Si applica l'articolo 12.
Art. 54.
Requisiti degli
esponenti aziendali
1. Il Ministro delle attivita' produttive
determina, con il regolamento di cui all'articolo 76, i requisiti di
onorabilita' e indipendenza degli esponenti aziendali e stabilisce
requisiti di professionalita' che tengano conto delle dimensioni e
delle limitazioni all'attivita' esercitata dalle mutue assicuratrici
di cui all'articolo 52.
Art. 55.
Autorizzazione
1.
L'ISVAP o, nel caso delle regioni a statuto speciale, l'organo
regionale a cio' preposto, fermo quanto disposto all'articolo 347,
comma 3, autorizzano le mutue assicuratrici di cui all'articolo
52.
2. Le societa' autorizzate sono iscritte in apposita sezione,
rubricata altre mutue assicuratrici, dell'albo delle imprese di
assicurazione di cui all'articolo 14, comma 4.
3. L'ISVAP, con
regolamento, determina, salve le competenze delle regioni a statuto
speciale, il procedimento per il rilascio, l'estensione ed il diniego
dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 14, comma 3.
Art.
56.
Altre norme applicabili
1. L'ISVAP determina, con
regolamento, l'adeguatezza patrimoniale e organizzativa dell'impresa,
gli obblighi di tenuta dei registri contabili nonche' quelli di
comunicazione all'autorita' di vigilanza, tenuto conto delle
dimensioni e delle limitazioni all'attivita' esercitata dalle mutue
assicuratrici di cui all'articolo 52.
2. Nell'esercizio
dell'attivita' le mutue assicuratrici di cui all'articolo 52 sono
soggette alle disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII, XIV, XVI e
XVIII in quanto compatibili.
3. Alla mutua assicuratrice di cui al
presente titolo non si applicano gli articoli 2346, sesto comma,
2349, secondo comma, 2519, secondo comma, 2526, 2541, 2543, 2544,
secondo comma, primo periodo, 2545-quater, 2545-quinquies,
2545-octies, secondo comma, 2545-undecies, terzo comma,
2545-terdecies, 2545-quinquies-decies, 2545-sexiesdecies,
2545-septiesdecies, 2545-octiesdecies del codice civile.
Art. 57.
Attivita' di
riassicurazione
1. L'attivita' di riassicurazione consiste
nell'accettazione di rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o
da un'altra impresa di riassicurazione ed e' riservata alle imprese
di riassicurazione, salvo quanto previsto dal comma 4.
2. Le
imprese di riassicurazione limitano l'oggetto sociale all'esercizio
della riassicurazione ed alle operazioni connesse o strumentali.
3.
E' vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di
societa' che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio all'estero
dell'attivita' riassicurativa.
4. L'impresa di assicurazione che
esercita congiuntamente l'attivita' di riassicurazione rimane
soggetta alla disciplina di cui al titolo II relativamente
all'assicurazione diretta. All'attivita' di riassicurazione svolta
dall'impresa di assicurazione si applicano, per quanto concerne
l'accesso all'attivita', le disposizioni specificamente stabilite per
tali imprese all'articolo 59.
Art. 58.
Autorizzazione
1. L'impresa che
ha la sede legale nel territorio della Repubblica e che intende
esercitare esclusivamente l'attivita' di riassicurazione e'
autorizzata dall'ISVAP, con provvedimento da pubblicare nel
Bollettino, alle condizioni previste dall'articolo 59.
2.
L'autorizzazione e' rilasciata per uno o piu' dei rami vita o per uno
o piu' dei rami danni oppure, congiuntamente, per uno o piu' dei rami
vita e danni.
3. L'autorizzazione e' valida per il territorio
della Repubblica, nonche' per quello degli altri Stati membri o di
Stati terzi.
Art. 59.
Requisiti e procedura
1.
L'ISVAP rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 58 quando
ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di
societa' per azioni costituita ai sensi dell'articolo 2325 del codice
civile o di societa' europea ai sensi del regolamento (CE) n.
2157/2001 relativo allo statuto della Societa' europea;
b) la
direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente sia
stabilita nel territorio della Repubblica;
c) il capitale
interamente versato sia di ammontare non inferiore al minimo
determinato in via generale, con regolamento adottato dall'ISVAP, in
misura compresa fra euro cinque milioni ed euro un milione e
cinquecentomila sulla base dei rami esercitati, e sia costituito
esclusivamente da conferimenti in denaro;
d) venga presentato,
unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma
concernente l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa e
gestionale, accompagnato da una relazione tecnica sottoscritta da un
attuario iscritto all'albo professionale, contenente l'esposizione
dei criteri in base ai quali il programma stesso e' stato redatto e
sono state effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai
costi;
e) i titolari di partecipazioni rilevanti siano in possesso
dei requisiti di onorabilita' stabiliti dall'articolo 77 e sussistano
i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista
dall'articolo 68;
f) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo siano in possesso dei
requisiti di professionalita', onorabilita' ed indipendenza indicati
dall'articolo 76;
g) non sussistano tra l'impresa o i soggetti del
gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che
ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
2.
L'ISVAP nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni
indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente
gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e
all'andamento dei mercati interessati. Il provvedimento e'
specificatamente e adeguatamente motivato ed e' comunicato
all'impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione
della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti.
3.
Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro
delle imprese se non consti l'autorizzazione di cui all'articolo
58.
4. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle
imprese, iscrive in apposita sezione dell'albo le imprese di
riassicurazione autorizzate in Italia e ne da' pronta comunicazione
all'impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella
corrispondenza l'iscrizione all'albo.
5. L'ISVAP determina, con
regolamento, la procedura di autorizzazione e le forme di pubblicita'
dell'albo.
Art. 60.
Attivita' in
regime di stabilimento
1. L'esercizio della riassicurazione in
regime di stabilimento nel territorio della Repubblica da parte
dell'impresa che ha sede legale in un altro Stato membro o in uno
Stato terzo e' sottoposto alla preventiva autorizzazione
dell'ISVAP.
2. L'ISVAP con regolamento determina, nel rispetto di
condizioni equivalenti a quelle di cui all'articolo 59, comma 1, la
procedura per l'accesso in regime di stabilimento nel territorio
della Repubblica.
3. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro
delle imprese, iscrive in apposita sezione dell'albo le imprese di
riassicurazione estere e ne da' pronta comunicazione all'impresa
interessata. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza
l'iscrizione all'albo. Si applica l'articolo 59, commi 2 e 3.
Art.
61.
Attivita' in regime di prestazione di servizi
1. E'
consentito, senza necessita' di autorizzazione, l'accesso e
l'esercizio dell'attivita' di riassicurazione in regime di libera
prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle
imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato
terzo.
Art.
62.
Esercizio
dell'attivita' di riassicurazione
1. L'ISVAP determina, con
regolamento, le disposizioni relative alla formazione e alla
copertura delle riserve tecniche ed all'adeguatezza patrimoniale per
l'esercizio dell'attivita' di riassicurazione nel rispetto dei
principi generali previsti agli articoli 63, 64 e 65, avuto riguardo
all'esigenza di sana e prudente gestione dell'impresa.
2.
L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attivita' di
riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo III
relativamente all'assicurazione diretta. All'attivita' di
riassicurazione svolta dall'impresa di assicurazione si applicano le
disposizioni specificamente stabilite per tali imprese ai sensi del
comma 1.
Art. 63.
Requisiti organizzativi
1.
L'impresa di riassicurazione opera con un'idonea organizzazione
amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo
interno.
2. Il sistema di controllo interno deve prevedere
procedure atte a far si che i sistemi di monitoraggio dei rischi
siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che
siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei
sistemi posti in essere al fine di consentire la quantificazione e il
controllo dei rischi.
Art. 64.
Riserve tecniche del
lavoro indiretto
1. L'impresa che esercita l'attivita' di
riassicurazione, anche in via non esclusiva, costituisce le riserve
tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle
retrocessioni, in relazione agli impegni assunti.
2. L'iscrizione
in bilancio delle riserve tecniche del lavoro indiretto del
portafoglio italiano ed estero e' effettuata, in linea di principio,
sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti. L'impresa
valuta la congruita' delle riserve del lavoro indiretto affinche'
risultino sufficienti in relazione agli impegni assunti ed apporta in
bilancio le eventuali rettifiche, anche tenuto conto delle esperienze
passate.
3. Per le obbligazioni relative al portafoglio estero
l'impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi degli
Stati ai quali il portafoglio si riferisce, ove esistenti, fatta
salva l'applicazione dei principi di cui al comma 2.
Art.
65.
Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro
indiretto
1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche
tengono conto del tipo di affari assunti dall'impresa di
riassicurazione e, in particolare, della natura, dell'ammontare e
della cadenza dei pagamenti dei sinistri attesi, in modo tale che sia
possibile realizzare condizioni di sufficienza, liquidita',
sicurezza, qualita', redditivita' e correlazione degli
investimenti.
2. L'impresa di riassicurazione e' tenuta ad una
adeguata e diversificata dispersione degli attivi, in modo tale che
essa possa rispondere al cambiamento delle condizioni economiche ed
in particolare all'andamento dei mercati finanziari e immobiliari o
all'impatto dei sinistri catastrofali.
3. L'impresa di
riassicurazione deve tenere un registro da cui risultano le attivita'
a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In
qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti deve essere,
tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari
all'ammontare delle riserve tecniche.
4. Le attivita' poste a
copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel registro sono
riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni
assunte dall'impresa di riassicurazione con i contratti ai quali le
riserve stesse si riferiscono. Le attivita' di cui al presente comma
costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attivita'
detenute dall'impresa di riassicurazione e non iscritte nel
registro.
5. L'impresa di riassicurazione comunica all'ISVAP la
situazione delle attivita' risultante dal registro. L'ISVAP
determina, con regolamento, le disposizioni per la formazione e la
tenuta del registro, con particolare riguardo all'annotazione delle
operazioni effettuate, nonche' i termini, le modalita' e gli schemi
per le comunicazioni periodiche.
Art. 66.
Retrocessione
dei rischi
1. L'ISVAP puo' non tenere conto, ai fini della
copertura delle riserve tecniche e dei requisiti di adeguatezza
patrimoniale per l'esercizio dell'attivita' di riassicurazione, della
retrocessione dei rischi a riassicuratori aventi la sede legale nel
territorio di uno Stato terzo che non hanno istituito un legale
rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un
altro Stato membro.
2. La decisione dell'ISVAP e' motivata
esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilita' delle
imprese retrocessionarie.
Art.
67.
Attivita' in regime di
stabilimento
1. L'ISVAP determina, con regolamento, le
disposizioni relative all'adeguatezza patrimoniale della sede
secondaria, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di riassicurazione
nel territorio della Repubblica, nel rispetto di quanto previsto agli
articoli 63, 64, 65 e 66, avuto comunque riguardo all'esigenza di
sana e prudente gestione.
Art.
68.
Autorizzazioni
1. L'ISVAP autorizza preventivamente
l'acquisizione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni rilevanti in
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e in ogni caso
l'acquisizione di azioni delle medesime imprese da chiunque
effettuata quando comporta, tenuto conto delle azioni gia' possedute,
una partecipazione superiore al cinque per cento del capitale
dell'impresa rappresentato da azioni con diritto di voto.
2.
L'ISVAP autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni
rilevanti quando comportano il superamento dei limiti dal medesimo
stabiliti con regolamento e, indipendentemente da tali limiti, quando
le variazioni comportano il controllo dell'impresa di assicurazione o
di riassicurazione.
3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 e'
necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una societa' che
detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma. Le autorizzazioni
previste dal presente articolo si applicano anche all'acquisizione,
in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto
con l'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da una clausola
del suo statuto.
4. L'ISVAP individua, con regolamento, i soggetti
tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle
partecipazioni rilevanti spettano o sono attribuiti a un soggetto
diverso dal titolare delle partecipazioni stesse.
5. L'ISVAP
rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a
garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione
o di riassicurazione, avuto riguardo ai possibili effetti
dell'operazione sulla stabilita', sull'efficienza e sulla protezione
degli assicurati dall'impresa interessata. L'ISVAP si pronuncia entro
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. L'autorizzazione
si intende concessa se l'ISVAP non provvede entro tale termine.
Qualora l'ISVAP richieda le informazioni od esegua gli accertamenti
di cui all'articolo 71, che siano necessari per il rilascio
dell'autorizzazione, il termine resta sospeso sino al ricevimento
delle informazioni od al compimento dei relativi atti. Il
procedimento deve comunque concludersi entro centoventi giorni.
6.
Se alle operazioni di cui ai commi 1 e 3 partecipano soggetti
appartenenti a Stati terzi che non assicurano condizioni di
reciprocita', l'ISVAP comunica la richiesta di autorizzazione al
Ministro delle attivita' produttive, su proposta del quale il
Presidente del Consiglio dei Ministri puo' vietare, entro un mese
dalla comunicazione, il rilascio dell'autorizzazione.
7. L'ISVAP
puo' sospendere o revocare l'autorizzazione, tenuto conto delle
partecipazioni acquisite o rafforzate per effetto di accordi di cui
all'articolo 70 o di altri eventi successivi all'autorizzazione.
8.
I provvedimenti che concedono, rifiutano, revocano o sospendono
l'autorizzazione sono adeguatamente motivati e sono prontamente
comunicati al richiedente e all'impresa interessata e sono quindi
pubblicati nel Bollettino.
9. L'ISVAP determina con regolamento,
in conformita' con i principi stabiliti dal Ministro delle attivita'
produttive ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera oo), le
disposizioni di attuazione.
Art. 69.
Obblighi di
comunicazione
1. Chiunque intende divenire titolare di una
partecipazione rilevante in un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione ne da' comunicazione all'ISVAP. Negli altri casi le
variazioni delle partecipazioni sono comunicate quando il titolare ha
superato, in aumento o in diminuzione, la misura stabilita con
regolamento adottato dall'ISVAP.
2. Le societa' fiduciarie, che
intendono assumere a proprio nome partecipazioni che appartengono a
terzi, comunicano all'ISVAP le generalita' dei fiducianti.
3.
L'ISVAP, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati
nel presente articolo, puo' chiedere informazioni, ordinare
l'esibizione di documenti e il compimento di accertamenti ai soggetti
comunque interessati.
4. L'ISVAP, con regolamento, determina
presupposti, modalita', termini e contenuto delle comunicazioni
previste dai commi 1 e 2, anche con riguardo alle ipotesi nelle quali
il diritto di voto spetta o e' attribuito ad un soggetto diverso dal
titolare della partecipazione.
Art. 70.
Comunicazione
degli accordi di voto
1. Ogni accordo, in qualsiasi forma
concluso, che ha per oggetto o per effetto l'esercizio concertato del
voto in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in una
societa' che la controlla e' comunicato all'ISVAP dai partecipanti
ovvero dai legali rappresentanti dell'impresa cui l'accordo si
riferisce entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se non
concluso in forma scritta, dal momento in cui viene posto in
essere.
2. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto
tale da pregiudicare la sana e prudente gestione dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione, l'ISVAP puo' sospendere il
diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso.
3. Alle
comunicazioni previste dal comma 1 si applicano i commi 3 e 4
dell'articolo 69.
Art. 71.
Richiesta di informazioni
1.
L'ISVAP puo' chiedere alle imprese di assicurazione e di
riassicurazione e alle societa' e agli enti di qualsiasi natura che
possiedono partecipazioni nelle imprese medesime l'indicazione
nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta
dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a
loro disposizione.
2. L'ISVAP puo' altresi' richiedere agli
amministratori delle societa' e degli enti titolari di partecipazioni
in imprese di assicurazione e di riassicurazione l'indicazione dei
soggetti controllanti.
3. L'ISVAP, per la verifica di ogni
interrelazione finanziaria con le societa' controllanti, controllate
e collegate alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, puo'
chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti ed il
compimento di accertamenti alle medesime societa'.
4. Per gli
accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 3, l'ISVAP puo' chiedere
informazioni ai soggetti, anche stranieri, titolari di una
partecipazione in un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione.
5. L'ISVAP puo' inoltre chiedere alle societa'
fiduciarie, alle societa' di intermediazione mobiliare ed a chiunque
ne sia a conoscenza informazioni sulle operazioni di assunzione di
partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione.
6.
L'ISVAP, in relazione alle richieste che interessano societa' con
titoli negoziati in un mercato regolamentato, informa la CONSOB,
della cui assistenza puo' avvalersi per le indagini che interessano
le medesime societa'.
Art. 72.
Nozione di controllo
1.
Ai fini del presente titolo, il controllo sussiste anche con
riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti
dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile ed in
presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per
oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attivita' di
direzione e coordinamento.
2. Il controllo si considera esistente
nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria,
allorche' ricorra una delle seguenti situazioni:
a) esistenza di
un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o
revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di
sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai
fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli
2364 e 2364-bis del codice civile;
b) possesso di partecipazioni
idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei
componenti dell'organo che svolge funzioni di amministrazione o del
consiglio di sorveglianza;
c) sussistenza di rapporti, anche tra
soci, di carattere assicurativo, riassicurativo, finanziario e
organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
1) la
trasmissione degli utili o delle perdite;
2) il coordinamento
della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del
perseguimento di uno scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri
maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni
possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli
legittimati, in base alla titolarita' delle partecipazioni, di poteri
nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di
sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;
d) l'assoggettamento a
direzione comune, in base alla composizione degli organi
amministrativi o per altri concordanti elementi quali,
esemplificativamente, legami importanti e durevoli di
riassicurazione.
Art.
73.
Partecipazioni indirette
1. Ai fini dell'applicazione
dei capi I e III del presente titolo, si considerano anche le
partecipazioni acquisite o comunque possedute:
a) per il tramite
di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta
persona;
b) a titolo di deposito, garanzia pignoratizia o
usufrutto, qualora il depositario, il creditore pignoratizio o
l'usufruttuario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto
ad esse inerenti;
c) che sono oggetto di contratto di riporto o di
contratti derivati, dei quali si tiene conto tanto nei confronti del
riportato che del riportatore ovvero nei confronti di entrambe le
parti dei contratti medesimi, salvo la prova dell'esclusiva
attribuzione ad una sola parte del potere di influenzare la gestione
dell'impresa.
Art. 74.
Sospensione del diritto di voto e
degli altri diritti, obbligo di alienazione
1. Non possono
essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che
consentono di influire sull'impresa, inerenti a partecipazioni per le
quali le autorizzazioni previste dall'articolo 68 non siano state
ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti di voto e
gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa, non
possono essere altresi' esercitati per le partecipazioni per le quali
siano state omesse le comunicazioni di cui agli articoli 69 e 70.
2.
In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso
atto, adottati con il voto o con il contributo determinanti delle
partecipazioni previste dal comma 1, e' impugnabile, secondo le
previsioni del codice civile. L'impugnazione puo' essere proposta
anche dall'ISVAP entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se
questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei
mesi dall'iscrizione ovvero, se questa e' soggetta solo a deposito
presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla
data di questo. Le partecipazioni per le quali non puo' essere
esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della
regolare
costituzione della relativa assemblea.
3. Le
partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo
68 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere
alienate entro i termini stabiliti dall'ISVAP.
4. Non possono
essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole
statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall'articolo 68
non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.
Art.
75.
Protocolli di autonomia
1. Al fine dell'applicazione
del presente capo, l'ISVAP puo' richiedere, in ogni momento, ai
titolari di partecipazioni rilevanti nelle imprese di assicurazione e
di riassicurazione, diversi dalle imprese sottoposte a vigilanza
prudenziale, una responsabile dichiarazione, nel contenuto e nei
termini prescritti dall'Istituto in via generale o in via
particolare, attestante la natura e l'entita' dei rapporti finanziari
ed operativi, nonche' le misure e gli impegni che i titolari delle
partecipazioni intendono adottare per assicurare l'autonomia
dell'impresa.
2. L'ISVAP puo' sospendere il diritto di voto dei
titolari di partecipazioni che hanno rifiutato la dichiarazione o
hanno comunicato dati falsi o hanno disatteso gli impegni assunti,
avuto riguardo al pregiudizio alla gestione sana e prudente
dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
Art.
76.
Requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza
degli esponenti aziendali
1. I soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione, di direzione e di controllo presso le imprese di
assicurazione e di riassicurazione devono possedere i requisiti di
professionalita', di onorabilita' e di indipendenza stabiliti con
regolamento adottato dal Ministro delle attivita' produttive, sentito
l'ISVAP.
2. Il difetto dei requisiti, iniziale o sopravvenuto,
determina la decadenza dall'ufficio. Essa e' dichiarata dal consiglio
di amministrazione o dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di
gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del
difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza e' pronunciata
dall'ISVAP.
3. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza
stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione, si applica il comma 2.
4. Il
regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause che comportano
la
sospensione
temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione e' dichiarata
con le modalita' indicate nel comma 2.
Art. 77.
Requisiti
dei partecipanti
1. Il Ministro delle attivita' produttive,
sentito l'ISVAP, determina, con regolamento, i requisiti di
onorabilita' dei titolari di partecipazioni rilevanti.
2. Con il
regolamento di cui al comma 1, il Ministro delle attivita' produttive
stabilisce le soglie partecipative per l'applicazione del medesimo
comma 1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni
possedute per il tramite di societa' controllate, di societa'
fiduciarie o per interposta persona.
3. In mancanza dei requisiti
non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti,
che consentono di influire sull'impresa di assicurazione o di
riassicurazione, inerenti alle partecipazioni eccedenti il suddetto
limite. In caso di inosservanza, la deliberazione o il diverso atto,
adottati con il voto o il contributo determinanti delle
partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le
previsioni del codice civile.
L'impugnazione puo' essere proposta
anche dall'ISVAP entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se
questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei
mesi dall'iscrizione ovvero, se questa e' soggetta solo a deposito
presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla
data del deposito. Le partecipazioni per le quali non puo' essere
esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare
costituzione della relativa assemblea.
4. Le partecipazioni,
eccedenti le soglie previste dal comma 2, dei soggetti privi dei
requisiti di onorabilita' devono essere alienate entro i termini
stabiliti dall'ISVAP.
Art. 78.
Consiglio di gestione,
consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla
gestione
1. Se non diversamente disposto, le norme del
presente codice che fanno riferimento al consiglio di amministrazione
e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e
ai suoi componenti.
2. Se non diversamente disposto, le norme del
presente codice che fanno riferimento al collegio sindacale, ai
sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano
anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo
sulla gestione.
Art.
79.
Partecipazioni
assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione
1.
L'impresa di assicurazione e di riassicurazione, con il patrimonio
libero, puo' assumere partecipazioni, anche di controllo, in altre
societa' ancorche' esercitino attivita' diverse da quelle consentite
alle stesse imprese.
2. Quando la partecipazione in una societa'
controllata, assunta ai sensi del comma 1, ha carattere di
strumentalita' o di connessione con l'attivita' assicurativa o
riassicurativa, l'ISVAP puo' chiedere che cio' risulti da un
programma di attivita'.
3. Se la partecipazione comporta il
controllo di una societa' che esercita attivita' diverse da quelle
consentite alle imprese di assicurazione e di riassicurazione,
l'operazione e' soggetta all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP. Si
applica l'articolo 68, commi 5, 7 e 8.
4. Le disposizioni di cui
al presente capo si applicano anche per ogni altra assunzione di
partecipazioni che non avvenga con patrimonio libero o che riguardi
partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione
estere. In deroga al presente capo, nel caso di assunzione di
partecipazioni rilevanti in altre imprese di assicurazione o di
riassicurazione italiane, si applicano le disposizioni di cui al capo
I.
Art. 80.
Obblighi di comunicazione
1.
L'impresa di assicurazione o di riassicurazione comunica
tempestivamente all'ISVAP l'intenzione di assumere una partecipazione
in altra societa', qualora la partecipazione stessa, da sola od
unitamente ad altra gia' posseduta, comporti il controllo della
societa' partecipata.
2. E' altresi' preventivamente comunicata
l'intenzione di assumere ogni altra partecipazione, quando la stessa,
da sola o unitamente ad altra gia' posseduta, risulti consistente in
base al patrimonio netto o al totale degli investimenti dell'impresa
di assicurazione o di riassicurazione ovvero rispetto all'entita' dei
diritti di voto o alla rilevanza degli altri diritti che consentono
di influire sulla societa' partecipata.
3. L'ISVAP, tenuto conto
dell'esigenza di verificare la concentrazione degli investimenti e la
loro influenza sulla struttura patrimoniale dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione, stabilisce con regolamento
presupposti, modalita' e termini delle comunicazioni previste dai
commi 1 e 2, anche con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto
di voto spetta o e' attribuito ad un soggetto diverso dal titolare
della partecipazione.
Art. 81.
Vigilanza prudenziale
1.
L'ISVAP, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati
negli articoli 79 e 80, puo' chiedere informazioni ai soggetti
comunque interessati.
2. Qualora dalla partecipazione derivi un
pericolo alla stabilita' dell'impresa, avuto riguardo alla natura ed
all'andamento dell'attivita' svolta dalla societa' partecipata, alla
dimensione dell'investimento in relazione al patrimonio libero
dell'impresa, l'ISVAP ordina che la stessa sia alienata ovvero
opportunamente ridotta, anche al di sotto del controllo, assegnando a
tal fine un termine compatibile con l'esigenza che l'operazione possa
aver luogo senza pregiudizio per la stabilita' dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione.
3. Nel caso in cui l'impresa
non ottemperi all'ordine, l'ISVAP nomina un commissario con i compiti
previsti dall'articolo 229 o, se ricorrono i presupposti di cui
all'articolo 230, un commissario per la gestione provvisoria col
compito di provvedervi ovvero propone al Ministro delle attivita'
produttive l'adozione del provvedimento di amministrazione
straordinaria oppure la revoca dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita'.
4. La mancata ottemperanza all'ordine di cui al
comma 2 comporta, in ogni caso, l'esclusione dell'investimento dagli
elementi costitutivi del margine di solvibilita' dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione
Art.
82.
Gruppo assicurativo
1. A fini
di vigilanza, il gruppo assicurativo e' alternativamente composto:
a)
dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana
capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle
societa' strumentali da questa controllate;
b) dall'impresa
italiana di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo e
dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle societa'
strumentali da questa controllate.
2. Sono escluse dal gruppo
assicurativo le societa' che esercitano l'attivita' bancaria e le
altre societa' che sono sottoposte a vigilanza consolidata in
conformita' al testo unico bancario. Sono parimenti escluse le
societa' che esercitano attivita' di intermediazione finanziaria e le
altre societa' che sono sottoposte a vigilanza sul gruppo della
societa' di intermediazione mobiliare o di gestione collettiva del
risparmio in conformita' al testo unico dell'intermediazione
finanziaria.
Art. 83.
Impresa capogruppo
1.
Capogruppo e' l'impresa di assicurazione o di riassicurazione
italiana ovvero l'impresa di partecipazione assicurativa con sede
legale in Italia, che controlla, direttamente o indirettamente, le
societa' componenti il gruppo assicurativo e che non e', a sua volta,
controllata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione
italiana o da un'altra impresa di partecipazione assicurativa o
riassicurativa con sede legale in Italia, che possa essere
considerata capogruppo.
2. L'ISVAP accerta che lo statuto della
capogruppo non contrasti con la sana e prudente gestione del
gruppo.
Art. 84.
Impresa di partecipazione capogruppo
1.
Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso la societa' di partecipazione assicurativa o
riassicurativa capogruppo si applicano le disposizioni in materia di
requisiti di professionalita', di onorabilita' e di indipendenza
previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le
imprese di assicurazione e di riassicurazione.
2. Alla societa' di
partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo si applicano
gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 190, commi 3, 4 e
5.
3. Alle imprese di partecipazione capogruppo si applicano le
disposizioni di cui ai capi I e II del presente titolo.
Art.
85.
Albo delle imprese capogruppo
1. L'impresa capogruppo
e' iscritta in un apposito albo tenuto dall'ISVAP.
2. La
capogruppo comunica all'ISVAP l'esistenza del gruppo assicurativo e
la sua composizione aggiornata.
3. L'ISVAP puo' procedere
d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo assicurativo e
alla sua iscrizione nell'albo e puo' richiedere alla capogruppo la
rideterminazione della composizione del gruppo assicurativo.
4. Le
societa' appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella
corrispondenza l'iscrizione nell'albo dei gruppi assicurativi.
5.
L'ISVAP determina, con regolamento, gli adempimenti connessi alla
tenuta e all'aggiornamento dell'albo.
Art. 86.
Poteri di
indagine
1. Ai fini della verifica dei dati e delle
informazioni sulla vigilanza di cui al presente capo, l'ISVAP puo'
effettuare ispezioni, direttamente o tramite soggetti incaricati,
presso la capogruppo e presso le societa', con sede legale nel
territorio della Repubblica, appartenenti al gruppo assicurativo.
2.
Gli accertamenti ispettivi nei confronti di societa' diverse da
quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica
dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio
della vigilanza sul gruppo assicurativo.
3. Nei confronti delle
societa' appartenenti al gruppo assicurativo e dei titolari di
partecipazioni nelle medesime societa', sono attribuiti all'ISVAP i
poteri previsti dall'articolo 71.
Art. 87.
Disposizioni
di carattere generale o particolare
1. L'ISVAP, al fine di
assicurare una stabile ed efficiente gestione del gruppo, puo'
impartire alla capogruppo, con regolamento o con provvedimenti di
carattere particolare, disposizioni concernenti il gruppo
assicurativo complessivamente considerato o suoi componenti, aventi
ad oggetto adeguate procedure di gestione del rischio, ivi comprese
efficaci procedure amministrative e contabili, ed appropriati
meccanismi di controllo interno.
2. Le procedure di gestione del
rischio includono:
a) un governo societario del gruppo e delle sue
componenti efficace e idoneo alla definizione ed alla revisione
periodica delle strategie da parte degli organi con funzione di
amministrazione, direzione e controllo delle imprese del gruppo, in
particolare per quanto concerne i rischi assunti;
b) procedure
atte a far si che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano
correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che siano
prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi
posti in essere nelle imprese di cui all'articolo 82 al fine di
consentire la quantificazione e il controllo dei rischi a livello del
gruppo assicurativo.
3. I meccanismi di controllo interno
includono procedure adeguate per quanto concerne la verifica e la
quantificazione dei rischi assunti e la loro correlazione con il
patrimonio netto delle singole imprese del gruppo. La capogruppo
adotta i provvedimenti di attuazione delle disposizioni impartite
dall'ISVAP e ne fa osservare l'applicazione nei confronti delle
imprese del gruppo, informandone periodicamente l'ISVAP.
4. Gli
amministratori delle societa' controllate sono tenuti a fornire alla
capogruppo la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme
sulla vigilanza assicurativa.
Art.
88.
Disposizioni applicabili
1. Le
imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale
nel territorio della Repubblica redigono il bilancio secondo la
disciplina prevista nei capi I, II e III del presente titolo.
2.
Le disposizioni sul bilancio delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione si applicano anche alle sedi secondarie di imprese
aventi sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare nel
territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami vita o nei rami
danni ovvero la riassicurazione ed alle sedi secondarie di imprese
aventi sede legale in uno Stato membro autorizzate ad esercitare nel
territorio della Repubblica la sola riassicurazione.
3. Le
disposizioni relative ai rami vita si applicano anche alle imprese di
assicurazione che esercitano solo l'attivita' nei ramo malattia
esclusivamente o principalmente secondo i metodi dell'assicurazione
dei rami vita.
Art. 89.
Disposizioni particolari
1.
Per quanto non previsto dal presente titolo e dai provvedimenti di
attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile e quelle
di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, al decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ed al decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 38.
2. E' consentita la tenuta di una
contabilita' plurimonetaria. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 2423, ultimo comma, del codice civile, l'ISVAP, con
regolamento, puo' prescrivere o consentire che la nota integrativa
sia redatta in migliaia di euro oppure prescrivere o consentire un
grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la CONSOB per le
societa' quotate.
Art.
90.
Schemi
1. L'ISVAP, con regolamento, determina gli
schemi di bilancio, il piano dei conti che le imprese adottano nella
loro gestione, il prospetto delle attivita' a copertura delle riserve
tecniche ed il prospetto dimostrativo del margine di solvibilita'.
2.
L'ISVAP, con regolamento, puo' emanare istruzioni esplicative ed
applicative, prescrivere informazioni integrative o piu' dettagliate,
nonche' stabilire la documentazione necessaria all'espletamento delle
funzioni di vigilanza ai fini delle verifiche sul bilancio di
esercizio e sul bilancio consolidato.
3. Le modalita' di tenuta
del sistema contabile devono consentire il raccordo con i conti di
bilancio secondo quanto disposto dall'ISVAP con regolamento.
4. I
poteri dell'ISVAP sono esercitati nel rispetto dei principi contabili
internazionali nei confronti dei soggetti che redigono il bilancio di
esercizio o il bilancio consolidato in conformita' ai principi
contabili internazionali. Al fine di verificare l'esattezza dei dati
del bilancio consolidato, l'ISVAP puo' richiedere dati, notizie ed
informazioni alle societa' ed agli enti controllati da imprese di
assicurazione e di riassicurazione ovvero eseguire
ispezioni
presso i medesimi enti e societa'. Nel caso in cui la societa' o
l'ente sia sottoposto alla vigilanza di un'altra autorita', l'ISVAP
ne richiede la collaborazione.
Art.
91.
Principi di redazione
1. Le
imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88,
comma 1, che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione
in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione
europea e che non redigono il bilancio consolidato, redigono il
bilancio di esercizio in conformita' ai principi contabili
internazionali.
2. Le imprese di assicurazione e di
riassicurazione di cui all'articolo 88, comma 1, e le sedi secondarie
di cui all'articolo 88, comma 2, che non utilizzano i principi
contabili internazionali, redigono il bilancio in conformita' al
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Per ciascun patrimonio
destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma,
lettera a), del codice civile, va allegato al bilancio di esercizio
un separato rendiconto redatto secondo le disposizioni previste
dall'articolo 89.
Art.
92.
Esercizio sociale e termine per l'approvazione
1.
L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31
dicembre di ogni anno.
2. Ove previsto dallo statuto, il termine
di cui all'articolo 2364, secondo comma, del codice civile puo'
essere prorogato dall'impresa di assicurazione sino al 30 giugno
quando particolari esigenze lo richiedano ovvero quando sia
autorizzata anche all'attivita' riassicurativa e la eserciti in
misura rilevante ovvero nel caso di imprese tenute alla redazione del
bilancio consolidato.
3. Le imprese che esercitano la sola
riassicurazione approvano il bilancio di esercizio entro il 30 giugno
dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il bilancio stesso.
Ove previsto dallo statuto, il termine puo' essere prorogato
dall'impresa di riassicurazione sino al 30 settembre quando
particolari esigenze lo richiedano.
4. Le imprese di assicurazione
e di riassicurazione, che si avvalgono della facolta' prevista dai
commi 2 e 3, ne danno evidenza nella nota integrativa e ne fanno
oggetto di preventiva comunicazione all'ISVAP, specificando le
ragioni della proroga.
Art.
93.
Deposito e pubblicazione
1. Le imprese di assicurazione
e di riassicurazione di cui all'articolo 88, comma 1, e le sedi
secondarie di cui all'articolo 88, comma 2, sono tenute al deposito e
alla pubblicazione del bilancio ai sensi dell'articolo 2435 del
codice civile.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione
sono soggette all'obbligo di revisione del bilancio e depositano la
relazione della societa' di revisione insieme alla relazione
dell'attuario nominato dalla medesima societa'.
3. Le imprese di
assicurazione e di riassicurazione depositano, in allegato al
bilancio, un prospetto contenente l'indicazione delle attivita' che
sono state assegnate, alla chiusura dell'esercizio, alla copertura
delle riserve tecniche.
4. Le imprese di assicurazione che
esercitano il ramo assistenza depositano, in allegato al bilancio,
una relazione dalla quale risultino il personale e le attrezzature di
cui l'impresa dispone per far fronte agli impegni assunti.
5. Le
imprese di assicurazione depositano altresi' il prospetto
dimostrativo della situazione del margine di solvibilita', che viene
sottoscritto anche dall'attuario incaricato per i rami vita.
Art.
94.
Relazione sulla gestione
1. Il bilancio deve essere
corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della
gestione nel suo complesso, da cui risultino in ogni caso le
informazioni che riguardano:
a) l'evoluzione del portafoglio
assicurativo;
b) l'andamento dei sinistri nei principali rami
esercitati;
c) le forme riassicurative maggiormente significative
adottate nei principali rami esercitati;
d) le attivita' di
ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;
e)
le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti;
f)
notizie in merito al contenzioso, se significativo;
g) il numero e
il valore nominale delle azioni o quote proprie, delle azioni o quote
dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle
acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le
corrispondenti quote di capitale sottoscritto, dei corrispettivi ed i
motivi degli acquisti e delle alienazioni;
h) i rapporti con le
imprese del gruppo distinguendo fra imprese controllanti, controllate
e consociate, nonche' i rapporti con imprese collegate;
i)
l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo
allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei
sinistri e alle eventuali modifiche alle forme riassicurative
adottate;
l) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell'esercizio.
2. Le disposizioni del comma 1, lettera g), si
applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate
per il tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona.
Art.
95.
Imprese obbligate
1.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale
nel territorio della Repubblica e le sedi secondarie delle imprese
estere di cui all'articolo 88, comma 2, che controllano una o piu'
societa', redigono il bilancio consolidato conformemente ai principi
contabili internazionali.
2. Allo stesso obbligo sono soggette le
imprese di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che
detengono il controllo di una o piu' imprese di assicurazione o di
riassicurazione ovunque costituite.
3. Ai soli fini dell'obbligo
di redazione del bilancio consolidato sono considerate imprese
controllate quelle indicate nell'articolo 26 del decreto legislativo
9 aprile 1991, n. 127.
Art.
96.
Direzione unitaria
1. L'obbligo di redazione del
bilancio consolidato sussiste anche nel caso in cui due o piu'
imprese di assicurazione o riassicurazione aventi sede legale nel
territorio della Repubblica ovvero imprese di partecipazione
assicurativa di cui all'articolo 95, comma 2, tra le quali non
esistano le relazioni di cui all'articolo 95, comma 3, operino
secondo una direzione unitaria in virtu' di un contratto o di una
clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di
amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone.
La direzione unitaria tra le imprese puo' concretizzarsi anche in
legami importanti e durevoli di riassicurazione.
2. Sono in ogni
caso assimilate alle imprese di cui al comma 1 quelle sottoposte alla
direzione unitaria di uno dei seguenti soggetti controllanti:
a)
un'impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un'impresa di
assicurazione o riassicurazione ovvero da una societa' di
partecipazione assicurativa di cui all'articolo 95, comma 2;
b)
un'impresa o un ente costituito in un altro Stato, salvo che non
ricorrano le condizioni di esonero previste all'articolo 97;
c)
una persona fisica.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 e' tenuta
alla redazione del bilancio consolidato l'impresa che, in base ai
dati dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, presenta l'ammontare
maggiore del totale dell'attivo.
4. L'impresa soggetta all'obbligo
di redazione del bilancio consolidato che operi anche secondo una
direzione unitaria ai sensi dei commi 1 e 2 e' tenuta alla redazione
del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 3, quando
ricorrono le seguenti condizioni:
a) l'impresa non ha emesso
titoli quotati in mercati regolamentati;
b) la redazione del
bilancio consolidato non e' richiesta almeno sei mesi prima della
fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il cinque
per cento del capitale sociale.
5. In caso di esonero dall'obbligo
di redazione del bilancio consolidato ai sensi del comma 4, le
ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio
d'esercizio. La nota integrativa indica altresi' la denominazione e
la sede dell'impresa che redige il bilancio consolidato ai sensi del
presente articolo. Copia dello stesso, della relazione sulla gestione
e di quella dell'organo di controllo sono depositati presso l'ufficio
del registro delle imprese del luogo ove e' la sede dell'impresa
esonerata.
6. Restano salve le disposizioni relative alle societa'
che hanno emesso titoli quotati in mercati regolamentati.
Art.
97.
Esonero dall'obbligo di redazione
1. L'obbligo di
redazione del bilancio consolidato non sussiste nei confronti delle
imprese di cui all'articolo 95, commi 1 e 2, a loro volta controllate
direttamente o indirettamente da altra impresa tenuta alla redazione
del bilancio consolidato ai sensi del presente titolo ovvero da
un'impresa di assicurazione o riassicurazione costituita in un altro
Stato membro.
2. L'esonero e' subordinato alle seguenti
circostanze:
a) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli
quotati in mercati regolamentati;
b) che la controllante sia
titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote
dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, che
la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei
mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino
almeno il cinque per cento del capitale;
c) che l'impresa
controllata e le imprese da questa controllate da includere nel
consolidamento ai sensi del presente titolo siano incluse nel
bilancio consolidato della controllante;
d) che l'impresa
controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro, rediga e
sottoponga a controllo il bilancio consolidato conformemente alle
disposizioni dell'ordinamento comunitario.
3. Le ragioni
dell'esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio di
esercizio. La nota integrativa indica altresi' la denominazione e la
sede dell'impresa che redige il bilancio consolidato ai sensi del
presente articolo. Una copia del bilancio della controllante, della
relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo,
redatti in lingua italiana, e' depositata presso l'ufficio del
registro delle imprese del luogo ove e' la sede dell'impresa
controllata.
Art. 98.
Obbligo di redazione a esclusivi
fini di vigilanza
1. L'ISVAP individua, con regolamento, i
soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio
consolidato previsti dagli articoli 95 e 96, che sono tenuti, ad
esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio
consolidato.
Art. 99.
Data di riferimento
1. La
data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di
chiusura del bilancio di esercizio dell'impresa controllante
obbligata alla redazione. Nel caso quest'ultima sia un'impresa di
partecipazione assicurativa di cui all'articolo 95, comma 2, la data
di riferimento coincide con la data di chiusura dell'esercizio delle
imprese assicurative controllate.
Art. 100.
Relazione
sulla gestione
1. Il bilancio consolidato deve essere
corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione
complessiva delle imprese in esso incluse e sull'andamento della
gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo
ai costi, ai ricavi e agli investimenti da cui risultino le
informazioni che riguardano:
a) le attivita' di ricerca e di
sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;
b) il numero e il
valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante
possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di
societa' fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della
quota di capitale corrispondente;
c) l'evoluzione prevedibile
della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del
portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali
modifiche, se significative, delle forme riassicurative;
d) i
fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio
consolidato.
Art.
101.
Libri e registri obbligatori
1. Le imprese di
assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e le
sedi secondarie di imprese di assicurazione di Stati terzi, ferme
restando le altre disposizioni stabilite dalla legge, devono tenere i
libri e i registri secondo quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. Le
imprese autorizzate all'esercizio dei rami vita, oltre al registro
delle attivita' a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla
compilazione dei registri su cui annotare:
a) i contratti
emessi;
b) i contratti stornati per risoluzione ai sensi
dell'articolo 1924, secondo comma, del codice civile, ovvero per
mancato perfezionamento ovvero per i quali e' stato esercitato il
diritto di recesso di cui all'articolo 177;
c) i contratti
scaduti;
d) i contratti per i quali e' stato esercitato il diritto
di riscatto di cui all'articolo 1924, secondo comma, del codice
civile;
e) i contratti che sono stati oggetto di
trasformazione;
f) i sinistri denunciati;
g) i sinistri
pagati;
h) i reclami ricevuti.
3. Le imprese autorizzate
all'esercizio dei rami danni, oltre al registro delle attivita' a
copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei
registri su cui annotare:
a) i contratti emessi;
b) i sinistri
denunciati;
c) i sinistri pagati;
d) i sinistri eliminati senza
pagamento di indennizzo;
e) i sinistri ancora da pagare alla
chiusura dell'esercizio;
f) i sinistri gia' classificati alle
lettere c) oppure d) per i quali sia stata riaperta la procedura di
liquidazione;
g) i reclami ricevuti.
4. L'ISVAP adotta, con
regolamento, le disposizioni per la tenuta dei registri assicurativi
previsti dai commi 2 e 3 e determina le informazioni, i termini e le
modalita' per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle
prescrizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.
5.
L'ISVAP individua, con regolamento, i libri e i registri per
l'attivita' delle imprese di riassicurazione, determinando le
informazioni, i termini e le modalita' per la loro conservazione e
compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2421,
ultimo comma, del codice civile.
Art.
102.
Revisione contabile del
bilancio
1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e'
corredato dalla relazione di una societa' di revisione che sia
iscritta nell'albo speciale previsto dal testo unico
dell'intermediazione finanziaria e che sia amministrata da almeno un
attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9
febbraio 1942, n. 194.
2. La relazione della societa' di
revisione, dalla quale risulta il giudizio sul bilancio ai sensi
dell'articolo 156 del testo unico dell'intermediazione finanziaria,
e' corredata dalla relazione dell'attuario che esprime un giudizio
sulla sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa, avuto riguardo
alle disposizioni del presente codice e tenuto conto di corrette
tecniche attuariali.
3. Alle imprese di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni sulla revisione contabile di cui alla
sezione VI del capo II del titolo III del testo unico
dell'intermediazione finanziaria, ad eccezione degli articoli 155,
comma 2, seconda parte, 156, comma 4, e 157, comma 2. Non si applica
l'articolo 2409-bis del codice civile.
4. L'impugnazione della
deliberazione assembleare che approva il bilancio delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione, per mancata conformita' alle
norme che ne disciplinano i criteri di redazione, puo' essere
proposta dall'ISVAP nel termine di sei mesi dall'iscrizione della
relativa deliberazione nel registro delle imprese.
5. L'ISVAP,
qualora venga a conoscenza del mancato conferimento dell'incarico
alla societa' di revisione, ne informa immediatamente la CONSOB, che
adotta i provvedimenti di competenza.
Art.
103.
Attuario nominato dalla societa' di revisione
1. Se
tra gli amministratori della societa' di revisione non e' presente un
attuario iscritto nell'albo previsto dalla legge, la relazione
presentata dalla societa' e' corredata dalla relazione di un
attuario, iscritto nell'albo professionale e nominato dalla medesima
societa' di revisione, che riporta il giudizio di cui all'articolo
102, comma 2.
2. L'incarico dell'attuario ha durata pari a tre
esercizi e puo' essere rinnovato per non piu' di due volte. Se, prima
della scadenza del periodo, la societa' di revisione revoca
l'incarico all'attuario, ne da' immediata e motivata comunicazione
all'ISVAP. La revoca dell'incarico ha effetto nel momento in cui
diviene efficace il conferimento dell'incarico ad altro attuario.
3.
L'incarico non puo' essere conferito ad un attuario che si trovi, nei
confronti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o nei
confronti dell'attuario che presso l'impresa di assicurazione
esercita le funzioni di attuario incaricato per i rami vita o per
1'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in una delle
situazioni di incompatibilita' indicate dall'articolo 160 del testo
unico dell'intermediazione finanziaria.
4. L'attuario e il legale
rappresentante dell'impresa trasmettono all'ISVAP, entro quindici
giorni dal conferimento dell'incarico, le dichiarazioni dalle quali
risulta che non sussiste alcuna causa di incompatibilita'.
Art.
104.
Accertamenti sulla gestione contabile
1. L'ISVAP puo'
far svolgere alla societa' di revisione una verifica, previo
accertamento dell'esatta rilevazione nelle scritture contabili dei
fatti di gestione, in ordine alla conformita' alle scritture
contabili delle situazioni periodiche concernenti lo stato
patrimoniale e il conto economico dell'impresa. Nello svolgimento di
tale verifica la societa' di revisione si avvale dell'attuario. Le
spese sono a carico dell'impresa.
Art. 105.
Revoca
dell'incarico all'attuario revisore
1. Qualora l'ISVAP accerti
l'inosservanza dei doveri relativi allo svolgimento dell'incarico
dell'attuario di cui all'articolo 102, comma 1, o dell'attuario
nominato dalla societa' di revisione ai sensi dell'articolo 103,
comma 1, ovvero acquisisca elementi utili ai fini della vigilanza
sull'attivita' della societa' di revisione, ne informa la CONSOB.
2.
Qualora l'ISVAP accerti la perdita dei requisiti di cui all'articolo
102, comma 1, la sussistenza o la sopravvenienza di una causa di
incompatibilita' prevista dall'articolo 103, comma 3, ovvero gravi
irregolarita' nello svolgimento dell'incarico da parte dell'attuario
di cui all'articolo 103, comma 1, puo' disporre la revoca
dell'incarico, sentito l'interessato.
3. Il provvedimento di
revoca e' comunicato all'attuario, alla societa' di revisione e
all'impresa di assicurazione o di riassicurazione. In tal caso la
societa' di revisione provvede a conferire l'incarico ad altro
attuario entro trenta giorni e comunque in tempo utile per
l'effettuazione delle verifiche necessarie ai fini del rilascio del
giudizio sul bilancio.
4. In caso di inadempienza l'ISVAP provvede
al conferimento dell'incarico ad altro attuario, determinando il
relativo compenso secondo le tariffe dell'Ordine degli attuari.
5.
L'ISVAP informa la CONSOB dei provvedimenti assunti nei confronti
dell'attuario di cui all'articolo 102, comma 1, e da' comunicazione
all'Ordine degli attuari dei provvedimenti assunti nei confronti
degli attuari di cui agli articoli 102, comma 1, e 103, comma 1.
6.
L'Ordine degli attuari comunica all'ISVAP gli eventuali provvedimenti
adottati nei confronti degli attuari di cui agli articoli 102, comma
1, e 103, comma 1.
Art. 106.
Attivita' di intermediazione
assicurativa e riassicurativi
1. L'attivita' di
intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare
o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare
assistenza e consulenza finalizzate a tale attivita' e, se previsto
dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero
nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in
caso di sinistri, dei contratti stipulati.
Art. 107.
Ambito
di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo
disciplinano le condizioni di accesso e di esercizio dell'attivita'
di intermediazione assicurativa e riassicurativa svolta a titolo
oneroso nel territorio della Repubblica e in regime di stabilimento o
di libera prestazione di servizi nel territorio di altri Stati membri
da parte di persone fisiche o giuridiche con residenza o sede legale
nel territorio della Repubblica, nonche' i servizi di intermediazione
assicurativa e riassicurativa connessi con rischi e impegni situati
al di fuori dell'Unione europea, quando sono offerti da intermediari
di assicurazione e riassicurazione registrati in Italia.
2. Sono
escluse dalla disciplina del presente titolo:
a) le attivita'
direttamente esercitate dalle imprese di assicurazione o di
riassicurazione e dai loro dipendenti;
b) le attivita' di sola
informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di un'altra
attivita' professionale sempre che l'obiettivo di tale attivita' non
sia quello di assistenza all'assicurato nella conclusione o
nell'esecuzione di un contratto di assicurazione;
c) le attivita'
di intermediazione assicurativa quando ricorrono congiuntamente le
seguenti condizioni:
1) il contratto di assicurazione richiede
soltanto conoscenze sulla copertura fornita;
2) salvo il caso di
cui al numero 4), non si tratta di un contratto di assicurazione
sulla vita o contro i rischi di responsabilita' civile;
3)
l'intermediazione non e' svolta professionalmente;
4)
l'assicurazione e' accessoria ad un prodotto o servizio e ne copre i
rischi di perdita o deterioramento oppure, nel caso di viaggi
prenotati, garantisce la perdita o il danneggiamento del bagaglio
ovvero copre i rischi del ramo vita e della responsabilita' civile
connessi al viaggio stesso;
5) l'importo del premio annuale non
eccede cinquecento euro e la durata complessiva del contratto di
assicurazione, compresi eventuali rinnovi, non e' superiore a cinque
anni.
3. Le persone giuridiche di cui all'articolo 109, comma 2,
lettera d), sono sottoposte, limitatamente all'attivita' di
intermediazione assicurativa, alla vigilanza dell'ISVAP, che la
esercita mediante i poteri previsti dall'articolo 5, comma 1, anche
per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni sulle regole di
comportamento di cui al capo III, informando e collaborando con le
altre autorita' interessate.
Art.
108.
Accesso
all'attivita' di intermediazione
1. L'attivita' di
intermediazione assicurativa e riassicurativa e' riservata agli
iscritti nel registro di cui all'articolo 109.
2. L'attivita' di
intermediazione assicurativa e riassicurativa non puo' essere
esercitata da chi non e' iscritto nel registro, applicandosi in caso
di violazione gli articoli 305, comma 2, e 308, comma 2.
3. E'
inoltre consentita l'attivita' agli intermediari assicurativi e
riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di un
altro Stato membro e che operano secondo quanto previsto
dall'articolo 116, comma 2.
4. L'esercizio dell'attivita' di
intermediario di assicurazione e riassicurazione e' vietato agli enti
pubblici, agli enti o societa' da essi controllati ed ai pubblici
dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo
parziale, quando superi la meta' dell'orario lavorativo a tempo
pieno.
Art. 109.
Registro degli intermediari
assicurativi e riassicurativi
1. L'ISVAP disciplina, con
regolamento, la formazione e l'aggiornamento del registro unico
elettronico nel quale sono iscritti gli intermediari assicurativi e
riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della
Repubblica.
2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte:
a)
gli agenti di assicurazione, in qualita' di intermediari che agiscono
in nome o per conto di una o piu' imprese di assicurazione o di
riassicurazione;
b) i mediatori di assicurazione o di
riassicurazione, altresi' denominati broker, in qualita' di
intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di
rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;
c)
i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto
all'attivita' svolta a titolo principale, esercitano
l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e
malattia per conto e sotto la piena responsabilita' di un'impresa di
assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato
esclusivamente per l'impresa medesima;
d) le banche autorizzate ai
sensi dell'articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari
finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del
testo unico bancario, le societa' di intermediazione mobiliare
autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del testo unico
dell'intermediazione finanziaria, la societa' Poste Italiane -
Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
e)
i soggetti addetti all'intermediazione, quali i dipendenti, i
collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari
iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l'attivita'
di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario
opera.
Non e' consentita la contemporanea iscrizione dello stesso
intermediario in piu' sezioni del registro.
3. Nel registro sono
altresi' indicati gli intermediari persone fisiche, di cui al comma
2, lettere a) e b), abilitati ma temporaneamente non operanti, per i
quali 1'adempimento dell'obbligo di copertura assicurativa di cui
all'articolo 110, comma 3, e' sospeso sino all'avvio dell'attivita',
che forma oggetto di tempestiva comunicazione all'ISVAP a pena di
radiazione dal registro.
4. L'intermediario di cui al comma 2,
lettere a), b) e d), che si avvale di dipendenti, collaboratori,
produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione provvede,
per conto dei medesimi, all'iscrizione nella sezione del registro di
cui alla lettera e) del medesimo comma. L'intermediario di cui al
comma 2, lettera a), che si avvale di dipendenti, collaboratori,
produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione e' tenuto a
dare all'impresa preponente contestuale notizia della richiesta di
iscrizione dei soggetti che operano per suo conto fermo restando
quanto previsto nel contratto di agenzia. L'impresa di assicurazione,
che si avvale di produttori diretti, provvede ad effettuare la
comunicazione all'ISVAP al fine dell'iscrizione nella sezione del
registro di cui al comma 2, lettera c).
5. L'ISVAP rilascia, a
richiesta dell'impresa o dell'intermediario interessato,
un'attestazione di avvenuta iscrizione nel registro, fermi restando
gli adempimenti necessari alle procedure di verifica e di revisione
delle iscrizioni effettuate.
6. L'ISVAP, con regolamento,
stabilisce gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese e
degli intermediari, nonche' le forme di pubblicita' piu' idonee ad
assicurare l'accesso pubblico al registro.
Art.
110.
Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche
1.
Per ottenere l'iscrizione nella sezione del registro di cui
all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) godere dei diritti
civili;
b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza
irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444,
comma 2, del codice di procedura penale, per delitto contro la
pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia,
contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il
commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena
della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a
tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale la legge
commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni
o nel massimo a cinque anni, oppure condanna irrevocabile comportante
l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione da pubblici
uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia
intervenuta la riabilitazione;
c) non essere stata dichiarata
fallita, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ne' essere
stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore
generale, sindaco di societa' od enti che siano stati assoggettati a
procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta
amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei
relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata
fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti
stessi;
d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o
sospensione previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni;
e) non essere iscritto nel ruolo
dei periti assicurativi.
2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione
del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), la
persona fisica deve inoltre possedere adeguate cognizioni e capacita'
professionali, che sono accertate dall'ISVAP tramite una prova di
idoneita', consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed
economiche rilevanti nell'esercizio dell'attivita'. L'ISVAP, con
regolamento, determina le modalita' di svolgimento della prova
valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.
3.
Salvo quanto previsto all'articolo 109, comma 3, ed all'articolo 112,
comma 3, la persona fisica, ai fini dell'iscrizione nella sezione del
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), deve
altresi' stipulare una polizza di assicurazione della responsabilita'
civile per l'attivita' svolta in forza dell'iscrizione al registro
con massimale di almeno un milione di euro per ciascun sinistro e di
un milione e mezzo di euro all'anno
globalmente per tutti i
sinistri, valida in tutto il territorio dell'Unione europea, per
danni arrecati da negligenze ed errori professionali propri ovvero da
negligenze, errori professionali ed infedelta' dei dipendenti, dei
collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma
di legge. I limiti di copertura possono essere elevati dall'ISVAP,
con regolamento, tenendo conto delle variazioni dell'indice europeo
dei prezzi al consumo.
Art.
111.
Requisiti particolari per l'iscrizione dei produttori diretti
e dei collaboratori degli intermediari
1. Il possesso dei
requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 110, comma 1, e'
richiesto anche per i produttori diretti ed e' accertato dall'impresa
per conto della quale i medesimi operano.
2. Le imprese per conto
delle quali agiscono i produttori diretti provvedono ad impartire una
formazione adeguata in rapporto ai prodotti intermediati ed
all'attivita' complessivamente svolta.
3. Il possesso dei
requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 110, comma 1, e'
richiesto anche per i soggetti iscritti nella sezione del registro di
cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), ed e' accertato
dall'intermediario per conto del quale essi operano.
4. I soggetti
iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettera e), devono possedere cognizioni e capacita' professionali
adeguate all'attivita' ed ai prodotti sui quali operano, accertate
mediante attestato con esito positivo relativo alla frequenza a corsi
di formazione professionale a cura delle imprese o dell'intermediario
assicurativo.
5. Le disposizioni previste nei commi 3 e 4 si
applicano altresi' ai soggetti addetti all'attivita' di
intermediazione svolta nei locali dove l'intermediario opera.
Art.
112.
Requisiti per l'iscrizione delle societa'
1. Per
ottenere l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo
109, comma 2, lettere a), b) ed e), la societa' deve essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la sede legale in
Italia;
b) non essere assoggettata a procedure di fallimento,
concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione
coatta amministrativa;
e) non essere sottoposta ai divieti e
decadenze previste dall'articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni.
2. Ai fini
dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109,
comma 2, lettere a), b) ed e), la societa' deve inoltre avere
affidato la responsabilita' dell'attivita' di intermediazione ad
almeno una persona fisica iscritta nella sezione del registro al
quale la medesima chiede l'iscrizione. Nelle societa' iscritte nella
sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), il
rappresentante legale e, ove nominati,
l'amministratore delegato e
il direttore generale devono essere iscritti nella medesima sezione
del registro.
3. Ai fini dell'iscrizione, la societa' deve
altresi' avere stipulato la polizza di assicurazione della
responsabilita' civile professionale di cui all'articolo 110, comma
3, per l'attivita' di intermediazione svolta dalla societa', dalle
persone fisiche di cui al comma 2, nonche' per i danni arrecati da
negligenze, errori professionali ed infedelta' dei dipendenti, dei
collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma
di legge.
4. Qualora eserciti la mediazione riassicurativa, la
societa' deve inoltre disporre di un capitale sociale non inferiore
all'importo stabilito con regolamento adottato dall'ISVAP. E' fatto
obbligo alla societa' che esercita contemporaneamente la mediazione
assicurativa e riassicurativa di preporre alle due attivita' persone
fisiche diverse e di dotarsi di una organizzazione adeguata.
5.
Qualora la societa' richieda l'iscrizione alla sezione del registro
di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), e' altresi' necessaria
l'iscrizione delle persone fisiche addette all'attivita' di
intermediazione. E' in ogni caso preclusa l'iscrizione nel la
sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e),
per la societa' che operi, direttamente o indirettamente, attraverso
altra societa'.
Art.
113.
Cancellazione
1. L'ISVAP dispone la cancellazione
dell'intermediario dalla relativa sezione del registro in caso di:
a)
radiazione;
b) rinunzia all'iscrizione;
c) mancato esercizio
dell'attivita', senza giustificato motivo, per oltre tre anni;
d)
perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 110, comma
1, 111, commi 1 e 3, e 112;
e) mancato versamento del contributo
di vigilanza di cui all'articolo 336, nonostante apposita diffida
disposta dall'ISVAP;
f) limitatamente agli intermediari iscritti
alle sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere
a) e b), perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli
articoli 110, comma 3, e 112, comma 3;
g) limitatamente agli
intermediari iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo
109, comma 2, lettera b), mancato versamento del contributo al Fondo
di garanzia previsto dall'articolo 115.
2. L'istanza di
cancellazione, nel caso di cui al comma 1, lettere b) e c), relativa
ai produttori diretti dell'impresa o ai soggetti iscritti alla
sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), e'
presentata dall'impresa o, rispettivamente, dall'intermediario
iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettere a), b) e d). Nel caso di interruzione del rapporto con il
produttore diretto ovvero con il soggetto iscritto alla sezione del
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), l'impresa o,
rispettivamente, l'intermediario sono tenuti a darne comunicazione
all'ISVAP. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui
all'articolo 109, comma 2, lettera a), comunica all'impresa
preponente ogni variazione concernente i soggetti iscritti ai sensi
dell'articolo 109, comma 2, lettera e).
3. Non si procede alla
cancellazione dal registro, anche se richiesta dall'intermediario o
dall'impresa, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare
ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio
del medesimo.
Art. 114.
Reiscrizione
1.
L'intermediario, che sia stato cancellato dal registro a seguito del
provvedimento di radiazione, puo' richiedere di esservi iscritto
nuovamente, purche' siano decorsi almeno cinque anni dalla
cancellazione e sussistano i requisiti di cui, rispettivamente, agli
articoli 110, 111 e 112. In caso di cancellazione derivante da
condanna irrevocabile o da fallimento, le persone fisiche possono
essere nuovamente iscritte al registro soltanto se ne sia intervenuta
la riabilitazione.
2. L'intermediario, che sia stato cancellato
per mancato versamento del contributo di vigilanza, puo' essere
iscritto nuovamente purche' abbia provveduto al pagamento di quanto
non corrisposto sino alla cancellazione.
3. L'intermediario
iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettera b), che sia stato cancellato dal registro per non aver
provveduto al versamento del contributo al Fondo di garanzia, puo'
esservi nuovamente iscritto purche' provveda al pagamento delle somme
dovute sino alla data di cancellazione, maggiorate degli interessi
moratori.
4. Se l'intermediario, intervenuta la cancellazione dal
registro, chiede una nuova iscrizione, essa viene disposta previa
verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 110,
111 e 112, rimanendo valida, per le persone fisiche, l'idoneita' gia'
conseguita ai sensi dell'articolo 110, comma 2, o della formazione
ricevuta ai sensi dell'articolo 111, commi 2 e 4.
Art.
115.
Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di
riassicurazione
I. L'intermediario iscritto alla sezione del
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), deve aderire
al Fondo di garanzia costituito presso la CONSAP per risarcire il
danno patrimoniale causato agli assicurati e alle imprese di
assicurazione o di riassicurazione derivante dall'esercizio
dell'attivita' di mediatore assicurativo o riassicurativo che non sia
stato risarcito dall'intermediario o non sia stato indennizzato
attraverso la polizza di cui, rispettivamente, all'articolo 110,
comma 3, e all'articolo 112, comma 3.
2. L'amministrazione del
Fondo spetta ad un comitato nominato con decreto del Ministro delle
attivita' produttive, che e' composto da un dirigente del Ministero
delle attivita' produttive, con funzioni di presidente, da un
dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, da un
funzionario dell'ISVAP, da un funzionario della CONSAP, da due
rappresentanti degli intermediari iscritti nella corrispondente
sezione del registro, da un rappresentante delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione.
3. Le norme relative
all'amministrazione, alla contribuzione ed ai limiti di intervento
sono stabilite con regolamento del Ministro delle attivita'
produttive, sentito l'ISVAP. Il contributo e' determinato annualmente
con decreto del Ministro delle attivita' produttive, sentito l'ISVAP
ed il comitato di gestione, in misura non superiore allo zero virgola
cinquanta per cento delle provvigioni annualmente acquisite, anche al
fine di garantire comunque la copertura degli oneri di funzionamento
del comitato di cui al comma 2.
4. Il fondo costituisce patrimonio
separato da quello del soggetto presso il quale e' costituito e da
eventuali altri fondi. Sul fondo non sono ammesse azioni, sequestri o
pignoramenti dei creditori del soggetto che li amministra ne' dei
creditori dei singoli intermediari, o nell'interesse degli stessi,
diversi dagli assicurati o dalle imprese. Il fondo non puo' essere
compreso nelle procedure concorsuali che riguardano il soggetto che
li amministra o i singoli intermediari partecipanti.
5. Il fondo
e' surrogato nei diritti degli assicurati e delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione fino alla concorrenza dei
pagamenti effettuati a loro favore.
Art. 116.
Attivita'
in regime di stabilimento e di prestazione di servizi
1.
L'iscrizione consente agli intermediari assicurativi e
riassicurativi, indicati nelle sezioni del registro di cui
all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), con residenza o con
sede legale nel territorio della Repubblica di operare negli altri
Stati membri, in regime di stabilimento e di libera prestazione di
servizi previa comunicazione all'ISVAP. L'ISVAP informa le autorita'
di vigilanza degli altri Stati membri relativamente alle istanze di
estensione dell'attivita' sui rispettivi territori comunicate dagli
intermediari iscritti nel registro italiano e rende nota, mediante
annotazione integrativa dell'iscrizione al registro, l'indicazione
degli altri Stati membri nei quali tali intermediari operano in
regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi.
2.
Gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o
sede legale nel territorio di un altro Stato membro, possono
esercitare l'attivita' in regime di stabilimento o di libera
prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, a decorrere
dal trentesimo giorno successivo all'apposita comunicazione che
l'ISVAP riceva dall'autorita' di vigilanza dello Stato membro di
origine. L'ISVAP disciplina, con regolamento, la pubblicita' delle
comunicazioni ricevute dalle autorita' di vigilanza degli altri Stati
membri relative all'attivita' svolta dagli intermediari di tali Stati
nel territorio della Repubblica mediante annotazione nell'elenco
annesso al registro di cui all'articolo 109, comma 2.
3. L'ISVAP
rende note le disposizioni che disciplinano lo svolgimento delle
attivita' di intermediazione che, nell'interesse generale, devono
essere osservate sul territorio italiano.
4. L'ISVAP puo' adottare
nei confronti dell'intermediario che non osservi le disposizioni di
interesse generale un provvedimento che sospende, per un periodo non
superiore a novanta giorni, o vieta, in caso di accertata violazione,
l'ulteriore svolgimento dell'attivita' sul territorio italiano.
Art.
117.
Separazione
patrimoniale
1. I premi pagati all'intermediario e le somme
destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di
assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, sono
versati in un conto separato, del quale puo' essere titolare anche
l'intermediario espressamente in tale qualita', e che costituiscono
un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario
medesimo.
2. Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri
o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle
imprese di assicurazione. Sono ammesse le azioni da parte dei loro
creditori ma nei limiti della somma rispettivamente spettante al
singolo assicurato o alla singola impresa di assicurazione.
3. Sul
conto separato non operano le compensazioni legale e giudiziale e non
puo' essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai
crediti vantati dal depositario nei confronti
dell'intermediario.
Art. 118.
Adempimento delle
obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi
1.
Il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai
suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa
di assicurazione. Salvo prova contraria a carico dell'impresa o
dell'intermediario, le somme dovute agli assicurati ed agli altri
aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano
effettivamente percepite dall'avente diritto solo col rilascio di
quietanza scritta.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica
nei confronti dell'intermediario iscritto nella sezione del registro
di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), esclusivamente se tali
attivita' sono espressamente previste dall'accordo sottoscritto con
l'impresa. A tal fine l'intermediario e' tenuto a darne specifica
comunicazione al cliente nell'ambito dell'informazione
precontrattuale di cui all'articolo 120.
3. La disposizione di cui
al comma 1 si applica nei confronti dell'intermediario iscritto alla
sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b),
anche nel caso di polizza assunta in coassicurazione ed ha effetto
nei confronti di ogni impresa coassicuratrice se le attivita'
previste dal comma 1 sono incluse nell'accordo sottoscritto con
l'impresa delegataria.
4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3
l'omissione o la comunicazione non veritiera e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 324 e con
la sanzione disciplinare disposta ai sensi dell'articolo 329.
Art.
119.
Doveri e responsabilita' verso gli assicurati
1.
L'impresa di assicurazione per conto della quale agiscono i
produttori diretti risponde in solido dei danni arrecati dall'operato
dei medesimi, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilita'
accertata in sede penale.
2. L'impresa di assicurazione, o un
intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo
109, comma 2, lettera a) o b), risponde in solido dei danni arrecati
dall'operato dell'intermediario iscritto alla sezione del registro di
cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), cui abbia dato incarico,
compresi quelli provocati dai soggetti iscritti alla sezione del
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), anche se tali
danni siano conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale.
Possono essere distribuiti attraverso gli intermediari di cui
all'articolo 109, comma 2, lettera d), salvo iscrizione ad altra
sezione del registro, esclusivamente i prodotti assicurativi ai quali
accedono garanzie o clausole predeterminate che vengano rimesse alla
libera scelta dell'assicurato e non siano modificabili dal soggetto
incaricato della distribuzione.
3. L'intermediario iscritto alla
sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b)
o d), e' responsabile dell'attivita' di intermediazione assicurativa
svolta dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui
all'articolo 109, comma 2, lettera e).
Art.
120.
Informazione precontrattuale e regole di comportamento
1.
Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui
all'articolo 109, comma 2, e quelli di cui all'articolo 116, prima
della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di
rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le informazioni
stabilite dall'ISVAP, con regolamento, nel rispetto di quanto
disposto con il presente articolo.
2. In relazione al contratto
proposto, gli intermediari assicurativi dichiarano al contraente:
a)
se forniscono consulenze fondate su una analisi imparziale, dovendo
in tal caso le proprie valutazioni fondarsi su un numero
sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato, al fine
di consigliare il prodotto idoneo a soddisfare le richieste del
contraente;
b) se propongono determinati prodotti in virtu' di un
obbligo contrattuale con una o piu' imprese di assicurazione, dovendo
in tal caso comunicare la denominazione di tali imprese;
c) se
propongono determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali
con imprese di assicurazione, nel qual caso essi comunicano, su
richiesta del cliente, la denominazione delle imprese di
assicurazione con le quali hanno o potrebbero avere rapporti
d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il contraente del
diritto di richiedere tali informazioni.
3. In ogni caso, prima
della conclusione del contratto, l'intermediario assicurativo di cui
al comma 1, anche in base alle informazioni fornite al contraente,
propone o consiglia un prodotto adeguato alle sue esigenze,
previamente illustrando le caratteristiche essenziali del contratto e
le prestazioni alle quali e' obbligata l'impresa di assicurazione.
4.
L'ISVAP, tenendo conto delle differenti esigenze di protezione degli
assicurati, della diversa tipologia dei rischi, delle cognizioni e
della capacita' professionale degli addetti all'attivita' di
intermediazione, disciplina con regolamento:
a) le regole di
presentazione e di comportamento nei confronti del contraente, con
riferimento agli obblighi di informazione relativi all'intermediario
medesimo e ai suoi rapporti, anche di natura societaria, con
l'impresa di assicurazione, alle caratteristiche del contratto
proposto in relazione all'eventuale prestazione di un servizio di
consulenza fondata su una analisi imparziale o all'esistenza di
obblighi assunti per la promozione e l'intermediazione con una o piu'
imprese di assicurazione;
b) le modalita' con le quali e' fornita
l'informazione al contraente, prevedendo i casi nei quali puo' essere
effettuata su richiesta, fermo restando che le esigenze di protezione
richiedono, di regola, l'uso della lingua italiana e la comunicazione
su un supporto accessibile e durevole, al piu' tardi subito dopo la
conclusione del contratto;
c) le modalita' di tenuta della
documentazione concernente l'attivita' svolta;
d) le violazioni
alle quali si applicano le sanzioni disciplinari previste
dall'articolo 329.
5. Sono esclusi dagli obblighi informativi gli
intermediari di assicurazione che operano nei grandi rischi e gli
intermediari riassicurativi.
Art. 121.
Informazione
precontrattuale in caso di vendita a distanza
1. In caso di
vendita a distanza, l'intermediario rende note al contraente almeno
le seguenti informazioni preliminari:
a) l'identita'
dell'intermediario e il fine della chiamata;
b) l'identita' della
persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con
l'intermediario assicurativo;
c) una descrizione delle principali
caratteristiche del servizio o prodotto offerto;
d) il prezzo
totale, comprese le imposte, che il contraente dovra'
corrispondere.
2. In ogni caso l'informazione e' fornita al
contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione.
Puo' essere fornita verbalmente solo a richiesta del contraente o
qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio. In tali
casi l'informazione e' fornita su un supporto durevole subito dopo la
conclusione del contratto.
3. L'ISVAP, con regolamento, determina
le informazioni sull'intermediario e sulle caratteristiche del
contratto, che sono comunicate al contraente in modo chiaro e
comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2.
Art.
122.
Veicoli a motore
1. I veicoli a motore senza guida di
rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti
in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste
equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la
responsabilita' civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del
codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada.
Il regolamento, adottato dal Ministro delle attivita' produttive, su
proposta dell'ISVAP,
individua la tipologia di veicoli esclusi
dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso
pubblico.
2. L'assicurazione comprende la responsabilita' per i
danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in
base al quale e' effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non
ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volonta' del
proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di
riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria,
fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a
partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorita'
di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma,
secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al
rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di
assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto
dall'articolo 334.
4. L'assicurazione copre anche la
responsabilita' per i danni causati nel territorio degli altri Stati
membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle
legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti
l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie
eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato
in cui stazionano
abitualmente.
Art.
123.
Natanti
1. Le unita' da diporto, con esclusione delle
unita' non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione
in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano
coperte dall'assicurazione della responsabilita' civile verso terzi
prevista dall'articolo 2054 del codice civile, compresa quella
dell'acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario
in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona. Il
regolamento, adottato dal Ministro delle attivita' produttive su
proposta dell'ISVAP, individua la tipologia dei natanti esclusi
dall'obbligo di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso
pubblico.
2. Sono altresi' soggetti all'obbligo assicurativo i
natanti di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che
siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli
fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio
pubblico di trasporto di persone.
3. L'obbligo assicurativo e'
esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente
dall'unita' alla quale vengono applicati, risultando in tal caso
assicurato il natante sul quale e' di volta in volta collocato il
motore.
4. Alle unita' da diporto, ai natanti e ai motori
amovibili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per
l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore.
Art.
124.
Gare e competizioni sportive
1. Le gare e le
competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le
relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti
chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre
assicurazione per la responsabilita' civile.
2. L'assicurazione
copre la responsabilita' dell'organizzatore e degli altri obbligati
per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi
i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi
adoperati.
Art. 125.
Veicoli e natanti immatricolati o
registrati in Stati esteri
1. Per i veicoli e i natanti
soggetti all'obbligo di assicurazione ed immatricolati o registrati
in Stati esteri nonche' per i motori amovibili di cui all'articolo
123, comma 3, muniti di certificato di uso straniero o di altro
documento equivalente emesso all'estero, che circolino
temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della
Repubblica, deve essere assolto, per la durata della permanenza in
Italia, l'obbligo di assicurazione.
2. Per i natanti l'obbligo di
assicurazione si considera assolto:
a) con la stipula di un
contratto di assicurazione secondo quanto previsto con regolamento
adottato dal Ministro delle attivita' produttive, su proposta
dell'ISVAP, ovvero
b) quando il conducente sia in possesso di
certificato internazionale di assicurazione emesso dall'Ufficio
nazionale di assicurazione estero ed accettato dall'Ufficio centrale
italiano.
3. Per i veicoli a motore muniti di targa di
immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l'obbligo di
assicurazione:
a) e' assolto mediante contratto di assicurazione
«frontiera», come disciplinato dal regolamento
previsto
all'articolo 126, comma 2, lettera a), concernente la responsabilita'
civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della
Repubblica e degli altri Stati membri, alle condizioni e fino ai
limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di
essi;
b) si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano
si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia
dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell'Unione
europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare
l'assicurazione di responsabilita' civile per i veicoli muniti di
targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo;
c) si
considera assolto, quando il conducente sia in possesso di una carta
verde emessa dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed
accettata dall'Ufficio centrale italiano.
4. Per i veicoli a
motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato
membro diverso dalla Repubblica italiana, l'obbligo di assicurazione
si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso
garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in
Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i
corrispondenti uffici nazionali di assicurazione e l'Unione europea
abbia riconosciuto tali accordi.
5. Nell'ipotesi di cui al comma
3, lettera c), l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione
dei danni, garantendone il pagamento agli aventi diritto, nei limiti
dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente
previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce la
carta verde. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in
quelle di cui al comma 4, l'Ufficio centrale italiano provvede alla
liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento
agli aventi diritto nei limiti dei massimali minimi di legge o, se
maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di
assicurazione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si
applicano anche ai veicoli a motore di proprieta' di agenti
diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o di
proprieta' di Stati esteri o di organizzazioni internazionali.
7.
Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4 non si
applicano per l'assicurazione della responsabilita' civile per danni
cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di
immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e individuati nel
regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle
attivita' produttive.
Art. 126.
Ufficio centrale
italiano
1. L'Ufficio centrale italiano e' abilitato
all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione e
allo svolgimento degli altri compiti stabiliti dall'ordinamento
comunitario e dal presente codice a seguito di riconoscimento del
Ministro delle attivita' produttive, che ne approva lo statuto con
decreto.
2. L'Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui
all'articolo 125, svolge le seguenti attivita':
a) stipula e
gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l'assicurazione
frontiera disciplinata nel regolamento adottato, su proposta
dell'ISVAP, dal Ministro delle attivita' produttive e provvede alla
liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti;
b) assume,
nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma 3, lettere b) e
c), ed al comma 4 dell'articolo 125, ai fini del risarcimento dei
danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e
natanti, la qualita' di domiciliatario dell'assicurato, del
responsabile civile e della loro impresa di assicurazione;
c) e'
legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma 2,
lettera b), al comma 3 ed al comma 4 dell'articolo 125, in nome e per
conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i
danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e
natanti immatricolati o registrati all'estero possono esercitare
direttamente nei suoi confronti secondo quanto previsto agli articoli
145, comma 1, 146 e 147. Si applicano anche nei confronti
dell'Ufficio centrale italiano le disposizioni che regolano l'azione
diretta contro l'impresa di assicurazione del responsabile civile
secondo quanto previsto dall'articolo 144.
3. Ai fini della
proposizione dell'azione diretta di risarcimento nei confronti
dell'Ufficio centrale italiano i termini di cui all'articolo 163-bis,
primo comma, e 318, secondo comma, del codice di procedura civile
sono aumentati del doppio, risultando percio' stabiliti in
centottanta giorni per il giudizio di fronte al tribunale e in
novanta giorni per il giudizio di fronte al giudice di pace. I
termini di cui all'articolo 163-bis, secondo comma, del codice di
procedura civile non possono essere comunque inferiori a sessanta
giorni.
4. L'Ufficio centrale italiano e' abilitato ad emettere le
carte verdi richieste per la circolazione all'estero di veicoli a
motore immatricolati in Italia, garantendo nei confronti dei
corrispondenti uffici nazionali di assicurazione le obbligazioni che
il rilascio di tali certificati comporta.
5. Per i rimborsi
effettuati agli uffici nazionali di assicurazione esteri, che in base
agli accordi con esso stipulati abbiano dovuto intervenire per
risarcire danni causati nel territorio del loro Stato da veicoli a
motore immatricolati in Italia non coperti da assicurazione,
l'Ufficio centrale italiano ha diritto di rivalsa nei confronti del
proprietario o del conducente del veicolo per le somme pagate e le
relative spese.
6. In caso di incidente cagionato nel territorio
della Repubblica dalla circolazione di veicoli a motore o natanti
immatricolati o registrati all'estero, l'Ufficio centrale italiano
puo' richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni
acquisite relativamente alle modalita' dell'incidente, alla residenza
e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro
analogo segno distintivo.
Art.
127.
Certificato di assicurazione e contrassegno
1.
L'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore e'
comprovato da apposito certificato rilasciato dall'impresa di
assicurazione o dalla delegataria in caso di coassicurazione, da cui
risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il
premio o la rata di premio.
2. L'impresa di assicurazione e'
obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo
indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall'articolo 1901,
secondo comma, del codice civile e dall'articolo 122, comma 3, primo
periodo.
3. All'atto del rilascio del certificato di assicurazione
l'impresa di assicurazione consegna un contrassegno recante il numero
della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno,
mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui e'
valido il certificato. Il contrassegno e' esposto sul veicolo al
quale si riferisce l'assicurazione entro cinque giorni dal pagamento
del premio o della rata di premio.
4. L'ISVAP, con regolamento,
stabilisce le modalita' per il rilascio, nonche' le caratteristiche
del certificato di assicurazione, del contrassegno e di eventuali
documenti provvisoriamente equipollenti e le modalita' per
l'emissione di duplicati in caso di sottrazione, smarrimento o
distruzione.
Art.
128.
Massimali di garanzia
1. Per l'adempimento
dell'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto
e' stipulato per somme non inferiori, per ciascun sinistro,
indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni,
a quelle fissate con il regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP,
dal Ministro delle attivita' produttive.
2. Le somme fissate ai
sensi del comma 1 possono essere incrementate, con decreto del
Ministro delle attivita' produttive, sentito l'ISVAP, tenuto conto
anche delle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo
desunte dalle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica.
3.
E' comunque assicurato il rispetto dei massimali minimi previsti
dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario.
Art.
129.
Soggetti esclusi dall'assicurazione
1. Non e'
considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal
contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del
veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la
disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al
comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e
non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di
assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
a) i
soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed
all'articolo 91, comma 2, del codice della strada;
b) il coniuge
non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e
i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al
comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonche' gli affiliati e
gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti
soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto
l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove
l'assicurato sia una societa', i soci a responsabilita' illimitata e
le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati
alla lettera b).
Art.
130.
Imprese
autorizzate
1. L'assicurazione puo' essere stipulata con
qualsiasi impresa autorizzata ad esercitare nel territorio della
Repubblica, anche in regime di stabilimento e di liberta' di
prestazione di servizi, l'assicurazione della responsabilita' civile
per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.
2.
Le imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio
della Repubblica e le imprese di assicurazione aventi la sede legale
in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare l'assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, esclusa la
responsabilita' del vettore, designano in ogni Stato membro un
mandatario incaricato della gestione e della liquidazione
dei
sinistri nei casi di cui all'articolo 151.
3. Nel caso in
cui l'impresa di assicurazione, che opera in regime di liberta' di
prestazione di servizi, non abbia nominato il rappresentante per la
gestione dei sinistri di cui all'articolo 25, il mandatario nominato
ai sensi del comma 2 ne assume la funzione.
Art.
131.
Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto
1.
Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialita' delle
offerte dei servizi assicurativi, nonche' un'adeguata informazione ai
soggetti che devono adempiere all'obbligo di assicurazione dei
veicoli e dei natanti, le imprese mettono a disposizione del
pubblico, presso ogni punto di vendita e nei siti internet, la nota
informativa e le condizioni di contratto praticate nel territorio
della Repubblica.
2. La pubblicita' dei premi e' attuata mediante
preventivi personalizzati rilasciati presso ogni punto di vendita
dell'impresa di assicurazione, nonche' mediante siti internet che
permettono di ricevere il medesimo preventivo per i veicoli e per i
natanti individuati nel regolamento di attuazione.
3. L'ISVAP
determina, con regolamento, gli obblighi a carico delle imprese e
degli intermediari.
Art. 132.
Obbligo a contrarre
1.
Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le
condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire
preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione
obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria
verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di
rischio, nonche' dell'identita' del contraente e dell'intestatario
del veicolo, se persona diversa.
2. Le imprese di assicurazione
possono richiedere che l'autorizzazione sia limitata, ai fini
dell'assolvimento agli obblighi derivanti dal comma 1, ai rischi
derivanti dalla circolazione di flotte di veicoli a motore o di
natanti.
3. Al fine di facilitare le verifiche propedeutiche
all'osservanza dell'obbligo a contrarre di cui al comma 1, le imprese
di assicurazione hanno diritto di accedere in via telematica al
pubblico registro automobilistico ed all'archivio nazionale dei
veicoli previsto dal codice della strada secondo condizioni
economiche e tecniche strettamente correlate ai costi del servizio
erogato in ragione dell'esigenza di consultazioni anche sistematiche
nell'ambito delle attivita' di prevenzione e contrasto delle frodi
nell'assicurazione obbligatoria. Con decreto del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le disposizioni di
attuazione.
Art. 133.
Formule tariffarie
1. Per i
ciclomotori, i motocicli, le autovetture e per altre categorie di
veicoli a motore che possono essere individuate dall'ISVAP, con
regolamento, i contratti di assicurazione debbono essere stipulati in
base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale
la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato
all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al
verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di
tempo, oppure in base a clausole di franchigia che prevedano un
contributo dell'assicurato al risarcimento del danno o in base a
formule miste fra le due tipologie. L'individuazione delle categorie
di veicoli e' effettuata tenendo conto delle esigenze di
prevenzione.
2. Le imprese di assicurazione hanno diritto di
accesso telematico all'anagrafe nazionale delle persone abilitate
alla guida prevista dal codice della strada presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti a scopo di verifica e aggiornamento
delle informazioni relative all'abilitazione alla guida secondo
condizioni economiche e tecniche strettamente correlate ai costi del
servizio erogato. Con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
sono adottate le disposizioni di attuazione.
Art.
134.
Attestazione sullo stato del rischio
1. L'ISVAP, con
regolamento, determina le indicazioni relative all'attestazione sullo
stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei
contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore,
l'impresa deve consegnare al contraente o, se persona diversa, al
proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di
riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria.
2.
Il regolamento puo' prevedere l'obbligo, a carico delle imprese di
assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate
sull'attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da
enti pubblici ovvero, qualora gia' esistente, da enti privati, al
fine di consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti
di assicurazione di cui all'articolo 122, comma 1. In ogni caso
l'ISVAP ha accesso gratuito alla banca dati contenente
le
informazioni sull'attestazione.
3. La classe di merito
indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del
veicolo. Il regolamento stabilisce la validita', comunque non
inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla
decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione.
4.
L'attestazione e' consegnata dal contraente all'impresa di
assicurazione, nel caso in cui sia stipulato un contratto per il
medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato.
Art.
135.
Banca dati sinistri
1. Allo scopo di rendere piu'
efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti
nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore
immatricolati in Italia, e' istituita presso l'ISVAP una banca dati
dei sinistri ad essi relativi.
2. Le imprese sono tenute a
comunicare i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati,
secondo le modalita' stabilite con regolamento adottato dall'ISVAP. I
dati relativi alle imprese di assicurazione che operano nel
territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei
servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle
rispettive autorita' di vigilanza degli Stati membri interessati.
3.
Le procedure di organizzazione e di funzionamento, nonche' le
condizioni e le limitazioni di accesso alla banca dati sono stabilite
dall'ISVAP, con regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo
120 del codice in materia di protezione dei dati personali.
Art.
136.
Funzioni del Ministero delle attivita' produttive
1.
Al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni del Ministero
delle attivita' produttive, l'ISVAP e' tenuto a comunicare al
Ministero dati, informazioni e notizie relativi alle tariffe
dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
2.
Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito presso il Ministero
delle attivita' produttive un comitato di esperti in materia di
assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con il compito
di osservare l'andamento degli incrementi tariffari praticati dalle
imprese di assicurazione operanti nel territorio della Repubblica,
valutando in particolare le differenze tariffarie applicate sul
territorio della Repubblica italiana e anche in quale misura si sia
tenuto conto del comportamento degli assicurati che nel corso
dell'anno non abbiano denunciato incidenti. Con decreto del Ministro
delle attivita' produttive, e' disciplinata la costituzione e il
funzionamento del comitato di esperti, fermo restando che ai predetti
esperti non puo' essere attribuita alcuna indennita' o emolumento
comunque denominato.
3. Al fine della diffusione di un'adeguata
informazione agli utenti e della realizzazione di un sistema di
monitoraggio permanente sui premi relativi all'assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, il Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti e' autorizzato a stipulare apposita
convenzione con l'Istituto nazionale di statistica e a co-finanziare,
secondo modalita' e criteri stabiliti con decreto del Ministro delle
attivita' produttive, programmi di informazione e orientamento
rivolti agli utenti dei servizi assicurativi promossi dalle
associazioni dei consumatori e degli utenti, a valere sulle
disponibilita' finanziarie assegnate al Consiglio stesso dalla legge
istitutiva.
Art.
137.
Danno patrimoniale
1. Nel caso di danno alla persona,
quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza
dell'inabilita' temporanea o dell'invalidita' permanente su un
reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina,
per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro,
maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle
ritenute di legge, che risulta il piu' elevato tra quelli degli
ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito
netto che risulta il piu' elevato tra quelli dichiarati dal
danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge,
dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi
delle norme di legge.
2. E' in ogni caso ammessa la prova
contraria, ma, quando dalla stessa risulti che il reddito sia
superiore di oltre un quinto rispetto a quello risultante dagli atti
indicati nel comma 1, il giudice ne fa segnalazione al competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate.
3. In tutti gli altri casi il
reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non puo'
essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione
sociale.
Art. 138.
Danno biologico per lesioni di non
lieve entita'
1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di
una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:
a) delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra
dieci
e cento punti;
b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni
singolo punto di invalidita' comprensiva dei coefficienti di
variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso.
2. La
tabella unica nazionale e' redatta secondo i seguenti principi e
criteri:
a) agli effetti della tabella per danno biologico si
intende la lesione temporanea o permanente all'integrita'
psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale
che esplica un'incidenza negativa sulle attivita' quotidiane e sugli
aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacita' di
produrre reddito;
b) la tabella dei valori economici si fonda sul
sistema a punto variabile in funzione dell'eta' e del grado di
invalidita';
c) il valore economico del punto e' funzione
crescente della percentuale di invalidita' e l'incidenza della
menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del
danneggiato cresce in modo piu' che proporzionale rispetto
all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
d) il valore
economico del punto e' funzione decrescente dell'eta' del soggetto,
sulla base delle tavole di mortalita' elaborate dall'ISTAT, al tasso
di rivalutazione pari all'interesse legale;
e) il danno biologico
temporaneo inferiore al cento per cento e' determinato in misura
corrispondente alla percentuale di inabilita' riconosciuta per
ciascun giorno.
3. Qualora la menomazione accertata incida in
maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali
personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi della tabella
unica nazionale puo' essere aumentato dal giudice sino al trenta per
cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive
del danneggiato.
4. Gli importi stabiliti nella tabella unica
nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro delle
attivita' produttive, in misura corrispondente alla variazione
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati accertata dall'ISTAT.
Art. 139.
Danno
biologico per lesioni di lieve entita'
1. Il risarcimento del
danno biologico per lesioni di lieve entita', derivanti da sinistri
conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e'
effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di
danno biologico permanente, e' liquidato per i postumi da lesioni
pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura
piu' che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di
invalidita'; tale importo e' calcolato in base all'applicazione a
ciascun punto percentuale di invalidita' del relativo coefficiente
secondo la correlazione esposta nel comma 6. L'importo cosi'
determinato si riduce con il crescere dell'eta' del soggetto in
ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di eta' a
partire dall'undicesimo anno di eta'. Il valore del primo punto e'
pari ad euro seicentosettantaquattro virgola settantotto;
b) a
titolo di danno biologico temporaneo, e' liquidato un importo di euro
trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilita'
assoluta; in caso di inabilita' temporanea inferiore al cento per
cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla
percentuale di inabilita' riconosciuta per ciascun giorno.
2.
Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la
lesione temporanea o permanente all'integrita' psico-fisica della
persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica
un'incidenza negativa sulle attivita' quotidiane e sugli aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da
eventuali ripercussioni sulla sua capacita' di produrre reddito.
3.
L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 puo'
essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto,
con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del
danneggiato.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro
delle attivita' produttive, si provvede alla predisposizione di una
specifica tabella delle menomazioni alla integrita' psicofisica
comprese tra uno e nove punti di invalidita'.
5. Gli importi
indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del
Ministro delle attivita' produttive, in misura corrispondente alla
variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.
6. Ai fini
del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto
percentuale di invalidita' pari a 1 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidita'
pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un
punto percentuale di invalidita' pari a 3 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidita'
pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un
punto percentuale di invalidita' pari a 5 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidita'
pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un
punto percentuale di invalidita' pari a 7 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidita'
pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un
punto percentuale di invalidita' pari a 9 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 2,3.
Art. 140.
Pluralita' di
danneggiati e supero del massimale
1. Qualora vi siano piu'
persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto
dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone
danneggiate nei confronti dell'impresa di assicurazione sono
proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme
assicurate.
2. L'impresa di assicurazione che, decorsi trenta
giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre persone
danneggiate, pur avendone ricercata l'identificazione con la normale
diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota
spettante, risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti
dell'eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata.
3.
Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui
credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi
abbia ricevuto il risarcimento dall'impresa di assicurazione, quanto
sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1.
4. Nei giudizi
promossi fra l'impresa di assicurazione e le persone danneggiate
sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l'articolo 102 del
codice di procedura civile. L'impresa di assicurazione puo'
effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con
effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto
al risarcimento, se il deposito e' irrevocabile e vincolato a favore
di tutti i danneggiati.
Art.
141.
Risarcimento del terzo trasportato
1. Salva l'ipotesi
di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo
trasportato e' risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo
sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale
minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a
prescindere dall'accertamento della responsabilita' dei conducenti
dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento
dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di
assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo
e' coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per
ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti
dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al
momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista
dall'articolo 148.
3. L'azione diretta avente ad oggetto il
risarcimento e' esercitata nei confronti dell'impresa di
assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al
momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa
di assicurazione del responsabile civile puo' intervenire nel
giudizio e puo' estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo,
riconoscendo la responsabilita' del proprio assicurato. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
4. L'impresa
di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa
nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile
nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150.
Art.
142.
Diritto di surroga dell'assicuratore sociale
1.
Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente
gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere
direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese
sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle
leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione,
sempreche' non sia gia' stato pagato il risarcimento al danneggiato,
on l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3.
2.
Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'impresa di
assicurazione e' tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione
attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da
parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.
Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni,
l'impresa di assicurazione e' tenuta a darne comunicazione al
competente ente di assicurazione sociale e potra' procedere alla
liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea
a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da
erogare.
3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di
cui al comma 2 senza che l'ente di assicurazione sociale abbia
dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato,
l'impresa di assicurazione potra' disporre la liquidazione definitiva
in favore del danneggiato. L'ente di assicurazione sociale ha diritto
di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri
sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato
l'azione di surrogazione.
4. In ogni caso l'ente gestore
dell'assicurazione sociale non puo' esercitare l'azione surrogatoria
con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni
alla persona non altrimenti risarciti.
Art.
143.
Denuncia di sinistro
1. Nel
caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia
obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se
persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il
sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del
modulo fornito dalla medesima, il cui modello e' approvato
dall'ISVAP. In caso di mancata presentazione della denuncia di
sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso
avviso di sinistro.
2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente
da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo
prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il
sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalita' e con
le conseguenze risultanti dal modulo stesso.
Art.
144.
Azione diretta del danneggiato
1. Il danneggiato per
sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante,
per i quali vi e' obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il
risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione
del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali e'
stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero massimale di
polizza l'impresa di assicurazione non puo' opporre al danneggiato
eccezioni derivanti dal contratto, ne' clausole che prevedano
l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno.
L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso
l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente
diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel
giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione e' chiamato anche
il responsabile del danno.
4. L'azione diretta che spetta al
danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione e' soggetta
al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il
responsabile.
Art. 145.
Proponibilita' dell'azione di
risarcimento
1. Nel caso si applichi la procedura di cui
all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati
dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi e'
obbligo di assicurazione, puo' essere proposta solo dopo che siano
decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla
persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto
all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per
conoscenza, avendo osservato le modalita' ed i contenuti previsti
all'articolo 148.
2. Nel caso in cui si applichi la procedura di
cui all'articolo 149 l'azione per il risarcimento dei danni causati
dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi e'
obbligo di assicurazione, puo' essere proposta solo dopo che siano
decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla
persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto
alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per
conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto,
avendo osservato le modalita' ed i contenuti previsti dagli articoli
149 e 150.
Art. 146.
Diritto di accesso agli atti
1.
Fermo restando quanto previsto per l'accesso ai singoli dati
personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le
imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai
danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei
procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni
che li riguardano.
2. L'esercizio del diritto di accesso non e'
consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che
evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. E' invece
sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra l'impresa e il
richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla legge
all'autorita' giudiziaria.
3. Se, entro sessanta giorni dalla
richiesta scritta, l'assicurato o il danneggiato non e' messo in
condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia
a sue spese, puo' inoltrare reclamo all'ISVAP anche al fine di veder
garantito il proprio diritto.
4. Il Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro della giustizia, con
regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia
degli atti soggetti e di quelli esclusi dall'accesso e determina gli
obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti, nonche' i
termini e le altre condizioni per l'esercizio del diritto di cui al
comma 1.
Art. 147.
Stato di bisogno del danneggiato
1.
Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al
risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato
di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da
imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.
2. Il giudice
civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario
accertamento risultino gravi elementi di responsabilita' a carico del
conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede
all'assegnazione della somma ai sensi del comma 1, nei limiti dei
quattro quinti della presumibile entita' del risarcimento che sara'
liquidato con la sentenza. Se la causa civile e' sospesa ai sensi
dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale, l'istanza
e' proposta al presidente del tribunale dinanzi al quale e' pendente
la causa.
3. L'istanza puo' essere riproposta nel corso del
giudizio.
4. L'ordinanza e' irrevocabile fino alla decisione del
merito.
Art.
148.
Procedura di risarcimento
1. Per i sinistri con soli
danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le
modalita' indicate nell'articolo 145, deve essere corredata dalla
denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare
l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento
e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono
disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del danno.
Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione,
l'impresa di assicurazione formula
al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica
specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il
termine di sessanta giorni e' ridotto a trenta quando il modulo di
denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel
sinistro.
2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta
per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui
non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che
abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di
risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi
diritto con le modalita' indicate al comma 1. La richiesta deve
contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al
risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si e'
verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini
dell'accertamento e della valutazione del danno da parte
dell'impresa, dai dati relativi all'eta', all'attivita' del
danneggiato, al suo reddito, all'entita' delle lesioni subite, da
attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza
postumi permanenti, nonche' dalla dichiarazione ai sensi
dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di
famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione e' tenuta a
provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni
dalla ricezione di tale documentazione.
3. Il danneggiato,
pendenti i termini di cui al comma 2 e fattosalvo quanto stabilito al
comma 5, non puo' rifiutare gli accertamenti strettamente necessari
alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa.
Qualora cio' accada, i termini di cui al comma 2 sono sospesi.
4.
L'impresa di assicurazione puo' richiedere ai competenti organi di
polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalita'
dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla
targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma e'
tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in
caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni
personali o il decesso.
5. In caso di richiesta incompleta
l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta
giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in
tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla
data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
6. Se il
danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa
provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della
comunicazione.
7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la
somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare
l'offerta. La somma in tal modo corrisposta e' imputata nella
liquidazione definitiva del danno.
8. Decorsi trenta giorni dalla
comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna
risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con
le stesse modalita', tempi ed effetti di cui al comma 7.
9. Agli
effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, l'impresa di assicurazione non puo' opporre al danneggiato
l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di
avviso del sinistro di cui all'articolo 1913 del codice civile.
10.
In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta
ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla meta' di quella
liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il
giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia
della sentenza all'ISVAP per gli accertamenti relativi all'osservanza
delle disposizioni del presente capo.
11. L'impresa, quando
corrisponde compensi professionali per l'eventuale assistenza
prestata da professionisti, e' tenuta a richiedere la documentazione
probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il
corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella
quietanza di liquidazione. L'impresa, che abbia provveduto
direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne
da' comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto.
Art.
149.
Procedura di risarcimento diretto
1. In caso di
sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la
responsabilita' civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni
ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono
rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione
che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2.
La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo
nonche' i danni alle cose trasportate di proprieta' dell'assicurato o
del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito
dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite
previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri
che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento
del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato
dall'articolo 141.
3. L'impresa, a seguito della presentazione
della richiesta di risarcimento diretto, e' obbligata a provvedere
alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione
del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei
rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di
accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al
pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e
il danneggiato e' tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida
anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa
di assicurazione.
5. L'impresa di assicurazione, entro quindici
giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia
comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire
alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta e' imputata
all'eventuale liquidazione definitiva del danno.
6. In caso di
comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto
ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di
offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato
accordo, il danneggiato puo' proporre l'azione diretta di cui
all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa
di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del
responsabile puo' chiedere di intervenire nel giudizio e puo'
estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilita' del
proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva
regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto
previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.
Art.
150.
Disciplina del sistema di risarcimento diretto
1. Con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
delle attivita' produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:
a) i
criteri di determinazione del grado di responsabilita' delle parti
anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di
assicurazione;
b) il contenuto e le modalita' di presentazione
della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il
risarcimento del danno;
c) le modalita', le condizioni e gli
adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del
danno;
d) i limiti e le condizioni di risarcibilita' dei danni
accessori;
e) i principi per la cooperazione tra le imprese di
assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal
sistema di risarcimento diretto.
2. Le disposizioni relative alla
procedura prevista dall'articolo 149 non si applicano alle imprese di
assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel
territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo
che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento
diretto.
3. L'ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e
sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei
danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione
e la stabilita' delle imprese.
Art.
151.
Procedura
1. Il presente capo stabilisce disposizioni
specifiche relative agli aventi diritto al risarcimento per danni a
cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro
diverso da quello di residenza degli stessi, provocati dall'uso di
veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato
membro.
2. Fatte salve la legislazione di Stati terzi in materia
di responsabilita' civile e le norme di diritto internazionale
privato, le disposizioni del presente capo si applicano anche ai
residenti in uno Stato membro aventi diritto al risarcimento per
danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in Stati
terzi i cui uffici nazionali di assicurazione hanno aderito al
sistema della carta verde, ogniqualvolta tali sinistri siano
provocati dall'uso di
veicoli che sono assicurati e stazionano
abitualmente in uno Stato membro.
3. Gli articoli 152, 296, 297,
298 e 299 si applicano soltanto nel caso di incidenti causati dalla
circolazione di un veicolo assicurato tramite uno stabilimento
situato in uno Stato membro diverso da quello di residenza della
persona avente diritto al risarcimento e stazionante abitualmente in
uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente
diritto al risarcimento.
4. Gli articoli 300 e 301 si applicano
anche agli incidenti provocati dai veicoli di Stati terzi ammessi
alla circolazione nel territorio comunitario ed assicurati nel
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 125.
5. Nelle
ipotesi di cui al presente articolo gli aventi diritto al
risarcimento possono agire direttamente contro l'impresa di
assicurazione che copre la responsabilita' civile del
responsabile.
Art. 152.
Mandatario per la liquidazione
dei sinistri
1. L'impresa di assicurazione comunica
tempestivamente ai centri di informazione di tutti gli Stati membri
il nome e l'indirizzo del proprio mandatario per la liquidazione dei
sinistri designato in ciascuno Stato membro.
2. Il mandatario
risiede o e' stabilito nel territorio dello Stato membro per il quale
e' designato e si rivolge agli aventi diritto al risarcimento nella o
nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza degli
stessi.
3. Il mandatario, che puo' operare per conto di una o piu'
imprese di assicurazione, acquisisce tutte le informazioni necessarie
ai fini della liquidazione dei sinistri e adotta tutte le misure
necessarie per gestire la liquidazione stessa.
4. La nomina del
mandatario non esclude la facolta' per il danneggiato di rivolgere la
richiesta di risarcimento direttamente al responsabile del sinistro
ovvero anche all'impresa di assicurazione con la quale e' assicurato
il veicolo il cui uso ha provocato il sinistro.
5. L'impresa di
assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario,
entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento,
comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata
ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.
Art.
153.
Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica
1.
I soggetti residenti nel territorio della Repubblica, che sono
danneggiati da sinistri della circolazione stradale provocati da
veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato
membro e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della carta
verde, hanno diritto di richiedere il risarcimento del danno oltre
che al responsabile del sinistro anche all'impresa di assicurazione
con la quale e' assicurato il veicolo che ha causato il sinistro
ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della
Repubblica.
2. In caso di mancata designazione del mandatario da
parte dell'impresa di assicurazione con la quale e' assicurato il
veicolo che ha causato il sinistro e nei casi di inadempimento a
quanto disposto dall'articolo 152, comma 5, il danneggiato puo'
rivolgersi all'Organismo di indennizzo italiano secondo quanto
previsto all'articolo 298.
Art. 154.
Centro di
informazione italiano
1. E' istituito presso l'ISVAP il Centro
di informazione italiano per consentire agli aventi diritto di
chiedere il risarcimento a seguito di un sinistro derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore nei casi previsti dall'articolo
151. A tale fine l'ISVAP puo' stipulare apposite convenzioni a titolo
gratuito con enti pubblici o privati che gia' detengano e gestiscano
le informazioni di cui al comma 2, per l'organizzazione e il
funzionamento del Centro di informazione italiano.
2. Il Centro di
informazione italiano e' incaricato di tenere un registro da cui
risulta:
a) la targa di immatricolazione di ogni veicolo che
staziona abitualmente nel territorio della Repubblica;
b) i numeri
e la data di scadenza delle polizze di assicurazione che coprono la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione di detti veicoli
per i rischi di cui al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3,
diversi dalla responsabilita' del vettore;
c) le imprese di
assicurazione che coprono la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione di tali veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui
all'articolo 2, comma 3, diversi dalla responsabilita' del vettore, e
i mandatari per la liquidazione dei sinistri designati da tali
imprese di assicurazione conformemente all'articolo 152.
3. Il
Centro di informazione italiano assiste gli aventi diritto al
risarcimento nell'accesso alle informazioni di cui al comma 2,
lettere a), b) e c).
4. Le imprese di assicurazione che coprono la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli, che
stazionano abitualmente nel territorio della Repubblica, sono tenute
a comunicare in via sistematica i dati relativi ai numeri di targa
dei veicoli assicurati, ai numeri di polizza, alla data di cessazione
della copertura assicurativa, ai nominativi dei mandatari per la
liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato membro e,
a richiesta, tempestivamente i dati relativi al nome ed indirizzo
del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di
riservato dominio o del locatario in caso di locazione
finanziaria.
5. Le procedure, i tempi e le modalita' di invio dei
dati da parte delle imprese di assicurazione, le modalita' del
relativo trattamento dei dati e di gestione del Centro di
informazione italiano, anche nei confronti degli interessati e degli
aventi diritto alle informazioni, nonche' le modalita' di accesso
alle informazioni per le imprese di assicurazione ed i mandatari per
la liquidazione dei sinistri, sono definite con regolamento adottato
dall'ISVAP, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Con lo stesso regolamento sono individuati i dati contenuti nella
banca dati sinistri, di cui all'articolo 135, che sono oggetto di
trattamento anche da parte del Centro di informazione italiano, con
esclusione dei dati sensibili.
6. Per le esigenze di funzionamento
del Centro di informazione italiano, l'ISVAP e' autorizzato, ai sensi
del codice in materia di protezione dei dati personali, ad avvalersi
dei dati trattati per le finalita' della banca dati sinistri.
L'ISVAP, con regolamento, organizza la banca dati sinistri al fine di
coordinare il trattamento dei dati con le esigenze del Centro di
informazione italiano.
7. Il trattamento e la comunicazione dei
dati personali sono consentiti, con esclusione dei dati personali
sensibili ai sensi del codice in materia di protezione dei dati
personali, nei limiti stabiliti dal presente capo. Le informazioni di
cui al comma 2 sono conservate per un periodo di sette anni dalla
data di cessazione dell'immatricolazione del veicolo o di scadenza
del contratto di assicurazione.
8. Il Centro di informazione
coopera con i centri di informazione istituiti dagli altri Stati
membri per l'attuazione delle disposizioni previste dall'ordinamento
comunitario.
Art. 155.
Accesso al Centro di informazione
italiano
1. I danneggiati, a seguito dei sinistri previsti
all'articolo 151, hanno diritto di richiedere al Centro di
informazione italiano entro sette anni dalla data del sinistro:
a)
nome ed indirizzo dell'impresa di assicurazione;
b) numero della
polizza di assicurazione e data di scadenza della stessa;
c) nome
ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri
dell'impresa di assicurazione nello Stato membro di residenza degli
aventi diritto al risarcimento, nei casi in cui:
1) gli stessi
risiedono nel territorio della Repubblica;
2) il veicolo che ha
causato il sinistro stazioni abitualmente nel territorio della
Repubblica;
3) il sinistro sia avvenuto nel territorio della
Repubblica.
2. Nel caso in cui gli aventi diritto al risarcimento
richiedano al Centro di informazione italiano il nome e l'indirizzo
del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di
riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria
del veicolo che ha causato il sinistro, il Centro stesso, se gli
aventi diritto hanno un interesse giuridicamente tutelato ad ottenere
tali informazioni, si rivolge in particolare:
a) all'impresa di
assicurazione;
b) all'ente di immatricolazione del veicolo.
3.
Fermi restando i poteri dell'autorita' giudiziaria, le forze di
polizia nonche' gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12
del codice della strada e le pubbliche amministrazioni competenti in
materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel
settore delle assicurazioni obbligatorie hanno accesso gratuito ai
dati del Centro di informazione italiano. Le imprese di
assicurazione, l'Ufficio centrale italiano e l'Organismo di
indennizzo italiano possono richiedere al Centro di informazione
italiano i dati per i quali hanno interesse motivato.
4. L'ISVAP
ha accesso gratuito ai dati relativi ai veicoli ed ai nomi dei
proprietari dei veicoli contenuti nei pubblici registri e ai dati
dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225, comma
1, lettera b), e 226, commi 5 e seguenti, del codice della strada.
5.
Il Centro di informazione italiano coopera con i centri di
informazione istituiti dagli altri Stati membri per l'attuazione
delle disposizioni previste dall'ordinamento comunitario.
Art.
156.
Attivita' peritale
1. L'attivita' professionale di
perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose
derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a
motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non
puo' essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui
all'articolo 157.
2. Le imprese di assicurazione possono
effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose
derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a
motore e dei natanti.
3. Nell'esecuzione dell'incarico i periti
devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza.
Art.
157.
Ruolo dei periti assicurativi
1. L'ISVAP cura
l'istituzione e il funzionamento del ruolo e determina, con
regolamento, gli obblighi di comunicazione, la procedura di
iscrizione e di cancellazione e le forme di pubblicita' piu' idonee
ad assicurare l'accesso pubblico al ruolo.
2. Nel ruolo sono
iscritti i periti assicurativi che esercitano l'attivita' in proprio
e che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 158.
Art.
158.
Requisiti per l'iscrizione
1. Per ottenere
l'iscrizione nel ruolo la persona fisica deve essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili;
b) non aver
riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di
applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice
di procedura penale, per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la
fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il
commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena
della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a
tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata
la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel
massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna
irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria
dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore
a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
c)
non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la
riabilitazione, ne' essere stato presidente, amministratore con
delega di poteri, direttore generale, sindaco di societa' od enti che
siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato
preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre
esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo
restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi
all'adozione dei provvedimenti stessi;
d) non versare nelle
situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall'articolo
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
e)
aver conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore o di
laurea triennale;
f) aver svolto tirocinio di durata biennale
presso un perito abilitato;
g) aver superato una prova di
idoneita' secondo quanto previsto dal comma 3.
2. Fermo il
disposto dell'articolo 156, non possono esercitare l'attivita' di
perito assicurativo ne' essere iscritti nel ruolo gli intermediari di
assicurazione e di riassicurazione, i riparatori di veicoli e di
natanti e i pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno
ovvero a tempo parziale, quando superi la meta' dell'orario
lavorativo a tempo pieno.
3. Ai fini dell'iscrizione, il perito
deve possedere adeguate cognizioni e capacita' professionali, che
sono accertate dall'ISVAP tramite una prova di idoneita', consistente
in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti
nell'esercizio dell'attivita'. L'ISVAP determina, con regolamento, i
titoli di ammissione e le modalita' di svolgimento della prova
valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.
Art.
159.
Cancellazione dal ruolo
1. La cancellazione dal ruolo
e' disposta dall'ISVAP, con provvedimento motivato, in caso di:
a)
rinuncia all'iscrizione;
b) perdita di uno dei requisiti di cui
all'articolo 158, comma 1, lettere a), b), c) e d);
c)
sopravvenuta incompatibilita' ai sensi dell'articolo 158, comma 2;
d)
radiazione;
e) mancato versamento del contributo di vigilanza di
cui all'articolo 337, nonostante apposita diffida disposta
dall'ISVAP.
2. Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche
se richiesta dal perito, fino a quando sia in corso un procedimento
disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori
propedeutici all'avvio del medesimo.
Art.
160.
Reiscrizione
1. Il perito, che sia stato cancellato
dal ruolo a seguito del provvedimento di radiazione, puo' richiedere
di esservi iscritto nuovamente, purche' siano decorsi almeno cinque
anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui all'articolo
158, commi 1 e 2.
2. In caso di cancellazione derivante da
condanna irrevocabile o da fallimento, il perito puo' essere
nuovamente iscritto al ruolo soltanto se ne sia intervenuta la
riabilitazione.
3. Il perito, la cui iscrizione sia stata
cancellata per mancato versamento del contributo di vigilanza, puo'
essere iscritto nuovamente purche' abbia provveduto al pagamento di
quanto non corrisposto sino alla cancellazione.
4. Se il perito,
intervenuta la cancellazione dal ruolo, chiede una nuova iscrizione,
essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti
di cui all'articolo 158, commi 1 e 2, rimanendo valida l'idoneita'
gia' conseguita.
Art.
161.
Coassicurazione comunitaria
1.
Le assicurazioni contro i danni stipulate per la copertura di rischi
situati nel territorio della Repubblica possono essere ripartite in
coassicurazione comunitaria, per quote determinate, tra imprese che
hanno la sede legale in altri Stati membri o in Stati aderenti allo
Spazio economico europeo, a condizione che almeno una delle imprese
sia stabilita in uno Stato membro diverso da quello del
coassicuratore delegatario e i rischi da coprire siano quelli
rientranti tra i grandi rischi di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera r).
Art. 162.
Determinazione dell'oggetto della
delega
1. Le assicurazioni sono stipulate con contratto unico,
sottoscritto da tutti i coassicuratori, per una stessa durata e con
premio globale.
2. La delega e' attribuita ad uno dei
coassicuratori affinche' curi la gestione del contratto per conto e
nell'interesse di tutti.
3. Il coassicuratore delegatario esercita
tutte le attribuzioni previste con la delega e quelle spettanti
secondo gli usi.
4. Il coassicuratore delegatario determina le
condizioni di assicurazione ed il tasso del premio da applicare al
contratto.
Art.
163.
Requisiti particolari
1. L'impresa che esercita
l'assicurazione di tutela legale osserva nei rapporti con gli
assicurati le disposizioni previste agli articoli 173 e 174 e
rispetta i requisiti per la gestione dei sinistri di cui all'articolo
164.
2. La disciplina di cui al presente capo non si applica alle
assicurazioni di tutela legale che concernono controversie derivanti
dall'utilizzazione di navi marittime o connesse comunque a tale
utilizzazione ed all'attivita' esercitata dall'impresa di
assicurazione della responsabilita' civile per resistere all'azione
dei danneggiati ai sensi dell'articolo 1917 del codice civile.
Art.
164.
Modalita' per la gestione dei sinistri
1. L'impresa
che esercita l'attivita' assicurativa nel ramo tutela legale adotta,
per la gestione dei sinistri e per la relativa attivita' di
consulenza, una delle modalita', di cui deve essere data preventiva
comunicazione all'ISVAP, previste dal comma 2.
2. L'impresa
puo':
a) svolgere direttamente l'attivita' di gestione dei
sinistri e quella di consulenza;
b) affidarla ad un'impresa
distinta;
c) prevedere nel contratto il diritto per l'assicurato
di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non
appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'impresa di
assicurazione, a un avvocato o ad altro professionista abilitato
dalla legge da lui scelto.
3. Qualora l'impresa si avvalga della
facolta' di cui al comma 2, lettera a), devono ricorrere
congiuntamente le seguenti condizioni:
a) se l'impresa e'
multiramo, il personale di cui si avvale non deve svolgere, per conto
della stessa, attivita' di gestione dei sinistri o di consulenza in
un altro ramo esercitato dall'impresa;
b) indipendentemente dal
fatto che l'impresa sia multiramo o specializzata, il personale non
deve svolgere, per conto di altra impresa autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni contro i danni che abbia con la prima legami
finanziari, commerciali o amministrativi, attivita' di gestione dei
sinistri o di consulenza in altri rami esercitati dall'impresa con la
quale intercorrono i predetti legami.
4. L'impresa deve dichiarare
nel contratto se intende avvalersi della facolta' di cui al comma 2,
lettera b), indicando la denominazione sociale dell'impresa alla
quale affida la gestione dei sinistri. Quando l'impresa ha legami con
un'altra impresa che esercita le assicurazioni contro i danni, il
personale incaricato della gestione dei sinistri o della relativa
consulenza non puo' esercitare la stessa o analoga attivita' in altri
rami esercitati da quest'ultima impresa. L'impresa cui sia affidata
la gestione dei sinistri e' soggetta alla vigilanza dell'ISVAP.
5.
L'impresa puo' adottare una diversa modalita' operativa previa
comunicazione all'ISVAP e con effetto solo per i contratti stipulati
successivamente alla comunicazione medesima.
Art.
165.
Raccordo con le
disposizioni del codice civile
1. Fermo restando quanto
diversamente disposto dal presente codice, i contratti di
assicurazione, coassicurazione e riassicurazione rimangono
disciplinati dalle norme del codice civile.
Art.
166.
Criteri di redazione
1. Il contratto e ogni altro
documento consegnato dall'impresa al contraente va redatto in modo
chiaro ed esauriente.
2. Le clausole che indicano decadenze,
nullita' o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del
contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di
particolare evidenza.
Art. 167.
Nullita' dei contratti
conclusi con imprese non autorizzate
1. E' nullo il contratto
di assicurazione stipulato con un'impresa non autorizzata o con
un'impresa alla quale sia fatto divieto di assumere nuovi affari.
2.
La nullita' puo' essere fatta valere solo dal contraente o
dall'assicurato. La pronuncia di nullita' obbliga alla restituzione
dei premi pagati. In ogni caso non sono ripetibili gli indennizzi e
le somme eventualmente corrisposte o dovute dall'impresa agli
assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative.
Art. 168.
Effetti del trasferimento di
portafoglio, della fusione e della scissione
1. Ad
integrazione di quanto previsto dall'articolo 1902, primo comma, del
codice civile, il trasferimento di portafoglio, che sia autorizzato
in conformita' a quanto previsto dagli articoli 198 e 200, non e'
causa di risoluzione dei contratti, ma i contraenti che hanno il
domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio
della Repubblica possono recedere entro il termine di sessanta giorni
dalla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione, se il
trasferimento avviene a favore di un'impresa di assicurazione che ha
la sede legale all'estero oppure a favore di una sede secondaria
all'estero di un'impresa che ha la sede legale nel territorio della
Repubblica.
2. Nei casi previsti dal comma 1, se il trasferimento
riguarda contratti per l'assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti, i soggetti che hanno diritto ad un risarcimento
possono agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali
e' stata stipulata l'assicurazione, nei confronti dell'impresa
italiana cedente sino alla pubblicazione del provvedimento di
autorizzazione rilasciato dall'ISVAP.
3. Ad integrazione di quanto
previsto dall'articolo 1902, primo comma, del codice civile, il
trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri
Stati membri, che sia stato autorizzato dall'autorita' di vigilanza
dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ed effettuato con
l'assenso dell'ISVAP, non e' causa di risoluzione dei contratti
trasferiti, ma i contraenti che hanno il domicilio o, se persone
giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono
recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni
dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 199, comma 6.
4.
Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1902, primo comma,
del codice civile, le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una
fusione o ad una scissione.
Art.
169.
Effetti della liquidazione coatta di imprese di
assicurazione
1. Ad integrazione di quanto previsto
dall'articolo 1902, secondo comma, del codice civile, i contratti di
assicurazione in corso di esecuzione alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione continuano a
coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo.
2. Gli
assicurati hanno facolta' di recesso, dopo la pubblicazione del
provvedimento di liquidazione, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo a quello di
ricevimento della comunicazione da parte della liquidazione.
3. In
deroga al comma 1, i contratti di assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti, in corso di esecuzione alla data di
pubblicazione del provvedimento di liquidazione, continuano, nei
limiti delle somme minime per cui e' obbligatoria l'assicurazione, a
coprire i rischi fino alla scadenza del contratto o del periodo di
tempo per il quale e' stato pagato il premio.
Art. 170.
Divieto di abbinamento
1.
Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a
motore, le imprese non possono subordinare la conclusione di un
contratto per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita'
civile alla conclusione di ulteriori contratti assicurativi, bancari
o finanziari.
2. In deroga al comma 1, al fine di garantire il
recupero della franchigia eventualmente prevista a carico del
contraente, le imprese possono pattuire idonee forme di garanzia, se
le stesse non determinano spese aggiuntive e se il premio risulta
inferiore a quello che sarebbe stato altrimenti applicato in assenza
di franchigia con recupero garantito.
3. In deroga al comma 1, le
imprese possono proporre polizze per l'assicurazione obbligatoria
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
in abbinamento ad altri contratti assicurativi, bancari o finanziari
a condizione che tali proposte non costituiscano l'unica offerta
dell'impresa e siano osservate le disposizioni previste dal testo
unico bancario e dal testo unico dell'intermediazione finanziaria per
l'offerta dei contratti dai medesimi disciplinati.
4. I contratti
conclusi ai sensi dei commi 2 e 3, compresi quelli bancari e
finanziari, possono essere contestualmente risolti dal contraente nel
caso previsto dall'articolo 172.
Art. 171.
Trasferimento
di proprieta' del veicolo o del natante
1. Il trasferimento di
proprieta' del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile
dell'alienante, uno dei seguenti effetti:
a) la risoluzione del
contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di
proprieta', con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al
residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del
contributo obbligatorio di cui all'articolo 334;
b) la cessione
del contratto di assicurazione all'acquirente;
c) la sostituzione
del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o,
rispettivamente, di un altro natante di sua proprieta', previo
l'eventuale conguaglio del premio.
2. Eseguito il trasferimento di
proprieta', l'alienante informa contestualmente l'impresa di
assicurazione e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il
contratto di assicurazione.
3. La garanzia e' valida per il nuovo
veicolo o natante dalla data del rilascio del nuovo certificato e,
ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo o al natante
secondo le modalita' previste dal regolamento adottato, su proposta
dell'ISVAP, dal Ministro delle attivita' produttive.
Art.
172.
Diritto di recesso
1. In caso di variazioni
tariffarie, escluse quelle connesse all'applicazione di regole
evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori al tasso
programmato di inflazione, il contraente puo' recedere
dall'assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con
raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a
mezzo telefax, inviati alla sede dell'impresa o all'intermediario
presso il quale e' stata stipulata la polizza entro il giorno di
scadenza del contratto. In tal caso non si applica a favore del
contraente il termine di tolleranza previsto dall'articolo 1901,
secondo comma, del codice civile.
2. Fatto salvo quanto previsto
dal comma 1, la disdetta del contratto e' inviata a mezzo telefax o
raccomandata almeno quindici giorni prima della data di scadenza
indicata nella polizza. 3. Le disposizioni del presente articolo sono
derogabili esclusivamente in senso piu' favorevole al
contraente.
Art.
173.
Assicurazione di tutela legale
1.
L'assicurazione di tutela legale e' il contratto con il quale
l'impresa di assicurazione, verso pagamento di un premio, si obbliga
a prendere a carico le spese legali peritali o a fornire prestazioni
di altra natura, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi
interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede
extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento
di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento
avanzata nei suoi confronti, purche' non proposta dall'impresa che
presta la copertura assicurativa di tutela legale.
2. Qualora
l'assicurazione di tutela legale sia prestata cumulativamente con
altre assicurazioni, con un unico contratto, il suo contenuto, le
condizioni contrattuali ad essa applicabili ed il relativo premio
debbono essere indicati in un'apposita distinta sezione del
contratto.
Art. 174.
Diritti dell'assicurato
nell'assicurazione di tutela legale
1. Il contratto di
assicurazione di tutela legale deve espressamente prevedere in
funzione di tutela dell'assicurato che il medesimo, qualora necessiti
dell'assistenza di un professionista per la difesa o la
rappresentanza dei propri interessi in un procedimento giudiziario o
amministrativo oppure nel caso di conflitto di interessi con
l'impresa stessa, abbia la facolta' di scelta del professionista,
purche' quest'ultimo sia abilitato secondo la normativa
applicabile.
2. In caso di disaccordo tra l'assicurato e l'impresa
sulla gestione del sinistro, le parti possono adire l'autorita'
giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad
un arbitro che provvede secondo equita'. Tale seconda facolta' deve
essere esplicitamente prevista nel contratto.
3. Fermo restando il
diritto dell'assicurato di avvalersi della facolta' di cui al comma
1, non e' necessario che le condizioni di contratto prevedano
espressamente la medesima facolta' quando sono cumulativamente
soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'assicurazione di tutela
legale e' limitata a controversie derivanti dall'utilizzazione di
veicoli stradali nel territorio della Repubblica;
b) la medesima
e' collegata ad un contratto di assicurazione di assistenza da
prestare in caso di incidente o guasto relativamente allo stesso
veicolo;
c) ne' l'impresa di assicurazione della tutela legale ne'
l'impresa di assicurazione dell'assistenza esercitano il ramo della
responsabilita' civile.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, qualora
l'impresa assicuri per la tutela legale entrambe le parti della
controversia, queste devono essere assistite e rappresentate da
avvocati, o altri soggetti abilitati dalla legislazione vigente,
indipendenti dall'impresa di assicurazione.
5. Ogni qualvolta
sorga un conflitto di interessi tra l'assicurato e l'impresa di
assicurazione o esista disaccordo in merito alla gestione dei
sinistri, l'impresa richiama per iscritto l'attenzione
dell'assicurato sulla possibilita' di avvalersi dei diritti di cui al
presente articolo ovvero sulla possibilita' di avvalersi
dell'arbitrato di cui al comma 2.
Art. 175.
Assicurazione
di assistenza
1. L'assicurazione di assistenza e' il contratto
con il quale l'impresa di assicurazione, verso il pagamento di un
premio, si impegna a fornire all'assicurato una prestazione di
immediato aiuto entro i limiti convenuti nel contratto, nel caso in
cui l'assicurato stesso si trovi in una situazione di difficolta' al
seguito del verificarsi di un evento fortuito.
2. L'aiuto puo'
essere in denaro o in natura. Le prestazioni in natura possono essere
fornite anche utilizzando personale e attrezzature di terzi.
Art.
176.
Revocabilita'
della proposta
1. La proposta relativa ad un contratto
individuale di assicurazione sulla vita di cui ai rami I, II, III e V
dell'articolo 2, comma 1, e' revocabile.
2. Le somme eventualmente
pagate dal contraente devono essere restituite dall'impresa di
assicurazione entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto
comunicazione della revoca.
3. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a
sei mesi.
Art. 177.
Diritto di recesso
1. Il
contraente puo' recedere da un contratto individuale di assicurazione
sulla vita entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto
comunicazione che il contratto e' concluso.
2. L'impresa di
assicurazione deve informare il contraente del diritto di recesso di
cui al comma 1. I termini e le modalita' per l'esercizio dello stesso
devono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel
contratto di assicurazione.
3. L'impresa di assicurazione, entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al
recesso, rimborsa al contraente il premio eventualmente corrisposto,
al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha
avuto effetto. L'impresa di assicurazione ha diritto al rimborso
delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, a
condizione che siano individuate e quantificate nella proposta e nel
contratto.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.
Art.
178.
Inversione dell'onere della prova nei giudizi risarcitori
1.
Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al contraente di un
contratto di assicurazione sulla vita di cui ai rami III e V
dell'articolo 2, comma 1, spetta all'impresa l'onere della prova di
aver agito con la specifica diligenza richiesta.
Art.
179.
Nozione
1. La
capitalizzazione e' il contratto mediante il quale l'impresa di
assicurazione si impegna, senza convenzione relativa alla durata
della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine
prestabilito in corrispettivo di premi, unici o periodici, che sono
effettuati in denaro o mediante altre attivita'.
2. Quando i
contratti prevedono il periodico sorteggio ai fini dell'anticipato
pagamento del capitale convenuto, nei successivi sorteggi deve essere
estratto un numero uguale o crescente di contratti, non superiore,
nell'anno, a cinque per ogni cento contratti emessi. I sorteggi
devono essere effettuati ad intervalli non inferiori al semestre.
3.
I contratti di capitalizzazione non possono avere durata inferiore a
cinque anni. Nel caso di contratti con premi periodici, i versamenti
possono essere stabiliti sia in misura costante sia in misura
variabile, purche' quest'ultima modalita' sia prevista
contrattualmente.
4. Il contraente puo' recedere dal contratto nei
termini e con le modalita' di cui all'articolo 177. Il riscatto e'
consentito a partire dal secondo anno ed a condizione che il
contraente abbia corrisposto il premio per un'intera
annualita'.
Art.
180.
Contratti di assicurazione contro i danni
1. I
contratti di assicurazione contro i danni sono regolati dalla legge
italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo
Stato membro di ubicazione del rischio e' la Repubblica italiana.
2.
Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla
legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti
dall'applicazione di norme imperative.
3. Le disposizioni
specifiche relative ad una assicurazione obbligatoria, previste dallo
Stato che impone l'obbligo, prevalgono su quelle della legge
applicabile al contratto; quando quest'ultimo preveda una garanzia
destinata ad operare in piu' Stati, prevalgono le disposizioni
specifiche dello Stato interessato.
4. I contratti di
assicurazione contro i danni relativi a rischi ubicati in un altro
Stato membro sono regolati dalla legislazione del medesimo Stato.
5.
Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano le
disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla
legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con
legge 18 dicembre 1984, n. 975.
Art.
181.
Contratti di assicurazioni sulla vita
1. I contratti
di assicurazione sulla vita sono regolati dalla legge italiana, ferme
le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro
dell'obbligazione e' la Repubblica italiana.
2. Le parti possono
tuttavia convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di
un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme
imperative.
3. I contratti di assicurazione sulla vita nei quali
lo Stato membro dell'obbligazione e' diverso dalla Repubblica
italiana sono regolati dalla legislazione dello Stato membro
dell'obbligazione.
4. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato
terzo, si applicano le disposizioni della Convenzione di Roma del 19
giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali,
resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975.
Art.
182.
Pubblicita' dei prodotti assicurativi
1.
La pubblicita' utilizzata per i prodotti delle imprese di
assicurazione e' effettuata avendo riguardo alla correttezza
dell'informazione ed alla conformita' rispetto al contenuto della
nota informativa e delle condizioni di contratto cui i prodotti
stessi si riferiscono.
2. I medesimi principi sono rispettati
anche quando la pubblicita' sia autonomamente effettuata dagli
intermediari.
3. L'ISVAP puo' richiedere, in via non sistematica,
la trasmissione del materiale pubblicitario, nelle sue diverse forme,
che e' utilizzato dalle imprese e dagli intermediari.
4. L'ISVAP
sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta
giorni, la diffusione della pubblicita' in caso di fondato sospetto
di violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e
correttezza.
5. L'ISVAP vieta la diffusione della pubblicita' in
caso di accertata violazione delle disposizioni in materia di
trasparenza e correttezza.
6. L'ISVAP vieta la commercializzazione
dei prodotti in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui
ai commi 4 e 5 secondo quanto previsto all'articolo 184, comma 2.
7.
L'ISVAP, con regolamento, stabilisce i criteri di riconoscibilita'
della pubblicita' e di chiarezza e correttezza
dell'informazione.
Art. 183.
Regole di comportamento
1.
Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese e gli
intermediari devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e
trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati;
b)
acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le
esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano
sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da
identificare ed evitare conflitti di interesse ove cio' sia
ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in
modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui
possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di
interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio;
d)
realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e
adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e
degli assicurati.
2. L'ISVAP adotta, con regolamento, specifiche
disposizioni relative alla determinazione delle regole di
comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che
l'attivita' si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle
specifiche esigenze dei singoli.
3. L'ISVAP tiene conto, nel
regolamento, delle differenti esigenze di protezione dei contraenti e
degli assicurati, nonche' della natura dei rischi e delle
obbligazioni assunte dall'impresa, individua le categorie di soggetti
che non necessitano in tutto o in parte della protezione riservata
alla clientela non qualificata e determina modalita', limiti e
condizioni di applicazione delle medesime disposizioni nell'offerta e
nell'esecuzione dei contratti di assicurazione dei rami danni,
tenendo in considerazione le particolari caratteristiche delle varie
tipologie di rischio.
Art. 184.
Misure cautelari ed
interdittive
1. Avuto riguardo all'obiettivo di protezione
degli assicurati, l'ISVAP sospende in via cautelare, per un periodo
non superiore a novanta giorni, la commercializzazione del prodotto
in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del
presente titolo o delle relative norme di attuazione.
2. L'ISVAP
vieta la commercializzazione in caso di accertata violazione delle
disposizioni indicate al comma 1 e dispone, a cura e spese
dell'impresa o dell'intermediario interessato, la diffusione al
pubblico, mediante le forme piu' utili alla generale conoscibilita',
dei provvedimenti adottati.
Art.
185.
Nota informativa
1. Le
imprese di assicurazione italiane e quelle estere operanti nel
territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che in
regime di liberta' di prestazione di servizi, consegnano al
contraente, prima della conclusione del contratto ed unitamente alle
condizioni di assicurazione, una nota informativa predisposta nel
rispetto delle disposizioni del presente articolo.
2. La nota
informativa contiene le informazioni, diverse da quelle
pubblicitarie, che sono necessarie, a seconda delle caratteristiche
dei prodotti e dell'impresa di assicurazione, affinche' il contraente
e l'assicurato possano pervenire a un fondato giudizio sui diritti e
gli obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla situazione
patrimoniale dell'impresa.
3. L'ISVAP disciplina, con regolamento,
il contenuto e lo schema della nota informativa in modo tale che
siano previste, oltre alle indicazioni relative all'impresa, le
informazioni sul contratto con particolare riguardo alle garanzie e
alle obbligazioni assunte dall'impresa, alle nullita', alle
decadenze, alle esclusioni e alle limitazioni della garanzia e alle
rivalse, ai diritti e agli obblighi in corso di contratto e in caso
di sinistro, alla legge applicabile ed ai termini di prescrizione dei
diritti, alla procedura da seguire in caso di reclamo e all'organismo
o all'autorita' eventualmente competente.
4. Nelle assicurazioni
di cui ai rami I, II, III, IV e V dell'articolo 2, comma 1, l'ISVAP
determina, con regolamento, le informazioni supplementari che sono
necessarie alla piena comprensione delle caratteristiche essenziali
del contratto con particolare riguardo ai costi ed ai rischi del
contratto ed alle operazioni in conflitto di interesse. Al contraente
di un'assicurazione sulla vita sono altresi' comunicate, per tutto il
periodo di durata del contratto, le informazioni indicate nel
regolamento adottato dall'ISVAP con particolare riguardo alle spese,
alla composizione ed ai risultati della gestione delle attivita'
nelle quali e' investito il premio o il capitale assicurato.
Art.
186.
Interpello sulla nota informativa
1. L'impresa puo'
trasmettere preventivamente all'ISVAP la nota informativa, unitamente
alle condizioni di contratto, allo scopo di richiedere un
accertamento sulla corretta applicazione degli obblighi di
informazione previsti dalle disposizioni del presente capo, fermo
restando che la valutazione dell'ISVAP non puo' essere utilizzata, a
fini promozionali, nei rapporti con gli assicurati.
2. L'ISVAP
provvede a rendere nota all'impresa la sua valutazione entro sessanta
giorni dal ricevimento della documentazione, esauriente e completa,
relativa al contratto. Decorso tale termine senza che l'ISVAP si sia
pronunciato con un giudizio negativo o con un giudizio con rilievi ai
sensi del comma 3, la nota informativa si intende conforme agli
obblighi di informazione. L'ISVAP puo' disporre la revoca, previa
notifica all'impresa interessata, qualora vengano meno i presupposti
dell'accertamento ovvero se l'impresa abusa del provvedimento
richiesto. L'ISVAP indica all'impresa le eventuali integrazioni alla
nota informativa.
3. Nel periodo occorrente all'istruttoria e sino
al provvedimento dell'ISVAP l'impresa non procede alla
commercializzazione del prodotto.
4. L'ISVAP stabilisce, con
regolamento, le disposizioni per la comunicazione della nota
informativa, le modalita' da osservare, prima della pubblicazione
della nota informativa, per diffondere notizie o per svolgere
indagini di mercato o per raccogliere intenzioni di sottoscrizione
del contratto e per lo svolgimento della commercializzazione.
Art.
187.
Integrazione della nota informativa
1. L'ISVAP, ferme
restando le disposizioni del presente capo, puo' chiedere all'impresa
di apportare modifiche alla nota informativa utilizzata, quando
occorre fornire informazioni ulteriori e necessarie per la protezione
degli assicurati.
Art.
188.
Poteri di intervento
1. L'ISVAP, per l'esercizio delle
funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e
patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e
sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti del
presente codice, puo':
a) convocare i componenti degli organi
amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione, i legali rappresentanti della
societa' di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per
i rami vita e l'attuario incaricato per l'assicurazione obbligatoria
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
e dei natanti;
b) ordinare la convocazione dell'assemblea, degli
organi amministrativi e di controllo, delle imprese di assicurazione
e di riassicurazione, indicando gli argomenti da inserire all'ordine
del giorno e sottoponendo al loro esame i provvedimenti necessari per
rendere la gestione conforme a legge;
c) procedere direttamente
alla convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di
controllo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, quando
non abbiano ottemperato al provvedimento di cui alla lettera
precedente;
d) convocare i soggetti che svolgono funzioni
parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione per accertamenti esclusivamente
rivolti ai profili assicurativi o riassicurativi.
2. L'ISVAP, per
l'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e
dei regolamenti previsti nel presente codice da parte degli operatori
del mercato assicurativo, puo' convocare i legali rappresentanti
delle societa' che svolgono attivita' di intermediazione ed i
soggetti iscritti al registro degli intermediari ed al ruolo dei
periti assicurativi.
3. L'ISVAP, al fine di conoscere i programmi
e valutare gli impegni a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza
della gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione,
puo' convocare chiunque detenga una partecipazione rilevante in
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
Art.
189.
Poteri di indagine
1. L'ISVAP puo' chiedere
informazioni, ordinare l'esibizione di documenti ed il compimento di
accertamenti e verifiche ritenute necessarie, rivolgendo la richiesta
alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ai soggetti che
svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle
imprese di assicurazione e di riassicurazione per indagini
esclusivamente rivolte ai profili assicurativi o riassicurativi, agli
intermediari assicurativi e riassicurativi, ai periti assicurativi,
nonche' ai soggetti che svolgono attivita' riservate privi di
autorizzazione.
2. L'ISVAP puo' effettuare ispezioni presso le
imprese di assicurazione e di riassicurazione e presso gli uffici
degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei
soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo
operativo delle imprese medesime limitatamente a tale ciclo, dei
periti assicurativi e dei soggetti che svolgono attivita' riservate
privi di autorizzazione.
Art. 190.
Obblighi di
informativa
1. L'ISVAP puo' chiedere ai soggetti vigilati la
comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione
di atti e documenti con i termini e le modalita' da esso stabilite
con regolamento.
2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere
esercitati anche nei confronti della societa' di revisione delle
imprese di assicurazione e di riassicurazione, dell'attuario
revisore, dell'attuario incaricato nei rami vita e dell'attuario
incaricato per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.
L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le modalita' e i termini per la
trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, delle informazioni
previste dai commi 3 e 4.
3. L'organo che svolge la funzione di
controllo in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa
senza indugio l'ISVAP di tutti gli atti o i fatti, che possano
costituire un'irregolarita' nella gestione dell'impresa ovvero una
violazione delle norme che disciplinano l'attivita' assicurativa o
riassicurativa. A tali fini lo statuto dell'impresa,
indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo
adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i
relativi compiti e poteri. Il medesimo organo fornisce all'ISVAP ogni
altro dato o documento richiesto.
4. I soggetti di cui al comma 2
comunicano senza indugio all'ISVAP gli atti o i fatti, rilevati nello
svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave
violazione delle norme disciplinanti l'attivita' delle societa'
sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuita'
dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con
rilievi o una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un
giudizio sul bilancio. I medesimi soggetti forniscono all'ISVAP ogni
altro dato o documento richiesto.
5. Le disposizioni di cui ai
commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche ai soggetti che
esercitano i compiti ivi previsti presso le societa' che controllano
le imprese di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste
controllate ai sensi dell'articolo 72.
Art. 191.
Norme
regolamentari
1. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di
vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle
imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulla trasparenza e
sulla correttezza dei comportamenti delle imprese e degli
intermediari di assicurazione e di riassicurazione, adotta, con i
regolamenti per l'attuazione delle norme contenute nel presente
codice, disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto:
a)
la correttezza della pubblicita', le regole di presentazione e di
comportamento delle imprese e degli intermediari nell'offerta di
prodotti assicurativi, tenuto conto delle differenti esigenze di
protezione degli assicurati;
b) gli obblighi informativi prima
della conclusione e durante l'esecuzione del contratto, ivi compresi
quelli relativi alla promozione e al collocamento, mediante tecniche
di
comunicazione a distanza, dei prodotti assicurativi;
c) la
verifica dell'adeguatezza delle procedure di gestione del rischio,
ivi comprese efficaci procedure amministrative e contabili ed
appropriati meccanismi di controllo interno delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione;
d) l'adeguatezza patrimoniale,
ivi compresa la formazione delle riserve tecniche, la copertura e la
valutazione delle attivita', la composizione ed il calcolo del
margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione;
e) la costituzione e l'amministrazione dei
patrimoni dedicati ad uno specifico affare, nelle forme previste dal
codice civile, delle gestioni separate e dei fondi interni delle
imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita, ivi compresi i
limiti e i divieti relativi all'attivita' di investimento e i
principi e gli schemi da adottare per la valutazione dei beni in cui
e' investito il patrimonio;
f) gli schemi di bilancio, il piano
dei conti, le forme e le modalita' di raccordo fra il sistema
contabile ed il piano dei conti, gli schemi ed il contenuto del
prospetto dimostrativo del margine di solvibilita' e degli altri
modelli di vigilanza derivati dal bilancio di esercizio e consolidato
delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
g)
l'individuazione dei soggetti non sottoposti agli obblighi di
redazione del bilancio consolidato che sono tenuti, ad esclusivi fini
di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato;
h) la vigilanza
supplementare sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione,
ivi compresa la verifica delle operazioni intragruppo ed il calcolo
della solvibilita' corretta delle imprese di assicurazione e delle
societa' che controllano le imprese di assicurazione;
i) le
procedure relative al rilascio dei provvedimenti previsti per
l'accesso all'attivita', per il rispetto delle condizioni di
esercizio, per l'assunzione di partecipazioni e gli assetti
proprietari, per le operazioni straordinarie, per le misure di
salvaguardia, di risanamento e di liquidazione delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione.
2. I regolamenti di cui al
comma 1 si conformano al principio di proporzionalita' per il
raggiungimento del fine con il minor sacrificio per i soggetti
destinatari.
3. I regolamenti devono risultare coerenti con le
finalita' della vigilanza di cui all'articolo 3 e devono tenere conto
delle esigenze di competitivita' e di sviluppo dell'innovazione nello
svolgimento delle attivita' dei soggetti vigilati.
4. I
regolamenti sono adottati nel rispetto di procedure di consultazione
aperte e trasparenti che consentano la conoscibilita' della normativa
in preparazione e dei commenti ricevuti anche mediante pubblicazione
sul sito Internet dell'Istituto. All'avvio della consultazione
l'ISVAP rende noto lo schema del provvedimento ed i risultati
dell'analisi relativa all'impatto della regolamentazione, che
effettua nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 12 della
legge 29 luglio 2003, n. 229.
5. L'ISVAP puo' richiedere, in ogni
fase del procedimento, il parere del Consiglio di Stato e si esprime
pubblicamente sulle osservazioni ricevute, a seguito della procedura
di consultazione, e sul parere eventualmente richiesto al Consiglio
di Stato. 6. I regolamenti adottati dall'ISVAP sono fra loro
coordinati e formano un'unica raccolta delle istruzioni di
vigilanza.
Art. 192.
Imprese di
assicurazione italiane
1. Le imprese di assicurazione con sede
legale in Italia sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sia per
l'attivita' esercitata nel territorio della Repubblica sia per quella
svolta nel territorio degli altri Stati membri in regime di
stabilimento e di liberta' di prestazione di servizi.
2. L'ISVAP
esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla
costante verifica della situazione tecnica, finanziaria e
patrimoniale dell'impresa, con particolare riferimento alla
sufficienza delle riserve tecniche in rapporto all'insieme
dell'attivita' svolta, alla disponibilita' di attivi congrui ai fini
dell'integrale copertura delle riserve ed al possesso del margine di
solvibilita'. Nei confronti delle imprese autorizzate
all'esercizio
del ramo assistenza la vigilanza dell'ISVAP si
estende anche alle verifiche sul personale e sui mezzi tecnici di cui
le imprese dispongono per fornire la prestazione.
3. L'ISVAP,
anche su segnalazione dell'autorita' di vigilanza dello Stato membro
della sede secondaria o dello Stato membro di prestazione di servizi,
adotta le misure idonee a porre fine alle irregolarita' commesse in
altri Stati membri dalle imprese di assicurazione con sede legale in
Italia o alle attivita' svolte in tali Stati che possano
compromettere la stabilita' finanziaria delle stesse. Delle misure
adottate e' data comunicazione all'autorita' di vigilanza dello Stato
membro di stabilimento o dello Stato membro di prestazione di
servizi.
4. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale
affinche' le imprese di assicurazione che svolgono attivita' in
regime di stabilimento o di prestazione di servizi in Stati terzi
dispongano di un margine di solvibilita' sufficiente, avuto riguardo
anche a tali attivita' e di riserve tecniche adeguate agli impegni
complessivamente assunti.
Art. 193.
Imprese di
assicurazione di altri Stati membri
1. Le imprese di
assicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono
soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorita' dello Stato membro
d'origine anche per l'attivita' svolta, in regime di stabilimento od
in regime di liberta' di prestazione di servizi, nel territorio della
Repubblica.
2. Fermo quanto disposto al comma 1, l'ISVAP, qualora
accerti che l'impresa di assicurazione non rispetta le disposizioni
della legge italiana che e' tenuta ad osservare, ne contesta la
violazione e le ordina di conformarsi alle norme di legge e di
attuazione.
3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di
legge e di attuazione, l'ISVAP ne informa l'autorita' di vigilanza
dello Stato membro di origine, chiedendo che vengano adottate le
misure necessarie a far cessare le violazioni.
4. Quando manchino
o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorita' dello Stato di
origine, quando le irregolarita' commesse possano pregiudicare
interessi generali, ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli
interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative, l'ISVAP puo' adottare nei confronti dell'impresa di
assicurazione, dopo averne informato l'autorita' di vigilanza dello
Stato membro di origine, le misure necessarie, compreso il divieto di
stipulare nuovi contratti in regime di stabilimento o di liberta' di
prestazione di servizi con gli effetti di cui all'articolo 167.
5.
Qualora l'impresa di assicurazione che ha commesso l'infrazione operi
attraverso una sede secondaria o possieda beni nel territorio della
Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle
disposizioni della legge italiana sono adottate nei riguardi della
sede secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.
6.
Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all'esercizio
dell'attivita' in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione
di servizi sono notificate all'impresa interessata. Nelle
comunicazioni con l'ISVAP l'impresa di assicurazione fa uso della
lingua italiana.
7. Delle misure adottate l'ISVAP ordina la
menzione, a spese dell'impresa di assicurazione, su quotidiani o
attraverso altri sistemi di pubblicita' individuati nel
provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario. Dei
provvedimenti adottati l'ISVAP informa l'autorita' di vigilanza dello
Stato membro di origine.
Art. 194.
Imprese di
assicurazione di Stati terzi
1. Le sedi secondarie delle
imprese di assicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono
soggette alla vigilanza dell'ISVAP per l'attivita' svolta nel
territorio della Repubblica.
Art. 195.
Imprese di
riassicurazione
1. Le imprese di riassicurazione che hanno la
sede legale nel territorio della Repubblica sono soggette alla
vigilanza dell'ISVAP sia per l'attivita' esercitata in Italia, sia
per quella svolta in regime di prestazione di servizi nel territorio
degli altri Stati membri o in quello di Stati terzi.
2. Nei
confronti delle imprese di cui al comma 1 l'ISVAP esercita le
funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante
verifica della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa,
con particolare riferimento alla sufficienza delle riserve tecniche
in rapporto all'insieme dell'attivita' svolta ed alla disponibilita'
di attivi congrui ai fini dell'integrale copertura delle stesse.
3.
Le medesime disposizioni si applicano, limitatamente all'attivita'
esercitata nel territorio della Repubblica, alle sedi secondarie di
imprese di riassicurazione di altri Stati membri o di Stati
terzi.
Art. 196.
Modificazioni statutarie
1.
L'ISVAP approva, nel rispetto della procedura stabilita con
regolamento, le modificazioni degli statuti delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione quando non contrastino con una
sana e prudente gestione.
2. Non si puo' dare corso all'iscrizione
nel registro delle imprese se non consti l'approvazione prevista dal
comma 1.
Art. 197.
Vigilanza sull'attuazione del
programma di attivita'
1. Per i primi tre esercizi l'impresa
di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e'
tenuta a presentare all'ISVAP una relazione semestrale relativa
all'esecuzione del programma di attivita'.
2. Qualora dalla
relazione risulti un grave squilibrio nella situazione finanziaria
dell'impresa, l'ISVAP puo' adottare le misure necessarie per il
rispetto del programma e per ristabilire l'equilibrio della
gestione.
3. L'impresa comunica all'ISVAP ogni variazione
apportata al programma di attivita', nonche' ogni variazione
intervenuta nelle persone che ricoprono funzioni di amministrazione,
di direzione e di controllo e nei soggetti che detengono una
partecipazione rilevante nell'impresa di assicurazione. Le eventuali
modifiche del programma di attivita' sono sottoposte all'approvazione
dell'ISVAP secondo la procedura stabilita con regolamento.
4. Le
disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, anche alle sedi secondarie, stabilite nel territorio
della Repubblica, di imprese di assicurazione aventi la sede legale
in Stati terzi, ed alle imprese di riassicurazione con sede legale
nel territorio della Repubblica ed alle sedi secondarie di imprese di
riassicurazione di altri Stati membri o di Stati terzi.
Art.
198.
Trasferimento
del portafoglio di imprese di assicurazione italiane
1. Il
trasferimento, parziale o totale, del portafoglio dell'impresa di
assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e'
sottoposto, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva
dell'ISVAP, secondo la procedura stabilita con regolamento, con
provvedimento da pubblicare nel Bollettino.
2. Se il portafoglio
e' trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha sede legale nel
territorio della Repubblica, l'ISVAP verifica che l'impresa
cessionaria disponga dell'autorizzazione necessaria all'esercizio
delle attivita' trasferite e che disponga, tenuto conto del
trasferimento, delle attivita' a copertura delle riserve tecniche e
del margine di solvibilita' richiesto. Quando il portafoglio
comprende obbligazioni e rischi assunti al di fuori del territorio
della Repubblica, l'ISVAP verifica inoltre che l'impresa soddisfi le
condizioni previste per l'accesso all'attivita' in regime di
stabilimento o di prestazione di servizi nello Stato membro
dell'impresa cedente. Se il trasferimento comprende il portafoglio di
sedi secondarie situate in altri Stati membri, e' necessario il
parere favorevole delle autorita' di vigilanza interessate. Se il
trasferimento comprende contratti stipulati in altri Stati membri in
liberta' di prestazione di servizi, e' altresi' necessario il parere
favorevole delle autorita' di vigilanza degli Stati membri
dell'obbligazione e di ubicazione del rischio.
3. Se il
portafoglio e' trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha la
sede legale in un altro Stato membro, compreso il caso in cui il
portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria della medesima
impresa stabilita in Italia, spetta all'autorita' di vigilanza dello
Stato membro dell'impresa cessionaria attestare all'ISVAP che la
medesima e' autorizzata all'esercizio delle attivita' trasferite e
dispone, tenuto conto del trasferimento, delle attivita' a copertura
delle riserve tecniche e del margine di solvibilita' richiesto.
L'ISVAP verifica, nel caso in cui il portafoglio sia trasferito ad
una sede secondaria situata in un altro Stato membro, che l'impresa
cessionaria rispetti le disposizioni per l'accesso in regime di
liberta' di prestazione di servizi per l'attivita' esercitata nel
territorio della Repubblica a seguito del trasferimento.
4. Se le
autorita' di vigilanza di cui ai commi 2 e 3 non si pronunciano entro
novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'ISVAP,
si considera che esse abbiano dato parere favorevole.
5. Il
portafoglio puo' essere trasferito anche ad imprese di assicurazione
che hanno la sede legale in uno Stato terzo a condizione che:
a)
l'impresa cessionaria sia autorizzata ad esercitare nel territorio
della Repubblica, in regime di stabilimento, le attivita' ad essa
trasferite;
b) il trasferimento sia limitato ai contratti
stipulati dall'impresa cedente nel territorio della Repubblica in
regime di stabilimento;
c) il portafoglio sia attribuito alla sede
secondaria dell'impresa cessionaria costituita nel territorio della
Repubblica;
d) la sede secondaria disponga, tenuto conto del
trasferimento, delle attivita' a copertura delle riserve tecniche e
del margine di solvibilita' richiesto.
Puo' essere trasferito ad
imprese di assicurazione che hanno la sede legale in Stati terzi
anche quella parte del portafoglio che sia costituito da contratti
stipulati, in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di
servizi, nello Stato terzo in cui e' situata la sede legale
dell'impresa cessionaria. Non puo' essere effettuato un trasferimento
di portafoglio ad una sede secondaria dell'impresa di assicurazione
che sia situata in uno Stato terzo.
6. Se il trasferimento e'
effettuato ad un'impresa di assicurazione con sede legale nel
territorio della Repubblica o ad un'impresa di assicurazione con sede
legale in altro Stato, ma a favore di una sede secondaria situata nel
territorio della Repubblica, esso comporta altresi' l'applicazione,
per i rapporti di lavoro in corso alla data del provvedimento di
autorizzazione, delle disposizioni dell'articolo 2112 del codice
civile.
Art.
199.
Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di
altri Stati membri
1. L'impresa di assicurazione di un altro
Stato membro operante nel territorio della Repubblica comunica senza
indugio all'ISVAP di aver richiesto alla propria autorita' di
vigilanza l'autorizzazione al trasferimento del portafoglio dei
contratti conclusi in Italia in regime di stabilimento o in liberta'
di prestazione di servizi.
2. Se il portafoglio e' trasferito ad
un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della
Repubblica, l'ISVAP da' il suo assenso all'autorita' di vigilanza
dello Stato membro dell'impresa cedente, dopo aver verificato che
l'impresa cessionaria e' autorizzata all'esercizio delle attivita'
trasferite e che dispone, tenuto conto del trasferimento, delle
attivita' a copertura delle riserve tecniche e del margine di
solvibilita' richiesto. La medesima procedura si applica se il
portafoglio trasferito da un'impresa di assicurazione di altro Stato
membro all'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica
comprende obbligazioni assunte al di fuori del territorio
italiano.
3. Se il portafoglio e' trasferito ad una sede
secondaria in Italia di un'impresa di assicurazione che ha sede
legale in altro Stato membro, l'ISVAP da' il suo assenso
all'autorita' di vigilanza dello Stato di origine dell'impresa
cedente dopo aver verificato che:
a) l'impresa cessionaria
soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell'attivita' in regime di
stabilimento nel territorio della Repubblica;
b) l'autorita' di
vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha
accertato che l'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del
trasferimento, delle attivita' a copertura delle riserve tecniche e
del margine di solvibilita' richiesto.
4. Se il portafoglio e'
trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha sede legale in un
altro Stato membro o ad una sua sede secondaria stabilita in altro
Stato membro, l'ISVAP da' il suo assenso all'autorita' di vigilanza
dello Stato membro di origine dell'impresa cedente dopo aver
verificato che:
a) l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni
per lo svolgimento dell'attivita' in libera prestazione di servizi
nel territorio della Repubblica;
b) l'autorita' di vigilanza dello
Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che la
cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, delle attivita'
a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilita'
richiesto.
5. Se il portafoglio e' trasferito ad una sede
secondaria nel territorio della Repubblica di un'impresa che ha sede
legale in uno Stato terzo, l'ISVAP da' il suo assenso all'autorita'
di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente dopo
aver verificato che:
a) la sede secondaria e' autorizzata
all'esercizio delle attivita' trasferite;
b) l'autorita' dello
Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che
l'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, delle
attivita' a copertura delle riserve tecniche e del margine di
solvibilita' richiesto.
Non puo' essere effettuato un
trasferimento di portafoglio ad una sede secondaria dell'impresa
cessionaria che sia situata in uno Stato terzo.
6. L'ISVAP
pubblica nel Bollettino un avviso sui pareri resi e sui provvedimenti
emessi dalle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri relativi
ai trasferimenti di portafoglio autorizzati.
Art.
200.
Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di
Stati terzi
1. Il trasferimento, parziale o totale, del
portafoglio della sede secondaria nel territorio della Repubblica di
un'impresa di assicurazione di uno Stato terzo e' sottoposto, a cura
della cedente, all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP, secondo la
procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare
nel Bollettino.
2. Il trasferimento puo' essere effettuato a
favore di:
a) un'impresa avente la sede legale nel territorio
della Repubblica o in un altro Stato membro, a condizione che il
portafoglio ceduto non sia trasferito ad una sede secondaria situata
in uno Stato terzo;
b) un'impresa avente la sede legale in uno
Stato terzo, a condizione che il portafoglio ceduto sia trasferito ad
una sede secondaria della stessa impresa che sia situata nel
territorio della Repubblica.
3. Nel caso di cui al comma 2,
lettera a), l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni
rispettivamente previste all'articolo 198, commi 2 e 3, a seconda che
il trasferimento sia effettuato a favore di un'impresa con sede
legale nel territorio della Repubblica o in quello di altri Stati
membri.
4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l'ISVAP
verifica che la sede secondaria dell'impresa cessionaria sia
autorizzata all'esercizio delle attivita' trasferite e disponga,
tenuto conto del trasferimento, delle attivita' a copertura delle
riserve tecniche e del margine di solvibilita' richiesto. Se il
controllo di solvibilita', relativo alle attivita' esercitate in
stabilimento sul territorio della Repubblica, e' demandato
all'autorita' di vigilanza di un altro Stato membro dove l'impresa e'
altresi' stabilita, la verifica compete alla medesima autorita', che
ne rilascia attestazione all'ISVAP.
5. Ai trasferimenti di
portafoglio disciplinati dal presente articolo si applica l'articolo
198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.
Art.
201.
Fusione e scissione di imprese di assicurazione
1.
L'ISVAP autorizza, secondo la procedura stabilita con regolamento, le
fusioni e le scissioni, alle quali prenda parte almeno un'impresa di
assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, quando
non contrastino con il criterio di sana e prudente gestione. Non si
puo' dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del
progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare
che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti
l'autorizzazione dell'ISVAP.
2. Se la fusione e' attuata per
incorporazione, l'impresa di assicurazione incorporante che ha sede
legale nel territorio della Repubblica deve dimostrare di disporre,
tenuto conto della fusione, delle attivita' a copertura delle riserve
tecniche e del margine di solvibilita' richiesto. Se la fusione da'
luogo alla costituzione di una nuova impresa con sede legale nel
territorio della Repubblica, l'impresa deve disporre
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e
dimostrare di possedere, tenuto conto della fusione, le attivita' a
copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilita'
richiesto.
3. La fusione e' autorizzata dall'ISVAP con
provvedimento da pubblicare nel Bollettino. I provvedimenti che
concedono o rifiutano l'autorizzazione sono specificamente e
adeguatamente motivati e sono comunicati alle imprese interessate.
Qualora alla fusione partecipino imprese di assicurazione aventi la
sede legale in altri Stati membri, l'autorizzazione non puo' essere
data se non dopo che sia stato acquisito il parere favorevole delle
autorita' di vigilanza di tali Stati.
4. Se la fusione da' luogo
all'incorporazione di un'impresa di assicurazione con sede legale nel
territorio della Repubblica in un'impresa con sede legale in altro
Stato membro o alla costituzione di una nuova impresa con sede legale
in un altro Stato membro, l'ISVAP esprime parere favorevole dopo
avere verificato che:
a) l'impresa incorporante, o la nuova
impresa di assicurazione, soddisfa le condizioni relative all'accesso
all'attivita' in regime di stabilimento o di libera prestazione di
servizi;
b) l'impresa incorporante o la nuova impresa di
assicurazione dispongono delle attivita' a copertura delle riserve
tecniche e del margine di solvibilita' richiesto, tenuto conto della
fusione.
Il provvedimento dell'ISVAP e' pubblicato nel
Bollettino.
5. Ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una
fusione o ad una scissione, si applica l'articolo 198, comma 6,
sussistendone le condizioni ivi previste.
6. Per quanto
applicabili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 valgono anche per le
operazioni di scissione.
Art. 202.
Trasferimento del
portafoglio fusione e scissione di imprese di riassicurazione
1.
Il trasferimento del portafoglio dell'impresa di riassicurazione con
sede legale nel territorio della Repubblica e la medesima operazione
effettuata dalla sede secondaria di un'impresa con sede legale in un
altro Stato membro o in uno Stato terzo sono sottoposti, a cura della
cedente, all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP, secondo la
procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare
nel Bollettino. L'ISVAP verifica che l'impresa cessionaria, qualora
stabilita nel territorio della Repubblica, soddisfi le condizioni di
accesso e comunque disponga delle attivita' a copertura delle riserve
tecniche e del margine di solvibilita'
richiesto.
2. La
fusione e la scissione delle imprese di riassicurazione, alle quali
prenda parte almeno un'impresa di riassicurazione con sede legale nel
territorio della Repubblica, e' autorizzata secondo le disposizioni
di cui all'articolo 201, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi richiamata
la corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione. Si
applica l'articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi
previste.
Art. 203.
Autorizzazione relativa all'esercizio
dell'attivita' assicurativa
1. L'ISVAP consulta in via
preliminare le autorita' competenti degli altri Stati membri in
merito al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
richiesta da qualsiasi impresa di assicurazione che si trovi in una
delle seguenti condizioni:
a) sia controllata da un'impresa di
assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;
b) sia
controllata da un'impresa che controlla un'altra impresa di
assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;
c) sia
controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla
un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro.
2.
L'ISVAP, altresi', consulta in via preliminare le autorita'
competenti degli altri Stati membri preposte alla vigilanza degli
enti creditizi e delle imprese di investimento in merito al rilascio
dell'autorizzazione ad un'impresa di assicurazione che si trovi in
una delle seguenti situazioni:
a) sia controllata da una banca o
da un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea;
b)
sia controllata da un'impresa che controlla una banca o un'impresa di
investimento autorizzata nell'Unione europea;
c) sia controllata
dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla una banca o
un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea.
3.
L'ISVAP scambia reciprocamente e fornisce alle altre autorita'
competenti rilevanti ai sensi delle rilevanti disposizioni
dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle
imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario le informazioni
utili a valutare l'idoneita' degli azionisti e la reputazione e
l'esperienza dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di
amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione di un'altra
impresa dello stesso gruppo, anche ai fini delle verifiche delle
condizioni di accesso e di esercizio dell'attivita'.
Art.
204.
Autorizzazione relativa all'assunzione del controllo di
imprese di assicurazione
1. L'ISVAP, nei casi in cui e'
previsto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 68,
consulta in via preliminare le autorita' competenti degli altri Stati
membri allorche' l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia
effettuata da un'acquirente che, in virtu' dell'acquisizione, diventa
un'impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni
dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle
imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, dell'impresa
acquisita o ne acquista comunque il controllo e che, nel contempo,
sia:
a) un'impresa di assicurazione, una banca o un'impresa di
investimento autorizzata in un altro Stato membro;
b) un'impresa
madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni
dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle
imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, delle imprese di
cui alla lettera a);
c) una persona, fisica o giuridica, che
controlla una delle imprese di cui alla lettera a).
Art.
205.
Poteri di indagine in collaborazione con le autorita' di
altri Stati membri
1. L'ISVAP puo' svolgere direttamente, o
attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali
delle sedi secondarie delle imprese di assicurazioni operanti in
regime di stabilimento in un altro Stato membro, dirette a verificare
ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza
sull'impresa. Prima di procedere all'ispezione l'ISVAP informa
l'autorita' di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria, la
quale, ove lo richieda, ha diritto di parteciparvi.
2. L'autorita'
di vigilanza dello Stato membro d'origine di un'impresa di
assicurazioni che opera nel territorio della Repubblica in regime di
stabilimento puo' svolgere direttamente, o attraverso persone
appositamente incaricate, ispezioni nei locali della sede secondaria
da questa costituita, dirette a verificare ogni elemento utile ai
fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa stessa. Prima di
procedere all'ispezione l'autorita' di vigilanza informa l'ISVAP, il
quale, ove lo richieda, ha diritto di partecipare all'ispezione
stessa.
Art. 206.
Assistenza per l'esercizio della
vigilanza supplementare
1. L'ISVAP puo' chiedere alle
autorita' competenti di un altro Stato membro di effettuare
accertamenti ovvero concordare altre modalita' per le verifiche
necessarie all'esercizio della vigilanza supplementare, se intende
acquisire informazioni riguardanti un'impresa avente sede legale in
un altro Stato membro che sia un'impresa di assicurazione controllata
o partecipata dall'impresa di assicurazione soggetta a vigilanza
supplementare, ovvero informazioni che riguardano un'impresa che
sia:
a) un'impresa controllata dall'impresa di assicurazione
soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della
Repubblica;
b) un'impresa controllante l'impresa di assicurazione
soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della
Repubblica;
c) un'impresa controllata da un'impresa controllante
l'impresa di assicurazione soggetta a vigilanza supplementare avente
sede nel territorio della Repubblica o un'impresa comunque con
quest'ultima soggetta a direzione unitaria ai sensi dell'articolo
96.
2. L'autorita' di vigilanza competente di un altro Stato
membro puo' chiedere all'ISVAP di procedere a verifiche ispettive
presso imprese con sede legale nel territorio della Repubblica
comprese nell'area della vigilanza supplementare di competenza
dell'autorita' richiedente. L'ISVAP procede direttamente ovvero puo'
consentire che la verifica sia effettuata dalle autorita' che hanno
fatto la richiesta ovvero da una societa' di revisione iscritta
all'albo di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria, o da
un revisore contabile iscritto nel registro previsto dalla legge.
Qualora l'autorita' richiedente non proceda direttamente alla
verifica, puo' prendervi parte. La verifica puo' riguardare le
seguenti imprese:
a) imprese di assicurazione controllate o
partecipate da un'impresa di assicurazione avente sede legale in un
altro Stato membro;
b) imprese controllate o imprese controllanti
di un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato
membro;
c) imprese controllate da un'impresa controllante
l'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato
membro.
3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese
diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati
alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per
l'esercizio della vigilanza supplementare.
4. L'ISVAP puo'
concordare con le autorita' competenti degli Stati terzi modalita'
per l'ispezione di succursali di imprese di assicurazione e di
riassicurazione insediate nei rispettivi territori.
Art.
207.
Scambi di informazioni per l'esercizio della vigilanza
supplementare
1. Se un'impresa controllata o partecipata da
un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, ha sede
legale in un altro Stato membro, l'ISVAP puo' chiedere all'autorita'
di vigilanza dello Stato di origine le informazioni necessarie
relativamente al trasferimento degli elementi costitutivi del margine
di solvibilita'.
2. L'ISVAP fornisce alle autorita' di vigilanza
degli altri Stati membri le informazioni alle medesime necessarie per
verificare che gli elementi costitutivi del margine di solvibilita'
di imprese di assicurazione soggette alla vigilanza dell'ISVAP,
controllate o partecipate da imprese di assicurazione soggette a
vigilanza supplementare da parte di tali autorita', possano
effettivamente essere resi disponibili per soddisfare la situazione
di solvibilita' corretta di tali imprese.
Art.
208.
Rapporti con la Commissione europea relativamente ad imprese
di Stati terzi
1. L'ISVAP informa la Commissione europea:
a)
di ogni autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa
rilasciata ad un'impresa di assicurazione di nuova costituzione che
sia controllata, direttamente o indirettamente, da imprese di
assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo;
b) di
ogni autorizzazione all'acquisizione, da parte di imprese di
assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo, di
partecipazioni di controllo in imprese di assicurazione aventi la
sede legale nel territorio della Repubblica.
Se l'autorizzazione
e' stata rilasciata ad un'impresa di assicurazione che si trovi nella
situazione di cui alla lettera a), la struttura dei rapporti di
controllo e' specificamente indicata nella comunicazione che l'ISVAP
invia alla Commissione europea.
2. L'ISVAP informa la Commissione
europea delle difficolta' incontrate dalle imprese aventi la sede
legale nel territorio della Repubblica nell'accesso e nell'esercizio
dell'attivita' in regime di stabilimento in uno Stato terzo.
3. Su
decisione della Commissione europea, l'ISVAP sospende le procedure
per il rilascio di autorizzazioni ad imprese che si trovino nelle
condizioni di cui al comma 1, per un periodo massimo di tre mesi.
Decorso tale periodo, le autorizzazioni sono negate qualora la
decisione della Commissione sia prorogata dal Consiglio dell'Unione
europea.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel
caso in cui imprese di assicurazione di Stati terzi, o societa' dalle
medesime controllate ed autorizzate da uno Stato dell'Unione europea,
costituiscano una impresa di assicurazione e nel caso in cui
acquisiscano partecipazioni in imprese di assicurazione autorizzate
secondo la legge di uno Stato membro.
Art.
209.
Comunicazioni alla Commissione europea sulle assicurazioni
obbligatorie
1. L'ISVAP comunica alla Commissione europea le
assicurazioni di cui la legge italiana dispone l'obbligatorieta',
indicando le disposizioni, legislative e di attuazione, vigenti per
ciascuna di esse e specifica le informazioni che e' necessario
riportare nel documento che l'impresa di assicurazione consegna
all'assicurato per l'attestazione dell'avvenuto assolvimento
dell'obbligo.
Art.
210.
Ambito di applicazione
1. Per la
vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione, che hanno
sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllanti
o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa
di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o in
un'impresa di riassicurazione, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 217.
2. Per la vigilanza supplementare sulle imprese
di assicurazione, che hanno sede legale nel territorio della
Repubblica e che siano controllate da un'impresa di partecipazione
assicurativa, da un'impresa di assicurazione avente sede legale in
uno Stato terzo o da un'impresa di riassicurazione, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 218.
3. Per la vigilanza
supplementare sulle sedi secondarie, che sono istituite nel
territorio della Repubblica da imprese di assicurazione che hanno
sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 218, salvo che le medesime sedi siano gia' soggette alla
vigilanza complessiva di solvibilita' esercitata dall'autorita' di
vigilanza di un altro Stato membro.
Art. 211.
Area della
vigilanza supplementare
1. Sono incluse nell'area della
vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione:
a) le
imprese controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione di
cui all'articolo 210;
b) le imprese controllanti o partecipanti
nell'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210;
c) le
imprese controllate o partecipate da un'impresa controllante o
partecipante in un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210 o
le imprese che sono comunque con questa soggette a direzione unitaria
ai sensi dell'articolo 96.
2. Ai fini del presente titolo, si
intende per impresa controllante la societa' che esercita il
controllo ai sensi dell'articolo 72, commi 1 e 2, lettere a) e b), e
per impresa partecipante si intende la societa' che detiene,
direttamente o indirettamente, diritti nel capitale di un'altra
societa', i quali realizzano una situazione di legame durevole con la
societa' partecipata o che consentono l'esercizio di un'influenza
notevole in virtu' di particolari vincoli contrattuali. E' altresi'
impresa partecipante l'impresa legata ad un'altra impresa quando sono
sottoposte ad una direzione unitaria ovvero quando gli organi di
amministrazione, direzione e controllo sono composti in maggioranza
dalle stesse persone. E' in ogni caso considerata partecipazione il
possesso di almeno il venti per cento del capitale o dei diritti di
voto di un'impresa. Nei confronti delle imprese di cui all'articolo
210, comma 3, per l'individuazione dei rapporti di controllo e di
partecipazione si fa riferimento allo stato patrimoniale della sede
secondaria redatto secondo quanto previsto dal titolo VIII.
3.
L'ISVAP puo', in casi eccezionali, escludere dall'area della
vigilanza supplementare le imprese di cui al comma 1, che hanno sede
legale in uno Stato terzo, qualora sussistano ostacoli giuridici al
trasferimento delle informazioni necessarie con gli effetti previsti
dal provvedimento di cui all'articolo 219.
4. L'ISVAP puo', con
prudente apprezzamento, escludere dall'area della vigilanza
supplementare un'impresa di cui al comma 1, quando l'impresa presenta
un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza
supplementare oppure quando e' inopportuno o fuorviante considerare
la situazione finanziaria di tale impresa rispetto allo scopo della
vigilanza supplementare.
Art. 212.
Procedure di
controllo interno
1. Le imprese di cui all'articolo 210
instaurano adeguate procedure di controllo interno, individuando una
funzione per la produzione dei dati e delle informazioni utili ai
fini dell'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di
assicurazione.
2. Le imprese di cui all'articolo 211, comma 1,
sono tenute a fornire alla capogruppo le informazioni da questa
richieste ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare
sull'impresa di assicurazione o sul gruppo assicurativo.
Art.
213.
Vigilanza informativa
1. Le imprese di cui
all'articolo 210 trasmettono all'ISVAP, con le modalita' ed i termini
da esso stabiliti con regolamento, i dati e le informazioni utili
all'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di
assicurazione o sul gruppo assicurativo.
2. Quando le imprese di
assicurazione di cui all'articolo 210 non forniscono all'ISVAP i dati
e le informazioni richieste, l'Istituto puo' rivolgersi direttamente
alle imprese incluse nell'area della vigilanza supplementare
sull'impresa assicurativa per acquisire con le modalita' ed i termini
stabiliti ai sensi del comma 1, tali dati e informazioni, ferma
restando la cooperazione fra le autorita' prevista dall'articolo
10.
Art. 214.
Vigilanza ispettiva
1. Ai fini
della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza
supplementare sull'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210,
l'ISVAP puo' effettuare ispezioni, direttamente o tramite soggetti
incaricati, presso le seguenti imprese, con sede legale nel
territorio della Repubblica:
a) le imprese controllate
dall'impresa di assicurazione italiana;
b) le imprese
controllanti l'impresa di assicurazione italiana;
c) le imprese
controllate da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione
italiana o le imprese comunque con quest'ultima soggette a direzione
unitaria ai sensi dell'articolo 96.
2. Ai fini della verifica dei
dati e delle informazioni sulla vigilanza supplementare sull'impresa
di assicurazione di cui all'articolo 210 nei confronti delle imprese
di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, ovvero delle imprese di
assicurazione controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione
di cui all'articolo 210, che hanno la sede legale in un altro Stato
membro, si applica l'articolo 206.
3. Gli accertamenti ispettivi
nei confronti di imprese diverse da quelle di assicurazione e
riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e
delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza
supplementare sull'impresa di assicurazione di cui all'articolo
210.
Art.
215.
Operazioni infragruppo rilevanti
1.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede
legale nel territorio della Repubblica, le sedi secondarie, istituite
nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione aventi
sede legale in uno Stato terzo, nonche' le sedi secondarie istituite
nel territorio della Repubblica da imprese di riassicurazione aventi
sede legale in altro Stato membro ovvero in uno Stato terzo, sono
soggette alla vigilanza dell'ISVAP sulle operazioni infragruppo che
sono realizzate tra le medesime entita' e le imprese, di cui
all'articolo 211, comma 1, o che intercorrono con una persona fisica
che controlla o detiene una partecipazione nell'impresa
di
assicurazione o in un'impresa inclusa nell'area della vigilanza
supplementare.
2. Le operazioni infragruppo soggette a vigilanza
in particolare riguardano:
a) i finanziamenti;
b) le garanzie,
gli impegni e le altre operazioni iscritte nei conti d'ordine;
c)
gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilita';
d)
gli investimenti;
e) le operazioni di riassicurazione;
f) gli
accordi di ripartizione dei costi.
3. Le imprese di assicurazione
instaurano adeguati meccanismi di gestione del rischio e di controllo
interno, ivi comprese idonee procedure contabili e di segnalazione,
per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e
il controllo delle operazioni di cui ai commi 1 e 2. L'ISVAP verifica
l'idoneita' delle procedure e con regolamento dispone prescrizioni
generali in merito.
4. L'ISVAP esercita la vigilanza sulle
operazioni di cui ai commi 1 e 2 al fine di accertare che tali
operazioni non producano effetti negativi per la solvibilita' di
un'impresa di assicurazione o possano arrecare pregiudizio agli
interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative.
Art. 216.
Comunicazione delle operazioni
rilevanti
1. L'ISVAP, avuto riguardo alla tipologia e alla
rilevanza economica delle operazioni, individua con regolamento, in
conformita' all'articolo 215, comma 4, le operazioni da assoggettare
a comunicazione periodica successiva, con cadenza almeno annuale, e
quelle da assoggettare ad un regime di comunicazione preventiva
fissando, altresi', le modalita' e i termini per le comunicazioni
stesse.
2. Se risulta che un'operazione soggetta a comunicazione
preventiva determina gli effetti negativi di cui all'articolo 215,
comma 3, o puo' arrecare pregiudizio per gli interessi degli
assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative,
l'ISVAP vieta all'impresa, con provvedimento motivato il compimento
dell'operazione entro il termine di venti giorni dalla ricezione
della comunicazione.
3. Se la documentazione prodotta in
relazione alla comunicazione preventiva risulta incompleta o
insufficiente, l'ISVAP richiede i necessari elementi integrativi. In
tale ipotesi il termine e' interrotto e decorre nuovamente dalla data
di ricezione della documentazione integrativa. Il termine e' invece
sospeso se l'ISVAP formula rilievi o chiede ulteriori informazioni in
relazione all'operazione e continua a decorrere dalla ricezione della
documentazione prodotta.
4. L'ISVAP, qualora accerti che le
operazioni soggette a comunicazione periodica successiva o quelle per
le quali e' stata omessa la comunicazione preventiva producono o
rischiano di produrre effetti negativi per la solvibilita'
dell'impresa di assicurazione o pregiudizio per gli interessi degli
assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative,
ordina all'impresa di assicurazione di porre in atto le misure idonee
a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a
tal fine un termine congruo.
Art.
217.
Solvibilita' corretta delle
imprese di assicurazione
1. Le imprese di assicurazione di cui
all'articolo 210, comma 1, calcolano la situazione di solvibilita'
corretta secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP con
regolamento.
2. Ai fini del calcolo della situazione di
solvibilita' corretta, fatta salva l'eliminazione della costituzione
di capitale frutto di operazioni interne al gruppo, non si tiene
conto delle imprese controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo
comma, numero 3), del codice civile.
3. Le imprese di
assicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, trasmettono
all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio, un prospetto
dimostrativo della situazione di solvibilita' corretta alla data di
chiusura dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce secondo il
modello di cui all'articolo 219, comma 1, lettera b).
Art. 218.
Verifica della solvibilita'
dell'impresa controllante
1. Le imprese di assicurazione di
cui all'articolo 210, comma 2, effettuano una verifica della
solvibilita' dell'impresa controllante secondo le disposizioni
stabilite dall'ISVAP con regolamento.
2. Se un'impresa di
partecipazione assicurativa, di riassicurazione o di assicurazione
avente sede legale in uno Stato terzo e' a sua volta controllata da
una o piu' imprese di partecipazione assicurativa, di
riassicurazione, o di assicurazione aventi sede legale in uno Stato
terzo, la verifica della solvibilita' della controllante puo' essere
effettuata solo a livello dell'ultima impresa controllante che sia
un'impresa di partecipazione assicurativa, di riassicurazione o di
assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.
3. L'ISVAP
puo' richiedere, in casi eccezionali, che la verifica di cui al comma
1 sia effettuata a tutti i livelli o a determinati livelli
intermedi.
4. Nella verifica di cui al comma 1, vanno incluse
tutte le imprese controllate o partecipate dall'impresa di
partecipazione assicurativa, dall'impresa di riassicurazione o
dall'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato
terzo.
5. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 210,
comma 2, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio di esercizio,
un prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita' della
controllante secondo il modello di cui all'articolo 219, comma 1,
lettera d).
Art. 219.
Calcolo della situazione di
solvibilita' corretta
1. L'ISVAP disciplina con
regolamento:
a) i metodi di calcolo della solvibilita' corretta, i
criteri di valutazione delle attivita' e delle passivita', i termini
e le modalita' delle comunicazioni da effettuare periodicamente, i
casi di esonero dall'obbligo di calcolo della solvibilita' corretta
per le imprese di assicurazione controllate o partecipate;
b) il
modello del prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita'
corretta, i criteri applicativi del calcolo della solvibilita'
corretta, l'eliminazione del doppio o plurimo computo degli elementi
costitutivi del margine di solvibilita', il trattamento, il
trasferimento ed i limiti di utilizzo degli elementi costitutivi del
margine di solvibilita', l'eliminazione della costituzione di
capitale frutto di operazioni interne al gruppo;
c) il trattamento
delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi
sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato
membro, delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie,
delle imprese di assicurazione controllate o partecipate aventi sede
legale in uno Stato terzo, delle imprese di riassicurazione
controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo ai
fini dell'inclusione nel calcolo della situazione di solvibilita'
corretta, determinando agli stessi fini gli effetti derivanti
dall'indisponibilita' delle informazioni relativamente ad imprese
controllate o partecipate aventi sede legale in un altro Stato;
d)
il modello del prospetto dimostrativo della situazione di
solvibilita' della societa' che controlla l'impresa di assicurazione,
i criteri e le modalita' di verifica della solvibilita' della
medesima societa', i principi generali, i metodi di calcolo, il
trattamento dell'impresa controllante ai fini del margine di
solvibilita' teorico ed i casi di esonero dall'obbligo di verifica
della solvibilita' dell'impresa controllante;
e) le modalita'
tecniche per il calcolo della situazione di solvibilita' corretta,
garantendo la permanenza della sostanziale equivalenza tra i metodi
di calcolo.
Art. 220.
Accordi per la concessione di
esoneri
1. Se un'impresa di assicurazione di cui all'articolo
210, comma 1, e' controllata da un'altra impresa di assicurazione o
da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di partecipazione
assicurativa aventi sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP
puo' esonerare l'impresa di cui all'articolo 210, comma 1,
dall'obbligo di calcolare la situazione di solvibilita' corretta, se
l'Istituto ha concordato con le autorita' di vigilanza competenti
degli Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della
vigilanza supplementare all'autorita' di vigilanza dell'altro Stato
membro.
2. Se un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210,
comma 2, e un'altra impresa di assicurazione con sede legale in un
altro Stato membro sono controllate dalla stessa impresa di
partecipazione assicurativa, dalla stessa impresa di riassicurazione
o dalla stessa impresa di assicurazione avente sede legale in uno
Stato terzo, l'ISVAP puo' esonerare l'impresa di assicurazione di cui
all'articolo 210, comma 2, dall'obbligo di effettuare la verifica
della solvibilita' della controllante, se l'Istituto ha concordato
con le autorita' degli altri Stati membri interessati di attribuire
l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorita' di vigilanza
dell'altro Stato membro.
Art. 221.
Violazione delle norme sulle riserve
tecniche o sulle attivita' a copertura
1. Fatto salvo quanto
previsto all'articolo 184, qualora l'impresa, che ha sede legale nel
territorio della Repubblica, non osservi le disposizioni sulle
riserve tecniche e sulle attivita' a copertura delle medesime,
l'ISVAP ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle
norme violate, assegnando un termine congruo per l'attuazione degli
adempimenti richiesti, ma non pregiudizievole per la protezione degli
interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative.
2. L'ISVAP, nei casi di cui al comma 1, puo' vietare
all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel
territorio della Repubblica e successivamente puo' consentirne, con
specifiche autorizzazioni, una disponibilita' limitata, comunque
informando preventivamente le autorita' di vigilanza degli altri
Stati membri nei quali l'impresa opera. L'ISVAP puo' inoltre chiedere
alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali
l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando
i beni da assoggettare a tale misura.
3. Se l'impresa non
ottempera nel termine assegnato all'ordine di cui al comma 1, l'ISVAP
puo':
a) nominare un commissario con i compiti di cui all'articolo
229 per l'eliminazione delle violazioni;
b) vietare l'assunzione
di nuovi affari, per un periodo fino a sei mesi, allo scopo di
salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi
diritto a prestazioni assicurative, con gli effetti di cui
all'articolo 167;
c) disporre, avuto riguardo alla gravita' della
violazione, il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a
copertura delle riserve tecniche con le modalita' previste
dall'articolo 224.
4. Il divieto di assunzione di nuovi affari e'
comunicato alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri nei
quali l'impresa opera ed e' pubblicato nel bollettino. Il
provvedimento viene revocato prima del termine, se l'impresa ha
eliminato o posto completo rimedio alla violazione contestata. La
revoca e' comunicata alle autorita' di vigilanza degli altri Stati
membri ed il relativo provvedimento e' pubblicato nel
bollettino.
Art. 222.
Violazione delle norme sul margine
di solvibilita' o sulla quota di garanzia
1. Qualora
l'impresa, che ha sede legale nel territorio della Repubblica, non
disponga del margine di solvibilita' nella misura necessaria, l'ISVAP
richiede, ai fini della successiva approvazione, la presentazione,
entro un termine congruo, ma non pregiudizievole per la protezione
degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a
prestazioni assicurative, di un piano di risanamento.
2. Se il
margine di solvibilita' si riduce al di sotto della quota di garanzia
o se la quota non e' piu' costituita in conformita' alle pertinenti
disposizioni di legge o dei provvedimenti di attuazione, l'ISVAP
richiede, ai fini della successiva approvazione, la presentazione,
entro un termine congruo, di un piano di finanziamento a breve
termine, nel quale sono indicate le misure che l'impresa si propone
di adottare per ristabilire la propria situazione finanziaria.
3.
Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'ISVAP puo' vietare all'impresa
di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio
della Repubblica e successivamente puo' consentirne, con specifiche
autorizzazioni, una disponibilita' limitata, comunque informando
preventivamente le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri
nei quali l'impresa opera. L'ISVAP puo' inoltre chiedere alle
autorita' di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l'impresa
possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da
assoggettare a tale misura.
4. Nei casi di cui al comma 2, l'ISVAP
puo' anche disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel
registro a copertura delle riserve tecniche con le modalita' previste
dall'articolo 224.
5. Nei confronti dell'impresa di assicurazione
autorizzata ad esercitare sia i rami danni sia i rami vita, che non
disponga in una delle due gestioni del margine di solvibilita' nella
misura prescritta per ciascuna delle due gestioni, l'ISVAP puo'
autorizzare il trasferimento di elementi espliciti eccedenti il
margine di solvibilita' da una gestione all'altra per l'attuazione
dei piani di risanamento o di finanziamento a breve termine.
6.
Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento
riguardino una societa' cooperativa e prevedano un aumento di
capitale sociale, il limite individuale di sottoscrizione del
capitale sociale e' elevato sino al triplo. In tal caso, ai fini
dell'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione
assembleare di aumento del capitale sociale, la societa' cooperativa
e' tenuta ad esibire il provvedimento adottato dall'ISVAP.
Art.
223.
Misure di intervento a tutela della solvibilita' prospettica
dell'impresa di assicurazione
1. Al di fuori dei casi di cui
all'articolo 222, qualora i diritti degli assicurati e degli altri
aventi diritto a prestazioni assicurative siano a rischio per effetto
del deterioramento della posizione finanziaria dell'impresa di
assicurazione, l'ISVAP puo' imporre, al fine di garantire che
l'impresa sia in grado di soddisfare i requisiti di solvibilita' nel
breve periodo, la costituzione di un margine di solvibilita' piu'
elevato, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato,
tenuto conto del piano di risanamento finanziario predisposto
dall'impresa e riferito ai tre esercizi successivi.
2. L'ISVAP
stabilisce, con regolamento, le norme di attuazione che riguardano,
in particolare, i dati e le informazioni da indicare nel piano di
risanamento finanziario, che deve includere, in ogni caso, uno stato
patrimoniale ed un conto economico per ciascuno degli esercizi
considerati, le previsioni relative alla raccolta premi, agli oneri
per sinistri liquidati e riservati ed alle spese di gestione, la
prevedibile situazione di tesoreria, una esposizione relativa ai
mezzi finanziari destinati alla copertura del margine di solvibilita'
e delle riserve tecniche ed una esposizione della politica di
riassicurazione nel suo complesso e delle forme di copertura
riassicurativa maggiormente significative.
3. L'ISVAP, valutata la
situazione dell'impresa di assicurazione, puo' ridurre il valore di
tutti gli elementi che rientrano nel margine di solvibilita'
disponibile e cio' anche nel caso in cui abbiano subito una
significativa diminuzione del valore di mercato nel periodo
successivo alla fine del precedente esercizio.
4. In caso di
rilevanti modifiche al contenuto o alla qualita' dei contratti di
riassicurazione rispetto all'esercizio precedente ovvero nel caso in
cui i contratti di riassicurazione non prevedano alcun trasferimento
del rischio o prevedano un trasferimento di modesta entita', l'ISVAP
puo' diminuire il coefficiente di riduzione stabilito ai fini del
calcolo del margine di solvibilita' richiesto.
5. L'ISVAP non
rilascia attestazioni di solvibilita' dell'impresa di assicurazione,
alla quale ha richiesto il piano di risanamento finanziario, fino a
quando ritenga che i diritti degli assicurati e degli altri aventi
diritto a prestazioni assicurative siano a rischio.
Art.
224.
Procedura di apposizione del vincolo sulle attivita'
patrimoniali
1. Quando il vincolo riguardi beni immobili,
l'ISVAP ordina alla conservatoria dei registri immobiliari
l'iscrizione di ipoteca, a favore dei crediti di assicurazione, sui
beni immobili e sui diritti immobiliari di godimento dell'impresa che
sono localizzati nel territorio della Repubblica.
2. L'ISVAP puo'
ordinare l'apposizione del vincolo su ogni altro attivo, diverso da
quelli di cui al comma 1, nelle forme previste dalla legge per
ciascun tipo di beni o di diritti. Le autorita' ed i soggetti cui
compete l'esecuzione del provvedimento sono tenuti al compimento
degli atti e delle operazioni necessarie per rendere effettivo ed
opponibile ai terzi il vincolo ordinato dall'ISVAP.
3. Dei
provvedimenti adottati e' data comunicazione alle autorita' di
vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o
possiede beni.
Art. 225.
Misure di salvaguardia in caso
di revoca parziale dell'autorizzazione
1. In caso di revoca
parziale dell'autorizzazione l'ISVAP, per salvaguardare gli interessi
degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative e dei lavoratori dipendenti, puo' vietare all'impresa
che ha sede nel territorio della Repubblica di compiere atti di
disposizione sui propri beni, qualora tale provvedimento non sia gia'
stato adottato per il caso di violazione delle norme sulle riserve
tecniche, sulle attivita' a copertura, sul margine di solvibilita'
richiesto o sulla quota di garanzia.
2. L'ISVAP puo' altresi'
disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a
copertura delle riserve tecniche con le modalita' previste
dall'articolo 224.
3. Dei provvedimenti adottati ai sensi del
commi 1 e 2 e' data comunicazione alle autorita' di vigilanza degli
altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle
stesse autorita' puo' essere richiesto di adottare misure analoghe,
cooperando nell'adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare
gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a
prestazioni assicurative.
Art. 226.
Imprese con sede
legale in altri Stati membri e in Stati terzi
1. L'ISVAP vieta
alle imprese di assicurazione, che hanno sede legale in altri Stati
membri e che operano nel territorio della Repubblica in regime di
stabilimento e di prestazione di servizi, di compiere atti di
disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica,
quando cio' sia richiesto dalle autorita' di vigilanza dei rispettivi
Stati membri d'origine e siano indicati gli attivi che devono
costituire oggetto di tale misura. A richiesta delle medesime
autorita', l'ISVAP adotta altresi' i provvedimenti di vincolo delle
singole attivita' patrimoniali a copertura delle riserve tecniche con
le modalita' di cui all'articolo 224.
2. L'ISVAP applica le
disposizioni di cui al presente capo nei confronti delle imprese di
assicurazione che hanno sede legale in Stati terzi e delle imprese di
riassicurazione che hanno sede legale in altri Stati membri o in
Stati terzi in caso di violazione posta in essere dalla sede
secondaria stabilita nel territorio della Repubblica.
3. Se la
violazione riguarda le disposizioni sul margine di solvibilita' ed e'
posta in essere da un'impresa di assicurazione extracomunitaria che
sia stabilita, oltre che nel territorio della Repubblica, anche in
altri Stati membri e che sia vigilata dall'ISVAP anche per le
attivita' effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli altri
Stati membri, l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 222
spetta all'ISVAP. Dei provvedimenti adottati e' data comunicazione
alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri nei quali
l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorita' puo' essere
richiesto di adottare misure analoghe, cooperando nell'adozione di
ogni provvedimento idoneo a salvaguardare gli interessi degli
assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative.
4. Nel caso di cui al comma 3, se lo stato di
solvibilita' per il complesso delle attivita' esercitate dalle sedi
secondarie dell'impresa di assicurazione extracomunitaria e'
sottoposto al controllo esclusivo dell'autorita' di vigilanza di un
altro Stato membro, per l'adozione dei provvedimenti di cui
all'articolo 224 sui beni posseduti dall'impresa nel territorio della
Repubblica la medesima autorita' puo' avvalersi della cooperazione
dell'ISVAP.
Art. 227.
Misure in caso di situazione di
solvibilita' corretta
negativa
1. Quando il calcolo della situazione di solvibilita'
corretta di cui all'articolo 217 evidenzia un risultato negativo,
l'ISVAP richiede all'impresa di assicurazione di cui all'articolo
210, comma 1, di presentare, entro un termine congruo, ma non
pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e
degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, un piano di
intervento che identifichi le cause della deficienza ed illustri le
iniziative che l'impresa si impegna a realizzare, entro un termine di
esecuzione prestabilito, per ripristinare la situazione di
solvibilita' corretta e per garantire la solvibilita' futura.
2.
L'impresa tiene conto di eventuali piani di risanamento o di
finanziamento a breve termine presentati da imprese di assicurazione
controllate o partecipate.
3. L'ISVAP, ai fini dell'approvazione,
puo' indicare le misure integrative o correttive del piano atte a
ripristinare la situazione di solvibilita' corretta.
4. L'ISVAP,
se valuta gravemente deficitaria la situazione di solvibilita'
corretta, richiede all'impresa di cui all'articolo 210, comma 1,
immediati interventi atti a eliminare o ridurre la deficienza della
situazione di solvibilita' corretta.
5. Nei casi di cui ai commi
1 e 4, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 222, commi 3
e 4.
6. Se risultano gravi violazioni delle disposizioni
legislative e amministrative sulla vigilanza supplementare o se,
all'esito dell'intervento richiesto dall'ISVAP, permane una
situazione di solvibilita' corretta gravemente deficitaria nei
confronti dell'impresa di cui al comma 1, possono essere disposte le
misure di risanamento di cui al capo II.
Art. 228.
Misure
a seguito della verifica di solvibilita' dell'impresa controllante
1.
L'ISVAP, se in base alla verifica sulla solvibilita' dell'impresa
controllante di cui all'articolo 218, ritiene che la solvibilita' di
un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e'
compromessa o rischia di esserlo, richiede all'impresa di
assicurazione o all'impresa di partecipazione assicurativa capogruppo
di presentare un programma di intervento atto a garantire la
solvibilita', anche futura, dell'impresa stessa.
2. Quando le
condizioni di solvibilita' in capo all'impresa controllante non sono
ripristinate, ovvero in caso di mancata presentazione o mancata
esecuzione del programma di cui al comma 1, l'ISVAP, fatta salva
l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo VII, capo III,
puo':
a) assoggettare a preventiva autorizzazione qualsiasi
operazione di cui all'articolo 215, nonche' le operazioni tra le
imprese controllate dall'impresa di assicurazione di cui all'articolo
210, comma 2, e le imprese di cui all'articolo 211, comma 1, lettere
b) e c), legate con l'impresa medesima da rapporti di controllo;
b)
imporre l'accantonamento degli utili che sarebbero distribuibili alla
controllante in un'apposita riserva di patrimonio netto.
Art.
229.
Commissario per il
compimento di singoli atti
1. L'ISVAP, nel caso di grave
inosservanza delle disposizioni di legge e dei relativi provvedimenti
di attuazione, puo' disporre la nomina di un commissario per il
compimento di singoli atti che siano necessari per rendere la
gestione dell'impresa conforme a legge.
2. Il provvedimento, in
ogni caso, e' preceduto dalla contestazione delle violazioni
accertate e puo' essere disposto decorso inutilmente il termine
contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e
rimuoverne gli effetti.
3. Si applicano, in quanto compatibili, il
comma 1 dell'articolo 232, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 233, il
comma 1 dell'articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3 dell'articolo
237.
Art. 230.
Commissario per la gestione
provvisoria
1. L'ISVAP puo' disporre, quando ricorrono i
presupposti per l'amministrazione straordinaria di cui all'articolo
231 e concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o piu'
commissari assumano i poteri di amministrazione dell'impresa. Le
funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono
frattanto sospese. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni,
sono pubblici ufficiali.
2. La gestione provvisoria non puo' avere
durata superiore a due mesi. L'ISVAP puo' stabilire speciali cautele
e limitazioni nella gestione dell'impresa. Si applicano, in quanto
compatibili, il comma 1 dell'articolo 232, i commi 2, 3 e 4
dell'articolo 233, i commi 3, 4 e 8 dell'articolo 234, i commi 1 e 2
dell'articolo 235, il comma 1 dell'articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3
dell'articolo 237.
3. Qualora durante la gestione provvisoria
intervenga lo scioglimento degli organi di amministrazione e di
controllo ai sensi dell'articolo 231, comma 1, i commissari assumono
le attribuzioni dei commissari straordinari fino all'insediamento
degli organi straordinari. In tal caso si applica l'articolo 231,
comma 4.
4. Al termine della gestione provvisoria gli organi
subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari con le
modalita' previste dall'articolo 235, comma 1.
Art.
231.
Amministrazione straordinaria
1. Il Ministro delle
attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP, puo' disporre con
decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione
e di controllo dell'impresa quando:
a) risultino gravi
irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle
disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano
l'attivita' dell'impresa;
b) siano previste gravi perdite
patrimoniali.
Lo scioglimento puo' essere richiesto all'ISVAP
dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria
dell'impresa con istanza motivata sulla base dei presupposti di cui
alle lettere a) e b) del presente comma.
2. La proposta e'
preceduta dalla contestazione degli addebiti da parte dell'ISVAP, con
assegnazione all'impresa di un termine congruo per presentare le
controdeduzioni ovvero per rimuovere gli addebiti medesimi.
3. Le
funzioni delle assemblee e degli organi diversi da quelli indicati
nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di
amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall'articolo
234, comma 7.
4. Il decreto del Ministro delle attivita'
produttive e la proposta dell'ISVAP sono comunicati dai commissari
straordinari agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima
dell'insediamento di cui all'articolo 235, comma 1.
5.
L'amministrazione straordinaria ha la durata di un anno dalla data di
emanazione del decreto di cui al comma 1, salvo che il decreto
preveda un termine piu' breve o che l'ISVAP ne autorizzi la chiusura
anticipata. La procedura puo' essere prorogata, su proposta
dell'ISVAP, dal Ministro delle attivita' produttive per un periodo
non superiore a dodici mesi.
Art. 232.
Efficacia delle
misure di risanamento sul territorio comunitario
1. I
provvedimenti e le procedure di gestione provvisoria e di
amministrazione straordinaria sono efficaci anche nei confronti delle
succursali o di qualsiasi altra presenza delle imprese di
assicurazione italiane nel territorio degli altri Stati membri.
2.
L'ISVAP informa prontamente le autorita' di vigilanza degli altri
Stati membri dell'avvenuta adozione di un provvedimento di gestione
provvisoria o di amministrazione straordinaria e degli effetti che da
tale provvedimento potrebbero derivare.
3. Le misure di
risanamento, adottate nei confronti di imprese che hanno sede legale
in un altro Stato membro, producono, a seguito della comunicazione
all'ISVAP e senza necessita' di ulteriori adempimenti, i loro effetti
sulle succursali delle imprese operanti nel territorio della
Repubblica anche nei confronti dei terzi, anche se la legge italiana
non preveda tali misure di risanamento o ne subordini l'applicazione
a condizioni diverse da quelle per le quali sono state adottate
dall'autorita' di vigilanza dell'altro Stato membro.
Art.
233.
Organi della procedura di amministrazione straordinaria
1.
L'ISVAP nomina uno o piu' commissari straordinari per
l'amministrazione dell'impresa ed un comitato di sorveglianza
composto da tre a cinque componenti, il cui presidente e' designato
nell'atto di nomina.
2. L'ISVAP puo' revocare o sostituire i
commissari ed i componenti del comitato di sorveglianza
nell'interesse del miglior svolgimento della procedura ed in ogni
caso di perdita dei requisiti di cui al comma 4.
3. Le indennita'
spettanti ai commissari, al presidente ed ai componenti del comitato
di sorveglianza sono determinate dall'ISVAP. La spesa e' a carico
dell'impresa sottoposta alla procedura.
4. Agli organi della
procedura si applicano i requisiti di professionalita' e di
onorabilita' stabiliti per i soggetti che svolgono, rispettivamente,
funzioni di amministrazione e funzioni di controllo presso l'impresa
di assicurazione o di riassicurazione.
Art. 234.
Poteri
e funzionamento degli organi straordinari
1. I commissari
straordinari esercitano le funzioni ed assumono i poteri di
amministrazione dell'impresa. Essi provvedono ad accertare la
situazione aziendale, a rimuovere le irregolarita' e ad amministrare
l'impresa nell'interesse degli assicurati e degli altri aventi
diritto a prestazioni assicurative. Le disposizioni del codice
civile, statutarie o convenzionali, relative ai poteri di controllo
spettanti ai titolari di partecipazioni non si applicano agli atti
dei commissari. In caso di impugnazione delle decisioni dei
commissari i soci non possono chiedere al tribunale la sospensione
dell'esecuzione delle decisioni dei commissari soggette ad
autorizzazione o comunque attuative di provvedimenti dell'ISVAP. I
commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici
ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di
controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dal
presente capo o stabiliti dall'ISVAP con regolamento.
3. Le
funzioni degli organi straordinari hanno inizio con l'insediamento ai
sensi dell'articolo 235, commi 1 e 2, e cessano con il passaggio
delle consegne agli organi subentranti, fatti salvi gli adempimenti
di cui all'articolo 236.
4. L'ISVAP, in via generale con
regolamento o in via particolare con istruzioni specifiche impartite
ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza, puo'
stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione dell'impresa.
I componenti degli organi straordinari sono personalmente
responsabili per l'inosservanza delle prescrizioni dell'ISVAP. Esse
sono comunque inopponibili ai terzi che non ne abbiano avuto
conoscenza. I commissari straordinari acquisiscono preventivamente il
parere del comitato di sorveglianza e l'autorizzazione dell'ISVAP per
la realizzazione di piani di risanamento che prevedano cessioni di
portafoglio, di azienda o rami di azienda o di partecipazioni in
altre societa'.
5. L'esercizio dell'azione sociale di
responsabilita' contro i componenti dei disciolti organi
amministrativi e di controllo e contro il direttore generale, la
societa' di revisione e l'attuario revisore spetta ai commissari
straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa
autorizzazione dell'ISVAP. Gli organi succeduti all'amministrazione
straordinaria proseguono le azioni di responsabilita', riferendone
periodicamente all'ISVAP.
6. I commissari, sentito il comitato di
sorveglianza, previa autorizzazione dell'ISVAP, possono,
nell'interesse della procedura, sostituire la societa' di revisione e
l'attuario da essa nominato, nonche' l'attuario incaricato nei rami
vita e l'attuario incaricato nel ramo dell'assicurazione obbligatoria
per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli e dei natanti. Ai medesimi soggetti compete soltanto il
corrispettivo per la durata residua dell'incarico e, comunque, per un
periodo non superiore a tre mesi. Il nuovo incarico puo' avere durata
massima fino al termine dell'amministrazione straordinaria.
7. I
commissari, previa autorizzazione dell'ISVAP, possono convocare le
assemblee e gli altri organi indicati nell'articolo 231, comma 3, con
ordine del giorno non modificabile da parte dell'organo convocato.
8.
Quando i commissari siano piu' d'uno, essi decidono a maggioranza dei
componenti in carica ed i loro poteri di rappresentanza sono
validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi. E'
consentita la delega di poteri, anche per categorie di operazioni, a
uno o piu' commissari.
9. Il comitato di sorveglianza delibera a
maggioranza dei componenti in carica ed in caso di parita' prevale il
voto del presidente.
Art. 235.
Adempimenti iniziali
1.
I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna
l'azienda dagli organi amministrativi disciolti con un sommario
processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti.
Alle operazioni assiste almeno un componente del comitato di
sorveglianza.
2. Qualora, per il mancato intervento degli organi
amministrativi disciolti o per altre ragioni, non sia possibile
l'esecuzione delle consegne, i commissari provvedono d'autorita' ad
insediarsi, con l'assistenza di un notaio e, ove occorra, con
l'intervento della forza pubblica.
3. Il commissario provvisorio
di cui all'articolo 230 assume la gestione dell'impresa ed esegue le
consegne ai commissari straordinari secondo le modalita' indicate nei
commi 1 e 2.
4. Quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso
anteriormente all'inizio dell'amministrazione straordinaria non sia
stato approvato, i commissari provvedono al deposito presso l'ufficio
del registro delle imprese, in sostituzione del bilancio, di una
relazione sulla situazione patrimoniale ed economica redatta sulla
base delle informazioni disponibili. La relazione e' accompagnata da
un rapporto del comitato di sorveglianza. E' comunque esclusa ogni
distribuzione di utili.
Art. 236.
Adempimenti finali
1.
I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, al termine
delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attivita' svolta
e li trasmettono all'ISVAP.
2. La chiusura dell'esercizio in corso
all'inizio dell'amministrazione straordinaria e' protratta ad ogni
effetto di legge fino al termine della procedura. I commissari
redigono un progetto di bilancio che viene presentato all'ISVAP, per
l'approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura
dell'amministrazione straordinaria e successivamente pubblicato nei
modi di legge.
3. I commissari, prima della cessazione delle loro
funzioni, provvedono perche' siano ricostituiti gli organi sociali.
Gli organi con funzioni di amministrazione prendono in consegna
l'azienda dai commissari secondo le modalita' previste dall'articolo
235, comma 1.
Art. 237.
Adempimenti in materia di
pubblicita'
1. Il decreto ministeriale di inizio e di chiusura
della gestione straordinaria e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e
successivamente riprodotto nel Bollettino. I provvedimenti di nomina,
sostituzione o revoca degli organi della procedura sono pubblicati, a
cura dell'ISVAP, nel Bollettino.
2. I provvedimenti di
amministrazione straordinaria sono altresi' pubblicati, a cura
dell'ISVAP, mediante estratto nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea.
3. Entro quindici giorni dalla comunicazione della
nomina, i commissari straordinari depositano l'atto di nomina per
l'iscrizione nel registro delle imprese.
4. L'ISVAP, qualora sia
informato da un altro Stato membro dell'adozione di un provvedimento
di risanamento nei confronti di un'impresa che ha una succursale nel
territorio della Repubblica, puo' provvedere alla pubblicazione della
decisione con le modalita' che ritiene piu' opportune. Nella
pubblicazione sono specificati l'autorita' che ha emesso il
provvedimento, l'autorita' cui e' possibile proporre ricorso nel caso
il provvedimento sia soggetto ad impugnazione, la normativa
applicabile e il nominativo dell'eventuale amministratore
straordinario.
Art. 238.
Esclusivita' delle procedure di
risanamento
1. All'impresa di assicurazione o di
riassicurazione non si applica il titolo III della legge
fallimentare.
2. All'impresa di assicurazione o di riassicurazione
non si applica l'articolo 2409 del codice civile. Se vi e' fondato
sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in
violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita'
nella gestione che possano arrecare danno all'impresa ovvero ad una o
piu' societa' controllate, l'organo con funzioni di controllo o i
soci che il codice civile abilita a presentare denuncia al tribunale
possono denunciare i fatti all'ISVAP. L'ISVAP decide, con
provvedimento motivato, nel rispetto dei principi del giusto
procedimento.
Art. 239.
Imprese di
assicurazione di Stati terzi e di imprese di riassicurazione
estere
1. Se un'impresa di assicurazione, che ha sede legale
in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio
della Repubblica, le misure di risanamento sono disposte nei
confronti della sede italiana.
2. Nei confronti della sede
secondaria i commissari esercitano le funzioni ed assumono i poteri
di amministrazione spettanti agli organi di amministrazione
dell'impresa di appartenenza. Allo stesso modo il comitato di
sorveglianza esercita le funzioni di controllo.
3. Nel caso in cui
l'impresa di assicurazione abbia insediato succursali in altri Stati
membri, l'ISVAP coordina le proprie funzioni con quelle delle
autorita' di tali Stati. I commissari collaborano con gli organi
designati in altri Stati ove fossero presenti succursali sottoposte
ad analoghi procedimenti.
4. Se un'impresa di riassicurazione, che
ha sede legale in uno Stato membro od in uno Stato terzo, ha
insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, le
misure di risanamento sono disposte nei confronti della sede
italiana. Si applica il comma 2.
5. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del presente capo.
Art.
240.
Decadenza dall'autorizzazione rilasciata all'impresa di
assicurazione
1. L'impresa di assicurazione decade
dall'autorizzazione quando:
a) non da' inizio all'attivita' entro
i primi dodici mesi;
b) rinuncia espressamente
all'autorizzazione;
c) non esercita l'attivita' per un periodo
superiore a sei mesi;
d) trasferisce l'intero portafoglio ad altra
impresa di assicurazione;
e) si verifica una causa di scioglimento
della societa'.
Qualora l'impresa non abbia dato inizio
all'attivita' entro i primi dodici mesi ovvero non abbia esercitato
la stessa per un periodo superiore a sei mesi, in presenza di
giustificati motivi e su richiesta dell'impresa interessata, l'ISVAP
puo' consentire un limitato periodo di proroga non superiore a sei
mesi.
2. Se l'inattivita', la rinuncia o la cessazione
dell'attivita' riguardano soltanto alcuni dei rami per i quali
l'impresa di assicurazione e' stata autorizzata, la decadenza
concerne esclusivamente tali rami.
3. L'ISVAP accerta, con
provvedimento pubblicato nel Bollettino, la decadenza
dall'autorizzazione e, nel caso riguardi il complesso dei rami
esercitati, dispone la cancellazione dall'albo delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione. Il provvedimento e' comunicato
dall'ISVAP alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri.
4.
L'impresa di assicurazione limita l'attivita' alla gestione dei
contratti in corso e non assume nuovi affari a far data dalla
pubblicazione del provvedimento di decadenza. La medesima
disposizione si applica nel caso di decadenza limitata ad uno o piu'
rami di attivita'.
5. Le clausole di tacito rinnovo perdono
efficacia con la pubblicazione del provvedimento di decadenza. Nei
contratti che hanno durata superiore all'anno il contraente puo'
recedere, mediante comunicazione scritta all'impresa, con effetto
dalla scadenza della prima annualita' successiva alla pubblicazione
del provvedimento di decadenza.
6. Se la decadenza
dall'autorizzazione consegue al verificarsi delle situazioni di cui
al comma 1, lettere b), c) ed e), l'ISVAP, quando ricorrono le
condizioni previste all'articolo 245, non adotta il provvedimento di
decadenza e propone al Ministro delle attivita' produttive la revoca
dell'autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa
dell'impresa di assicurazione.
7. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche all'impresa di assicurazione che ha sede
legale in uno Stato terzo e che e' autorizzata ad operare nel
territorio della Repubblica con una sede secondaria. Quando
l'autorita' di vigilanza dello Stato terzo ha adottato un
provvedimento di decadenza nei confronti dell'impresa di
assicurazione, analogo provvedimento e' adottato nei confronti della
sede secondaria.
Art. 241.
Liquidazione ordinaria
dell'impresa di assicurazione
1. L'impresa di assicurazione
informa tempestivamente l'ISVAP del verificarsi di una causa di
scioglimento della societa'. L'ISVAP, verificata la sussistenza dei
presupposti per la liquidazione ordinaria nei casi previsti
all'articolo 240, comma 1, approva, con il provvedimento di decadenza
dall'autorizzazione o con altro successivo, la nomina dei liquidatori
prima dell'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che
deliberano o dichiarano lo scioglimento della societa'. Non si puo'
dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che
deliberano o dichiarano lo scioglimento della societa' se non consti
l'accertamento di cui al presente comma.
2. I liquidatori devono
possedere i requisiti di onorabilita' e di professionalita'
prescritti con il regolamento del Ministro delle attivita' produttive
di cui all'articolo 76. Qualora perdano i relativi requisiti, i
liquidatori decadono dalla carica. Se l'assemblea non provvede alla
loro sostituzione entro trenta giorni dalla conoscenza del
sopravvenuto difetto dei requisiti, l'ISVAP propone al Ministro delle
attivita' produttive l'adozione del provvedimento di liquidazione
coatta amministrativa.
3. La liquidazione si svolge secondo le
norme stabilite dal codice civile, ferme restando le disposizioni in
materia di riserve tecniche e di attivita' a copertura previste nel
titolo III. I liquidatori trasmettono all'ISVAP il bilancio annuale
redatto secondo le disposizioni previste nel titolo VIII. L'impresa
rimane soggetta alla vigilanza dell'ISVAP sino alla cancellazione
della societa' dal registro delle imprese.
4. Fermo restando
quanto previsto all'articolo 245, se la procedura di liquidazione non
si svolge con regolarita' o con speditezza, l'ISVAP, con
provvedimento pubblicato sul Bollettino, puo' disporre la
sostituzione dei liquidatori, nonche' dei componenti degli organi di
controllo. La sostituzione degli organi non comporta il mutamento
della procedura di liquidazione.
5. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche all'impresa di assicurazione che ha sede
legale in uno Stato terzo e che e' autorizzata ad operare in
stabilimento nel territorio della Repubblica, fermo restando che
l'efficacia dei provvedimenti adottati e' limitata alla medesima sede
secondaria.
Art. 242.
Revoca dell'autorizzazione
rilasciata all'impresa di assicurazione
1. L'autorizzazione e'
revocata quando l'impresa di assicurazione:
a) non si attiene,
nell'esercizio dell'attivita', ai limiti imposti nel provvedimento di
autorizzazione o previsti nel programma di attivita';
b) non
soddisfa piu' alle condizioni di accesso all'attivita'
assicurativa;
c) e' gravemente inadempiente alle disposizioni del
presente codice;
d) non ha realizzato, entro i termini stabiliti,
le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di
finanziamento ovvero non ha realizzato entro i termini stabiliti, nel
caso in cui sia soggetta a vigilanza supplementare, le misure
previste dal piano di intervento;
e) viene assoggettata a
liquidazione coatta ovvero e' dichiarato lo stato di insolvenza
dall'autorita' giudiziaria.
2. L'autorizzazione all'esercizio del
ramo della responsabilita' civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, fermo quanto
previsto al comma 1, e' altresi' revocata nel caso di ripetuto o
sistematico rifiuto od elusione all'obbligo a contrarre, di cui
all'articolo 132, comma 1, o nel caso di ripetuta o sistematica
violazione delle disposizioni sulle procedure di liquidazione dei
sinistri di cui agli articoli 148 e 149.
3. La revoca puo'
riguardare tutti i rami esercitati dall'impresa di assicurazione o
solo alcuni di essi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
240, commi 4 e 5.
4. La revoca dell'autorizzazione e' disposta con
decreto del Ministro delle attivita' produttive, su proposta
dell'ISVAP. Se la revoca riguarda tutti i rami esercitati, l'impresa
e' contestualmente posta in liquidazione coatta con il medesimo
provvedimento e l'ISVAP ne dispone la cancellazione dall'albo delle
imprese di assicurazione. Il Ministro delle attivita' produttive, su
proposta dell'ISVAP, puo' tuttavia consentire che l'impresa si ponga
in liquidazione ordinaria, entro un termine perentorio, quando il
provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati al
comma 1, lettere a) e b).
5. Il Ministro delle attivita'
produttive, su proposta dell'ISVAP, dispone inoltre la liquidazione
coatta se l'impresa di assicurazione, nel caso di revoca limitata ad
alcuni rami, non osserva le disposizioni di cui all'articolo 240,
commi 4 e 5, ovvero quando la deliberazione di scioglimento e la
nomina dei liquidatori non sono iscritte nel registro delle imprese
nel termine assegnato ai sensi del comma 4.
6. I decreti del
Ministro delle attivita' produttive sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale, sono riprodotti nel Bollettino e sono comunicati
dall'ISVAP alle autorita' di vigilanza degli altri Stati
membri.
Art. 243.
Revoca dell'autorizzazione rilasciata
ad un'impresa di assicurazione di uno Stato terzo
1. La revoca
dell'autorizzazione, rilasciata all'impresa di assicurazione che ha
sede legale in uno Stato terzo per l'attivita' della sede secondaria
nel territorio della Repubblica, e' disposta, in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 264, comma 1, nei casi e con le modalita' e
per gli effetti di cui all'articolo 242.
2. La revoca e' altresi'
disposta quando l'autorita' di vigilanza dello Stato terzo ha
adottato nei confronti dell'impresa un provvedimento di revoca
dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' assicurative nei
rami vita o nei rami danni ovvero quando le autorita' dello Stato
membro che controllano lo stato di solvibilita' dell'impresa medesima
per il complesso delle operazioni da essa effettuate nel territorio
dell'Unione europea hanno adottato analogo provvedimento per
deficienze nella costituzione del margine di solvibilita' e della
quota di garanzia. Nei casi previsti dal presente comma la revoca e'
disposta per il complesso dei rami esercitati.
3. La revoca puo'
altresi' essere disposta quando le autorita' di vigilanza dello Stato
nel quale l'impresa ha sede legale hanno operato in violazione della
condizione di parita' e reciprocita' di trattamento riservata alle
imprese di assicurazione italiane ivi operanti, ovvero quando le
medesime autorita' hanno imposto restrizioni alla libera
disponibilita' dei beni posseduti in Italia dall'impresa o hanno
ostacolato il trasferimento dei capitali
necessari all'impresa di
assicurazione per il normale esercizio dell'attivita' nel territorio
della Repubblica.
4. L'ISVAP puo' tuttavia consentire che
l'impresa ponga in liquidazione ordinaria, entro un termine
perentorio, la sede secondaria nel territorio della Repubblica quando
il provvedimento di revoca e' adottato per i motivi indicati al comma
precedente. Il Ministro delle attivita' produttive, su proposta
dell'ISVAP, dispone inoltre la liquidazione coatta della sede
secondaria quando la nomina dei liquidatori non e' iscritta nel
registro delle imprese nel termine assegnato.
Art.
244.
Decadenza e revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa
di riassicurazione
1. La decadenza dall'autorizzazione
rilasciata all'impresa di riassicurazione e' disposta nei casi
previsti dall'articolo 240, comma 1. Si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 240, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e 241, commi 1, 2, 3 e
4, intendendosi i rinvii come riferiti alla corrispondente disciplina
delle imprese di riassicurazione.
2. La revoca dell'autorizzazione
rilasciata all'impresa di riassicurazione e' disposta nei casi
previsti dall'articolo 242, comma 1. Si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 242, commi 3, 4, 5 e 6, intendendosi i rinvii come
riferiti alla corrispondente disciplina delle imprese di
riassicurazione.
3. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche all'impresa di riassicurazione che ha sede legale in
un altro Stato membro o in uno Stato terzo e che e' autorizzata ad
operare in stabilimento nel territorio della Repubblica, fermo
restando che l'efficacia dei provvedimenti adottati e' limitata alla
medesima sede secondaria. Quando l'autorita' di vigilanza
dell'impresa di riassicurazione ha disposto la decadenza o la revoca
dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' riassicurative,
analogo provvedimento e' adottato nei confronti della sede
secondaria.
Art.
245.
Liquidazione coatta
amministrativa
1.
Il Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP, puo'
disporre, con decreto, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' in tutti i rami e la liquidazione coatta
amministrativa, anche quando ne sia in corso l'amministrazione
straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie,
qualora le irregolarita' nell'amministrazione o le violazioni delle
disposizioni legislative, amministrative o statutarie ovvero le
perdite previste siano di eccezionale gravita'.
2. La liquidazione
coatta puo' essere proposta dall'ISVAP, con il medesimo procedimento
indicato nel comma 1, anche a seguito di istanza motivata degli
organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari
straordinari o dei liquidatori ricorrendo i presupposti di cui al
comma 1.
3. Il decreto del Ministro delle attivita' produttive e
la proposta dell'ISVAP sono comunicati dai commissari liquidatori
agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima
dell'insediamento.
4. Dalla data di emanazione del decreto cessano
le funzioni degli organi amministrativi e di controllo, nonche' di
ogni altro organo dell'impresa che sia ancora in carica. Cessano
altresi' le funzioni dell'assemblea dei soci, fatte salve le ipotesi
previste dagli articoli 262, comma 1, e 263, comma 2.
5. La
liquidazione si compie sotto la vigilanza dell'ISVAP, che si avvale,
qualora l'impresa operi attraverso succursali stabilite in altri
Stati membri, anche delle autorita' di vigilanza di tali Stati. I
provvedimenti e la procedura di liquidazione coatta amministrativa di
imprese italiane si applicano e producono i loro effetti negli altri
Stati membri.
6. L'ISVAP, qualora sia necessario od opportuno ai
fini della liquidazione, puo' autorizzare i commissari liquidatori a
proseguire operazioni specificamente individuate.
7. Le imprese di
assicurazione non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla
liquidazione coatta prevista dalle norme del presente capo. Per
quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le
disposizioni della legge fallimentare.
Art. 246.
Organi
della procedura
1. L'ISVAP nomina uno o piu' commissari
liquidatori ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque
componenti, il cui presidente e' designato nell'atto di nomina. I
liquidatori e il comitato di sorveglianza sono nominati per un
periodo triennale, rinnovabile senza limiti di tempo tenuto conto dei
risultati e dell'operato degli organi della procedura.
2. L'ISVAP
puo' revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato
di sorveglianza.
3. Le indennita' spettanti ai commissari ed ai
componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall'ISVAP
in base ai criteri da esso stabiliti. La spesa e' a carico
dell'impresa sottoposta alla procedura.
4. Agli organi della
procedura si applicano i requisiti di professionalita' e di
onorabilita' stabiliti per i soggetti che svolgono, rispettivamente,
funzioni di amministrazione e funzioni di controllo presso l'impresa
di assicurazione o di riassicurazione.
Art.
247.
Adempimenti in materia di pubblicita'
1. I
provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa sono pubblicati a
cura dell'ISVAP nella Gazzetta Ufficiale e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e sono altresi' riprodotti nel
Bollettino.
2. L'ISVAP, qualora sia informato della liquidazione
di un'impresa, che opera sul territorio della Repubblica in regime di
stabilimento o di libera prestazione di servizi, dall'autorita' di
vigilanza dello Stato membro di origine, puo' disporre la
pubblicazione della decisione secondo le modalita' che ritiene piu'
opportune. Nella pubblicazione e' indicata l'autorita' di vigilanza
competente, la legislazione dello Stato membro che trova applicazione
e il nominativo del liquidatore. La pubblicazione e' redatta in
lingua italiana. I provvedimenti e le procedure di liquidazione di
imprese di altri Stati membri sono disciplinati e producono i loro
effetti,
senza ulteriori formalita', nell'ordinamento italiano
secondo la normativa dello Stato di origine.
3. Entro quindici
giorni dalla comunicazione della nomina i commissari depositano in
copia l'atto di nomina degli organi della liquidazione per
l'iscrizione nel registro delle imprese.
Art.
248.
Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza
1.
Se un'impresa, non sottoposta a liquidazione coatta, si trova in
stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede
legale, su richiesta di uno o piu' creditori ovvero su istanza del
pubblico ministero o d'ufficio, sentito l'ISVAP e i rappresentanti
legali dell'impresa, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in
camera di consiglio. Quando l'impresa sia sottoposta ad
amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l'insolvenza
anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari
stessi, l'ISVAP e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 195, primo, secondo periodo, terzo,
quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare.
2. Se
un'impresa si trova in stato di insolvenza al momento dell'emanazione
del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e
l'insolvenza non e' stata dichiarata ai sensi del comma 1, il
tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sede legale, su ricorso
dei commissari liquidatori o su istanza del pubblico ministero o
d'ufficio, sentiti l'ISVAP, i cessati rappresentanti legali
dell'impresa e i commissari se nominati, accerta tale stato con
sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge
fallimentare.
3. Nel caso dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione lo stato d'insolvenza si manifesta, oltre che nei
modi indicati nell'articolo 5, secondo comma, della legge
fallimentare, anche nella situazione di notevole, evidente e non
transitoria insufficienza delle attivita' patrimoniali necessarie per
far fronte agli impegni relativi ai crediti di assicurazione o di
riassicurazione.
4. La dichiarazione giudiziale dello stato di
insolvenza produce gli effetti indicati nell'articolo 203 della legge
fallimentare.
Art. 249.
Effetti nei confronti
dell'impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici preesistenti
1.
Dalla data di emanazione del provvedimento che dispone la
liquidazione coatta nei confronti dell'impresa non puo' essere
promossa o proseguita alcuna azione ne', per qualsiasi titolo, puo'
essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione
forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura
derivanti dalla liquidazione e' competente esclusivamente il
tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede legale.
2. Dalla
data del provvedimento di liquidazione si producono gli effetti
previsti dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e
sezione IV, e dall'articolo 66 della legge fallimentare.
Art. 250.
Poteri e funzionamento
degli organi liquidatori
1. I commissari liquidatori hanno la
rappresentanza legale dell'impresa, esercitano tutte le azioni ad
essa spettanti e procedono alle operazioni di accertamento del
passivo e di liquidazione dell'attivo. I commissari, nell'esercizio
delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. Il comitato di
sorveglianza assiste i commissari nell'esercizio delle loro funzioni
e fornisce pareri nei casi previsti dalla legge o dalle disposizioni
previste nel regolamento adottato dall'ISVAP. Il comitato di
sorveglianza vigila sulla regolarita' della liquidazione e, a tal
fine, periodicamente verifica l'adeguatezza delle procedure
amministrative attuate dai commissari e svolge accertamenti sugli
atti della liquidazione con particolare riguardo ai rapporti di
natura patrimoniale.
3. L'ISVAP, in via generale con regolamento o
in via particolare con istruzioni specifiche, puo' emanare direttive
per lo svolgimento della procedura e puo' stabilire che per talune
categorie di operazioni o di atti sia necessaria la preliminare
acquisizione del parere del comitato di sorveglianza e
l'autorizzazione preventiva dello stesso ISVAP. I componenti degli
organi della liquidazione sono personalmente responsabili
dell'inosservanza delle prescrizioni dell'ISVAP. Esse sono comunque
inopponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.
4. I
commissari presentano semestralmente all'ISVAP una relazione tecnica
sulla situazione contabile e patrimoniale dell'impresa e
sull'andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del
comitato di sorveglianza. L'ISVAP fornisce alle autorita' degli altri
Stati membri le informazioni che siano richieste sullo svolgimento
della procedura di liquidazione dell'impresa rispetto alla quale e'
l'autorita' competente. I commissari informano periodicamente i
creditori, secondo le modalita' stabilite dall'ISVAP, con
regolamento, sull'andamento della liquidazione.
5. L'esercizio
dell'azione sociale di responsabilita' e dell'azione dei creditori
sociali contro i componenti dei cessati organi amministrativi e di
controllo ed il direttore generale, dell'azione contro la societa' di
revisione e l'attuario revisore, nonche' dell'azione del creditore
sociale contro la societa' o l'ente che esercita l'attivita' di
direzione e coordinamento, spetta ai commissari, sentito il comitato
di sorveglianza, previa
autorizzazione dell'ISVAP.
6. Ai
commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica
l'articolo 234, commi 8 e 9.
7. I commissari, previa
autorizzazione dell'ISVAP e con il parere favorevole del comitato di
sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento delle
operazioni dalla CONSAP, previa convenzione approvata dal Ministro
delle attivita' produttive, ovvero da terzi, ma sotto la propria
responsabilita', con oneri a carico della liquidazione. In casi
eccezionali, i commissari, previa autorizzazione dell'ISVAP, possono
delegare a terzi il compimento di singoli atti.
Art.
251.
Adempimenti iniziali
1. I commissari liquidatori si
insediano prendendo in consegna l'azienda dai precedenti organi di
amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario processo
verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano
l'inventario. Alle operazioni assiste almeno un componente del
comitato di sorveglianza e puo' essere presente un rappresentante
dell'ISVAP.
2. Si applica l'articolo 235, commi 2 e 4.
Art.
252.
Accertamento del passivo
1. Entro sessanta giorni
dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore, mediante
consegna diretta, raccomandata con avviso di ricevimento o
trasmissione per via telematica, le somme risultanti a credito di
ciascuno secondo le scritture e i documenti dell'impresa. La
comunicazione s'intende effettuata con riserva di eventuali
contestazioni.
2. La comunicazione e' effettuata all'ultimo
indirizzo risultante agli atti dell'impresa. E' onere del creditore
interessato, in caso di variazione, informare senza indugio i
commissari. Nei confronti dei creditori irreperibili, o per i quali
non vi sia prova dell'avvenuta ricezione all'ultimo indirizzo
risultante agli atti dell'impresa, la comunicazione e' effettuata
presso la cancelleria del tribunale del luogo dove ha sede legale
l'impresa mediante
inserimento nel fascicolo relativo al deposito
dello stato passivo. In tal caso la comunicazione puo' essere redatta
in un unico documento.
3. L'informazione iniziale ai creditori che
hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in uno
Stato membro diverso dalla Repubblica, comprese le pubbliche
amministrazioni di tali Stati, avviene con le modalita' indicate
all'articolo 253.
4. L'ISVAP puo' stabilire ulteriori forme di
pubblicita' allo scopo di rendere nota la scadenza dei termini per la
presentazione delle domande di insinuazione al passivo da parte di
coloro che non hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma 1.
5.
Entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, i creditori
possono presentare o inviare, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, i loro reclami ai commissari, allegando i documenti
giustificativi. Negli stessi termini e modalita' i creditori che
hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un
altro Stato membro, comprese le pubbliche amministrazioni, hanno
diritto a presentare i loro reclami.
6. Entro novanta giorni dalla
pubblicazione del provvedimento di liquidazione nella Gazzetta
Ufficiale i creditori che non abbiano ricevuto la comunicazione
prevista dai commi 1 e 3 possono chiedere ai commissari, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri
crediti, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la
specie e l'entita' dei propri diritti. Con le stesse modalita' e
termini, salvo che l'ammissione non avvenga d'ufficio, i creditori
che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un
altro Stato membro, comprese le pubbliche amministrazioni, inviano ai
commissari copia dei documenti giustificativi di cui sono in possesso
e indicano la natura del credito, la data in cui e' sorto e il
relativo importo. I medesimi creditori segnalano, inoltre, se diversi
dagli assicurati e dagli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative, gli eventuali privilegi e i beni che li
garantiscono.
7. I commissari, trascorso il termine previsto dal
comma precedente e non oltre i novanta giorni successivi, presentano
all'ISVAP l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a
ciascuno, indicandone i diritti e l'ordine di prelazione, e l'elenco
di coloro cui e' stato negato il riconoscimento delle pretese. E'
accordato ai creditori, persone fisiche o giuridiche, che hanno
residenza abituale, domicilio o la sede legale in un altro Stato
membro, incluse le pubbliche amministrazioni, lo stesso trattamento e
lo stesso grado di privilegio dei creditori italiani.
8. Nei
medesimi termini previsti dal comma 7 i commissari depositano, dopo
averne data comunicazione all'ISVAP, nella cancelleria del tribunale
del luogo ove l'impresa ha sede legale, a disposizione degli aventi
diritto, gli elenchi dei creditori ammessi con l'indicazione delle
somme riconosciute e di coloro ai quali e' stato negato il
riconoscimento delle pretese.
9. Successivamente i commissari, con
le stesse modalita' di cui al comma 1, comunicano senza indugio a
coloro ai quali e' stato negato in tutto o in parte il riconoscimento
delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi. Dell'avvenuto
deposito dello stato passivo e' dato avviso tramite pubblicazione nel
Bollettino.
10. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 7 e
8, lo stato passivo diventa esecutivo.
Art.
253.
Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati
membri
1. All'apertura della procedura di liquidazione i
commissari informano per iscritto mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, senza indugio e individualmente, i creditori noti che
hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un
altro Stato membro.
2. L'avviso indica i termini da rispettare per
ottenere il riconoscimento del credito e degli eventuali privilegi,
gli effetti derivanti dal loro mancato rispetto, i soggetti
legittimati a ricevere la richiesta di insinuazione dei crediti, ove
tale adempimento sia dovuto, i termini e le modalita' di
presentazione dei reclami previsti dall'articolo 252, comma 5, e
delle opposizioni previste dall'articolo 254, comma 1. L'avviso
indica, inoltre, che i
creditori privilegiati o assistiti da una
garanzia reale devono insinuare il credito. Per i crediti di
assicurazione la comunicazione indica, altresi', gli effetti della
liquidazione sui contratti ed in particolare la data dalla quale i
contratti cessano di produrre i loro effetti, nonche' i diritti e gli
obblighi dell'assicurato rispetto al contratto medesimo.
3. Le
comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in lingua
italiana e recano un'intestazione in tutte le lingue ufficiali
dell'Unione europea volta a chiarire la natura e lo scopo delle
comunicazioni stesse.
4. Per i soggetti di cui al comma 1 i
termini indicati dagli articoli 252, comma 5, e 254, comma 1, sono
raddoppiati. Il termine indicato nell'articolo 252, comma 6, decorre
dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
prevista dall'articolo 247, comma 1.
5. L'ISVAP determina, con
regolamento, il contenuto, la lingua e lo schema dei formulari da
adottare per l'informazione dei creditori.
Art.
254.
Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti
ammessi
1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, i
creditori esclusi o ammessi con riserva, entro quindici giorni dal
ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 252, comma
9.
2. L'opposizione e' disciplinata dagli articoli 98, 99 e 100
della legge fallimentare.
Art.
255.
Appello
1. Contro la sentenza del tribunale che decide
sulle cause di opposizione puo' essere proposto appello, anche dai
commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di
notificazione della stessa, osservandosi per il giudizio di appello
le disposizioni previste dalla legge fallimentare e dal codice di
procedura civile.
Art. 256.
Insinuazioni tardive
1.
Dopo il deposito dello stato passivo e fino a quando non siano
esauriti tutti i riparti, i creditori e i titolari di diritti reali
sui beni in possesso dell'impresa, che non abbiano ricevuto la
comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma 1, e non risultino
inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro
diritti secondo quanto previsto dagli articoli 98, 99 e 100 della
legge fallimentare.
2. Tali soggetti sopportano le spese
conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo stesso non
sia ad essi imputabile. Si applica il disposto dell'articolo 260,
comma 5.
Art. 257.
Liquidazione dell'attivo
1. I
commissari hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo,
salve le limitazioni stabilite dall'autorita' che vigila sulla
liquidazione. Per gli atti previsti dall'articolo 35 della legge
fallimentare, in deroga a quanto disposto dall'articolo 206, secondo
comma, della medesima, i commissari acquisiscono preventivamente il
parere del comitato di sorveglianza e provvedono nel rispetto delle
direttive che sono stabilite dall'ISVAP in via
generale con
regolamento o che sono prescritte in via particolare con istruzioni
specifiche.
2. I commissari, con il parere favorevole del comitato
di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP, possono cedere le
attivita' e le passivita', l'azienda, rami d'azienda, nonche' beni e
rapporti giuridici individuabili in blocco. La cessione puo' avvenire
in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del deposito dello
stato passivo. Il cessionario risponde comunque delle sole passivita'
risultanti dall'atto di cessione.
3. I commissari possono
trasferire il portafoglio, nella sua totalita' o per singoli rami e
senza che il trasferimento sia causa di scioglimento dei contratti di
assicurazione ceduti, ad altra impresa che disponga di adeguate
risorse patrimoniali entro sessanta giorni dalla pubblicazione del
provvedimento di liquidazione mediante convenzione approvata
dall'ISVAP e pubblicata nel Bollettino. I rischi sono assunti
dall'impresa cessionaria alla scadenza del termine di sessanta
giorni.
4. Per tutto il periodo di tempo relativo ai premi pagati
i contratti di assicurazione in corso non possono essere disdettati
dall'impresa cessionaria a pena di nullita' della disdetta.
5.
Anche ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi
diritto, i commissari possono contrarre mutui, effettuare altre
operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attivita'
aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal comitato
di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP.
Art.
258.
Trattamento dei crediti derivanti da contratti di
assicurazione
1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche
dei rami vita e dei rami danni, che alla data del provvedimento di
liquidazione coatta risultano iscritti nell'apposito registro, sono
riservati in via prioritaria al soddisfacimento delle obbligazioni
derivanti dai contratti ai quali essi si riferiscono.
2. Dalla
pubblicazione del provvedimento di liquidazione, o dalla notifica
all'impresa se anteriore, la composizione degli attivi indicati nel
registro ed il registro medesimo non possono essere modificati dai
commissari, ad eccezione della correzione di meri errori materiali,
senza l'autorizzazione dell'ISVAP. I commissari includono nel
registro, in deroga al vincolo di immodificabilita', i proventi
finanziari maturati sugli attivi, nonche' l'importo dei premi
incassati nel periodo compreso fra l'apertura della liquidazione e il
pagamento dei crediti di assicurazione o, nel caso di trasferimento
del portafoglio, fino alla data del trasferimento stesso. Se il
ricavato della liquidazione degli attivi e' inferiore alla
valutazione indicata nel registro, i commissari sono tenuti a darne
giustificazione all'ISVAP.
3. Sugli attivi a copertura delle
riserve tecniche dei rami vita si soddisfano con priorita' rispetto
agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento
di liquidazione, ancorche' assistiti da privilegio o ipoteca:
a)
gli aventi diritto ai capitali o indennizzi per polizze scadute o
sinistrate entro il sessantesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del provvedimento di liquidazione e gli aventi diritto
a rendite maturate entro lo stesso termine;
b) i titolari di
crediti derivanti da operazioni di capitalizzazione;
c) gli aventi
diritto alle somme dovute per riscatti;
d) i titolari dei
contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione
dell'ammontare delle riserve matematiche;
e) i titolari dei
contratti che non prevedono la costituzione di riserve matematiche,
proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al rischio
non corso. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami
vita risultano insufficienti per soddisfare i crediti indicati in
precedenza, quelli di cui alle lettere a), b), c), e d) sono
preferiti ai crediti di cui alla lettera e).
4. Sugli attivi a
copertura delle riserve tecniche dei rami danni si soddisfano, con
priorita' rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente
al provvedimento di liquidazione, ancorche' assistiti da privilegio o
ipoteca:
a) gli aventi diritto a capitali o indennizzi per
sinistri verificatisi entro il sessantesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione;
b) i
titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in
proporzione alla frazione del premio corrispondente al rischio non
ancora corso. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei
rami danni risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti
indicati in precedenza, quelli di cui alla lettera a) sono preferiti
ai crediti di cui alla lettera b).
5. Se gli attivi a copertura
delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti risultano
insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati nel comma 4, si
applicano le disposizioni previste dal capo I del titolo XVII.
6.
Al pagamento dei crediti di cui ai commi 3 e 4 va anteposto il
pagamento delle spese di cui all'articolo 111, primo comma, numero 1,
della legge fallimentare. Le medesime spese gravano proporzionalmente
sulle attivita' di ogni specie ancorche' assistite da privilegio o
ipoteca.
Art.
259.
Trattamento dei crediti derivanti da contratti di
riassicurazione
1. In caso di liquidazione coatta
amministrativa del riassicurato si applica l'articolo 1930 del codice
civile.
2. In caso di liquidazione coatta amministrativa
dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato si applica
l'articolo 1931 del codice civile.
Art.
260.
Ripartizione dell'attivo
1. I commissari procedono,
secondo l'ordine stabilito dall'articolo 111 della legge
fallimentare, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennita'
e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione
straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano
preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle
spese indicate nell'articolo 111, primo comma, numero 1), della legge
fallimentare.
2. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza
e previa autorizzazione dell'ISVAP, possono distribuire acconti o
eseguire riparti parziali, sia a favore di tutti gli aventi diritto
sia a favore di talune categorie di essi, anche prima che siano
realizzate tutte le attivita' e accertate tutte le passivita'.
3.
Nell'effettuare i riparti, i commissari, in presenza di pretese di
creditori o di altri interessati per le quali non sia stata definita
l'ammissione allo stato passivo, accantonano le somme corrispondenti
ai riparti non effettuati a favore di ciascuno di detti soggetti, al
fine della distribuzione agli stessi nel caso di riconoscimento dei
diritti o, in caso contrario, della loro liberazione a favore degli
altri aventi diritto.
4. Nei casi previsti dal comma 3, i
commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e
previa autorizzazione dell'ISVAP, possono acquisire idonee garanzie
in sostituzione degli accantonamenti.
5. La presentazione oltre i
termini dei reclami e delle domande previste dall'articolo 252, commi
5 e 6, fa concorrere solo agli eventuali riparti successivi, nei
limiti in cui le pretese sono accolte dai commissari o, dopo il
deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di opposizione.
6.
Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva, ai sensi
dell'articolo 256, concorrono solo ai riparti eseguiti dopo la
presentazione del ricorso.
Art.
261.
Adempimenti finali
1. Liquidato l'attivo e prima
dell'ultimo riparto ai creditori, i commissari sottopongono il
bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano
di riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella del
comitato di sorveglianza, all'ISVAP, che ne autorizza il deposito
presso la cancelleria del tribunale.
2. Dell'avvenuto deposito e'
data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino. L'ISVAP puo'
stabilire forme integrative di pubblicita'.
3. Nel termine di
venti giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino, gli
interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al
tribunale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 254, commi 1 e
2.
4. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte
contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza passata in
giudicato, i commissari liquidatori provvedono al riparto finale in
conformita' di quanto previsto dall'articolo 260.
5. Le somme che
non possono essere distribuite vengono depositate nei modi stabiliti
dall'ISVAP per il successivo versamento agli aventi diritto, fatta
salva la facolta' prevista dall'articolo 260, comma 4.
6. Si
applicano le disposizioni del codice civile in materia di
liquidazione delle societa' di capitali relative alla cancellazione
della societa' e al deposito dei libri sociali.
7. La pendenza di
ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello stato di
insolvenza, non preclude
l'effettuazione degli adempimenti finali previsti ai commi da 1 a 6 e
la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Tale chiusura e' subordinata all'esecuzione di accantonamenti o
all'acquisizione di garanzie ai sensi dell'articolo 260, commi 3 e
4.
8. Successivamente alla chiusura della procedura di
liquidazione coatta, i commissari liquidatori mantengono la
legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi dei
giudizi in corso.
Ai commissari liquidatori, nello svolgimento
delle attivita' connesse ai giudizi, si applicano i commi 2 e 3
dell'articolo 233, il comma 8 dell'articolo 234 ed i commi 1, 3 e 7
dell'articolo 250.
9. Nei casi di cessione ai sensi dell'articolo
257, commi 2 e 3, i commissari sono estromessi, su propria istanza,
dai giudizi relativi ai rapporti oggetto della cessione nei quali sia
subentrato il cessionario.
Art. 262.
Concordato
1.
In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i
commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero
l'impresa ai sensi dell'articolo 152, secondo comma, della legge
fallimentare, con il parere degli organi liquidatori, possono
proporre un concordato al tribunale del luogo dove l'impresa ha la
sede legale. La proposta di concordato e' autorizzata dall'ISVAP.
2.
La proposta di concordato indica la percentuale offerta ai creditori
chirografari, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie.
3.
La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono
depositati nella cancelleria del tribunale. L'ISVAP puo' stabilire
altre forme di pubblicita'.
4. Entro trenta giorni dal deposito,
gli interessati possono proporre opposizione con ricorso depositato
nella cancelleria, che viene comunicato ai commissari. In assenza di
opposizioni il concordato diventa esecutivo.
5. In caso di
opposizione il tribunale decide con sentenza in camera di consiglio
sulla proposta di concordato, tenendo conto del parere reso
dall'ISVAP. La sentenza e' pubblicata mediante deposito in
cancelleria e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito
viene data comunicazione ai commissari e agli opponenti con biglietto
di cancelleria. Si applica l'articolo 254.
6. Durante la
procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali
distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'articolo 260.
7. Alla
proposta di concordato e all'intervento nella procedura in qualita'
di assuntore del concordato medesimo e' legittimata, previa
autorizzazione del Ministro delle attivita' produttive, la
CONSAP.
Art.
263.
Esecuzione del concordato e chiusura della procedura
1.
I commissari, con l'assistenza del comitato di sorveglianza,
sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo le direttive che
sono stabilite dall'ISVAP in via generale con regolamento o che sono
prescritte in via particolare con istruzioni specifiche.
2.
Eseguito il concordato, i commissari convocano l'assemblea dei soci
perche' sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale in relazione
alla revoca dell'autorizzazione all'attivita' assicurativa o
riassicurativa. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica
dell'oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la
cancellazione della societa' e il deposito dei libri sociali previsti
dalle disposizioni del codice civile in materia di scioglimento e
liquidazione delle societa' di capitali.
3. Si applica l'articolo
215 della legge fallimentare.
Art.
264.
Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di
riassicurazione estere
1. Se un'impresa di assicurazione, che
ha sede legale in uno Stato terzo, ha insediato una succursale nel
territorio della Repubblica, la liquidazione coatta e' disposta nei
confronti della sede italiana. Si applica l'articolo 240, comma 3.
2.
Se un'impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno Stato
membro o in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel
territorio della Repubblica, la liquidazione coatta e' disposta nei
confronti della sede italiana. Si applica l'articolo 240, comma 3.
3.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente
capo.
Art. 265.
Liquidazione coatta di imprese non
autorizzate
1. Il Ministro delle attivita' produttive, su
proposta dell'ISVAP, dispone la liquidazione coatta dell'impresa che
esercita l'attivita' di assicurazione o di riassicurazione senza
essere stata autorizzata.
2. Nel caso di assoluta mancanza di
attivita' da liquidare l'ISVAP procede alla nomina dei commissari,
solo previa motivata richiesta da parte dei creditori o di altri
soggetti interessati che venga presentata nel termine perentorio di
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di
liquidazione. In tal caso i commissari possono chiedere all'ISVAP,
dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo,
l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori
formalita'.
3. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo
213, secondo e terzo comma, della legge fallimentare.
Art. 266.
Responsabilita' per illecito amministrativo
dipendente da reato
1. Il pubblico ministero che iscrive, ai
sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a
carico di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ne da'
comunicazione all'ISVAP. Nel corso del procedimento, ove il pubblico
ministero ne faccia richiesta, viene sentito l'ISVAP, che ha facolta'
di presentare relazioni scritte.
2. In ogni grado del giudizio di
merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio,
l'acquisizione dall'ISVAP di aggiornate informazioni sulla situazione
dell'impresa, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e
di controllo.
3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti
di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione le sanzioni
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la
conversione delle sanzioni medesime, e' trasmessa per l'esecuzione
dall'autorita' giudiziaria all'ISVAP. A tal fine l'ISVAP puo'
proporre o adottare gli atti previsti dai capi II, III e IV,
avendo
presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le
preminenti finalita' di salvaguardia della stabilita' e di tutela
degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative.
4. Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo
9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle imprese di
assicurazione o di riassicurazione. Alle medesime non si applica,
altresi', l'articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231.
5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile,
alle sedi secondarie italiane di imprese di altri Stati membri o di
Stati terzi.
Art.
267.
Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili navi e
aeromobili, strumenti finanziari
1. In caso di adozione di un
provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da
parte di un altro Stato membro nei confronti dell'impresa di
assicurazione che ha sede legale in tale Stato, restano soggetti alla
legge italiana:
a) i rapporti di lavoro con l'impresa di
assicurazione sorti in Italia;
b) i contratti stipulati con
l'impresa di assicurazione che danno diritto all'utilizzo o
all'acquisto di un bene immobile situato nel territorio della
Repubblica;
c) i diritti dell'impresa di assicurazione su un bene
immobile, su una nave o su un aeromobile, che richiedono
un'iscrizione in un pubblico registro italiano.
2. Agli atti a
titolo oneroso, stipulati successivamente all'adozione di un
provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, per
effetto dei quali l'impresa di assicurazione disponga di un bene
immobile, di una nave o di un aeromobile soggetti all'iscrizione in
pubblico registro ovvero di strumenti finanziari la cui esistenza o
il cui trasferimento presuppongono l'iscrizione in un registro
pubblico o l'immissione in un sistema di deposito accentrato, si
applica la legge italiana se, rispettivamente, l'immobile e' situato
nel territorio della Repubblica, i pubblici registri della nave o
dell'aeromobile ovvero il registro o il sistema di deposito
accentrato degli strumenti finanziari sono disciplinati dalla legge
italiana.
Art. 268.
Diritti reali di terzi su beni
situati nel territorio della Repubblica
1. L'adozione di un
provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da
parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di
assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica i
diritti reali di terzi su beni, mobili o immobili, siano essi beni
determinati o universalita' di beni indeterminati, di proprieta'
dell'impresa di assicurazione che si trovano nel territorio della
Repubblica.
2. E' assimilato ad un diritto reale il diritto,
iscritto in pubblico registro e opponibile a terzi, che consenta di
ottenere un diritto reale ai sensi del comma 1.
3. La disposizione
di cui al comma 1 non osta alle azioni di nullita', annullamento o di
inopponibilita' degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori
previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa nei
confronti della quale e' stata adottata la misura di risanamento o di
liquidazione.
Art. 269.
Diritti del venditore, in caso
di riserva di proprieta' sul bene situato nel territorio della
Repubblica
1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o
di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro
nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in
tale Stato e che ha stipulato un contratto preliminare di acquisto
ovvero un contratto di acquisto con patto di riservato dominio di un
bene, non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva di
proprieta', allorche' il bene si trovi, al momento dell'adozione del
provvedimento o dell'apertura della procedura, nel territorio della
Repubblica.
2. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di
una procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro nei
confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale
Stato e che ha stipulato un contratto di cui al comma 1, la cui
consegna si sia verificata prima dell'adozione dei provvedimenti
stessi, non costituisce causa di scioglimento del contratto e non
impedisce che l'acquirente ne acquisti la proprieta' dietro pagamento
o adempimento delle obbligazioni pattuite, qualora tale bene si trovi
in tale momento nel territorio della Repubblica.
3. Le
disposizioni di cui ai commi precedenti non ostano alle azioni di
nullita', di annullamento o di inopponibilita' degli atti
pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla
legislazione dello Stato membro dell'impresa nei confronti della
quale e' stata adottata la misura di risanamento o di
liquidazione.
Art. 270.
Diritto alla compensazione nei
rapporti con l'impresa di assicurazione
1. L'adozione di un
provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da
parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di
assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica il
diritto del creditore di invocare la compensazione nei rapporti con
l'impresa di assicurazione secondo quanto previsto dall'articolo 56
della legge fallimentare.
2. La disposizione di cui al comma 1 non
osta alle azioni di annullamento, di nullita' o di inopponibilita'
degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla
legislazione dello Stato membro dell'impresa nei confronti della
quale e' stata adottata la misura di risanamento o di
liquidazione.
Art. 271.
Operazioni
effettuate in mercati regolamentati italiani
1. Fermo quanto
disposto dall'articolo 268, in caso di adozione di un provvedimento
di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un
altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che
ha sede legale in tale Stato, restano soggetti alla legge italiana i
diritti e gli obblighi, nei confronti dell'impresa di assicurazione,
relativi alle operazioni di compensazione e novazione, al riacquisto
ed alle cessioni con patto di riacquisto, nonche' ad ogni altra
operazione effettuata in mercati regolamentati di strumenti
finanziari autorizzati in Italia in conformita' al testo unico
dell'intermediazione finanziaria, compresa la possibilita'
di
esperire le azioni di nullita', di annullamento o di
inopponibilita' dei pagamenti o delle transazioni, pregiudizievoli
per la massa dei creditori.
Art. 272.
Condizione di
proponibilita' delle azioni relative agli atti pregiudizievoli
1.
L'azione di annullamento, di nullita' o di inopponibilita', fondata
su disposizioni previste dalla legislazione dello Stato membro nel
quale ha sede legale l'impresa di assicurazione nei confronti della
quale e' stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione,
e' improponibile o improcedibile nei confronti di chi, avendo
beneficiato dell'atto pregiudizievole per la massa dei creditori,
prova che tale atto e' soggetto alla legge di uno Stato membro
diverso da quello dove ha sede legale l'impresa e che la legge
applicabile alla fattispecie non consente di impugnare l'atto con
alcun mezzo.
Art. 273.
Cause pendenti relative allo
spoglio di beni dell'impresa di assicurazione
1. Gli effetti
di un provvedimento di risanamento o di una procedura di
liquidazione, adottati da un altro Stato membro nei confronti di
un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, su un
giudizio pendente in Italia relativo alla rivendica di beni, nonche'
di diritti sugli stessi, dell'impresa di assicurazione sono regolati
dalla legge italiana.
Art. 274.
Riconoscimento e poteri
dei commissari e dei liquidatori
1. I commissari o i
liquidatori, nominati dall'autorita' dello Stato membro nel quale ha
sede legale l'impresa di assicurazione assoggettata ad un
provvedimento di risanamento o ad una procedura di liquidazione, che
intendano agire nel territorio della Repubblica, per l'esercizio
delle relative funzioni, sono tenuti a documentare la nomina con la
presentazione di una copia, conforme all'originale, rilasciata
dall'autorita' che ha emesso il provvedimento o mediante qualsiasi
altra certificazione resa dalla competente autorita' dello stesso
Stato. Ai medesimi commissari o ai liquidatori puo' essere richiesta
una traduzione nella lingua italiana della documentazione di cui al
presente comma.
2. Possono essere designati, in base alla legge
dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione, persone
incaricate di assistere o, all'occorrenza, di rappresentare i
commissari o i liquidatori nello svolgimento dei compiti derivanti
dal provvedimento di risanamento o della procedura di liquidazione
nel territorio della Repubblica con particolare riferimento ai
rapporti con i creditori italiani.
3. Fermo restando quanto
disposto dal comma 4, i commissari e i liquidatori esercitano nel
territorio della Repubblica gli stessi poteri che hanno il diritto di
esercitare nello Stato membro di origine dell'impresa di
assicurazione, ma non possono svolgere compiti riservati alla forza
pubblica o funzioni attribuite alla magistratura.
4. I commissari
e i liquidatori nominati dall'autorita' dello Stato membro di origine
dell'impresa di assicurazione sono tenuti, nell'esercizio delle loro
funzioni nel territorio della Repubblica, al rispetto della legge
italiana in particolare per quanto attiene alle modalita' di
realizzazione degli attivi e alla disciplina dei rapporti di lavoro
subordinato con particolare riguardo all'informazione dei dipendenti.
I commissari o i liquidatori nominati dall'autorita' dello Stato
membro di origine dell'impresa di assicurazione, nonche' ogni altro
soggetto autorizzato dalle medesime autorita', possono chiedere,
fermi restando eventuali specifici obblighi di pubblicita' previsti
dalla legge italiana, che un provvedimento di risanamento o la
decisione di apertura di una procedura di liquidazione sia annotata
nei registri immobiliari, nel registro delle imprese o in altro
pubblico registro italiano.
Art.
275.
Amministrazione straordinaria della capogruppo
assicurativa
1. Salvo quanto previsto dal presente articolo,
alla capogruppo di un gruppo assicurativo si applicano le norme del
capo II del presente titolo.
2. L'amministrazione straordinaria
della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall'articolo 231, puo'
essere disposta quando:
a) risultino gravi inadempienze
nell'esercizio dell'attivita' di direzione e di coordinamento per
l'esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite dall'ISVAP;
b)
una delle societa' del gruppo assicurativo sia stata sottoposta alla
procedura del fallimento, del concordato preventivo, della
liquidazione coatta amministrativa, dell'amministrazione
straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi
speciali o dalla legislazione di altri Stati membri, nonche' quando
sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le
disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di
gravi irregolarita' nella gestione e possa essere alterato in modo
grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo.
3.
L'amministrazione straordinaria della capogruppo dura un anno dalla
data di emanazione del decreto del Ministro delle attivita'
produttive, salvo che sia prescritto un termine piu' breve dal
provvedimento medesimo o che ne sia disposta la chiusura anticipata.
In casi eccezionali la procedura puo' essere prorogata per un periodo
non superiore ad un anno.
4. I commissari straordinari, sentito il
comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'ISVAP, possono
revocare o sostituire, anche in parte, gli amministratori delle
societa' del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi
gestionali che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano
in carica al massimo sino al termine dell'amministrazione
straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati hanno
titolo esclusivamente ad un indennizzo corrispondente ai compensi
ordinari ad essi spettanti per la durata residua del mandato ma,
comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.
5. I commissari
straordinari possono richiedere, previa autorizzazione dell'ISVAP
sentiti i cessati amministratori della societa', l'accertamento
giudiziale dello stato di insolvenza delle societa' appartenenti al
gruppo.
6. I commissari straordinari possono richiedere alle
societa' del gruppo i dati, le informazioni e ogni altro elemento
utile per adempiere al proprio mandato.
Art.
276.
Liquidazione coatta amministrativa della capogruppo
assicurativa
1. Salvo quanto previsto dal presente articolo,
alla capogruppo di un gruppo assicurativo si applicano le norme del
capo IV del presente titolo.
2. La liquidazione coatta
amministrativa della capogruppo, oltre che nei casi previsti
dall'articolo 245, puo' essere disposta quando le inadempienze
nell'esercizio dell'attivita' di direzione e di coordinamento per
l'esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite dall'ISVAP siano
di eccezionale gravita'.
3. I commissari liquidatori depositano
annualmente nel registro delle imprese una relazione sulla situazione
contabile e sull'andamento della liquidazione, corredata da notizie
sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre
societa' del gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela degli
assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
La relazione e' accompagnata da un rapporto del comitato di
sorveglianza. L'ISVAP puo' prescrivere speciali forme di pubblicita'
per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione.
4. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 275, commi 5 e 6.
5.
Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete
ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista
dall'articolo 67 della legge fallimentare nei confronti delle altre
societa' del gruppo. L'azione puo' essere esperita per gli atti
indicati ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma dell'articolo 67 della
legge fallimentare, che siano stati posti in essere nei cinque anni
anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti
indicati al numero 4) e dal secondo comma dello stesso articolo, che
siano stati posti in essere nei tre anni anteriori.
Art. 277.
Amministrazione
straordinaria delle societa' del gruppo assicurativo
1. Salvo
quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia
sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta
amministrativa, alle societa' del gruppo si applicano, ove ne
ricorrono i presupposti, le norme del capo II del presente titolo.
L'amministrazione straordinaria puo' essere richiesta all'ISVAP anche
dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della
capogruppo.
2. Quando presso societa' del gruppo sia stato
nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del
codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi
irregolarita' nella gestione, la procedura si converte in
amministrazione straordinaria. Il tribunale competente, anche
d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la
societa' e' soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria
e ordina la trasmissione degli atti all'ISVAP. Gli organi della
cessata procedura e quelli dell'amministrazione straordinaria
provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia
con le forme di pubblicita' stabilite dall'ISVAP. Restano salvi gli
effetti degli atti legalmente compiuti.
3. Quando le societa' del
gruppo da sottoporre all'amministrazione straordinaria siano soggette
a vigilanza, il relativo provvedimento e' adottato sentita
l'autorita' che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di
urgenza, potra' essere fissato un termine per la formulazione del
parere.
4. La durata dell'amministrazione straordinaria delle
societa' del gruppo e' indipendente da quella della procedura cui e'
sottoposta la capogruppo.
Art. 278.
Liquidazione coatta
amministrativa delle societa' del gruppo assicurativo
1. Salvo
quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia
sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta
amministrativa, alle societa' del gruppo si applicano, qualora ne sia
stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del
capo IV del presente titolo. Per le imprese di assicurazione e di
riassicurazione resta ferma comunque la disciplina del capo IV. La
liquidazione coatta puo' essere richiesta all'ISVAP anche dai
commissari straordinari e dai commissari liquidatori della
capogruppo.
2. Quando presso societa' del gruppo siano in corso il
fallimento, la liquidazione coatta o altre procedure concorsuali,
queste si convertono nella liquidazione coatta disciplinata dal
presente articolo. Fermo restando l'accertamento dello stato di
insolvenza gia' operato, il tribunale competente, anche d'ufficio,
dichiara con sentenza in camera di consiglio che la societa' e'
soggetta alla procedura di liquidazione prevista dal presente
articolo e ordina la trasmissione degli atti all'ISVAP. Gli organi
della cessata procedura e quelli della liquidazione provvedono con
urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di
pubblicita' stabilite dall'ISVAP. Restano salvi gli effetti degli
atti legalmente compiuti.
3. Ai commissari liquidatori sono
attribuiti i poteri previsti dall'articolo 276, comma 5.
Art.
279.
Procedure proprie delle singole societa' del gruppo
assicurativo
1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad
amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa,
le societa' del gruppo sono soggette alle procedure previste dalle
norme di legge a esse applicabili. Dei relativi provvedimenti viene
data comunicazione all'ISVAP a cura dell'autorita' amministrativa o
giudiziaria che li ha emessi. Le autorita' amministrative o
giudiziarie che vigilano sulle procedure informano l'ISVAP di ogni
circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai
fini della vigilanza sul gruppo assicurativo.
2. In deroga al
comma 1, la societa' del gruppo non e' soggetta alla procedura ad
essa altrimenti applicabile e, se avviata, viene convertita in
amministrazione straordinaria o liquidazione coatta, se essa svolge
funzioni strumentali essenziali per conto dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione capogruppo. Si applicano, in
quanto compatibili, gli articoli 277 e 278.
Art.
280.
Disposizioni comuni agli organi delle procedure
1.
Fermo quanto disposto dagli articoli 233 e 246, le medesime persone
possono essere nominate negli organi dell'amministrazione
straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di societa'
appartenenti allo stesso gruppo, quando cio' sia ritenuto utile per
agevolare lo svolgimento delle procedure.
2. Il commissario che in
una determinata operazione ha un interesse in conflitto con quello
della societa', a cagione della qualita' di commissario di altra
societa' del gruppo, ne da' notizia agli altri commissari, ove
esistano, nonche' al comitato di sorveglianza e all'ISVAP. In caso di
omissione, a detta comunicazione sono tenuti i membri del comitato di
sorveglianza che siano a conoscenza della situazione di conflitto. Il
comitato di sorveglianza puo' prescrivere speciali cautele e
formulare indicazioni in merito all'operazione, dell'inosservanza
delle quali i commissari sono personalmente responsabili. Ferma la
facolta' di revocare e sostituire i componenti gli organi delle
procedure, l'ISVAP puo' impartire direttive o disporre, ove del caso,
la nomina di un commissario per compiere determinati atti.
3. Le
indennita' spettanti ai commissari e ai componenti del comitato di
sorveglianza sono determinate dall'ISVAP in base ai criteri dallo
stesso stabiliti e sono a carico delle societa'. Le indennita' sono
determinate valutando in modo complessivo le prestazioni connesse
alle cariche eventualmente ricoperte in altre procedure nel
gruppo.
Art. 281.
Disposizioni comuni sulla competenza
giurisdizionale
1. Quando la capogruppo sia sottoposta ad
amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa,
per l'azione revocatoria prevista dall'articolo 276, comma 5, nonche'
per tutte le controversie fra le societa' del gruppo e' competente il
tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale la capogruppo.
2.
Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria
o a liquidazione coatta amministrativa, per i ricorsi avverso i
provvedimenti amministrativi concernenti o comunque connessi alle
procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta
amministrativa della capogruppo e delle societa' del gruppo e'
competente il tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede a
Roma.
Art. 282.
Gruppi e societa' non iscritte
all'albo
1. Le disposizioni degli articoli di cui al presente
capo si applicano anche nei confronti dei gruppi e delle societa' per
i quali, pur non essendo intervenuta l'iscrizione, ricorrano le
condizioni per l'inserimento nell'albo dei gruppi
assicurativi.
Art.
283.
Sinistri verificatisi nel
territorio della Repubblica
1. Il Fondo di garanzia per le
vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni
causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi
e' obbligo di assicurazione, nei casi in cui:
a) il sinistro sia
stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) il
veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
c) il
veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel
territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di liberta'
di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in
stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
d)
il veicolo sia posto in circolazione contro la volonta' del
proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di
riservato dominio o del locatario in caso di locazione
finanziaria.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il
risarcimento e' dovuto solo per i danni alla persona. Nel caso di cui
al comma 1, lettera b), il risarcimento e' dovuto per i danni alla
persona, nonche' per i danni alle cose, il cui ammontare sia
superiore all'importo di euro cinquecento, per la parte eccedente
tale ammontare. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il
risarcimento e' dovuto per i danni alla persona, nonche' per i danni
alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), il risarcimento e'
dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono
trasportati contro la propria volonta' ovvero che sono inconsapevoli
della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i
danni a cose.
3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il
danno e' risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti, per
ogni persona danneggiata e per ogni sinistro, nel regolamento di cui
all'articolo 128 relativamente alle autovetture ad uso privato. La
percentuale di inabilita' permanente, la qualifica di convivente a
carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a
favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base
alle norme del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c) e
d), il danno e' risarcito nei limiti dei massimali indicati nel
regolamento di cui all'articolo 128 per i veicoli o i natanti della
categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno.
5. Il
Fondo di garanzia per le vittime della strada e' surrogato, per
l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato, del danneggiato verso
l'impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso
trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati
all'articolo 258, comma 4, lettera a). L'impresa di assicurazione che
ha provveduto alla liquidazione del danno, ai sensi dell'articolo
150, ha diritto di regresso nei confronti del Fondo di garanzia per
le vittime della strada in caso di liquidazione coatta dell'impresa
di assicurazione del veicolo responsabile.
Art.
284.
Sinistri verificatisi in altro Stato membro
1. Il
Fondo di garanzia per le vittime della strada e' tenuto altresi' a
risarcire i sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro
da veicoli ivi immatricolati che siano assicurati presso un'impresa
con sede legale in Italia operante in tale altro Stato in regime di
stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi, che al momento
del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga
posta successivamente. Si applica l'articolo 283, comma 5.
2. Il
Ministro delle attivita' produttive autorizza, con decreto da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la CONSAP a sottoscrivere le
convenzioni con i fondi di garanzia degli altri Stati membri
concernenti il risarcimento dei sinistri di cui al comma 1.
Art.
285
Fondo di garanzia per le vittime della strada
1. Il
Fondo di garanzia per le vittime della strada e' amministrato, sotto
la vigilanza del Ministero delle attivita' produttive, dalla CONSAP
con l'assistenza di un apposito comitato.
2. Il Ministro delle
attivita' produttive disciplina, con regolamento, le condizioni e le
modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo
di garanzia per le vittime della strada, nonche' la composizione del
comitato di cui al comma 1.
3. Le imprese autorizzate
all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i
danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma del
Fondo di garanzia per le vittime della strada, un contributo
commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in
adempimento dell'obbligo di assicurazione.
4. Il regolamento di
cui al comma 2 determina la misura del contributo, nel limite massimo
del quattro per cento del premio imponibile, tenuto conto dei
risultati della liquidazione dei danni che sono determinati nel
rendiconto annualmente predisposto dal comitato di gestione del
fondo.
Art.
286.
Liquidazione dei danni a
cura dell'impresa designata
1. La liquidazione dei danni per i
sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, lettere a), b), c) e d),
e' effettuata a cura di un'impresa designata dall'ISVAP secondo
quanto previsto nel regolamento adottato dal Ministro delle attivita'
produttive. L'impresa provvede alla liquidazione dei danni anche per
i sinistri verificatisi oltre la scadenza del periodo assegnato e
fino alla data indicata nel provvedimento che designi altra
impresa.
2. Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese
le spese ed al netto delle somme recuperate ai sensi dell'articolo
292, sono rimborsate dalla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime
della strada, secondo le convenzioni, stipulate fra le imprese e il
Fondo di garanzia per le vittime della strada, soggette
all'approvazione del Ministro delle attivita' produttive su proposta
dell'ISVAP.
3. Le imprese designate sono sottoposte, per
l'attivita' oggetto delle convenzioni, alle direttive per il regolare
svolgimento delle operazioni di liquidazione dei danni emanate in via
generale o particolare dalla CONSAP.
Art. 287.
Esercizio
dell'azione di risarcimento
1. Nelle ipotesi previste
dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b) e d), l'azione per il
risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei
natanti, per i quali vi e' obbligo di assicurazione, puo' essere
proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui
il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo
raccomandata, all'impresa designata ed alla CONSAP - Fondo di
garanzia per le vittime della strada. Nell'ipotesi prevista
dall'articolo 283, comma 1, lettera c), l'azione per il risarcimento
dei danni puo' essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi
dal giorno in cui il danneggiato ha
richiesto il risarcimento del
danno.
2. Il danneggiato che, nell'ipotesi prevista dall'articolo
283, comma 1, lettera a), abbia fatto richiesta all'impresa designata
ed alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, non
e' tenuto a rinnovare la domanda qualora successivamente venga
identificata l'impresa di assicurazione del responsabile.
3.
L'azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata
esclusivamente nei confronti dell'impresa designata. La CONSAP -
Fondo di garanzia per le vittime della strada puo' tuttavia
intervenire nel processo, anche in grado di appello.
4. Nel caso
previsto all'articolo 283, comma 1, lettera b), deve essere convenuto
in giudizio anche il responsabile del danno.
5. Nel giudizio
promosso ai sensi dell'articolo 283, comma 1, lettera c), deve essere
convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell'impresa
di assicurazione.
Art. 288.
Diritti degli assicurati nei
confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada
1.
Gli assicurati con imprese che esercitano i rami di responsabilita'
civile dei veicoli a motore e dei natanti e che siano poste in
liquidazione coatta possono far valere, nei limiti delle somme
indicate dall'articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal
contratto nei confronti della CONSAP - Fondo di garanzia per le
vittime della strada, agendo nei confronti dell'impresa designata per
il territorio in cui e' avvenuto il sinistro.
Art.
289.
Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in
giudicato e sui giudizi pendenti
1. Le sentenze ottenute dal
danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione sono
opponibili, se passate in giudicato prima che sia stato pubblicato il
decreto di liquidazione coatta, all'impresa designata per il
risarcimento dei danni entro i limiti fissati dall'articolo 283,
comma 4.
2. Se il decreto di liquidazione coatta interviene prima
della formazione del giudicato, il processo prosegue, nei confronti
del commissario liquidatore e dell'impresa designata, decorsi sei
mesi dalla pubblicazione del decreto di liquidazione coatta. In ogni
caso le pronunce sono opponibili, entro i limiti di risarcibilita'
fissati dall'articolo 283, comma 4, nei confronti dell'impresa
designata.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche
per le ordinanze ottenute dal danneggiato che versi in stato di
bisogno.
Art. 290.
Prescrizione dell'azione
1.
L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa
designata, nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a),
b) e d), e' soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta
l'azione verso il responsabile.
2. L'azione che spetta al
danneggiato nei confronti dell'impresa designata, nel caso previsto
dall'articolo 283, comma 1, lettera c), e' proponibile fino a che non
sia prescritta l'azione nei confronti dell'impresa posta in
liquidazione coatta.
Art. 291.
Pluralita' di danneggiati
e supero del massimale
1. Qualora vi siano piu' persone
danneggiate nello stesso sinistro ed il risarcimento dovuto dal
responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone
danneggiate nei confronti dell'impresa designata sono
proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza del limite di
risarcibilita' rispettivamente indicato dai commi 3 o 4 dell'articolo
283.
2. L'impresa designata che, decorsi trenta giorni
dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate,
pur avendone ricercata l'identificazione con la normale diligenza, ha
pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante,
risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell'eccedenza
della somma assicurata rispetto alla somma versata.
3. Nel caso di
cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito
rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia
ricevuto il risarcimento dall'impresa di assicurazione, quanto
sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1.
4. Nei giudizi
promossi fra l'impresa di assicurazione designata e le persone
danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi
l'articolo 102 del codice di procedura civile. L'impresa di
assicurazione designata puo' effettuare il deposito di una somma, nei
limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte
le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito e'
irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.
Art. 292.
Diritto
di regresso e di surroga dell'impresa designata
1. L'impresa
designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei
casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a) b) e d), ha
azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il
recupero dell'indennizzo pagato nonche' degli interessi e delle
spese.
2. Nel caso previsto dall'articolo 283, comma 1, lettera
c), l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha
risarcito il danno e' surrogata, per l'importo pagato, nei diritti
dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in
liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a
favore dei medesimi.
Art.
293.
Liquidazione dei danni a cura del commissario dell'impresa in
liquidazione coatta
1. Il commissario dell'impresa in
liquidazione puo' essere autorizzato, nel decreto che dispone la
liquidazione coatta, a procedere, anche per conto del Fondo di
garanzia per le vittime della strada ed in deroga all'articolo 286,
comma 1, alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei
veicoli e dei natanti verificatisi anteriormente alla pubblicazione
del decreto di liquidazione, nonche' di quelli verificatisi
successivamente e fino alla scadenza dei contratti di assicurazione
in corso o del periodo di tempo per il quale e' stato pagato il
premio.
2. La CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della
strada anticipa al commissario le somme occorrenti per le spese del
procedimento di liquidazione dei danni nei limiti di quanto previsto
nel regolamento di cui all'articolo 285, comma 2. In caso di
insufficienza dell'attivo le somme erogate restano definitivamente a
carico della CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della
strada.
3. Per l'assolvimento del compito di cui al comma 1 il
commissario provvede a riassumere il personale gia' dipendente
dall'impresa posta in liquidazione coatta. Il personale e' retribuito
con i minimi previsti nei contratti collettivi di categoria in
relazione alle mansioni espletate.
Art. 294.
Esercizio
dell'azione di risarcimento
1. Gli aventi diritto al
risarcimento dei danni presentano al commissario la domanda di
risarcimento, a mezzo raccomandata, anche se sia stata
precedentemente inviata all'impresa posta in liquidazione coatta.
2.
Nessuna azione per il risarcimento puo' essere proposta nei confronti
della procedura prima che siano decorsi sei mesi dalla richiesta. Le
sentenze e gli altri provvedimenti che decidono sul risarcimento sono
opponibili al Fondo di garanzia delle vittime della strada. La CONSAP
- Fondo di garanzia delle vittime della strada puo' intervenire nel
processo, anche in grado di appello.
3. Se il decreto di
liquidazione coatta e' pubblicato prima della formazione del
giudicato, si applica l'articolo 289, comma 1.
Art.
295.
Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia
per le vittime della strada
1. Gli assicurati con imprese che
esercitano l'assicurazione della responsabilita' civile per i danni
causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che
siano poste in liquidazione coatta possono far valere, nei limiti
delle somme indicate nell'articolo 283, comma 4, i diritti derivanti
dal contratto nei confronti della CONSAP - Fondo di garanzia per le
vittime della strada, agendo nei confronti del commissario.
Art.
296.
Organismo di indennizzo italiano
1.
Alla CONSAP, quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime della
strada, e' riconosciuta la funzione di Organismo di indennizzo
italiano.
2. L'Organismo di indennizzo italiano nello svolgimento
delle sue funzioni puo' avvalersi dell'Ufficio centrale italiano
secondo le modalita' stabilite con apposita convenzione.
Art.
297.
Ambito di intervento dell'Organismo di indennizzo italiano
1.
L'Organismo di indennizzo italiano e' incaricato di risarcire gli
aventi diritto che abbiano residenza nel territorio della Repubblica,
per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in un
altro Stato membro e provocati dall'uso di:
a) un veicolo
assicurato tramite uno stabilimento situato in altro Stato membro e
stazionante in un altro Stato membro;
b) un veicolo di cui risulti
impossibile l'identificazione;
c) un veicolo di cui risulti
impossibile, entro due mesi dal sinistro, identificare l'impresa di
assicurazione.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a),
l'Organismo di indennizzo italiano interviene anche qualora il
sinistro sia avvenuto in uno Stato terzo il cui Ufficio nazionale per
l'assicurazione abbia aderito al sistema della carta verde.
Art.
298.
Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati
1.
Nei casi previsti dall'articolo 297, commi 1, lettera a), e 2, gli
aventi diritto possono presentare all'Organismo di indennizzo
italiano richiesta di risarcimento:
a) qualora l'impresa di
assicurazione o il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri
nel territorio della Repubblica non abbiano fornito una risposta
motivata sugli elementi dedotti nella richiesta di risarcimento entro
tre mesi dalla data in cui gli aventi diritto hanno presentato la
propria richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione del
veicolo, il cui uso ha provocato il sinistro o al mandatario per la
liquidazione dei sinistri;
b) nel caso in cui l'impresa di
assicurazione non abbia designato un mandatario per la liquidazione
dei sinistri nel territorio della Repubblica; in tale caso gli aventi
diritto non possono presentare all'Organismo di indennizzo italiano
una richiesta di risarcimento, se hanno presentato una analoga
richiesta direttamente all'impresa di assicurazione del veicolo il
cui uso ha provocato il sinistro e hanno ricevuto una risposta
motivata entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.
2.
L'Organismo di indennizzo italiano si astiene o cessa di intervenire
a favore degli aventi diritto al risarcimento che hanno intrapreso o
intraprendano un'azione legale direttamente contro l'impresa di
assicurazione ovvero contro il responsabile del sinistro.
3.
L'intervento dell'Organismo di indennizzo italiano e' sussidiario
rispetto alla richiesta nei confronti della persona o delle persone
che hanno causato il sinistro ovvero nei confronti dell'impresa di
assicurazione o del suo mandatario. L'Organismo di indennizzo
italiano non puo' subordinare il risarcimento alla dimostrazione che
il responsabile del danno sia insolvente o rifiuti di pagare.
4.
Gli aventi diritto presentano all'Organismo di indennizzo italiano la
propria richiesta di risarcimento nelle forme previste dal
regolamento, adottato dal Ministro delle attivita' produttive, che
da' attuazione al presente titolo.
5. L'Organismo di indennizzo
italiano interviene entro due mesi dalla data in cui gli aventi
diritto presentano ad esso la richiesta di risarcimento, ma pone fine
al suo intervento in caso di successiva risposta motivata
dell'impresa di assicurazione o del suo mandatario per la
liquidazione dei sinistri alla richiesta degli aventi diritto al
risarcimento, a condizione che tale risposta sia inviata entro il
termine di due mesi dalla presentazione della richiesta all'organismo
di indennizzo.
6. L'Organismo di indennizzo italiano informa
immediatamente di aver ricevuto una richiesta di risarcimento dagli
aventi diritto e che interverra' entro due mesi a decorrere dalla
presentazione di detta richiesta, i seguenti soggetti:
a)
l'impresa di assicurazione con la quale e' assicurato il veicolo che
ha causato il sinistro o il mandatario per la liquidazione dei
sinistri;
b) l'organismo di indennizzo dello Stato membro dello
stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il
contratto;
c) la persona che ha causato il sinistro, se nota;
d)
l'ufficio nazionale per l'assicurazione dello Stato ove e' avvenuto
il sinistro, se il sinistro e' stato causato da un veicolo
stazionante in un altro Stato rispetto a quello in cui e' accaduto il
sinistro.
7. L'organismo di indennizzo italiano cui e' stata
presentata la richiesta di risarcimento e' tenuto a rispettare, per
la determinazione della responsabilita' e la quantificazione del
danno, le norme di diritto positivo applicabili nello Stato ove e'
avvenuto il sinistro.
Art. 299.
Rimborsi tra organismi
di indennizzo
1. L'Organismo di indennizzo italiano, qualora
abbia risarcito gli aventi diritto secondo quanto stabilito
dall'articolo 298, acquisisce un credito, nei confronti
dell'Organismo di indennizzo dello Stato membro ove ha sede lo
stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il
contratto di assicurazione del veicolo che ha causato il sinistro,
per quanto anticipato a titolo di risarcimento e per quanto sostenuto
a titolo di spese dirette e indirette relative alla liquidazione del
danno, nella misura e con le modalita' stabilite dall'accordo fra gli
organismi di indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi
di garanzia.
2. Nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato membro
diverso dallo Stato di residenza degli aventi diritto al risarcimento
o nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato terzo aderente al
sistema della carta verde e causati dalla circolazione dei veicoli
assicurati con imprese stabilite nel territorio della Repubblica,
l'Organismo di indennizzo italiano e' tenuto al rimborso della somma
eventualmente pagata dall'organismo di indennizzo dello Stato di
residenza degli aventi diritto al risarcimento per danni subiti da
questi ultimi.
3. L'Organismo di indennizzo italiano e' surrogato
nei diritti degli aventi diritto al risarcimento nei confronti
dell'impresa di assicurazione o del responsabile del sinistro nella
misura in cui l'organismo di indennizzo dello Stato membro di
residenza degli aventi diritto ha risarcito questi ultimi per il
danno subito.
L'impresa e' tenuta a rimborsare entro trenta
giorni l'Organismo di indennizzo italiano di quanto da quest'ultimo
corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto dal medesimo
corrisposto a titolo di spese dirette ed indirette di cui al comma 1,
a semplice richiesta corredata della prova dell'avvenuto pagamento.
L'importo da rimborsare puo' costituire oggetto di contestazione da
parte dell'impresa esclusivamente nel caso in cui l'organismo di
indennizzo estero abbia omesso di informare l'impresa di
assicurazione italiana di aver ricevuto una richiesta di risarcimento
da parte degli aventi diritto.
Art. 300.
Sinistri
causati da veicoli non identificati o non assicurati
1. Nei
casi previsti dall'articolo 297, comma 1, lettere b) e c),
l'Organismo di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di
risarcimento, ne informa immediatamente:
a) il fondo di garanzia
dello Stato membro in cui il veicolo che ha causato il sinistro
staziona abitualmente, nel caso si tratti di un veicolo non
assicurato, nonche' il Fondo di garanzia dello Stato membro in cui e'
accaduto il sinistro se diverso da quello ove staziona abitualmente
il veicolo;
b) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui si
e' verificato il sinistro, nel caso in cui lo stesso sia stato
causato da un veicolo non identificato ovvero da un veicolo non
assicurato di uno Stato terzo.
2. L'Organismo di indennizzo
italiano, ricevuta la richiesta di risarcimento, e' tenuto a
rispettare, per la determinazione della responsabilita' e la
quantificazione del danno, le norme del diritto positivo vigenti
nello Stato ove e' avvenuto il sinistro.
3. L'Organismo di
indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi diritto,
secondo quanto previsto nel comma 1, ha diritto di richiedere il
rimborso di quanto corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto
sostenuto a titolo di spese dirette e indirette nella misura e
secondo le modalita' stabilite dall'accordo fra gli organismi di
indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di
garanzia:
a) al Fondo di garanzia dello Stato membro in cui il
veicolo staziona abitualmente, nel caso in cui non possa essere
identificata l'impresa di assicurazione;
b) al Fondo di garanzia
dello Stato membro ove si e' verificato il sinistro, nel caso di
veicolo non identificato;
c) al Fondo di garanzia dello Stato
membro ove si e' verificato il sinistro, nel caso di veicoli non
assicurati di uno Stato terzo.
Art. 301.
Rimborsi a
carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada
1. Il
Fondo di garanzia per le vittime della strada rimborsa l'organismo di
indennizzo dello Stato membro nel quale gli aventi diritto al
risarcimento risiedono della somma con la quale il predetto organismo
ha risarcito tali aventi diritto, nonche' delle spese dirette e
indirette di cui all'articolo 300, comma 3, nei seguenti casi:
a)
sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza
degli aventi diritto al risarcimento e causati da un veicolo
stazionante abitualmente nel territorio della Repubblica per il quale
non e' possibile identificare l'impresa di assicurazione;
b)
sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica e causati da un
veicolo non identificato o da un veicolo non assicurato di uno Stato
terzo.
2. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, dopo
aver rimborsato l'organismo di indennizzo, ha diritto di esercitare
l'azione di regresso prevista dall'articolo 292.
Art.
302.
Ambito di intervento
1.
Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, costituito presso
la CONSAP, risarcisce i danni causati nell'esercizio dell'attivita'
venatoria per i quali vi e' obbligo di assicurazione nei casi in
cui:
a) l'esercente l'attivita' venatoria non sia identificato;
b)
l'esercente l'attivita' venatoria responsabile dei danni non risulti
coperto dall'assicurazione obbligatoria per la responsabilita'
civile;
c) l'esercente l'attivita' venatoria sia assicurato presso
un'impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di
stabilimento o di prestazione di servizi e che, al momento del
sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta o vi sia posta
successivamente.
2. Nel caso di cui alla lettera a), il
risarcimento e' dovuto solo per i danni alla persona che abbiano
comportato la morte od un'invalidita' permanente superiore al venti
per cento. Nel caso di cui alla lettera b), il risarcimento e' dovuto
per i danni alla persona nonche' per i danni alle cose il cui
ammontare sia superiore all'importo stabilito nel regolamento di
attuazione del presente capo. Nel caso di cui alla lettera c), il
risarcimento e' dovuto per i danni alla persona nonche' per i danni
alle cose il cui ammontare sia superiore all'importo di euro
cinquecento. La percentuale di inabilita' permanente, la qualifica di
convivente a carico e la
percentuale di reddito del danneggiato da
calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono
determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali.
3. In tutti i casi previsti dal comma 1,
il danno e' risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti
nella legge che disciplina l'esercizio dell'attivita'
venatoria.
Art. 303.
Fondo di garanzia per le vittime
della caccia
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della
caccia e' amministrato, sotto la vigilanza del Ministero delle
attivita' produttive, dalla CONSAP con l'assistenza di un apposito
comitato.
2. Il Ministro delle attivita' produttive disciplina,
con regolamento, le condizioni e le modalita' di amministrazione, di
intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della
caccia, nonche' la composizione del comitato di cui al comma 1.
3.
Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la
responsabilita' venatoria sono tenute a versare annualmente alla
CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della
caccia, un contributo commisurato al premio incassato per ciascun
contratto stipulato in adempimento dell'obbligo di assicurazione.
4.
Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura del contributo,
nel limite massimo del cinque per cento del premio imponibile, tenuto
conto dei risultati della liquidazione dei danni che sono determinati
nel rendiconto annualmente predisposto dal comitato di gestione del
fondo.
Art. 304.
Diritto di regresso e di surroga
1.
Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia che, anche in via di
transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti all'articolo
302, comma 1, lettere a) e b), ha azione di regresso nei confronti
del responsabile del danno per il recupero dell'indennizzo pagato,
nonche'
degli interessi e delle spese.
2. Nel caso previsto all'articolo
302, comma 1, lettera c), il Fondo di garanzia per le vittime della
caccia che ha risarcito il danno e' surrogato, per l'importo pagato,
nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta
in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento
previsto per i crediti di assicurazione indicati all'articolo 258,
comma 4, lettera a).
Art.
305.
Attivita' abusivamente esercitata
1. Chiunque svolge
attivita' assicurativa o riassicurativa in difetto di autorizzazione
e' punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da
euro ventimila ad euro duecentomila.
2. Chiunque esercita
l'attivita' di intermediazione assicurativa o riassicurativa in
difetto di iscrizione al registro di cui all'articolo 109 e' punito
con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro
diecimila a euro centomila.
3. Se vi e' fondato sospetto che una
societa' svolga attivita' assicurativa o riassicurativa in violazione
del comma 1 o di intermediazione assicurativa o riassicurativa in
violazione del comma 2, l'ISVAP richiede al tribunale l'adozione dei
provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile ovvero
allo stesso fine denunzia i fatti al pubblico ministero.
4. Le
imprese di assicurazione o riassicurazione che si avvalgono di
intermediari non iscritti alle sezioni del registro di cui
all'articolo 109, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da un minimo di euro diecimila ad un massimo di euro
centomila.
5. L'esercizio dell'attivita' di perito di
assicurazione in difetto di iscrizione al ruolo previsto
dall'articolo 156 e' punito a norma dell'articolo 348 del codice
penale.
Art.
306.
Impedimenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza
1.
Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile,
chiunque ostacola le funzioni di vigilanza con il rifiuto
dell'accesso ai locali o con il diniego all'ordine di esibizione
della documentazione concernente l'attivita' assicurativa o
riassicurativa o di intermediazione assicurativa o riassicurativa,
che viene opposto ai funzionari dell'ISVAP incaricati di accertare i
fatti che possono configurare una violazione dell'articolo 305,
e'
punito con la reclusione fino a due anni e la multa da euro
diecimila ad euro centomila.
2. Fuori dai casi previsti al comma 1
ed all'articolo 2638 del codice civile, chiunque non ottempera nei
termini alle richieste dell'ISVAP ovvero ritarda l'esercizio delle
sue funzioni e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro diecimila ad euro centomila.
Art. 307.
Collaborazione con la
Guardia di finanza
1. Nell'esercizio delle funzioni di
vigilanza, l'ISVAP puo' avvalersi della Guardia di finanza, che
esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri
di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta
sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
2. Tutte le
notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza
nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono comunicati
all'ISVAP.
Art. 308.
Abuso di denominazione
assicurativa
1. L'uso, nella denominazione sociale o in
qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole assicurazione,
riassicurazione, compagnia di assicurazione, compagnia di
riassicurazione, mutua assicuratrice ovvero di altre parole o
locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla
legittimazione allo svolgimento dell'attivita' assicurativa o
riassicurativa e' vietato ai soggetti diversi, rispettivamente, da
quelli autorizzati all'esercizio dell'attivita' di assicurazione o di
riassicurazione.
2. L'uso nella ragione o nella denominazione
sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole
intermediario di assicurazione, intermediario di riassicurazione,
produttore di assicurazione, agente di assicurazione, broker,
mediatore di assicurazione, mediatore di riassicurazione, produttore
diretto di assicurazione, perito di assicurazione ovvero di altre
parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in
inganno sulla legittimazione allo svolgimento di attivita' di
intermediazione assicurativa, riassicurativa o di attivita' peritale
e' vietato a soggetti diversi da quelli iscritti nel registro degli
intermediari di assicurazione e di riassicurazione di cui
all'articolo 109 o nel ruolo dei periti di assicurazione di cui
all'articolo 156.
3. L'ISVAP determina, con regolamento, le
ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base
ad elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1 e
2 possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle imprese o dagli
intermediari.
4. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1 o 2
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a
euro ventimila.
Art.
309.
Attivita' oltre i limiti
consentiti
1. Le imprese che hanno sede legale nel territorio
della Repubblica o in Stati terzi e che esercitano l'attivita'
assicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione in violazione degli
articoli 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 28, 29, 57, 58 e 60 sono
punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad
euro centomila.
2. Le mutue assicuratrici di cui all'articolo 52
che esercitano l'attivita' assicurativa oltre i limiti
dell'autorizzazione in violazione degli articoli 53 e 55 sono punite
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro
cinquantamila.
3. Alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila ad euro cinquantamila sono soggetti gli intermediari che,
in proprio oppure attraverso collaboratori o altri ausiliari, operano
per conto o a beneficio delle imprese di cui ai commi 1 e 2.
Art.
310.
Condizioni di esercizio
1. L'inosservanza delle
disposizioni di cui agli articoli 30, 31, commi 1, 3 e 6, 32, 33, 34,
commi 1, 3 e 4, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 56, 62, 63,
64, 65, 67, 87, 119, comma 2, ultimo periodo, 189, comma 1, 190,
comma 1, 191, 196, comma 2, 197, 211, 212, 213, 217, 218, 219, 348 e
349, comma 1, o delle relative norme di attuazione e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro
cinquantamila.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli
articoli 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100 e 101 o delle
relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.
Art.
311.
Assetti proprietari
1. L'omissione delle comunicazioni
prescritte dagli articoli 69, 71 e 80 o delle relative norme di
attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro diecimila ad euro centomila.
2. L'incompletezza o
l'erroneita' delle comunicazioni sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro
cinquantamila.
3. La sanzione di cui al comma 1 si applica nel
caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo
70, comma 1, e nel caso di violazione delle disposizioni previste
dagli articoli 74, comma 1, 75, comma 1, e 77, commi 1 e 3.
4. Se
le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di
violazione la sanzione si applica nei confronti di
quest'ultima.
Art. 312.
Vigilanza supplementare
1.
L'omissione delle comunicazioni di cui all'articolo 213 o delle
relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. L'incompletezza
o l'erroneita' della comunicazione sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.
2.
L'omissione della comunicazione preventiva di cui all'articolo 216,
comma 1, o delle relative norme di attuazione e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.
Se l'omissione riguarda un'operazione da cui puo' derivare
pregiudizio per gli interessi degli assicurati si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
L'incompletezza o l'erroneita' della comunicazione preventiva sono
punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad
euro diecimila.
3. L'omissione della comunicazione periodica
successiva di cui all'articolo 216, comma 1, o delle relative norme
di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro millecinquecento ad euro quindicimila. L'incompletezza o
l'erroneita' delle comunicazioni periodiche successive sono punite
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro
cinquemila.
Art.
313.
Trasparenza delle
condizioni di premio e di contratto
1. L'inosservanza degli
obblighi di cui all'articolo 131 e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila.
Art.
314.
Rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre e divieto di
abbinamento
1. Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a
contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento ad euro
quattromilacinquecento.
2. La violazione o l'elusione dell'obbligo
a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, che sia attuata con
riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di
assicurati e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro unmilione ad euro cinquemilioni.
3. La violazione del divieto
di abbinamento di cui all'articolo 170 e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro tremila.
Art.
315.
Procedure liquidative
1. Nei casi previsti dagli
articoli 148, 149 e 150 o dalle disposizioni di attuazione la
formulazione dell'offerta o la corresponsione della somma che siano
effettuate fino a centoventi giorni dalla scadenza del termine utile
ovvero la mancata comunicazione del diniego dell'offerta nel medesimo
termine e' punita:
a) in caso di ritardo fino a trenta giorni, con
la sanzione da euro trecento ad euro novecento;
b) in caso di
ritardo fino a sessanta giorni, con la sanzione da euro novecento ad
euro duemilasettecento;
c) in caso di ritardo fino a novanta
giorni, con la sanzione da euro duemilasettecento ad euro
cinquemilaquattrocento;
d) in caso di ritardo fino a centoventi
giorni, con la sanzione da euro cinquemilaquattrocento ad euro
diecimilaottocento.
2. Qualora, oltre i centoventi giorni dal
termine utile, siano omesse la formulazione dell'offerta, la
comunicazione dei motivi del diniego o il pagamento della somma,
l'inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149 e 150
o delle disposizioni di attuazione e' punita con la sanzione da euro
diecimilaottocento ad euro trentamila in relazione a danni a cose e
con la sanzione da euro ventimila ad euro sessantamila in relazione a
danni a persone o per il caso morte.
3. Qualora l'impresa formuli
l'offerta in ritardo rispetto al termine utile e contestualmente
provveda al pagamento della somma, l'inosservanza degli obblighi
previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di
attuazione e' punita con le sanzioni rispettivamente previste ai
commi 1 e 2, diminuite del trenta per cento.
Art.
316.
Obblighi di comunicazione
1. L'omissione delle
comunicazioni periodiche di cui agli articoli 135, comma 2, 154,
commi 4 e 5, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro mille ad euro diecimila.
2. L'incompletezza o l'erroneita'
delle comunicazioni di cui al comma 1 e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila,
salvo che essa dipenda da fatto imputabile al danneggiato.
Art.
317.
Altre violazioni
1. L'inosservanza degli articoli 133,
134, commi 2 e 3, 146 e 148, comma 11, o delle relative norme di
attuazione, e' punita, con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro duemilacinquecento a euro settemilacinquecento.
2.
L'inosservanza dell'obbligo di consegna del contrassegno o del
certificato di assicurazione o dell'attestazione sullo stato del
rischio e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
millecinquecento a euro quattromilacinquecento.
3. L'inosservanza
della disposizione di cui all'articolo 151, comma 5, e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro
seimila.
Art.
318.
Pubblicita' di
prodotti assicurativi
1. L'inosservanza delle disposizioni di
cui all'articolo 182, commi 1 e 3, o delle relative norme di
attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro duemila ad euro ventimila.
2. La diffusione di annunci
pubblicitari effettuata in violazione dei provvedimenti cautelari e
interdittivi adottati ai sensi dell'articolo 182, commi 4 e 5, e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila
ad euro cinquantamila e si applica a chi effettua annunci
pubblicitari in violazione dei provvedimenti interdittivi adottati ai
sensi dell'articolo 182, commi 4 e 5.
Art. 319.
Regole
di comportamento
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 183 o delle relative norme di attuazione quando la
commercializzazione riguarda prodotti assicurativi di cui
all'articolo 2, comma 1, ad eccezione del ramo VI, o all'articolo 2,
comma 3, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
duemila ad euro ventimila.
2. La violazione dei provvedimenti
interdittivi e cautelari adottati ai sensi degli articoli 182, comma
6, e 184, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.
Art.
320.
Nota informativa
1. Chiunque ometta la consegna della
nota informativa di cui all'articolo 185 prima della conclusione del
contratto e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
duemilacinquecento ad euro venticinquemila.
Art.
321.
Doveri
degli organi di controllo
1. Ai componenti degli organi di
controllo di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che
omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1 e 3, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad
euro cinquantamila.
2. La medesima sanzione si applica ai
componenti dei corrispondenti organi delle societa' che controllano
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste
controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo
190, commi 1 e 3.
3. L'ISVAP informa il Ministero della giustizia
dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei soggetti
per i quali sia richiesta l'iscrizione al registro dei revisori
contabili.
4. Il Ministero della giustizia informa l'ISVAP dei
provvedimenti adottati.
Art. 322.
Doveri della societa'
di revisione
1. I legali rappresentanti della societa' di
revisione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che
omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1, 2 e 4,
sono segnalati dall'ISVAP alla CONSOB ai fini dell'adozione dei
provvedimenti di cui all'articolo 163 del testo unico
dell'intermediazione finanziaria.
2. La medesima segnalazione e'
disposta nei confronti dei legali rappresentanti delle societa' di
revisione che sono incaricate dalle societa' che controllano
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste
controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo
190, commi 1, 2, 4 e 5.
3. La CONSOB informa l'ISVAP dei
provvedimenti adottati.
Art. 323.
Doveri
dell'attuario revisore e dell'attuario incaricato
1.
All'attuario incaricato dalla societa' di revisione di un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione che omette le comunicazioni
previste dall'articolo 190, commi 1, 2 e 3, si applica la sanzione
amministrativa ecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
2.
All'attuario incaricato da un'impresa di assicurazione che omette le
comunicazioni previste dall'articolo 31 o dall'articolo 34 si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro
ventimila.
3. L'Ordine degli attuari informa l'ISVAP dei
provvedimenti adottati a seguito della comunicazione della sanzione
irrogata ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Nei casi previsti dai commi
1 e 2 che presentino particolare gravita' l'ISVAP puo' disporre la
revoca dell'incarico.
Art.
324.
Sanzioni amministrative pecuniarie
relative agli intermediari
1. L'inosservanza delle
disposizioni di cui agli articoli 109, commi 4 e 6, 117, comma 1,
119, comma 2, ultimo periodo, 120, 121, 131, 170, 182, commi 2 e 3,
183, 185, comma 1 e 191, o delle relative norme di attuazione da
parte degli intermediari iscritti al registro di cui all'articolo 109
e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad
euro diecimila, anche se commessa da propri dipendenti o altri
ausiliari.
2. Nei casi di particolare gravita' o di ripetizione
dell'illecito i limiti minimo e massimo della sanzione di cui al
comma 1 sono raddoppiati.
Art.
325.
Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie
1.
Ad eccezione delle sanzioni di cui al capo V, irrogate nei confronti
delle persone fisiche responsabili della violazione, le sanzioni
pecuniarie sono applicate nei confronti delle imprese e degli
intermediari responsabili della violazione.
2. Qualora i soggetti
di cui al comma 1 dimostrino che la violazione e' stata commessa da
propri dipendenti o collaboratori, con abuso dei doveri di ufficio e
per trarne personale vantaggio, la sanzione e' comminata al
dipendente o al collaboratore alla cui azione o omissione e'
imputabile l'infrazione. L'impresa e l'intermediario ne rispondono
come responsabili civili, salvo rivalsa.
3. Le imprese rispondono
in solido con l'autore della violazione nel caso in cui
l'inosservanza sia stata posta in essere da soggetti ai quali siano
state affidate funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo
delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
Art.
326.
Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie
1. L'ISVAP, ad eccezione dei casi di assoluta
mancanza di pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni di
vigilanza o per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi
diritto a prestazioni assicurative, nel termine di centoventi giorni
dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta
per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione
degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili
della
violazione. Limitatamente alle violazioni di cui agli
articoli 148 e 149 e fermo quanto previsto ai commi 2 e 3, la
procedura puo' essere sospesa dall'ISVAP fino a novanta giorni
qualora l'impresa dimostri che sono in corso accertamenti dovuti ad
un fondato sospetto di frode. Alla scadenza del periodo di
sospensione senza che l'impresa abbia proposto querela o denuncia,
riprende a decorrere il termine di cui ai commi 2 e 3. La
proposizione della querela o della denuncia sospende la procedura. La
sentenza o il diverso provvedimento del giudice che decide il
procedimento penale estingue la violazione.
2. Al di fuori dei
casi previsti dall'articolo 328, comma 1, entro i successivi sessanta
giorni le parti del procedimento possono provvedere al pagamento
nella misura piu' favorevole fra la terza parte del massimo ed il
doppio del minimo della pena edittale. Il pagamento estingue la
violazione.
3. Quando le parti non effettuino il pagamento in
misura ridotta o nei casi in cui tale facolta' non e' prevista,
possono proporre, nel termine di cui al comma 2, reclamo avverso la
contestazione degli addebiti e chiedere l'audizione dinnanzi alla
Commissione consultiva sui procedimenti sanzionatori.
4. La
Commissione consultiva, nominata dal Ministro delle attivita'
produttive, e' composta da un magistrato, anche in pensione, con
qualifica non inferiore a consigliere della Corte di cassazione o
qualifiche equivalenti ovvero da un docente universitario di ruolo,
anche a riposo, che la presiede, e da un dirigente del Ministero
delle attivita' produttive ed un dirigente dell'ISVAP. Il mandato ha
durata quadriennale ed e' rinnovabile per una sola volta. E'
stabilita con regolamento del Ministro delle attivita' produttive,
nel rispetto dei principi del giusto procedimento, la procedura
dinanzi alla Commissione consultiva e il regime di incompatibilita'
dei componenti. La Commissione consultiva opera presso l'ISVAP, che
provvede alle spese per il suo funzionamento ed al compenso dei
componenti.
5. A seguito dell'esercizio della facolta' di reclamo
di cui al comma 3, la Commissione consultiva acquisisce le risultanze
istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone l'audizione,
alla quale le parti possono partecipare anche con l'assistenza di
avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la violazione,
la Commissione consultiva puo' disporre l'archiviazione della
contestazione o chiedere l'integrazione delle risultanze istruttorie.
Se, invece, ritiene provata la violazione, trasmette al Ministro
delle attivita' produttive la proposta motivata di determinazione
della sanzione amministrativa pecuniaria, avuto riguardo
anche
all'eventuale attenuazione o eliminazione delle conseguenze
dannose ed all'adozione di misure idonee a prevenire la ripetizione
della violazione. Si applicano, inoltre, gli articoli 8, 8-bis e 11
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Il Ministero delle
attivita' produttive, sulle risultanze della proposta della
Commissione consultiva o ad istanza dell'ISVAP in assenza di reclamo,
decide la sanzione con decreto dirigenziale, che viene
successivamente comunicato dall'ISVAP alle parti del procedimento.
7.
Le controversie relative ai ricorsi avverso i decreti ministeriali
che applicano la sanzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo. I ricorsi medesimi, da proporsi al
tribunale amministrativo regionale sono notificati anche all'ISVAP,
che provvede alla difesa in giudizio con propri legali.
8. I
decreti ministeriali, che infliggono le sanzioni pecuniarie, e le
sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi sono
pubblicati nel Bollettino dell'ISVAP. Il Ministero delle attivita'
produttive, su richiesta dell'ISVAP, tenuto conto della violazione e
degli interessi coinvolti, puo' stabilire modalita' ulteriori per
dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico
dell'autore della violazione.
Art. 327.
Pluralita'
di violazioni e misure correttive
1. Qualora vengano accertate
piu' violazioni della stessa disposizione del presente codice, o
delle norme di attuazione, per le quali sia prevista l'applicazione
di sanzioni amministrative pecuniarie, attraverso una pluralita' di
azioni od omissioni la cui reiterazione sia dipesa dalla medesima
disfunzione dell'organizzazione dell'impresa o dell'intermediario,
l'ISVAP provvede alla contestazione degli addebiti secondo quanto
previsto
all'articolo 326, comma 1, primo periodo, e con lo stesso
provvedimento fissa un termine perentorio, non superiore a
centottanta giorni entro il quale la parte deve effettuare gli
interventi necessari per eliminare la disfunzione riscontrata, nel
caso ritenga di avvalersi di tale facolta'.
2. La parte, che
intenda effettuare gli interventi di cui al comma 1, deve darne
comunicazione all'ISVAP, entro sessanta giorni dal provvedimento di
contestazione degli addebiti, indicandone modalita', caratteristiche
ed effetti attesi. La comunicazione preclude l'esercizio della
facolta' di estinguere le violazioni con il pagamento in misura
ridotta ai sensi dell'articolo 326, comma 2, nei casi in cui cio' sia
consentito dall'articolo 328.
3. Se la parte comunica che non
intende effettuare gli interventi richiesti, ovvero omette di
pronunciarsi entro sessanta giorni dal provvedimento di contestazione
degli addebiti, inizia a decorrere il termine per il pagamento in
misura ridotta ai sensi dell'articolo 326, comma 2, ove consentito, o
per presentare il reclamo previsto dall'articolo 326, comma 3,
rimanendo preclusa l'applicazione della sanzione sostitutiva alle
violazioni accertate. La procedura prosegue secondo quanto previsto
all'articolo 326, commi 5 e 6.
4. Nel caso in cui la parte si sia
avvalsa della facolta' prevista dal comma 2, l'ISVAP, entro trenta
giorni dalla scadenza del termine assegnato per eliminare la
disfunzione riscontrata, verifica che siano state adottate le misure
correttive e ne comunica gli esiti alla parte del procedimento.
L'adozione delle misure correttive secondo le modalita' e le
caratteristiche indicate nella comunicazione all'ISVAP rende
applicabile un'unica sanzione amministrativa pecuniaria, sostitutiva
di quelle derivanti dalle violazioni della medesima disposizione, che
sara' determinata in misura non inferiore ad euro cinquantamila e non
superiore ad euro cinquecentomila. Eventuali rilievi formulati
dall'ISVAP non precludono l'applicazione della sanzione sostitutiva,
ma sono valutati in sede di determinazione della sanzione stessa.
5.
Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito delle verifiche
effettuate dall'ISVAP, la parte puo' presentare osservazioni in
ordine agli eventuali rilievi dell'ISVAP sulle misure correttive
adottate. In ogni caso l'ISVAP trasmette alla Commissione consultiva
sui procedimenti sanzionatori una relazione sullo stato delle misure
adottate ai fini della proposta di determinazione della sanzione
sostitutiva.
Art. 328.
Norme sul pagamento delle
sanzioni amministrative pecuniarie
1. Alle sanzioni pecuniarie
previste dagli articoli 305, comma 4, 308, comma 4, 309, 310, 311,
312 e 319 non si applica la facolta' di estinguere la violazione con
il pagamento in misura ridotta.
2. Nei casi in cui e' consentita
la facolta' di estinguere il procedimento con il pagamento in misura
ridotta e la parte rinunci espressamente al reclamo prima della
fissazione della seduta di trattazione dinnanzi alla Commissione
consultiva, il procedimento si estingue con il contestuale pagamento
di una sanzione pari all'importo dell'oblazione, maggiorato del dieci
per cento.
3. Il Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con
regolamento le modalita', i termini di pagamento e le misure per la
riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie previste dal presente
codice.
4. Le sanzioni inflitte in applicazione degli articoli di
cui al capo IV sono versate alla Consap S.p.A. - Gestione autonoma
del Fondo di garanzia delle vittime della strada.
Art.
329.
Intermediari e periti assicurativi
1. Gli intermediari
di assicurazione o riassicurazione, compresi i produttori diretti, i
collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell'intermediario di
assicurazione o di riassicurazione, ed i periti assicurativi che
nell'esercizio della loro attivita', anche nei casi puniti ai sensi
dell'articolo 324, violino le norme del presente codice o le relative
norme di attuazione, sono puniti, in base alla gravita'
dell'infrazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle
seguenti sanzioni:
a) richiamo;
b) censura;
c)
radiazione.
2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione
scritta di biasimo motivato, e' disposto per fatti di lieve
manchevolezza. La censura e' disposta per fatti di particolare
gravita'. La radiazione e' disposta per fatti di eccezionale gravita'
e determina l'immediata risoluzione dei rapporti di
intermediazione.
3. I provvedimenti disciplinari sono notificati
all'interessato mediante lettera raccomandata e sono comunicati alle
imprese con le quali il medesimo ha incarichi in corso di
esecuzione.
Art. 330.
Destinatari delle sanzioni
disciplinari
1. Le sanzioni disciplinari sono applicate nei
confronti delle persone fisiche iscritte nel registro degli
intermediari, compresi i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari
dell'intermediario di assicurazione o di riassicurazione, o nel ruolo
dei periti di assicurazione responsabili della violazione.
2. Nel
caso di esercizio dell'attivita' in forma societaria la radiazione
comporta altresi' la cancellazione della societa' nei casi di
particolare gravita' o di sistematica reiterazione dell'illecito
disciplinare.
Art. 331.
Procedura di applicazione delle
sanzioni disciplinari
1. Ai fini dell'irrogazione delle
sanzioni disciplinari l'ISVAP, nel termine di centoventi giorni
dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta
per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione
degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della
violazione e trasmette i relativi atti al Collegio di garanzia sui
procedimenti disciplinari.
2. I destinatari possono proporre, nel
termine di sessanta giorni, reclamo avverso la contestazione degli
addebiti e chiedere l'audizione dinnanzi al Collegio di garanzia sui
procedimenti disciplinari.
3. Il Collegio di garanzia e' istituito
presso l'ISVAP ed e' composto da un magistrato con qualifica non
inferiore a consigliere della corte di cassazione o equiparato, anche
a riposo, con funzioni di presidente ovvero da un docente
universitario di ruolo, e da due componenti esperti in materia
assicurativa, questi ultimi designati sentite le associazioni
maggiormente rappresentative. Il mandato ha durata quadriennale ed e'
rinnovabile una sola volta. Il Collegio di garanzia puo' essere
costituito in piu' sezioni, con corrispondente incremento del numero
dei suoi componenti, qualora l'ISVAP lo ritenga necessario per
garantire condizioni di efficienza e tempestivita' nella definizione
dei procedimenti disciplinari. L'ISVAP nomina il Collegio di
garanzia, stabilisce le norme sulla procedura dinnanzi al Collegio
nel rispetto dei principi del giusto procedimento e
determina il
regime delle incompatibilita' ed il compenso dei componenti, che e'
posto a carico dell'Istituto.
4. A seguito dell'esercizio della
facolta' di reclamo di cui al comma 2 ovvero decorso inutilmente il
relativo termine, il Collegio di garanzia acquisisce le risultanze
istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone l'audizione,
alla quale le parti possono partecipare anche con l'assistenza di
avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la violazione,
il Collegio di garanzia puo' disporre l'archiviazione della
contestazione o chiedere l'integrazione delle risultanze istruttorie.
Se, invece, ritiene provata la violazione, trasmette al Presidente
dell'ISVAP la proposta motivata di determinazione della sanzione
disciplinare.
5. Il Presidente dell'ISVAP, ricevuta la proposta
formulata dal Collegio di garanzia, decide la sanzione disciplinare
con decreto, che viene successivamente comunicato alle parti del
procedimento.
6. Le controversie relative ai ricorsi avverso i
provvedimenti che applicano la sanzione disciplinare sono devolute
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L'ISVAP
provvede alla difesa in giudizio con propri legali.
7. I
provvedimenti che infliggono la sanzione disciplinare della
radiazione, le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i
ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente
della Repubblica sono pubblicati nel Bollettino dell'ISVAP.
Art.
332.
Fondo di
integrazione a copertura del margine di solvibilita' delle imprese di
assicurazione
1. Il fondo di integrazione, costituito ai sensi
dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 174, e dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 28 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 175, in data antecedente al 1°
gennaio 2004, concorre alla formazione del reddito imponibile della
societa' nell'esercizio e nella misura in cui sia attribuito ai soci
anche mediante riduzione del capitale sociale.
2. La voce riserve
di rivalutazione prevista nello stato patrimoniale del bilancio delle
imprese di assicurazione contiene, fra l'altro, il fondo di
integrazione di cui al comma 1 gia' iscritto nel bilancio
dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2003.
Art.
333.
Imposte e tasse sulle iscrizioni e sulle annotazioni di
vincolo delle attivita' patrimoniali
1. Le iscrizioni
ipotecarie e le annotazioni di vincolo, previste dall'articolo 224,
comma 1, da eseguire sui beni immobili situati nel territorio della
Repubblica sono soggette alle imposte ipotecarie in misura fissa.
2.
La relativa spesa e' posta a carico dell'impresa.
Art.
334.
Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei
natanti
1. Sui premi delle assicurazioni per la
responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti si applica un contributo, sostitutivo
delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano
prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti
dell'impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o
dell'impresa designata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai
danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
2.
Il contributo si applica, con aliquota del diecivirgolacinque per
cento, sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in
polizza e nelle quietanze. L'impresa di assicurazione ha diritto di
rivalersi nei confronti del contraente per l'importo del
contributo.
3. Per l'individuazione e la denuncia dei premi
soggetti al contributo, per la riscossione e per le relative sanzioni
si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive
modificazioni.
Art.
335.
Imprese di
assicurazione e di riassicurazione
1. Sono tenute a versare
all'ISVAP un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza
sull'attivita' di assicurazione e di riassicurazione, nella misura
prevista dal comma 2:
a) le imprese di assicurazione con sede
legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione I
dell'albo di cui all'articolo 14, comma 4;
b) le sedi secondarie
delle imprese di assicurazione extracomunitarie stabilite nel
territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione II dell'albo
previsto dagli articoli 14, comma 4, e 28, comma 5, ultimo
periodo,
c) le altre mutue di assicurazione, con sede legale nel
territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione III dell'albo
previsto dagli articoli 14, comma 4, e 55, comma 2;
d) le imprese
di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed
iscritte alla sezione IV dell'albo di cui all'articolo 59, comma
4,
e) le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione
extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica ed
iscritte alla sezione V dell'albo di cui all'articolo 60, comma 3.
2.
Il contributo di vigilanza e' commisurato ad un importo non superiore
al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le
tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione
calcolata dall'ISVAP mediante apposita elaborazione dei dati
risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente.
3. Il contributo
di vigilanza dovuto dalle altre mutue di assicurazione e' commisurato
all'uno per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse
le tasse e le imposte.
4. Il contributo di vigilanza e'
determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze adottato, sentito l'ISVAP, in modo da assicurare la
copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sulle imprese. Il
decreto e' pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e
nel Bollettino dell'ISVAP.
5. Il contributo e' versato
direttamente all'ISVAP entro il 31 luglio di ogni anno e viene
iscritto in apposita voce del bilancio di previsione. L'eventuale
residuo confluisce nell'avanzo di amministrazione e viene considerato
nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo.
6. La
riscossione coattiva avviene tramite ruolo e secondo le modalita' di
cui all'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
Art.
336.
Intermediari di assicurazione e di riassicurazione
1.
Gli iscritti al registro degli intermediari di assicurazione sono
tenuti al pagamento all'ISVAP di un contributo annuale, denominato
contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e
riassicurazione nella misura massima di: euro cento per le persone
fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettera a); euro cinquecento per le persone giuridiche iscritte al
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro cento per
le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109,
comma 2, lettera b); euro cinquecento per le persone giuridiche
iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b),
euro cinquanta per le persone fisiche iscritte al registro di cui
all'articolo 109, comma 2, lettera c), euro diecimila per le persone
giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettera d). Il contributo non e' deducibile dal reddito
dell'intermediario.
2. Il contributo di vigilanza e' determinato
entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze adottato, sentito l'ISVAP, in modo da assicurare la copertura
finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti al
registro. Il decreto e' pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta
Ufficiale e nel Bollettino dell'ISVAP.
3. Si applica l'articolo
335, commi 5 e 6. L'attestazione relativa al pagamento e' comunicata
all'ISVAP nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui
al comma 2.
Art. 337.
Periti assicurativi
1. Gli
iscritti nel ruolo dei periti assicurativi sono tenuti al pagamento
all'ISVAP di un contributo annuale, denominato contributo di
vigilanza sui periti assicurativi nella misura massima di euro
cento.
2. Il contributo di vigilanza e' determinato entro il 30
maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
adottato, sentito l'ISVAP, in modo da assicurare la copertura
finanziaria degli oneri di vigilanza sui periti iscritti al ruolo. Il
decreto e' pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e
nel Bollettino dell'ISVAP.
3. I contributi di cui al presente
articolo sono versati ad apposita unita' previsionale di base dello
stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
allo stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive, ai
fini della successiva attribuzione all'ISVAP.
4. L'attestazione
relativa al pagamento e' comunicata all'ISVAP nelle forme e con i
termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2. In caso di
mancato pagamento si applica la disposizione di cui all'articolo 335,
comma 6.
Art.
338.
Imprese di assicurazione e di riassicurazione gia'
autorizzate
1. Le imprese di assicurazione, che alla data di
entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi
dell'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o
dell'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che
alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato
l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti,
sono iscritte di diritto nella sezione I dell'albo previsto
dall'articolo 14, comma 4.
2. Le sedi secondarie di imprese di
assicurazione extracomunitarie, che alla data di entrata in vigore
del presente codice sono autorizzate ai sensi dell'articolo 81 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 93 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata
in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione
rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di
diritto nella sezione II dell'albo previsto dagli articoli 14, comma
4, e 28, comma 5, ultimo periodo.
3. Le mutue di assicurazione non
soggette ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo
1995, n. 175, che alla data di entrata in vigore del presente codice
sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1959, n. 449, sono iscritte di diritto nella sezione III
dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 55 comma 2.
4. Le
imprese di riassicurazione, che alla data di entrata in vigore del
presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1959, n 449, o che alla data di entrata
in vigore del predetto decreto hanno conservato l'autorizzazione
rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di
diritto nella sezione IV dell'albo previsto dagli articoli 14, comma
4, e 59, comma 5.
5. Le sedi secondarie di imprese di
riassicurazione extracomunitarie, che alla data di entrata in vigore
del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, o che alla data
di entrata in vigore del predetto decreto hanno conservato
l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti,
sono iscritte di diritto nella sezione IV dell'albo previsto dagli
articoli 14, comma 4, e 60, comma 3.
6. Le imprese con sede legale
in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del
presente codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi
dell'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o
dell'articolo 80 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che
alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato
l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti,
sono iscritte di diritto nell'elenco delle imprese in regime di
stabilimento previsto dall'articolo 26.
7. Le imprese con sede
legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del
presente codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi
dell'articolo 70 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o
dell'articolo 81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che
alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato
l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, e
le sedi secondarie di imprese italiane stabilite in altri Stati
membri, che alla data di entrata in vigore del codice operano nel
territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 49 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 60 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sono iscritte di diritto
nell'elenco delle imprese in regime di prestazione di servizi
previsto dall'articolo 26.
Art. 339.
Calcolo e
copertura delle riserve tecniche dei rami vita
1. Per i
contratti stipulati anteriormente al 19 maggio 1995 le imprese di
assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e le
sedi secondarie di imprese di assicurazioni extracomunitarie
continuano ad utilizzare i principi di calcolo previsti nelle
disposizioni vigenti a tale data.
2. Le imprese di cui al comma 1,
gia' tenute a cedere all'Istituto nazionale delle assicurazioni una
quota parte dei rischi assunti, provvedono, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, alla copertura delle riserve tecniche
limitatamente all'importo che si ottiene deducendo dalle riserve
tecniche calcolate ai sensi del comma 1 un ammontare corrispondente
alle cessioni legali effettuate anteriormente alla cessazione
dell'obbligo. Restano fermi gli effetti delle convenzioni stipulate
tra le medesime imprese e la CONSAP per la disciplina dei rapporti
sorti in relazione alle cessioni legali.
Art. 340.
Margine
di solvibilita' disponibile nei rami vita
1. Sino al 31
dicembre 2009, su motivata richiesta dell'impresa che esercita i rami
vita, l'ISVAP puo' autorizzare a comprendere nel margine di
solvibilita' disponibile, per periodi singolarmente non superiori a
dodici mesi, una aliquota degli utili futuri dell'impresa, nei limiti
ed alle condizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 44,
comma 4.
2. Ai fini della richiesta di cui al comma 1, l'impresa
presenta una relazione, redatta e sottoscritta dall'attuario
incaricato, che convalidi la plausibilita' della realizzazione di
detti utili nel futuro ed un piano che illustri come in seguito
potranno essere rispettati i limiti, anche in relazione al venir meno
della possibilita' di utilizzo degli utili futuri, alla scadenza del
periodo transitorio.
Art. 341.
Imprese in liquidazione
coatta
1. Le disposizioni di cui all'articolo 252 si applicano
alle imprese poste in liquidazione coatta in data successiva
all'entrata in vigore del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.
174, e del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 175. Le
liquidazioni coatte, intervenute in data anteriore all'entrata in
vigore dei medesimi decreti, continuano ad essere disciplinate dalla
legislazione vigente al momento della pubblicazione del
relativo
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Gli articoli 246,
commi 1, 2 e 3, 250, 252, comma 2, 261, 262 e 263 si applicano a
tutte le procedure in corso alla data di entrata in vigore del
presente codice.
2. Resta in vigore il decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive, recante norme per agevolare, senza oneri a
carico del bilancio dello Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti
da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa,
che siano stati riassunti dal commissario liquidatore nell'ambito
delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del
reddito e dell'occupazione di cui all'articolo 2, comma 28, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 342.
Partecipazioni
gia' autorizzate
1. Restano autorizzate, salvo eventuali
revoche, le partecipazioni qualificate o di controllo gia' consentite
in applicazione dell'articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n.
20.
Art.
343.
Intermediari gia' iscritti od operanti
1. I soggetti
che alla data di entrata in vigore del presente codice sono iscritti
all'Albo degli agenti di assicurazione o all'Albo nazionale dei
mediatori di assicurazione e di riassicurazione sono iscritti di
diritto nella corrispondente sezione del registro previsto
dall'articolo 109, comma 2, previa dimostrazione dell'assolvimento
dell'obbligo di stipulazione della polizza di responsabilita' civile,
di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3, salvo quanto
disposto all'articolo 109, comma 3, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente codice.
2. I soggetti che sono
stati cancellati dall'Albo degli agenti di assicurazione o dall'Albo
dei mediatori di assicurazione e riassicurazione nel termine,
rispettivamente, di cinque anni o di due anni dalla data di entrata
in vigore del presente codice possono essere nuovamente iscritti a
condizione che la richiesta sia effettuata entro dodici mesi
dall'entrata in vigore del presente codice e che la cancellazione non
sia stata disposta in forza di un provvedimento disciplinare
definitivo. L'iscrizione, salvo quanto disposto all'articolo 109,
comma 3, e' subordinata all'assolvimento dell'obbligo di stipulazione
della polizza di responsabilita' civile di cui all'articolo 110,
comma 3.
3. Le persone fisiche che, in vigenza della legge 7
febbraio 1979, n. 48, e della legge 28 novembre 1984, n. 792,
avrebbero maturato i requisiti per l'iscrizione di diritto
rispettivamente all'albo degli agenti di assicurazione o dei
mediatori di assicurazione o di riassicurazione hanno titolo per
l'iscrizione nella corrispondente sezione del registro previsto
dall'articolo 109, se il periodo richiesto e' completato entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. In pendenza
del termine per l'iscrizione essi possono continuare ad esercitare
l'attivita' precedentemente svolta.
4. I soggetti di cui
all'articolo 109, comma 2, lettere c), d) ed e), che alla data di
entrata in vigore del presente codice esercitano l'attivita' di
intermediazione assicurativa o riassicurativa possono iscriversi, con
le modalita' stabilite all'articolo 109, comma 4, nella
corrispondente sezione del registro entro i successivi dodici mesi.
In pendenza del termine per l'iscrizione essi possono continuare ad
esercitare l'attivita' precedentemente svolta.
5. Il Fondo di cui
all'articolo 115 succede nei rapporti attivi e passivi al Fondo di
garanzia per l'attivita' dei mediatori di assicurazione e di
riassicurazione, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), della
legge 28 novembre 1984, n. 792, e continua ad operare nei casi
previsti dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato in data 30 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 110 dell'11 maggio 1985.
6. Le persone fisiche di cui
al presente articolo e quelle iscritte nel registro degli
intermediari di assicurazione e di riassicurazione non sono soggette
agli obblighi previsti a carico degli agenti di commercio in materia
di previdenza integrativa.
Art.
344.
Periti di assicurazione gia' iscritti
1. I periti di
assicurazione che esercitano l'attivita' di accertamento e stima dei
danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e
dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti e che alla data di
entrata in vigore del presente codice sono iscritti nel ruolo di cui
all'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, sono iscritti di
diritto al ruolo previsto dall'articolo 156.
Art.
345.
Istituzioni e enti esclusi
1. Sono esclusi dall'ambito
di applicazione delle disposizioni di cui al presente codice:
a)
le Amministrazioni pubbliche, gli enti di previdenza amministrati per
legge dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli istituti, gli
enti, le casse ed i fondi comunque denominati che gestiscono, in
favore dei lavoratori o di singole categorie professionali, forme di
previdenza e di assistenza comprese in un regime legale
obbligatorio;
b) la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli
sportivi riconosciuta con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, e
successive modificazioni;
c) la SACE Servizi assicurativi per il
commercio estero S.p.a., di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, e
successive modificazioni, limitatamente alle attivita' che
beneficiano della garanzia dello Stato e fatto salvo quanto previsto
al comma 2;
d) il Fondo di solidarieta' nazionale per la
riassicurazione dei rischi agricoli istituito presso l'ISMEA
dall'articolo 127 delle legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
disciplinato dagli articoli 2 e 4 del decreto-legge 13 settembre 2002
n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002,
n. 256;
e) gli enti che garantiscono unicamente prestazioni in
caso di decesso qualora le prestazioni siano erogate in natura o
qualora l'importo della prestazione non superi il valore medio delle
spese funerarie determinato nella misura di cui all'articolo 15,
comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni;
f) le societa' di mutuo soccorso
costituite ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, che
provvedano direttamente al pagamento a favore degli iscritti di
capitali o rendite di qualsiasi importo fatto salvo quanto previsto
al comma 3;
g) le associazioni agrarie di mutua assicurazione,
costituite ai sensi della legge 7 luglio 1907, n. 526, e del regio
decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, modificato dal regio
decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, entrambi convertiti dalla
legge 17 aprile 1925, n. 473, a sua volta modificata dall'articolo 9
del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito dalla
legge 12 febbraio 1935, n. 303.
2. In deroga a quanto previsto al
comma 1, la SACE S.p.a. e' sottoposta alle disposizioni dei capi I,
II e III del titolo VIII del presente codice per le attivita' che
beneficiano della garanzia dello Stato. Restano integralmente
soggette alle disposizioni del presente codice le attivita' della
SACE S.p.a. che non beneficiano della garanzia dello Stato.
3. Le
societa' di mutuo soccorso di cui al comma 1, lettera f), se
contraggono impegni al pagamento a favore degli iscritti di capitali
o rendite complessivamente superiori a euro centomila per ciascun
esercizio sono sottoposte alle disposizioni del titolo IV in quanto
compatibili. Qualora le medesime societa' stipulino contratti di
assicurazione per conto degli iscritti, ai soci sono comunque fornite
le informazioni di cui al titolo IX, capo III, e XII in quanto
compatibili.
4. Le casse di assistenza sanitaria autogestite sono
sottoposte alle disposizioni del titolo IV in quanto
compatibili.
Art. 346.
Attivita' di assistenza prestata
da enti e societa' non assicurative
1. Non costituisce
esercizio di attivita' assicurativa nel ramo assistenza:
a) la
prestazione di servizi di manutenzione o riparazione, di assistenza a
clienti e la sola indicazione o messa a disposizione, in qualita' di
semplice intermediario, di un aiuto;
b) l'attivita' di assistenza
effettuata da un soggetto residente o avente sede nel territorio
della Repubblica in caso di incidente o di guasto meccanico di un
veicolo avvenuti nel medesimo territorio, a condizione che
l'attivita' stessa risulti limitata alle seguenti prestazioni:
1)
soccorso sul posto, effettuato utilizzando in prevalenza personale e
mezzi propri;
2) trasporto del veicolo fino all'officina piu'
vicina o piu' idonea ad effettuare la riparazione ed eventuale
accompagnamento, di regola con lo stesso mezzo di soccorso, del
conducente e dei passeggeri fino al luogo piu' vicino, dal quale sia
possibile proseguire il viaggio con altri mezzi.
2. La
disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica anche nel caso
in cui l'incidente od il guasto siano avvenuti all'estero ed il
soggetto che effettua il soccorso od il trasporto del veicolo sia un
organismo, analogo ad altro esistente in Italia, del quale chi riceve
l'assistenza e' membro, che fornisce la prestazione in base ad un
accordo di reciprocita' con l'organismo nazionale, su semplice
presentazione della tessera di membro e senza pagamento di alcun
compenso aggiuntivo.
3. L'attivita' di assistenza descritta al
comma 1, lettera b), se effettuata da un'impresa di assicurazione,
costituisce prestazione assicurativa nel ramo assistenza e, fatto
salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 5, puo' essere fornita
solo da imprese autorizzate al ramo 18.
4. L'ISVAP disciplina, con
regolamento, le condizioni di accesso e di esercizio, anche in deroga
alle disposizioni dei titoli II, III e VIII, relative all'impresa di
assicurazione che esercita unicamente l'attivita' di assistenza,
allorche' l'attivita' comporti soltanto prestazioni in natura, sia
limitata ad un ambito territoriale puramente locale e l'importo
complessivo annuale dei ricavi non superi duecentomila euro.
Art.
347.
Potesta' legislativa delle Regioni
1. Lo Stato
esercita la legislazione nella materia assicurativa ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della
Costituzione.
2. Le Regioni a statuto speciale, alle quali sono
riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi
statuti, poteri nelle materie regolate dal presente codice,
provvedono a emanare norme di attuazione nel rispetto delle
disposizioni di principio non derogabili contenute nel codice
medesimo.
3. Sono riservati alla competenza del Ministro delle
attivita' produttive e all'ISVAP, secondo le norme dettate dal
presente codice, i provvedimenti nei confronti delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione ammesse al mutuo riconoscimento,
delle imprese comunitarie che operano nel territorio della Repubblica
in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, delle sedi
secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione
extracomunitarie, degli intermediari di assicurazione e di
riassicurazione e dei periti di assicurazione.
4. Nei casi in cui
la normativa regionale preveda l'adozione di provvedimenti nei
confronti delle mutue di assicurazione di cui al titolo IV, con
particolare riferimento al rilascio ed alla revoca
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', all'approvazione
delle modificazioni statutarie e all'approvazione delle operazioni di
trasferimento del portafoglio, di trasformazione e di fusione o
scissione, l'ISVAP esprime, ai fini di vigilanza, un parere
vincolante. Le valutazioni di vigilanza sono riservate all'ISVAP. 5.
Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni gia'
emanate le norme dettate dai commi 3 e 4.
Art.
348.
Esercizio congiunto dei rami vita e danni
1. In deroga
all'obbligo di limitazione dell'oggetto sociale all'esercizio dei
rami vita o dei rami danni, della relativa riassicurazione e delle
operazioni connesse a tali attivita', di cui all'articolo 11, comma
2, e' consentito l'esercizio congiunto dei rami vita e danni alle
imprese a cio' autorizzate alla data del 15 marzo 1979.
2.
L'impresa che, ai sensi del comma 1, esercita congiuntamente i rami
vita e danni ha l'obbligo di tenere, per ciascuna delle due
attivita', una gestione distinta. L'ISVAP stabilisce, con
regolamento, i criteri e le modalita' di rappresentazione della
gestione separata, prevedendo l'obbligo di:
a) indicare nello
statuto quale parte del capitale, o del fondo di garanzia se mutua di
assicurazione, e delle riserve patrimoniali e' attribuita a ciascuna
gestione;
b) tenere le scritture contabili in modo che, per
ciascuna gestione, siano evidenziati i relativi risultati e la
disponibilita' del margine di solvibilita' richiesto;
c)
attribuire gli elementi costitutivi del margine di solvibilita',
specifici di ciascuna attivita', al margine di solvibilita' della
corrispondente gestione.
3. L'impresa che ha adempiuto agli
obblighi di cui al comma 2 puo', previa autorizzazione dell'ISVAP,
utilizzare per l'una o l'altra gestione gli elementi costitutivi del
patrimonio netto inclusi nel margine di solvibilita' disponibile.
4.
Le imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri,
che alla data di entrata in vigore del presente codice operano in
regime di stabilimento o di prestazione di servizi e che sono
autorizzate nei rispettivi Stati ad esercitare, congiuntamente uno o
piu' rami vita e danni, possono continuare ad esercitare i medesimi
rami nel territorio della Repubblica sia in regime di stabilimento
che in regime di liberta' di prestazione di servizi.
5. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese
che successivamente alla data di cui al comma 1 vengono autorizzate
ad esercitare congiuntamente i rami vita e i rami infortuni e
malattia, con obbligo di osservare le disposizioni di cui al comma 2,
lettera b), con il bilancio in corso alla data del rilascio
dell'autorizzazione.
Art. 349.
Imprese di assicurazione
aventi la sede legale nella Confederazione elvetica
1. Le
imprese di assicurazione che hanno sede legale nella Confederazione
elvetica e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica i
rami danni non sono soggette alle disposizioni di cui al capo IV del
titolo II e a quelle di cui al capo V del titolo III che sono
individuate dall'ISVAP con regolamento.
2. Le imprese di cui al
comma 1 devono unire alla richiesta di autorizzazione una
dichiarazione rilasciata dall'autorita' competente che attesti che
l'impresa dispone del margine di solvibilita' calcolato secondo
quanto previsto al capo IV del titolo III.
3. Ai fini di cui al
capo IV del titolo VII, le imprese di cui al comma 1 possono
attribuire alla sede secondaria stabilita nel territorio della
Repubblica le funzioni di direzione e coordinamento delle societa'
del gruppo con sede legale in Italia. In tale caso l'impresa
capogruppo e' iscritta all'albo di cui all'articolo 85 con la sua
sede secondaria nel territorio della Repubblica.
Art.
350.
Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli
intermediari ed il ruolo dei periti assicurativi
1. I
provvedimenti adottati dall'ISVAP a norma del capo II del titolo IX
in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal registro
degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione sono
impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione,
dinnanzi al giudice amministrativo.
2. I provvedimenti adottati
dall'ISVAP a norma del capo VI del titolo X in materia di diniego di
iscrizione e di cancellazione dal ruolo dei periti assicurativi sono
impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione,
dinnanzi al giudice amministrativo.
Art. 351.
Modifiche
ad altre norme in materia assicurativa
1. L'articolo 4 della
legge 12 agosto 1982, n. 576, e' sostituito dal seguente:
«Art.
4 (Funzioni dell'ISVAP). - 1. L'ISVAP, in conformita' alla normativa
dell'Unione europea in materia assicurativa e nell'ambito delle linee
di politica assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni
di vigilanza previste nel codice delle assicurazioni private.
2.
L'ISVAP svolge attivita' consultiva e di segnalazione nei confronti
del Parlamento e del Governo, nell'ambito delle competenze per la
regolazione e la vigilanza sul settore assicurativo.
3. L'ISVAP,
entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al Presidente del Consiglio
dei Ministri, per la trasmissione al Parlamento, una relazione
sull'attivita' svolta.
4. Il bilancio preventivo e il rendiconto
finanziario dell'ISVAP e' soggetto al controllo della Corte dei
conti.».
2. Nell'articolo 14, primo comma, lettera d), della
legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole: «del contributo
determinato ai sensi dell'articolo 25» sono sostituite dalle
seguenti: «del gettito complessivo derivante dai contributi
di
vigilanza».
3. Nell'articolo 23, primo comma, primo
capoverso, della legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole;
«all'articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi
sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive
modificazioni» sono sostituite dalle seguenti:
«agli
articoli 335, 336 e 337 del codice delle assicurazioni
private».
4.
Nell'articolo 29, primo comma, del la
legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole: «del contributo di
vigilanza versato annualmente, dagli enti e dalle imprese di cui
all'articolo 4, primo comma, della presente legge, ai sensi
dell'articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi
sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive
modificazioni» sono sostituite dalle seguenti:
«complessivamente derivanti dai contributi di vigilanza di
cui
agli articoli 335, 336 e 337 del codice delle assicurazioni
private».
Nel secondo comma le parole: «del tesoro» sono
sostituite
dalle seguenti: «dell'economia e delle finanze».
5. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
173, e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Raccordo con il
codice delle assicurazioni private). - 1. Le indicazioni formali
relative alle voci, alle lettere, ai numeri romani ed arabi contenute
nelle disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 41, 55 e 56 si intendono riferite
alle corrispondenti classificazioni utilizzate nello schema del
bilancio di esercizio adottato con il regolamento di cui all'articolo
90, comma 1, del codice delle assicurazioni private.».
6.
Nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole:
«titoli
quotati in borsa» sono sostituite dalle seguenti:
«titoli
quotati in mercati regolamentati» ovunque ricorrano.
7. Nel
comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
173, le parole: «negli articoli 7 e 8 del presente
decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 89, comma 1,
del
codice delle assicurazioni private».
8. Nel comma 1
dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le
parole: «all'articolo 30, commi 1 e 2, del decreto
legislativo
17 marzo 1995, n. 174» sono sostituite dalle seguenti:
«all'articolo 41, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni
private».
9. Il comma 5 dell'articolo 20 del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e' sostituito dal seguente:
«5.
E' eccezionalmente consentito il trasferimento di investimenti dalla
classe D alla classe C dell'attivo, sulla base del valore corrente
rilevato nel momento del trasferimento, qualora si determini un
valore di attivita' superiore alle corrispondenti riserve tecniche,
per effetto della liberazione dal vincolo di copertura degli impegni
tecnici di quote di attivita', nei casi previsti dall'ISVAP con
regolamento. La nota integrativa deve indicare le motivazioni del
trasferimento operato, nonche' specificare l'importo e la tipologia
dell'investimento.».
10. Nel comma 2 dell'articolo 31 del
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «agli
articoli 32, 33, 35, 36 e 37, commi 1 e 2, del presente decreto,
nonche' quelle previste agli articoli 23, comma 2, 24, 25, 26 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come modificati
dall'articolo 80 del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «all'articolo 36 del codice delle assicurazioni
private».
11. Nel comma 3 dell'articolo 31 del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «agli articoli
24 e 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, come
modificati dall'articolo 79 del presente decreto, nonche' quella
prevista all'articolo 34 del presente decreto» sono
sostituite
dalle seguenti: «all'articolo 37 del codice delle
assicurazioni
private».
12. Nel comma 1 dell'articolo 44 del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «che rientrano
nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
175» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo
2, comma 3, del codice delle assicurazioni private» e le
parole: «che rientrano nel campo di applicazione del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 174,» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle
assicurazioni private».
13. Nel comma 4 dell'articolo 45 del
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole:
«all'articolo
6, comma 1, lettera c), del presente decreto» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo 90, comma 1, del codice
delle assicurazioni private».
14. Nel comma 2 dell'articolo
46 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole:
«all'articolo 6, comma 1, lettera c), del presente
decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 90,
comma
1, del codice delle assicurazioni private».
Art.
352.
Coordinamento formale con altre norme di legge
1. Nel
comma 3 dell'articolo 120 del codice per la protezione dei dati
personali le parole: «dell'articolo 2, comma 5-quater, del
decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive
modificazioni»
sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 135 del codice
delle assicurazioni private».
2. Nell'articolo 2, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, le
parole: «del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
173»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 88, commi 1 e
2,
e quelle di cui all'articolo 95, comma 2, del codice delle
assicurazioni private». Nell'articolo 1, comma 1, lettera e),
del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole:
«dei
decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e 175» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 1, comma 1, lettera
t), del codice delle assicurazioni private».
3.
Nell'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30
maggio 2005, n. 142, le parole: «lettera e) del decreto
legislativo 17 aprile 2001, n. 239» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice
delle assicurazioni private».
4. Nell'articolo 1, comma 1,
lettera l), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le
parole: «le norme sulle assicurazioni e le relative
disposizioni attuative» sono sostituite dalle seguenti:
«il
codice delle assicurazioni private».
5. Nell'articolo 1,
comma 1, lettera q), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142,
le parole: «e dell'articolo 10, comma 2, della legge 9
gennaio
1991, n. 20» sono sostituite dalle seguenti: «e
dell'articolo 72, comma 2, del codice delle assicurazioni
private».
6. Nell'articolo 1, comma 1, lettera r), del
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: «e
dell'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20»
sono sostituite dalle seguenti: «e dell'articolo 72, comma 2,
del codice delle assicurazioni private».
7. Nell'articolo
13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.
142, le parole: «dalla normativa in materia di assicurazioni
private, incluse le disposizioni di cui alla legge 12 agosto 1982, n.
576» sono sostituite dalle seguenti: «dal titolo
VII,
capo III, e dal titolo XVI, capi I, II, III e IV del codice delle
assicurazioni private».
8. Sono fatti salvi i poteri
attribuiti alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)
dalla legge 23 agosto 2004, n. 243.
Art.
353.
Integrazioni alle disposizioni relative all'imposta sui premi
delle assicurazioni private
1. Dopo l'articolo 1 della legge
29 ottobre 1961, n. 1216, e' inserito il seguente:
«Art.
1-bis (Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli
a motore e dei natanti). - 1. Le assicurazioni obbligatorie della
responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei
veicoli e dei natanti sono soggette all'imposta sui premi nella
misura del dodicivirgolacinque per cento. Tale misura resta ferma
anche nel caso in cui con lo stesso contratto siano assicurati,
insieme al rischio della responsabilita' civile, anche altri rischi
inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro
circolazione.
2. Per le quietanze inerenti al pagamento di somme
in dipendenza di contratti di assicurazione di cui al precedente
comma, rilasciate all'impresa assicuratrice dall'assicurato o dal
danneggiato o loro aventi causa, anche se risultanti da atto formale
o aventi effetto transattivo e anche se comprensive, oltre che
dell'in-dennizzo, di spese e competenze legali e di altri diritti
accessori previsti dalla polizza si applicano le disposizioni
dell'articolo 16.
3. Tutte le operazioni e gli atti necessari per
il pagamento dei risarcimenti corrisposti dal Fondo di garanzia delle
vittime della strada, nonche' quelli inerenti i rapporti fra CONSAP -
Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., gestione
autonoma del Fondo di garanzia delle vittime della strada e le
imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta
indiretta sugli affari e dalle formalita' della
registrazione.».
2.
Nella tariffa in allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e'
inserita la voce: «assicurazioni assistenza» ed e'
prevista un'aliquota pari al dieci per cento.
3. Dopo l'articolo 2
della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e' inserito il seguente:
«Art.
2-bis (Sostituzione dell'impresa nella coassicurazione). - 1. Nel
caso di subentro di un assicuratore in un rapporto di coassicurazione
non e' dovuta nuovamente l'imposta in relazione al premio ceduto
all'assicuratore subentrante.».
4. Dopo l'articolo 4 della
legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e' inserito il seguente:
«Art.
4-bis (Imposta sui premi dovuta sui contratti conclusi da imprese che
operano in libera prestazione di servizi). - 1. Le imprese che
intendono operare nel territorio della Repubblica in libera
prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale ai
fini del pagamento dell'imposta prevista dalla legge 29 ottobre 1961,
n. 1216, e successive modificazioni, dovuta sui premi relativi ai
contratti conclusi.
2. Il rappresentante deve avere la residenza
nel territorio dello Stato e la nomina deve essere comunicata al
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma e all'ISVAP.
3.
Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel territorio della
Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale
stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale.
4.
Il rappresentante fiscale deve tenere un registro, in cui vengono
elencati distintamente i contratti assunti dall'impresa in regime di
stabilimento e di liberta' di prestazione di servizi con
l'indicazione per ciascuno di essi delle generalita' del contraente,
del numero del contratto, della data di decorrenza e di quella di
scadenza, della natura del rischio assicurato, dell'ammontare del
premio o delle rate di premio incassate, dell'aliquota di imposta e
dell'ammontare di questa. Il registro deve essere tenuto in ordine
cronologico con riguardo alla data di incasso del premio, o della
rata di premio, e i contratti vanno inclusi nel registro entro
il
mese successivo alla predetta data. Il rappresentante deve
tenere anche una copia di ciascun contratto.
5. Il rappresentante
deve presentare ogni mese al competente ufficio dell'Agenzia delle
entrate di Roma la denuncia dei premi incassati nel mese precedente,
distinguendo i premi stessi a seconda dell'aliquota d'imposta
applicabile. Contestualmente alla denuncia il rappresentante
corrisponde l'imposta dovuta.
6. Si applicano al rappresentante
fiscale le disposizioni previste dagli articoli 12, 24 e 28».
5.
Dopo l'articolo 6 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e' inserito
il seguente:
«Art. 6-bis (Imposta sui premi dovuta sui
contratti stipulati in coassicurazione comunitaria). - 1. L'impresa
che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se stabilita
nel territori o della Repubblica, e' tenuta al pagamento dell'imposta
di cui alla presente legge sull'importo globale del premio e degli
accessori applicato al contratto stipulato con le modalita' ed alle
condizioni previste per la coassicurazione comunitaria, salvo il
diritto a recuperare dagli altri coassicuratori la quota a loro
carico.
2. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore
delegatario, se non e' stabilita nel territorio della Repubblica, e'
tenuta a nominare un proprio rappresentante ai fini del pagamento
dell'imposta di cui al comma 1.».
Art.
354.
Norme espressamente abrogate
1. Fermo quanto disposto
dall'articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n.
59, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 23 luglio 2003,
n. 229, sono o restano abrogati:
il regio decreto 23 marzo 1922,
n. 387;
il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
il decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;
la legge
24 dicembre 1969, n. 990;
il decreto-legge 23 dicembre 1976, n.
857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n.
39;
il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738;
la legge 7
febbraio 1979, n. 48;
gli articoli 5, commi 1, 2 e 3, 5-bis, 6,
6-bis, 7, 7-bis, 10, commi 5 e 6, e 25 della legge 12 agosto 1982, n.
576;
la legge 28 novembre 1984. n. 792;
la legge 22 ottobre
1986, n. 742;
la legge 22 dicembre 1986, n. 772;
la legge 7
agosto 1990, n. 242;
la legge 9 gennaio 1991, n. 20;
il decreto
legislativo 26 novembre 1991, n. 393;
l'articolo 25 della legge 11
febbraio 1992, n. 157;
la legge 17 febbraio 1992, n. 166;
gli
articoli 26, 30 e 33 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
il
decreto del Presidente della Repubblica in data 19 aprile 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993;
il
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385;
l'articolo 12 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n.
35;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
il decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
il decreto legislativo 26
maggio 1997, n. 173, ad eccezione degli articoli 2, 4, 5, 14, 15, 16,
commi da 1 a 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30,
31, commi 2, 3 e 4, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48,49, 50, 51,
52, 53, 54, 55 e 56;
l'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449;
il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;
l'articolo
45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
il decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 343;
l'articolo 27, comma 13, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488;
il decreto-legge 28 marzo 2000, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n.
137;
l'articolo 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
gli
articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
il
decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239;
gli articoli 19, 20,
21, 22, 23, 25 e 26 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
l'articolo
81, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
il decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 93;
il decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 190;
il decreto legislativo 3 novembre 2003, n.
307;
l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38.
2. I regolamenti emanati dall'ISVAP ai sensi del
presente codice si adeguano inoltre ai principi ed alle opzioni
recati dalle previgenti disposizioni di attuazione della normativa
comunitaria.
3. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile
con il presente codice. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da
leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle
corrispondenti disposizioni del presente codice e dei provvedimenti
ivi previsti.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle
emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a
essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in
vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle
corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal
comma 2 dell'articolo 355. In caso di violazione si applicano, con la
procedura sanzionatoria prevista dall'articolo 326, gli articoli di
cui ai capi II, III, IV e V del titolo XVIII in relazione alle
materie rispettivamente disciplinate.
5. Rimangono in vigore, in
deroga al comma 4, e tengono luogo dei corrispondenti provvedimenti
previsti nel presente codice i seguenti atti:
a) i decreti del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26
maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 4 giugno
1971, e in data 12 ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 280 del 26 ottobre 1972, adottati ai sensi dell'articolo 6 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990;
b) il decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro delle attivita' produttive, in data 3
luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11
settembre 2003, adottato ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 marzo
2001, n. 57, come modificato dall'articolo 23, comma 3, della legge
12 dicembre 2002, n. 273.
6. L'ISVAP, allo scopo di attuare
l'obiettivo di semplificazione di cui alla legge 23 luglio 2003, n.
229, adotta, nell'ambito delle proprie competenze, le disposizioni
previste dal presente codice con unico regolamento per ciascun
titolo, abrogando integralmente ogni proprio previgente provvedimento
a carattere generale.
7. I contratti gia' conclusi alla data di
entrata in vigore del presente codice restano regolati dalle norme
anteriori.
Art. 355.
Entrata in vigore
1.
Il presente codice entra in vigore il 1° gennaio 2006.
2. In
sede di prima applicazione le disposizioni di attuazione sono emanate
entro ventiquattro mesi dal termine di cui al comma 1.
Il
presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.