legislazione
italiana
di
diritto della navigazione e dei trasporti
"Codice della navigazione"
art. 954
nel testo vigente dal 1942 al 2006, allorchè è
stato sostituito dall'art. 14
punto 16 del d. lgs 15 marzo
2006, n. 151
"La
perdita e le avarie subite
dalle cose durante il trasporto
devono essere fatte constare, da chi ha diritto
alla riconsegna, con riserva scritta o
con annotazione sul documento del trasporto entro
sette giorni dalla riconsegna.
I danni derivati da ritardo devono essere fatti constare, con riserva o annotazione analoga, entro quattordici giorni dal momento in cui le cose sono state messe a disposizione di chi ha diritto alla riconsegna.
In mancanza di tali riserve o annotazioni, le cose si presumono riconsegnate dal vettore in tempo debito e in conformità delle indicazioni enunciate nel documento di trasporto, e l'interessato decade da ogni azione, eccetto quelle per frode."
I danni derivati da ritardo devono essere fatti constare, con riserva o annotazione analoga, entro quattordici giorni dal momento in cui le cose sono state messe a disposizione di chi ha diritto alla riconsegna.
In mancanza di tali riserve o annotazioni, le cose si presumono riconsegnate dal vettore in tempo debito e in conformità delle indicazioni enunciate nel documento di trasporto, e l'interessato decade da ogni azione, eccetto quelle per frode."
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