legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti


"Codice della navigazione"

art. 954
nel testo vigente dal 1942 al 2006, allorchè è stato
sostituito dall'art. 14 punto 16 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151


  "La  perdita  e  le  avarie subite dalle  cose  durante  il  trasporto devono  essere  fatte constare, da chi ha diritto alla  riconsegna,  con riserva  scritta o con annotazione sul documento del  trasporto  entro sette giorni dalla riconsegna.
     I  danni  derivati  da  ritardo devono  essere  fatti  constare,  con riserva o annotazione analoga, entro quattordici giorni dal  momento in  cui  le cose sono state messe a disposizione di chi  ha  diritto  alla riconsegna.
     In  mancanza  di tali riserve o annotazioni, le cose  si  presumono riconsegnate   dal  vettore  in  tempo  debito  e  in  conformità   delle indicazioni  enunciate  nel  documento  di  trasporto,  e  l'interessato decade da ogni azione, eccetto quelle per frode."

 

 
(testo a cura di Enzo Fogliani  - pagina aggiornata il 6.5.2012)



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