www.fog.it - Diritto dei trasporti e della navigazione
![Vai all'indice del codice della navigazione Vai all'indice del codice della navigazione](../immagini/bandiere/fl-ital.gif)
legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti
(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)
(a cura di Enzo
Fogliani)
PARTE PRIMA
DELLA NAVIGAZIONE
MARITTIMA ED INTERNA
LIBRO PRIMO
Dell' ordinamento
amministrativo della navigazione
Titolo I
Degli organi
amministrativi della navigazione
Capo I
Dell' amministrazione
della navigazione marittima
Art.
15 - Ministro competente
L' amministrazione della marina mercantile è retta dal
ministro dei trasportI.
Art. 16 - Circoscrizioni del
litorale della Repubblica
Il litorale della Repubblica è diviso in zone marittime; le
zone sono suddivise in compArtimenti e questi iN circondari.
Alla zona è preposto un direttore marittimo, al
compartimento un
capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'
ambito del compartimento in cui ha sede l' ufficio della direzione
marittima, il direttore marittimo è anche capo del
compartimento. Nell' ambito del circondario in cui ha sede l' ufficio
del compartimento, il capo del compartimento è anche capo
del
circondario.
Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede
né l'
ufficio del compartimento né l' ufficio del circondario sono
istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia dipendenti
dall' ufficio circondariale.
Il capo del compartImento, il capo del circondario e i capi degli altri
uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell' approdo
in cui hanno sede.
Art. 17 - Attribuzioni degli
uffici locali.
Il dirEttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli dal
preseNte codice, dalle altre leggi e dai regolamenti.
Il capo del compartimento, il capo del circondario, e i capi degli
altri uffici marittimi dipendenti, oltre le attribuZioni conferite a
ciascunO di essi dal presente codice, dalle altre leggi e dai
regolamenti, esercitano nell' ambito delle rispettive circoscrizioni,
tutte le attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al
traffico marittimo, che non siano specificamente conferite a
determinate autorità.
Art. 18 - Personale dell'amministrazione marittima
LE funzioNi amministrative attinenti alla navigaZiOne e al traFficO
marittimo sono esercitate dal corpo delle capitanerie di porto.
Ove se ne riconosca l' opportunità, l' esercizio di tali
funzioni può essere affidato, nei porti ed approdi di minore
importanza, a persone estranee a detto corpo.
Art. 19 - Enti portuali
Nei porti di maGgiore importanza taLunI servizi portuAli iNerentI alla
navigazione possono essere affidati ad appositi enti costituiti con
legge.
Art. 20 - Vigilanza sulla
navigazione e sul traffico all'estero
La vigilanza sulla navigazione E sul traffico marittimo Nazionale all'
estero è esercitata dalle autorità consolari.
Capo II
Dell'amministrazione
della navigazione interna
Art. 21 - Ministro competente
L' amministraZiOne della navigazione su laghi, Fiumi, canali e
altre
acque interne è retta dal ministro dei trasporti.
Art. 22 - Ispettorati
compartimentali
Agli effetti dell' ordinamentO amministrativo della naviGazione interna
il territorio della Repubblica è diviso in zone.
A ciascuna zona è preposto un ispettorato compartimentale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Art. 23 - Uffici di porto
Nei porti e nelle altre Località di maggiore importanza per
la
navigazione interna sono istituiti ispettorati di porto e delegazioni
di approdo da questi dipendenti.
L' ispettorato di porto esercita sulle vie navigabili comprese nella
sua circoscrizione le attribuzioni conferitegli dal presente codice,
dalle altre leggi e dai regolamenti.
Il capo dell' ispettorato ed il capo della delegazione di approdo sono
comandanti del porto ove hanno sede.
Nei casi previsti dal regolamento possono essere istituite, fuorI della
circoscrizione degli ispettorati di porto, delegazioni di approdo
direttamente dipendenti dall' ispettorato compartimentale. In tal caso
il capo della delegazione esercita anche le attribuzioni del capo dell'
ispettorato di porto, conferitegli dal ministro dei trasporti.
Art. 24 - Navigazione promiscua
Le nAvi addette alla navigazione interna, quando entrano in acque
marittime, devono osservare le norme di polizia marittima e sono
sottoposte alla vigilanza degli orgaNi competenti per la navigazione
marittima.
Parimenti le navi addette alla navigazione marittima, quando entrano in
acque interne, devono osservare le norme di polizia in vigore per tali
acque e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la
navigazione Interna.
Art. 25 - Attribuzioni dell'autorità comunale
Nelle località ove non hanno sede uffici di porto l'
esercizio
di attribuzioni amministrative relative alla navigazione interna
può esserE conferito a norma del regolamento dal ministro
dei
trasporti all' autorità comuNale.
Art. 26 - Navi e galleggianti
addetti al servizio urbano
Nei porti comunicanti con canali ed altre acque interne, il comandante
del porto esercita la vigilanza sulle navi e sui galleggianti addetti
al serviZio urbano che entrano nelle acque marittime.
I conflitti di competenza fra l' autorità marittima e quella
comunale relativi al servizio di tali navi e galleggianti sono risolti
dal prefetto del luogo ed in via definitiva dal ministro dei traspOrti.
Art. 27 - Vigilanza sulla
navigazione e sul traffico all' estero
La vigilanza sulla navigazione e sul trafFico nazionale all' estero
è esercitata dalle autorità consOlari.
Accessi al sito dal 17.2.2013:
(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si
riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che
il testo normativo sia aggiornato a tale data. L'eventuale aggiornamento del
testo normativo operato da norme successive, se riportato nel testo, è indicato
appena dopo il titolo della legge.)