Torna alla Giurisprudenza

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE : Sicilia
 LOC. Catania
 SEZ. 03 SENT. N. 00224 DEL 23/02/1999
 PRES.Zingales; REL. EST. Campanella;
PARTI: Soc. F.C. ed altri (avv. Lo Castro e Vaccaro) c. Capo compartimento marittimo e comandante porto di Augusta (avv. St. Adorno) e G.B. Porto di Augusta (avv. Catania, Carbone, Abbadessa, Franchina).


 


 PORTO - OPERAZIONI PORTUALI - Trasparenza amministrativa - forma societaria - gara pubblica - movimentazione delle merci

  L. DEL 28/1/1994 NUM. 84 
  L. DEL 10/10/1990 NUM. 287
  COD. NAV.      ART. 111

     Il comandante del porto, nel disciplinare la materia del trasporto e nel dettare la disciplina più adeguata per la razionale organizzazione dei servizi, non può non tenere conto dell'interesse di tutti i soggetti che a vario titolo operano professionalmente all'interno del porto stesso, realizzando, nel superiore interesse pubblico, il contemperamento delle varie esigenze attraverso una corretta delimitazione delle possibilità operative dei vari soggetti; pertanto, è illegittima l'ordinanza, al riguardo emanata, che realizza una vera e propria esclusiva a favore del gruppo dei barcaioli.

    L'originaria distinzione tra operazioni portuali e servizi accessori di battellaggio, una volta venuta meno la riserva di cui all'art. 111 c. nav., non ha alcuna ragione di sussistere, in quanto, in ogni caso, sia che trattasi di servizio di movimentazione di merci e passeggeri (rimorchio, carico e scarico merci) sia che trattasi di servizi di mero battellaggio, le attività medesime non possono essere più ritenute di pertinenza di alcun soggetto predeterminato.

    La società che rappresentano gli armatori sulla base di un rapporto di raccomandazione con rappresentanza a carattere continuativo hanno diritto ad organizzare ed espletare il servizio di trasporto per conto e nell'interesse degli armatori stessi, in quanto l'autoproduzione così esercitata (in concorso cioè con gli armatori stessi) resta nell'ambito del rapporto di rappresentanza con gli armatori ad esse appoggiati e non assume rilevanza sul mercato oltre i limiti consentiti dall'art. 9 l. 10 ottobre 1990 n. 287; pertanto, nel caso degli agenti raccomandati, l'autoproduzione del servizio è correttamente esercitata quando l'agente concorre, nel senso che partecipa, assieme agli armatori che ad esso si appoggiano, all'organizzazione e allo svolgimento del servizio, mettendo a disposizione propri mezzi e proprio personale.

    La l. 28 gennaio 1994 n. 84, in tema di riordino della legislazione in materia portuale, ribadisce che il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di attività portuali di qualunque genere è subordinato al possesso di determinati requisiti e non è di competenza esclusiva o privilegiata di alcuna impresa.