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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE : Lombardia        
 LOC. Milano   
 SEZ. 01 SENT. N. 00057 DEL 19/01/1998         
 PRES. Mangione REL. AA EST. Giordano PARTI: United Airlines C/ Min. Trasporti       

   TRASPORTI - IN GENERE - APPLICABILITA' DELLE NORME - Aeroporto  - Tariffe di handling: 1) Determinazione - Approvazione ministeriale -  Natura - Riferimento alla mera congruità contabile - Esclusione - 2)  Approvazione ministeriale - Diniego - Presupposti - Individuazione - 3)  Indicazione analitica dei singoli elementi e dei prezzi - Necessità. 

 COD.NAV. ART. 704               
 L. DEL 2/10/1991 NUM. 316 ART. 1           

 L'approvazione delle tariffe di handling da parte del Ministro dei  trasporti ai sensi dell'art. 704 Cod. nav. e dell'art. 1 Legge 2 ottobre 1991 n. 316 si iscrive nell'ambito dei poteri pubblici di intervento economico, diretti a limitare per ragioni di utilità sociale l'autonomia privata ed è altresì preordinata a contemperare l'interesse del gestore aeroportuale ad una tariffa adeguatamente remunerativa delle prestazioni rese, con gli interessi dei vettori e degli utenti del servizio pubblico a che le
singole voci tariffarie risultino e siano contenute entro limiti di congruità, così da consentire, rispettivamente, di erogare e di usufruire del servizio in condizioni di economicità, e ferma restando la possibilità di valutare la tariffa per profili di maggiore ampiezza rispetto al criterio della mera congruità contabile. E' legittimo il diniego di approvazione delle tariffe di handling da parte del Ministero dei trasporti, ai sensi dell'art. 704 Cod. nav. e dell'art. 1 Legge 2 ottobre 1991 n. 316, non soltanto nell'ipotesi in cui esse non consentano di valutare la congruità dei singoli elementi di costo compresi in una macroarea, ma anche quando la struttura della tariffa stessa sia idonea a generare un'ingiustificata duplicazione di costi (come nell'ipotesi in cui l'articolazione tariffaria non ammetta riduzioni a fronte di servizi non resi), ovvero non offra una preventiva e chiara individuazione del valore dei servizi scorporabili dal pacchetto, che possono essere svolti in regime di autoassistenza o sostituiti da servizi alternativi. In sede di determinazione delle tariffe di handling, deve essere assicurata la piena trasparenza e comparabilità delle tariffe medesime, le quali devono contenere l'indicazione analitica dei singoli elementi e dei relativi prezzi che compongono il pacchetto dei servizi offerti. 


Pubblicata sulla rivista:
I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI, 
 1998, parte I, pag. 908