
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE : Lombardia
LOC. Milano
SEZ. 01 SENT. N. 00057 DEL 19/01/1998
PRES. Mangione REL. AA EST. Giordano PARTI: United Airlines C/
Min. Trasporti
TRASPORTI - IN GENERE - APPLICABILITA' DELLE NORME - Aeroporto - Tariffe di handling: 1) Determinazione - Approvazione ministeriale - Natura - Riferimento alla mera congruità contabile - Esclusione - 2) Approvazione ministeriale - Diniego - Presupposti - Individuazione - 3) Indicazione analitica dei singoli elementi e dei prezzi - Necessità.
COD.NAV. ART. 704
L. DEL 2/10/1991 NUM. 316 ART. 1
L'approvazione delle tariffe di handling da parte del Ministro
dei trasporti ai sensi dell'art. 704 Cod. nav. e dell'art. 1 Legge
2 ottobre 1991 n. 316 si iscrive nell'ambito dei poteri pubblici di intervento
economico, diretti a limitare per ragioni di utilità sociale l'autonomia
privata ed è altresì preordinata a contemperare l'interesse
del gestore aeroportuale ad una tariffa adeguatamente remunerativa delle
prestazioni rese, con gli interessi dei vettori e degli utenti del servizio
pubblico a che le
singole voci tariffarie risultino e siano contenute entro limiti di
congruità, così da consentire, rispettivamente, di erogare
e di usufruire del servizio in condizioni di economicità, e ferma
restando la possibilità di valutare la tariffa per profili di maggiore
ampiezza rispetto al criterio della mera congruità contabile. E'
legittimo il diniego di approvazione delle tariffe di handling da parte
del Ministero dei trasporti, ai sensi dell'art. 704 Cod. nav. e dell'art.
1 Legge 2 ottobre 1991 n. 316, non soltanto nell'ipotesi in cui esse non
consentano di valutare la congruità dei singoli elementi di costo
compresi in una macroarea, ma anche quando la struttura della tariffa stessa
sia idonea a generare un'ingiustificata duplicazione di costi (come nell'ipotesi
in cui l'articolazione tariffaria non ammetta riduzioni a fronte di servizi
non resi), ovvero non offra una preventiva e chiara individuazione del
valore dei servizi scorporabili dal pacchetto, che possono essere svolti
in regime di autoassistenza o sostituiti da servizi alternativi. In sede
di determinazione delle tariffe di handling, deve essere assicurata la
piena trasparenza e comparabilità delle tariffe medesime, le quali
devono contenere l'indicazione analitica dei singoli elementi e dei relativi
prezzi che compongono il pacchetto dei servizi offerti.
I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI,
1998, parte I, pag. 908