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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
della Liguria - Genova
 SEZ. 01 SENT. N. 00050 DEL 23/02/1996 
 PRES. Vivenzio EST. Petruzzelli 
RIC: Soc. Sosimage 
RES: Ministero Marina Mercantile

Navigazione (disciplina amministrativa) - 1) Marina mercantile e porti - Servizi portuali - Impresa portuale: 1) Concessione - Natura; 2) Autorizzazione all'esercizio - Accertamento capacità tecnico finanziaria - Competenza - Camera di commercio; 3) Concessione - Decadenza -Competenza - Ministro marina mercantile; 4) Carico e scarico - Natura - Servizio pubblico - Esclusione. 

 COD.NAV. ART. 111 
 COD.NAV. ART. 48 

   L'uso del termine "concessione", di cui all'art. 111 Cod. nav., costituisce solo una improprietà di linguaggio, priva del significato proprio che tale termine assume nel diritto amministrativo; infatti, che non si tratti di concessione traslativa, ma di "autorizzazione" all'esercizio di impresa, discende dal fatto che l'Autorità marittima non conferisce alla impresa un quid novi, ma si limita a rimuovere un ostacolo posto dalla legge per motivi di pubblico interesse, autorizzando l'esercizio dell'attività economica già insita nelle facoltà dell'imprenditore privato. All'Autorità marittima è precluso qualsiasi potere di indagine circa le capacità tecnico-finanziarie delle Imprese, in quanto spetta alla Camera di commercio rilasciare l'abilitazione allo esercizio dell'attività di impresa portuale. 
    Ai sensi dell'art. 48 Cod. nav., la declaratoria di decadenza della concessione demaniale per l'esercizio di impresa di operazioni portuali è di competenza del Ministro della marina mercantile, quale Autorità concedente. L'impresa di carico e scarico delle merci nel porto non presenta alcun carattere specifico rispetto alle altre attività della vita economica, rientrando perciò nella libera attività privata; pertanto, le operazioni portuali, pur avendo grande rilevanza nel quadro della vita economica, non solo dei porti, ma della intera Nazione, giustificano la necessità di una rigorosa disciplina del settore da parte dello Stato che, peraltro, si attua nel Codice della navigazione, ma non sono tali da assurgere a servizio pubblico, il cui esercizio sarebbe trasferibile al privato solo mediante atto concessorio. 


Pubblicata in:
I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
1996, I, pag.1357