
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
della Liguria - Genova
SEZ. 01 SENT. N. 00050 DEL 23/02/1996
PRES. Vivenzio EST. Petruzzelli
RIC: Soc. Sosimage
RES: Ministero Marina Mercantile
Navigazione (disciplina amministrativa) - 1) Marina mercantile e porti - Servizi portuali - Impresa portuale: 1) Concessione - Natura; 2) Autorizzazione all'esercizio - Accertamento capacità tecnico finanziaria - Competenza - Camera di commercio; 3) Concessione - Decadenza -Competenza - Ministro marina mercantile; 4) Carico e scarico - Natura - Servizio pubblico - Esclusione.
COD.NAV. ART. 111
COD.NAV. ART. 48
L'uso del termine "concessione", di cui all'art.
111 Cod. nav., costituisce solo una improprietà di linguaggio, priva
del significato proprio che tale termine assume nel diritto amministrativo;
infatti, che non si tratti di concessione traslativa, ma di "autorizzazione"
all'esercizio di impresa, discende dal fatto che l'Autorità marittima
non conferisce alla impresa un quid novi, ma si limita a rimuovere
un ostacolo posto dalla legge per motivi di pubblico interesse, autorizzando
l'esercizio dell'attività economica già insita nelle facoltà
dell'imprenditore privato. All'Autorità marittima è precluso
qualsiasi potere di indagine circa le capacità tecnico-finanziarie
delle Imprese, in quanto spetta alla Camera di commercio rilasciare l'abilitazione
allo esercizio dell'attività di impresa portuale.
Ai sensi dell'art. 48 Cod. nav., la declaratoria
di decadenza della concessione demaniale per l'esercizio di impresa di
operazioni portuali è di competenza del Ministro della marina mercantile,
quale Autorità concedente. L'impresa di carico e scarico delle merci
nel porto non presenta alcun carattere specifico rispetto alle altre attività
della vita economica, rientrando perciò nella libera attività
privata; pertanto, le operazioni portuali, pur avendo grande rilevanza
nel quadro della vita economica, non solo dei porti, ma della intera Nazione,
giustificano la necessità di una rigorosa disciplina del settore
da parte dello Stato che, peraltro, si attua nel Codice della navigazione,
ma non sono tali da assurgere a servizio pubblico, il cui esercizio sarebbe
trasferibile al privato solo mediante atto concessorio.
I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
1996, I, pag.1357