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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
della Sicilia - Catania
 SENT. N. 01871 DEL 22/07/1995 
 PRES. Trovato EST. Puliatti 
RIC.: Soc. Cantieri Navali Smeb 
RES.:Capo compartimento Messina 

Navigazione (disciplina amministrativa) - Marina mercantile e porti - Attività portuali - Trasporto cose e persone nell'ambito portuale - Riserva a favore di ormeggiatori e barcaioli - Non sussiste - Potere regolamentare del Comandante del porto. 

 D. P. R. DEL 15/2/1952 NUM. 328 
 COD.NAV. ART. 110 

 Nessuna riserva legale relativa al servizio di trasporto di persone e cose nell'ambito portuale è posta dal Codice della navigazione nè dal regolamento per la navigazione marittima, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328, in favore degli ormeggiatori e dei barcaioli, simile a quella che l'art. 110 Cod. nav. prevedeva per le compagnie portuali; infatti, la disciplina desumibile dagli artt. 208-214 del detto regolamento, relativamente agli ormeggiatori, e dagli artt. 215-218, relativamente ai barcaioli, si limita a prevedere l'affidamento dei servizi di ormeggio e disormeggio delle navi e di battellaggio all'interno del porto, ma in questo affidamento non vi è riserva, essendo la regolarità del servizio affidata alla disciplina del Comandante del porto, che ne cura l'organizzazione secondo le esigenze del porto stesso. 


Pubblicata in:
I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
1995, I, 4397