
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
della Sicilia - Catania
SENT. N. 01871 DEL 22/07/1995
PRES. Trovato EST. Puliatti
RIC.: Soc. Cantieri Navali Smeb
RES.:Capo compartimento Messina
Navigazione (disciplina amministrativa) - Marina mercantile e porti - Attività portuali - Trasporto cose e persone nell'ambito portuale - Riserva a favore di ormeggiatori e barcaioli - Non sussiste - Potere regolamentare del Comandante del porto.
D. P. R. DEL 15/2/1952 NUM. 328
COD.NAV. ART. 110
Nessuna riserva legale relativa al servizio di trasporto di persone
e cose nell'ambito portuale è posta dal Codice della navigazione
nè dal regolamento per la navigazione marittima, approvato con D.P.R.
15 febbraio 1952 n. 328, in favore degli ormeggiatori e dei barcaioli,
simile a quella che l'art. 110 Cod. nav. prevedeva per le compagnie portuali;
infatti, la disciplina desumibile dagli artt. 208-214 del detto regolamento,
relativamente agli ormeggiatori, e dagli artt. 215-218, relativamente ai
barcaioli, si limita a prevedere l'affidamento dei servizi di ormeggio
e disormeggio delle navi e di battellaggio all'interno del porto, ma in
questo affidamento non vi è riserva, essendo la regolarità
del servizio affidata alla disciplina del Comandante del porto, che ne
cura l'organizzazione secondo le esigenze del porto stesso.
I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
1995, I, 4397