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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
del Lazio - Roma
SEZ. 03 SENT. N. 00291 DEL 09/02/1995
PRES. Borea EST. Pozzi 
RIC.: Soc. Alitalia 
RES.:Pres. Cons. Ministri 

 LAVORO - In materia di navigazione marittima, interna ed aerea - Piloti di aeromobile - Età massima. 

 COD.NAV. ART. 687 
 COD.NAV. ART. 731 
 D. P. R. DEL 27/3/1992 NUM. 279 
 D. P. R. DEL 18/11/1988 NUM. 566 ART. 1 

 L'art. 1, lett. a, d.p.r. 27 marzo 1992 n. 279, nella parte in cui, modificando l'art. 9 d.p.r. 18 novembre 1988 n. 566, di approvazione del regolamento in tema di licenze del personale aeronautico civile, consente ai piloti lo svolgimento dei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea sino al sessantacinquesimo anno di età con gli aeromobili per i quali sia prescritto l'impiego di più di un pilota purchè almeno uno dei piloti abbia un'età inferiore ai sessanta anni, non contrasta con il criterio di cui al 2.1.10.1 dell'allegato 1 alla convenzione di Chicago 7 dicembre 1944, secondo la quale lo Stato contraente non permetterà (shall not permit) ai piloti abilitati che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età di operare come pilota responsabile (pilot in command) su aeromobili programmati per voli internazionali di linea o di trasporto aereo non di linea a fine di lucro. 


Pubblicata in:
 IL FORO ITALIANO
1995, III, 194