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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
del Friuli Venezia Giulia - Trieste
 SENT. N. 00006 DEL 21/01/1995 PROC.N. 00132 DEL 1993 
 PRES. Pellingra B REL. Di Sciascio E EST. Di Sciascio E 
RIC.SEA Service S.r.l. 
RES.Ente Autonomo Porto di Trieste

 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Interesse all'impugnazione - Concessionario non esclusivo di servizi pubblici - Esercizio della attività oggetto di concessione da parte di altri soggetti - Ha interesse. 

 COD.NAV. ART. 66 
 D. P. R. DEL 15/2/1952 NUM. 328 ART. 60 
 L. DEL 6/12/1971 NUM. 1034 ART. 4 

 Il concessionario di pubblico servizio, abilitato a svolgere una determinata attività, ancorchè non in esclusiva, ha interesse ad impugnare gli atti, che assume illegittimi, con cui altro soggetto, non in possesso di concessione, la esercita anch'esso, in quanto, nel caso, sussiste sia la posizione differenziata, costituita dal provvedimento concessorio, sia la lesione, attraverso lo sviamento della clientela, all'esercizio di detta attività, che ne costituisce l'oggetto. (Nella specie si controverteva in merito all'interesse dell'unico concessionario, peraltro senza esclusiva, nell'ambito del porto di Trieste, all'asporto rifiuti e smaltimento di acque nere dalle navi in rada, servizi portuali soggetti a concessione ex artt. 66 Cod. Nav. e 60 reg. nav. mar., di impugnare gli atti, che autorizzavano altro soggetto, non concessionario, a svolgere il medesimo servizio).


CONCESSIONI - Amministrative, in genere - Servizi portuali - Autorizzazione provvisoria - Equivalenza - Esclusione - Fattispecie. 

 D. P. R. DEL 15/2/1952 NUM. 328 ART. 10 
 D. P. R. DEL 15/2/1952 NUM. 328 ART. 16 
 D. P. R. DEL 15/2/1952 NUM. 328 ART. 19 
 COD.NAV. ART. 81 
 L. DEL 9/7/1967 NUM. 589 ART. 7 

 Al di là del nomen iuris impiegato non può ritenersi equivalente ad una concessione di servizi portuali una cosiddetta "autorizzazione provvisoria", rilasciata dal Commissario dell'Ente autonomo per il Porto di Trieste, quando non consti apposita domanda della richiedente, nè sussistano gli estremi della concessione provvisoria, di cui all'art. 10 reg. nav. mar., rilasciabile solo al titolare di precedente concessione, nè siano indicati il canone da corrispondere e la cauzione da versare, à sensi degli artt. 16 e 19 reg. nav. mar., mentre nemmeno l'atto predetto può trovare collocazione fra i provvedimenti d'urgenza, previsti dall'art. 81 C.N. e, nell'ambito dei servizi portuali nel Porto di Trieste, dall'art. 7 della Legge 9 luglio 1967 n. 589, mancandone i requisiti di sostanza e di forma, dal momento che sono addotte a giustificazione esigenze di privati contraenti e non il pericolo per l'interesse pubblico. (Nella specie l'autorizzazione in questione è giustificata con la necessità di garantire al Comando della VI Flotta degli Stati Uniti che i servizi portuali su una loro nave siano svolti dall'impresa a cui sono stati contrattualmente affidati, ancorchè sprovvista della necessaria concessione).