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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
del Friuli Venezia Giulia - Trieste
 SENT. N. 00355 DEL 17/10/1994
 PRES. Pellingra B REL. Di Sciascio E EST. Di Sciascio E
RIC. ServiCE S.r.l.  - RES.Ente autonomo porto di Trieste

DEMANIO - CONCESSIONE - Servizi portuali - Rilascio - Porto di Trieste - Potestà discrezionale E.A.P.T. 

 COD.NAV. ART. 66 
 D. P. R. DEL 2/10/1978 NUM. 714 ART. 2 COMMA N. 2 
 D. P. R. DEL 2/10/1978 NUM. 714 ART. 9 COMMA N. 3 
 D. P. R. DEL 2/10/1978 NUM. 714 ART. 11 
 L. DEL 9/7/1967 NUM. 589 ART. 7 
 L. DEL 9/7/1967 NUM. 589 ART. 1 

 Il rilascio della concessione di servizi portuali, di cui all'art. 66 C.N., nell'ambito del porto di Trieste, è commesso alla potestà discrezionale dei competenti organi dell'Ente autonomo del porto di Trieste, che cura anche la relativa istruttoria, non essendo idonei a degradarla in esercizio di potestà vincolata i poteri ministeriali di controllo sulla deliberazione preparatoria e di decisione sulle eventuali osservazioni. 


 DEMANIO - CONCESSIONE - Servizi portuali - Rilascio - Ad un ulteriore soggetto rispetto a quello che ha fatto domanda - Illegittimità. 

 COD.NAV. ART. 56 

 Gli artt. 5 e 18 del regolamento per la navigazione marittima, che disciplinano altresì, in base al disposto del successivo art. 60, il procedimento per il rilascio delle concessioni per servizi portuali, di cui all'art. 66 C.N., nello stabilire che chi intende ottenere una delle predette concessioni deve fare domanda e che la domanda stessa, in caso si tratti di concessioni di particolare importanza, va pubblicata nelle forme di legge, onde consentire la presentazione di eventuali osservazioni, sono espressioni del più generale principio della necessaria corrispondenza fra chi inizia il procedimento concessorio e il destinatario dell'atto concluivo, per cui è illegittimo il rilascio del provvedimento abilitativo intestato, oltre che al soggetto che ne ha fatto domanda, anche ad altro soggetto, in qualsiasi modo sia collegato col primo, che non l'abbia richiesto.