Torna
 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
della Puglia - Lecce
SEZ. 01 SENT. N. 00259 DEL 05/05/1994
PRES. Papiano EST. Adamo
RIC. Ravenna RES. Capitaneria di Porto di Gallipoli

DEMANIO - DEMANIO MARITTIMO - Concessione - Preferenza al precedente concessionario ex art. 37 c.nav. - Fondamento. 

 COD.NAV. ART. 37 
 COD.NAV. ART. 37 COMMA 1 

 Il fondamento della preferenza accordata al precedente concessionario (cosiddetto "diritto d'insistenza") dall'art. 37 c.nav. non si identifica con l'interesse (pubblico) ad affidare lo sfruttamento del bene ad un soggetto esperto, perchè questo aspetto è assorbito dalla valutazione di affidabilità (di cui al comma primo art. 37), nè può essere collegato direttamente all'esigenza di trarre dalla concessione demaniale marittima un'adeguato corrispettivo, cui risponde lo strumento della licitazione privata; esso rappresenta, invece, un'applicazione nel nostro ordinamento del principio dello affidamento, esteso anche al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. 


 DEMANIO - DEMANIO MARITTIMO  - Concessione - Art. 37 Cod. nav. - Diritto d'insistenza - Presupposti. 

 COD.NAV. ART. 37 

 La preferenza accordata dall'art. 37 Cod. nav. al precedente concessionario (cosiddetto diritto d'insistenza) trova fondamento nel fatto che la scadenza del rapporto probabilmente danneggia, sia pure di fatto, quest'ultimo e tende quindi a tutelare la sua aspettativa al rinnovo, giustificato dalla valutazione favorevole già espressa nei suoi confronti dalla stessa Amministrazione; pertanto, detta preferenza non ricorre ove il precedente titolare, pur avendo presentato istanza di rinnovo, non garantisca il pagamento di un canone almeno equivalente a quello precedente. 


Pubblicata in:
IL FORO AMMINISTRATIVO,
1994, I, 2215 
 I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI, 
1994, I, 2828