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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE: VENETO 
 LOC. VENEZIA 
 SEZ. 01 SENT. N. 01365 DEL 30/12/1989 
 PRES. ROSINI EST. MUSILLI PARTI: ALITALIA SOC. C/ MINISTERO DEI TRASPORTI 

NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - USO DEGLI AERODROMI STATALI - TARIFFE HANDLING - revisione - avvio delle tariffe in corso d'anno - coefficiente di aumento - compensativo del periodo annuale precedente - illegittimità - ragioni. 

COD.NAV. ART. 704 
 L. DEL 5/5/1976 NUM. 324 ART. 9 
 L. DEL 15/2/1985 NUM. 25 ART. 8 

 Allorchè l'incremento delle tariffe handling per i servizi di assistenza aeroportuali a terra a partire dall'inizio di un dato anno sia stato calcolato dall'autorità competente in una certa misura, è illegittimo il sistema di riparametrazione tariffaria, che, in base alla posticipazione della data effettiva di decorrenza della nuova tariffa, comporti un coefficiente di ulteriore aumento per compensare, con una sorta di recupero temporale successivo, i mancati introiti nel precedente scorcio dell'anno, ostando a tale meccanismo sia la mancata indicazione di simile possibilità nell'art. 704 c. nav. e nell'art. 9, legge 5 maggio 1976 n. 324, come modificato dall'art. 8, legge 15 febbraio 1985 n. 25, sia il generale principio per cui le tariffe hanno efficacia successiva alla data della loro approvazione e pubblicazione, sia infine, la circostanza che il traffico aereo non è quantitativamente omogeneo nel corso dell'anno (risultando perciò penalizzati i vettori che operano soltanto nella parte estiva dell'anno o che in quel periodo incrementano la propria attività in modo rilevante, non potendo, dunque, valere in contrario nemmeno la circostanza che gli utenti della tariffa siano gli stessi nei due periodi dell'anno)


Pubblicata in:
 IL FORO AMMINISTRATIVO, 
1990, 2818