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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE: LAZIO 
 LOC. ROMA 
                SEZ. 03 SENT. N. 00966 DEL 15/05/1989 
 PRES. LEVA EST. LEVA PARTI: ALIBLU' AIRWAYS C/ MINISTERO DEI TRASPORTI

GIURISDIZIONE CIVILE - AEROPORTO - TARIFFE AEROPORTUALI - Giurisdizione amministrativa - ratio. 

 COD.NAV. ART. 704 COMMA 4

 Il giudice amministrativo non difetta di giurisdizione in ordine alla controversia incentrata sulle tariffe aeroportuali per i servizi di assistenza a terra offerti dalle società concessionarie, in quanto il ministero dei trasporti, in sede di approvazione delle tariffe ex art. 704 secondo comma cod. nav., esercita una discrezionalità nel raffronto fra costi e ricavi, rispetto a cui la posizione giuridica delle società concessionarie che propongono le tariffe ha natura di interesse legittimo e non di diritto soggettivo.


 TRASPORTI - AEROPORTO - ASSISTENZA A TERRA - TARIFFE - DETERMINAZIONE - criterio: 1) assicurazione di equo profitto alle società concessionarie dei servizi - ratio; 2) rapporto tra costi e ricavi - necessità; 3) procedimento - effetti - riparametrazione - non incidenza sul quantum della tariffa - condizione - riferimento ai costi subiti dalle società concessionarie nell'intero esercizio.

 COD.NAV. ART. 704 COMMA 2 
 L. DEL 10/11/1973 NUM. 755 

 In sede di determinazione delle tariffe aeroportuali alla società concessionaria dei servizi a terra non possono imporsi criteri di gestione propri dello stato, quali l'adozione di prezzi pubblici, rimanendo altrimenti il concessionario esposto ad inevitabili perdite, in contrasto con lo spirito e le finalità del sistema improntato ad assicurare un regime comunque imprenditoriale nonchè l'economicità di gestione per l'impresa interessata; pertanto, in tale sede al concessionario deve essere assicurato un equo profitto, al punto che, ove i costi venissero a superare i ricavi, deve sempre ritenersi possibile per l'impresa chiedere all'amministrazione concedente la revisione delle condizioni stabilite inizialmente. Attenendo la formazione delle tariffe aeroportuali all'esercizio del diritto di impresa delle società concessionarie dei servizi di assistenza, in sede di approvazione delle tariffe medesime da parte del ministero ex art. 704 secondo comma cod. nav., non è possibile che sia trascurato il rapporto fra costi e ricavi nè che non si calcoli un equo profitto per l'impresa interessata. La legge 10 novembre 1973 n. 755 (e l'ulteriore legislazione succedutasi in materia), pur introducendo un criterio di applicazione delle tariffe che privilegia l'economicità di gestione delle imprese concessionarie dei servizi aeroportuali, imponendo a garanzia degli utenti un sistema di controlli e un iter procedimentale di verifica complessi, ha determinato possibilità di sfasamenti temporali tra l'inizio dell'anno di esercizio e l'introduzione della nuova tariffa; pertanto, la "riparametrazione" che tale ritardo inevitabilmente comporta non incide sul quantum della tariffa se nella sua determinazione la stessa viene riferita ai costi annuali effettivamente subiti nell'intero esercizio. 


Pubblicata in:
 RIV. I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI, 
1989, I, 1637