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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE: TOSCANA 
 LOC. FIRENZE 
 SEZ. 01 SENT. N. 00856 DEL 28/09/1989 
 PRES. BERRUTI EST. NICOLOSI PARTI: SOC. ALITALIA C/ MINISTERO DEI
 TRASPORTI 

GIURISDIZIONE CIVILE - IMPIEGO PUBBLICO E PRIVATO - DIPENDENTI ORDINI - Procedimento - controversia - giurisdizione amministrativa. 

 COD.NAV. ART. 704 
 L. DEL 15/2/1985 NUM. 25 ART. 8 

 La particolare procedura fissata sia dall'art. 704 cod. nav. che dall'art. 9 ultimo comma legge 5 maggio 1976 n. 324 come modificato dall'art. 8 legge 15 febbraio 1985 n. 25, in materia di determinazione delle tariffe di handling, identifica nell'attività di approvazione della p.a. l'esercizio di un potere di verifica di congruità dei prezzi di tariffa rispetto agli elementi (costi-ricavi-profitti) che la compongono, potere che si estrinseca in valutazioni ed apprezzamenti di natura tecnica che, se da un lato, delimita l'ambito di discrezionalità del relativo giudizio, dall'altro, modella la posizione giuridica dei vettori sullo interesse pubblico sotteso all'esercizio del potere di approvazione, di modo che la stessa, per la tutela indiretta che consegue dal corretto esercizio del potere medesimo, presenta natura di interesse legittimo; pertanto, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia inerente all'approvazione delle tariffe relative ai servizi ordinari ed ai servizi a richiesta di assistenza a terra da applicare negli aeroporti. 



Pubblicata in:
 RIV. I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI,
1989, I, 4013