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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE:   Abruzzo
LOC. Pescara 
 SEZ. 00 SENT. N. 00428 DEL 13/09/1989 
 PRES. Pardi EST. Carnici PARTI: AA C/ AA 

 CONCESSIONI AMMINISTRATIVE, IN GENERE: 1) Demanio marittimo - Subingresso degli eredi nell'atto concessorio - Art. 46 cod. nav. - Poteri dell'Amministrazione e riconsiderazione della situazione concessoria - Legittimità; 2) Beni demaniali e patrimoniali - Demanio marittimo - Concorrenza di più domande di concessione - Art. 37 cod. nav. - Condizioni e limiti - Profili di scelta - Valutazione favorevole per pregressa gestione di fatto - Legittimità; 3) Beni demaniali - Demanio marittimo - Rinnovo della concessione - Diniego - Motivazione - Esigenze dell'Amministrazione - Legittimità. 

 COD.NAV. ART. 37 
 COD.NAV. ART. 46 

 L'art. 46, ult. comma, cod. nav. prevede, nella prima parte, il caso del rinnovo della concessione per subingresso dell'erede nella stessa posizione del de cuius, rinnovo che va disposto, tuttavia, non senza aver prima verificato se siano intervenuti fattori tali che possano indurre l'Amministrazione marittima a considerazioni nuove. In particolare, tali fattori attengono non solo all'idoneità tecnica ed economica dell'aspirante alla concessione, ma anche a tutte quelle situazioni per le quali insorgono elementi nuovi tali da escludere di potersi procedere ad un automatico rinnovo in capo agli eredi del concessionario. (Nella fattispecie, la concessione era assentita ad una società per l'utilizzazione di un arenile ad uso turistico-balneare. Venuti meno, per decesso, ambedue i soci, gli eredi hanno prodotto istanza di concessione per diritto al subingresso ex art. 46 cod. nav. Il Collegio, sul presupposto della intervenuta modificazione soggettiva, ha ritenuto legittimo l'operato dell'Amministrazione, che ha esperito una nuova istruttoria, adottando all'esito i conseguenziali provvedimenti). Nel concorso di più domande di concessione di area demaniale marittima, l'Amministrazione deve preferire il richiedente che si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a suo giudizio, risponda a un più rilevante interesse pubblico. Tale preferenza è legittimamente accordata al soggetto che ha svolto, relativamente a detta area, la pregressa gestione, ovvero che ha esercitato, di fatto, la concessione stessa, sull'assorbente rilievo della esistenza in capo al medesimo di una organizzazione di maggiore affidamento e di più solide garanzie nel perseguimento del pubblico interesse. Alla scadenza dell'atto concessorio, per il decorso del tempo di efficacia, non esiste l'automaticità del rinnovo della concessione per il periodo successivo, in quanto il decorso del tempo può importare una modificazione della situazione ambientale o soggettiva o delle caratteristiche dell'impianto, tali da indurre l'Autorità Marittima a non emettere un ulteriore provvedimento di concessione. Il diniego di rinnovo, pertanto, quale espressione di ampio potere discrezionale dell'Amministrazione concedente, è sufficientemente motivato con il richiamo alla destinazione dell'arenile demaniale ai pubblici usi.