
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE:
LOC. Trieste
PRES. Zuballi U REL. Di Sciascio E EST. Di Sciascio E
PARTI: Società A-litalia-Linee Aeree Italiane S.p.A. C/ Ministero Trasporti e Cons. per l'Aeroporto F.V.G.
DISP: Accoglimento
GIURISDIZIONE CIVILE - AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE - SERVIZI AEROPORTUALI - Tariffe - Revisione - Riparametrazione su base d'anno - Illegittimità - Fattispecie.
COD.NAV. ART. 704
L. DEL 5/5/1976 NUM. 324 ART. 9
Una volta fissata dall'autorità decidente una decorrenza
alla revisione delle tariffe dei servizi di handling non coincidente con
l'inizio dell'esercizio finanziario, è illegittimo determinare la
percentuale d'aumento in modo da recuperare i minori oneri derivanti dalla
tardiva approvazione. In tal modo infatti ponendo a carico dell'utente
di una certa prestazione un onere riferito anche al costo di prestazioni
diverse da quella da lui fruita, si fa illegittimamente venire meno il
carattere di corrispettivo che è proprio delle tariffe aeroportuali
(nella specie il Ministero aveva riconosciuto un aumento delle tariffe
per i servizi di handling del 4,7 per cento che, peraltro, entrando esse
in vigore appena il 15 agosto, portava al 12,5 per cento, corrispondente
a una riparametrazione su base d'anno della percentuale sopra indicata,
in modo da recuperare le somme non percette dai gestori aeroportuali dall'1
gennaio alla data di approvazione delle tariffe stesse). (Massima ufficiale).