Enzo Fogliani
 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE:
                              TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE : Friuli Venezia Giulia     
                                                                                  LOC. Trieste                      
 SEZ. 00 SENT. N. 00363 DEL 16/10/1989 PROC.N. 00598 DEL 1988  
 PRES. Zuballi U REL. Di Sciascio E EST. Di Sciascio E 
PARTI: Società A-litalia-Linee Aeree Italiane S.p.A. C/ Ministero Trasporti e Cons. per l'Aeroporto F.V.G.               
 DISP: Accoglimento               

GIURISDIZIONE CIVILE - AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE - SERVIZI AEROPORTUALI - Tariffe - Revisione - Riparametrazione su base d'anno - Illegittimità - Fattispecie.            

 COD.NAV. ART. 704               
 L. DEL 5/5/1976 NUM. 324 ART. 9            

 Una volta fissata dall'autorità decidente una decorrenza alla revisione delle tariffe dei servizi di handling non coincidente con l'inizio dell'esercizio finanziario, è illegittimo determinare la percentuale d'aumento in modo da recuperare i minori oneri derivanti dalla tardiva approvazione. In tal modo infatti ponendo a carico dell'utente di una certa prestazione un onere riferito anche al costo di prestazioni diverse da quella da lui fruita, si fa illegittimamente venire meno il carattere di corrispettivo che è proprio delle tariffe aeroportuali (nella specie il Ministero aveva riconosciuto un aumento delle tariffe per i servizi di handling del 4,7 per cento che, peraltro, entrando esse in vigore appena il 15 agosto, portava al 12,5 per cento, corrispondente a una riparametrazione su base d'anno della percentuale sopra indicata, in modo da recuperare le somme non percette dai gestori aeroportuali dall'1 gennaio alla data di approvazione delle tariffe stesse). (Massima ufficiale).