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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE: TOSCANA 
 LOC. FIRENZE 
 SENT. N. 02013 DEL 21/12/1988 
 PRES. BERRUTI EST. LAZZERI
PARTI: UNIONE UTENTI PORTO DI LIVORNO C/ MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

LAVORO - LAVORO PORTUALE - COMPAGNIE PORTUALI - TARIFFE - determinazione dell'autorità portuale: 1) impugnazione; 2) riferimento alla composizione delle squadre - legittimità - fattispecie; 3) determinazione forfettaria: a) riferimento al complesso delle operazioni portuali espletate - illegittimità - fattispecie; b) omesso scorporo delle attività svolte in forma di impresa - illegittimità - omessa delimitazione delle "rivalse" per spese di amministrazione e copertura disavanzi - illegittimità. 

 COD.CIV. ART. 1322
 COD.NAV. ART. 108 
 COD.NAV. ART. 110 
 COD.NAV. ART. 111 
 R. D. DEL 15/2/1952 NUM. 328 ART. 210 
 D. L. DEL 17/12/1986 NUM. 873 ART. 7 
 D. L. DEL 17/12/1986 NUM. 873 ART. 14 
 L. DEL 13/2/1987 NUM. 26 

 Ai sensi dell'art. 111 cod. nav. e dell'art. 210 del relativo regolamento di esecuzione, gli spedizionieri e gli agenti marittimi, e non le associazioni rappresentative degli interessi collettivi facenti capo agli utenti del porto, possono ritenersi, in quanto in rapporto simmetricamente diretto ed immediato con le prestazioni rese dai lavoratori appartenenti alla compagnia portuale, direttamente incisi dalle determinazioni tariffarie inerenti i servizi della compagnia e, quindi, legittimati ad impugnare in giudizio quelle determinazioni operate dalla autorità marittima locale. E' legittima, in relazione all'art. 14 d.l. 17 dicembre 1986 n. 873, convertito in legge 13 febbraio 1987 n. 26, la determinazione delle tariffe compensative per le prestazioni di lavoro rese dagli appartenenti alle compagnie portuali che abbia tenuto conto non della semplice riduzione della dotazione organica delle compagnie medesime, bensì della composizione delle squadre determinata con i criteri di cui all'art. 7 della stessa legge e non automaticamente connessa a quella eventuale riduzione. E' illegittima, anche in relazione alla normativa comunitaria, la determinazione forfettaria delle tariffe compensative per le prestazioni di lavoro rese dagli appartenenti alle compagnie portuali che abbia assunto a base di calcolo non solo l'attività che la compagnia svolge in regime di riservataria, ex art. 110 cod. nav., del servizio di avviamento e collocamento della mano d'opera applicata alle operazioni portuali, bensì anche il complesso dell'attività svolta dalla medesima compagnia, ivi compresa quella che consiste nell'espletamento di operazioni portuali con riconducibilità alla stretta nozione desumibile dall'art. 108 cod. nav. e, cioè, di attività espletate al di fuori delle zone portuali e non direttamente strumentali alla navigazione ed al traffico marittimo, quali le operazioni di manipolazione (cioè magazzinaggio) e di classificazione (cioè marcatura, pesatura, ecc.) delle merci, di trasporto intermodale e, comunque, destinate a svolgersi all'esterno del comprensorio portuale in senso stretto (ad esempio, nelle aree di deposito dei containers). E' illegittima, anche in relazione alla normativa comunitaria, la determinazione forfettaria delle tariffe compensative per le prestazioni di lavoro rese dagli appartenenti alle compagnie portuali che abbia assunto a base di calcolo non solo l'attività che la compagnia svolge in regime di riservataria ex art. 110 cod. nav. e connessa alla movimentazione delle merci, in transito nei porti, che si svolge per il tramite dell'intervento manuale delle maestranze, bensì anche il complesso dell'attività svolta dalla medesima compagnia, ivi compresa quella, sostanzialmente prevalente, che si identifica ed estrinseca in interventi operativi riconducibili alla attività di impresa di cui all'art. 111 cod. nav., caratterizzata dalla prevalenza della meccanizzazione delle operazioni portuali e dal contesto concorrenziale con le altre imprese operanti nell'area portuale. E' illegittima la determinazione delle tariffe compensative per le prestazioni di lavoro rese dagli appartenenti alle compagnie portuali nella parte in cui ha computato, tra le addizionali nazionali e locali correttamente tenute presenti, anche la "rivalsa" prevista a titolo di spese di amministrazione della compagnia e quella per la copertura del fondo per i disavanzi accumulati negli anni pregressi, senza la previa verifica e delimitazione delle dette "rivalse" in esclusiva correlazione allo svolgimento dei compiti affidati alla compagnia portuale in regime di riserva ai sensi dell'art. 110 cod. nav..


Pubblicato in: 
IL FORO ITALIANO, 
 1989, III, 98