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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE: SICILIA 
 LOC. CATANIA 
 SEZ. 01 SENT. N. 01233 DEL 01/10/1988 
 PRES. PASSANISI EST. SALAMONE 
PARTI: GRAZIANO C/ ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

 DEMANIO - SICILIA - TUTELA: 1) distanze ex art. 55 quarto comma cod. nav. - strumenti urbanistici derogativi - approvazione - competenza - autorità marittima - ragioni; 2) violazione art. 55 cod. nav. - ingiunzione di sgombero - necessità. 

 COD.NAV. ART. 55 
 COD.NAV. ART. 55 COMMA 4 
 D. P. R. DEL 1/7/1977 NUM. 684 ART. 4 

 La competenza ad approvare gli strumenti urbanistici in deroga alle distanze fissate normativamente dall'art. 55 quarto comma cod. nav. permane, in Sicilia, in capo all'autorità marittima, quale organo tecnico, per il coordinato disposto con l'art. 4 d.p.r. 1 luglio 1977 n. 684, in quanto quest'ultima disposizione attributiva di competenze non è mai stata abrogata da successive norme regionali. L'amministrazione che accerti la violazione dell'art. 55 cod. nav. non ha facoltà di omettere l'adozione dell'ingiunzione di sgombero. 


URBANISTICA - CONCESSIONE DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONI LUNGO LE COSTE - EDIFICAZIONE PROSSIMA A DEMANIO MARITTIMO - Previsione nello strumento urbanistico - legittimità della concessione edilizia - condizioni. 

 COD.NAV. ART. 55 

 I provvedimenti autorizzativi ex art. 55 cod. nav. hanno una finalità diversa da quella propria dei provvedimenti autorizzativi in materia edilizia ovvero da quella propria degli strumenti di pianificazione, in quanto la norma che limita l'edificazione entro certe distanze dal demanio marittimo è volta a garantire l'ottimale utilizzazione del bene demaniale, cosicchè l'edificabilità di una zona edilizia prossima al demanio se può essere prevista nello strumento urbanistico, di per sè non legittima il rilascio della concessione edilizia qualora difetti l'approvazione dello strumento urbanistico da parte dell'autorità marittima ovvero l'autorizzazione preventiva in relazione alle singole costruzioni. 



Pubblicata in:
  I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI, 
1989, I, 734