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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE: SICILIA 
 LOC. CATANIA 
 SEZ. 02 SENT. N. 00631 DEL 19/06/1987 
 PRES. DELFA EST. LEOTTA
PARTI: MASSIMINO C/ COMUNE GIARDINI NAXOS 

URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - NECESSITA' - PER OPERE ALL'INTERNO DI UN PORTO - SUSSISTENZA. 

 COD.NAV. ART. 28 
 L. DEL 17/8/1942 NUM. 1150 ART. 31 

 E' necessaria la concessione edilizia per l'installazione di un pontile galleggiante in un porto e della piattaforma con locale di assistenza per natanti, sia per la ragione che non possono considerarsi opere precarie, sia per la ragione che, facendo parte del demanio marittimo anche il tratto di mare compreso dentro il porto (art. 28 c. nav.) in forza dell'art. 31, legge 17 agosto 1942 n. 1150, come modificato con legge 6 agosto 1967 n. 765, per le opere da costruire su aree demaniali occorre sempre la concessione predetta.


Pubblicata in:
  IL FORO AMMINISTRATIVO, 
1987, 3115