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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE: SICILIA 
 LOC. PALERMO 
 SEZ. 02 SENT. N. 00303 DEL 27/03/1987 
 PRES. GIALLOMBARDO EST. FERLISI 
PARTI: DI LORENZO C/ ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE SICILIA 

 GIURISDIZIONE CIVILE - DEMANIO MARITTIMO - AUTOTUTELA EX ARTT. 54 E 55 COD. NAV. - Controversie - giurisdizione a.g.o. o amministrativa - differenziazione - demanio marittimo - delimitazione - procedimento - provvedimento conclusivo - natura ed effetti. 

 COD.NAV. ART. 54 
 COD.NAV. ART. 55 
 COD.NAV. ART. 32 
 COD.NAV. ART. 58 

 In tema di provvedimenti di autotutela del demanio marittimo di cui agli artt. 54 e 55 cod. nav., la giurisdizione spetta all'autorità giudiziaria ordinaria quando la parte, indipendentemente dalla prospettazione, assume di essere proprietaria dell'area interessata da tali provvedimenti, mentre è del giudice amministrativo quando la parte assume, a presupposto dell'azione, l'obiettiva incertezza del confine di proprietà e, lamentando all'uopo l'omessa preventiva delimitazione del demanio, postula l'annullamento dei predetti provvedimenti. Il provvedimento conclusivo del procedimento di delimitazione del demanio marittimo di cui agli artt. 32 cod. nav. e 58 del relativo regolamento è dichiarativo dell'estensione di detto demanio e costituisce indispensabile presupposto per il legittimo uso del potere di autotutela del demanio stesso e della connessa fascia di rispetto; pertanto, l'omessa delimitazione della zona demaniale non viene in rilievo come eventuale vizio, o possibilità di vizio, del contenuto e dei presupposti dell'atto repressivo di autotutela, bensì come vizio formale, inerente all'omesso compimento di una attività prodromica, preordinata in via generale all'esatto accertamento dell'estensione della zona demaniale. 


Pubblicata in:
 I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI, 
1987, II, 2124