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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE: EMILIA ROMAGNA 
 SENT. N. 00136 DEL 26/03/1987 
 PRES. PAROLI EST. RAVALLI 
PARTI: VITO C/ MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA). DEMANIO MARITTIMO - COMMERCIO AMBULANTE - autorizzazione della autorità marittima - diniego - illegittimità - fattispecie. 

 COD.NAV. ART. 68 
 L. DEL 19/5/1976 NUM. 398 ART. 13 
 D. M. MARINA MERCANTILE DEL 25/2/1984 
 D. M. MARINA MERCANTILE DEL 15/1/1977 
 L. DEL 19/5/1976 NUM. 398 ART. 4 COMMA 2 

 Sono illegittimi il provvedimento della capitaneria di porto di diniego del permesso di esercitare il commercio ambulante lungo la spiaggia, nonchè l'ordinanza della medesima autorità con cui si limita il rilascio del permesso solo ai soggetti previsti dallo art. 4, secondo comma, legge 398 del 1976 in materia di cessione dell'autorizzazione comunale; ciò perchè le limitazioni di cui alla norma citata ottengono esclusivamente ai modi di trasferimento dell'autorizzazione del sindaco e non al rilascio del permesso della capitaneria di porto, stante la totale diversità tra le due fattispecie, collegate tra loro solo da un rapporto di necessaria consecuzione. 


Pubblicata in:
  IL FORO ITALIANO, 
1988, III, 169