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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE: LOMBARDIA 
  SENT. DEL 09/12/1982 
 PRES. TUMBIOLO REL. FRANCO PARTI: SOC SEA C/ MIN TRASPORTI 

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE - AEROPORTI - Servizi aeroportuali - affidamento in concessione - tariffe - revisione - pronuncia - termine - insussistenza - artt. 704 cod. nav. e 9 legge n. 324 del 1976 - contrasto con artt. 3 e 41 cost. - manifesta infondatezza. 

 COD.NAV. ART. 704 
 COSTITUZIONE ART. 3 
 COSTITUZIONE ART. 41 
 L. DEL 5/5/1976 NUM. 324 ART. 9 

 E' manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 41 cost., la questione di costituzionalità dell'art. 704 cod. e dell'art. 9 ultimo comma legge 5 maggio 1976 n. 324, nella parte in cui, disciplinando il procedimento di revisione delle tariffe applicabili dalle imprese concessionarie di servizi aeroportuali, non pongono all'amministrazione competente precisi termini per la pronuncia, in quanto le norme in considerazione sono preordinate proprio ad attuare un sollecito adeguamento delle tariffe (essendo l'inerzia dell'amministrazione fatto anomalo, cui può ovviarsi con la ordinaria procedura del silenzio-rifiuto), e non essendo d'altra parte la posizione del concessionario assimilabile a quella di un qualsiasi privato imprenditore, mentre il richiamo all'art. 41 cost. non può prescindere dal particolare tipo di attività svolta dall'impresa, chiamata a gestire impianti aeroportuali in regime di monopolio e nell'esercizio di un pubblico servizio, e tenuto conto che le norme in questione assicurano comunque un congruo margine di profitto.


Pubblicata in: 
  I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI,
1983, I, 514