
GIUDICE DI
PACE di CAGLIARI 23/10/2001
Estensore:
Piras
Lussu
contro Soc. Meridiana
TRASPORTI - IN GENERE - APPLICABILITÀ DELLE NORME - 1) Trasporto marittimo e aereo, noleggio e locazione di nave e di aeromobile - Diritti del trasportato - Prescrizione; 2) "Overbooking" - Responsabilità per danni.
Cod. Civ. art. 2947
Cod. Nav. art. 418
Cod. Civ. art. 1337
Cod. Civ. art. 1440
Ai diritti nascenti da contratto di trasporto aereo si applica la prescrizione semestrale disciplinata dal codice della navigazione. In caso di overbooking, la compagnia aerea è responsabile per il danno economico-patrimoniale subito dal passeggero, nonché per quello "da stress", da determinare in via equitativa.
Pubblicata su:
FORO ITALIANO; 2004 ; parte I ; pag. 313
FORO ITALIANO; 2004 ; parte I ; pag. 313