Torna alla Giurisprudenza
 

CONSIGLIO DI STATO
SEZ.  06  SENT.  01270  DEL  01/10/96
 PRES. SALVATORE P        REL. ALLEGRETTA C   
 RIC. DIEGO CALI' E FIGLI S.R.L. 
RES.CONSORZIO AUTONOMO PORTO DI GENOVA                 

MARINA MERCANTILE - NAVE - ATTIVITA' PERICOLOSE A BORDO - Prescrizioni, ex artt. 80 e 81 Cod. Nav. - Oltre quelle previste dall'art. 4 regolamento Porto di Genova - Legittimità - Difformità dal parere tecnico di consulente di fiducia - Giustificazione - Necessità              

REG.NAV.MAR. ART. 80               
REG.NAV.MAR. ART. 81               
   
 Il Consorzio autonomo del porto di Genova nell'esercizio della funzione di vigilanza sulle attività pericolose che comportano l'uso di materiali infiammabili a bordo delle navi mercantili (articoli 80 e 81 Cod. Nav.), può avvalersi della consulenza e dell'assistenza di tecnici di sua fiducia a norma dell'articolo 4 del Regolamento portuale; ne consegue che se il Consorzio decide di acquisire il parere tecnico di un consulente di fiducia, non può, poi, disattenderne le conclusioni, se non giustificando il proprio dissenso.