Torna alla Giurisprudenza
 

CONSIGLIO DI STATO
SEZ.  06  SENT.  00838  DEL  12/11/93
 PRES. Laschena R    EST. Giaccardi G
 RIC. Bosco Giuseppina
RES. Ministero Marina Mercantile ed altro 

DEMANIO E PATRIMONIO - DEMANIO MARITTIMO - Autotutela - Limiti temporali - Non sussistono - Artt. 1168 e segg. cod. civ. - Inapplicabilità. 

COD.NAV. ART. 54 
COD.NAV. ART. 55 
COD.CIV. ART. 1168 

 L'esercizio del potere di autotutela demaniale attribuito all'Autorità marittima dagli artt. 54 e 55 Cod. nav., non incontra limiti temporali in alcuna disposizione legislativa, nè un tale limite (un anno dal sofferto spoglio) può essere desunto in via analogica dalle norme del Codice Civ. (artt. 1168 e segg.) che disciplinano la tutela possessoria di diritto privato, stante l'assoluta eterogeneità tra i due istituti posti in comparazione, l'uno relativo all'esercizio di una tipica potestà amministrativa volta al perseguimento di uno specifico interesse pubblico, l'altro concernente una forma speciale di tutela in via giurisdizionale di interessi privati.



DEMANIO E PATRIMONIO - DEMANIO MARITTIMO - Autotutela - Su immobili a destinazione alberghiera vincolata - Condizioni - Previo assenso regionale - Non occorre. 

L. DEL 4/8/1955 NUM. 691 ART. 9 
COD.NAV. ART. 54 
COD.NAV. ART. 55 

 La presenza su di un immobile di un vincolo di destinazione alberghiera debitamente trascritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 4 agosto 1955 n. 691, non è idonea a paralizzare in radice l'esercizio delle potestà pubbliche di tutela demaniale di cui agli artt. 54 e 55 cod. nav., o a subordinare lo stesso al previo assenso dell'Amministrazione regionale, in mancanza di un'espressa previsione legislativa che subordini l'esercizio del potere amministrativo di cui trattasi a condizioni sostanziali di tipo preclusivo, ovvero a rigidi moduli procedimentali.