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CONSIGLIO DI STATO
SEZ.  06  SENT.  00020  DEL  16/01/91  
 PRES. LASCHENA R    EST. ADAMO V        
 RIC. ACCIAIERIE E FERRIERA CATANIA C/ MINISTERO MARINA MERCANTILE                  

MARINA MERCANTILE - NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA - CAPITANERIA DI PORTO - potesta' di ordinanza ex art. 72 codice della navigazione - esercizio - presupposti e condizioni.      

COD.NAV. ART. 72                

 La potesta' di ordinanza, propria delle capitanerie di porto allorche' occorre evitare intralci o pericoli alla navigazione, non e' manifestazione di autotutela possessoria di beni pubblici, ma costituisce espressioni del potere accordato dall'art. 72 del codice della navigazione e va percio' esercitata senza limiti di tempo, non appena diventi attuale la urgenza di provvedere.