SENT. N. 0264 DEL 19/07/96
PRES. FERRI; REL. SANTOSUOSSO
RIC.: Presidente del consiglio dei ministri (Avv. dello Stato Fiengo)
RES.: Regione Valle D'Aosta (avv. G. Romanelli)
AMBIENTE - REGIONE VALLE D'AOSTA Valle d'Aosta - Istituzione di una tariffa d'uso su particolari strade di competenza comunale e regionale interessate da elevata congestione di traffico veicolare - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia di eccezioni rivolte nei confronti di interi testi legislativi (vedi sentenze nn. 261/1995 e 49/1991) e alla legittimita' della scelta del legislatore di adottare per ragioni di pubblico interesse misure che influiscano sul movimento della popolazione (vedi sentenze nn. 51/1991,12/1965 e 64/1993) - Ragionevolezza e temporaneita' delle disposizioni restrittive a tutela delle esigenze pubbliche - Eccezionalita' del sistema delle tariffe d'uso - Non fondatezza.
STATUTO REGIONALE VALLE D'AOSTA ART. 2
COSTITUZIONE ART. 3
COSTITUZIONE ART. 16
COSTITUZIONE ART. 41
COSTITUZIONE ART. 120
È legittima, rispetto agli art. 16 e 120 Cost., l'istituzione,
da parte della Regione Valle d'Aosta, di una tariffa per l'uso di strade
comunali e regionali, che non abbia carattere generalizzato o durata permanente.
È legittima, rispetto agli art. 3 e 41 Cost., la previsione
dell'esonero dalla tariffa d'uso di strade comunali o regionali, per i
veicoli dei soggetti residenti nella zona servita dalla strada o tratto
di essa su cui si applica la tariffa, o proprietari di beni immobili
situati nella zona stessa, nonché per i veicoli degli operatori
economici della medesima zona, o fornitori e dipendenti di questi ultimi,
e per i turisti che pernottino nelle strutture ricettive della zona).
Pubblicata su:
Gazzetta Ufficiale. n.031 del 31/07/96
prima serie speciale, Corte Costituzionale.