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CORTE COSTITUZIONALE
SENT.  N. 0264      DEL 19/07/96 
PRES. FERRI;  REL. SANTOSUOSSO 
RIC.: Presidente del consiglio dei ministri (Avv. dello Stato Fiengo)
RES.: Regione Valle D'Aosta (avv. G. Romanelli)

AMBIENTE  -  REGIONE VALLE D'AOSTA Valle d'Aosta - Istituzione di una tariffa d'uso su particolari  strade  di  competenza  comunale e regionale interessate da elevata congestione  di  traffico  veicolare  - Riferimento alla giurisprudenza della Corte  in materia di eccezioni rivolte nei confronti di interi testi legislativi  (vedi sentenze nn. 261/1995 e 49/1991) e alla legittimita' della scelta del  legislatore di adottare per ragioni di pubblico interesse misure che influiscano  sul  movimento  della  popolazione  (vedi  sentenze  nn.  51/1991,12/1965  e  64/1993)  -  Ragionevolezza  e  temporaneita'  delle disposizioni restrittive  a  tutela  delle esigenze pubbliche - Eccezionalita' del sistema delle tariffe d'uso - Non fondatezza. 

STATUTO REGIONALE VALLE D'AOSTA ART. 2 
COSTITUZIONE ART. 3 
COSTITUZIONE ART. 16 
COSTITUZIONE ART. 41 
COSTITUZIONE ART. 120 

È legittima, rispetto agli art. 16 e 120 Cost., l'istituzione, da parte della Regione Valle d'Aosta, di una tariffa per l'uso di strade comunali e regionali, che non abbia carattere generalizzato o durata permanente.
È legittima, rispetto agli art. 3 e 41 Cost., la previsione dell'esonero dalla tariffa d'uso di strade comunali o regionali, per i veicoli dei soggetti residenti nella zona servita dalla strada o tratto di essa su cui si applica la tariffa, o proprietari di beni immobili  situati nella zona stessa, nonché per i veicoli degli operatori economici della medesima zona, o fornitori e dipendenti di questi ultimi, e per i turisti che pernottino nelle strutture ricettive della zona).


Pubblicata su:
Gazzetta Ufficiale. n.031 del 31/07/96
prima serie speciale, Corte Costituzionale.