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CORTE COSTITUZIONALE 
ORD. N. 8 DEL 10/1/1991 
PRES. conso ; REL. PESCATORE 
 INAMMISSIBILITA'


NAVI E NAVIGAZIONE - TRASPORTI MARITTIMI NAZIONALI - CONTRATTO DI TRASPORTO CON "UTENTE PRIVATO OCCASIONALE" - RESPONSABILITA' DEL VETTORE PER MANCATA RICONSEGNA DI CARICO - DIVERSITA' DI DISCIPLINA RISPETTO A QUELLA STABILITA NELL'AMBITO DEI TRASPORTI INTERNAZIONALI (LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA', IN CASO DI MANCATA PREVIA DICHIARAZIONE DEL CARICATORE CIRCA IL VALORE DEL CARICO, ANCHE IN CASO DI COLPA GRAVE; COMMISURAZIONE DEL RISARCIMENTO SOLO ALL'UNITA' DI CARICO, SENZA CONSIDERAZIONE DEL PESO) - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Cod. Nav. 423 
Cost. 3

Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, in quanto dall'ordinanza di rinvio non risulta che nel caso sottoposto al giudice a quo il contratto di trasporto fosse stato stipulato da un "utente privato occasionale", ne' che la lamentata perdita della merce fosse da ascrivere a colpa grave del vettore (nei termini previsti dalla invocata Convenzione di Bruxelles 25 agosto 1924 e successive modifiche) e neppure appare valutato se la "possibilita' di deroga attribuita alle parti" dalla normativa in oggetto fosse in realta', come ritenuto, "particolarmente difficoltosa", ne' se il ricorso ai parametri di misura del danno previsti dalla suddetta Convenzione avrebbe in effetti condotto ad un risarcimento piu' vantaggioso per il danneggiato.   

Pubblicata su:
Gazzetta Ufficiale del 16/1/1991