testo
Corte costituzionale       
Ordinanza n. 180 del 19/6/2009
Presidente: AMIRANTE - Redattore: FINOCCHIARO

Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione diretta del danneggiato nei confronti della propria compagnia assicuratrice e non anche nei confronti del responsabile civile e della compagnia assicuratrice di quest'ultimo - Lamentato eccesso di delega - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e del giusto processo, nonché del diritto di difesa - Esclusione - Facoltà e non obbligo del danneggiato di esperire l'azione diretta nei confronti del proprio assicuratore, con conseguente ammissibilità della tradizionale azione di responsabilità civile - Non fondatezza della questione.

 Norma oggetto del giudizio:  Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 149

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione. Invero, l'azione diretta contro l'assicuratore del danneggiato non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato, dal momento che il Codice delle assicurazioni si è limitato a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di far valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso. Non è , dunque, riscontrabile un vizio nel procedimento di formazione legislativa, in quanto il sistema di liquidazione del danno, creato nell'esercizio della delega, è misurabile nei termini del riassetto normativo delegato, volto ad assicurare un rafforzamento della protezione dei consumatori e dei contraenti deboli attraverso il riconoscimento di un ulteriore modalità di tutela. L'aver ammesso, accanto all'azione diretta introdotta dalla norma censurata, la persistenza della tradizionale azione di responsabilità civile toglie, altresì, fondamento, alle ulteriori censure di ordine sostanziale mosse dal rimettente, sotto i profili della lesione del diritto di azione e dei principi del giusto processo, nonché della disparità di trattamento riguardo ad altre categorie di danneggiati.


 
Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione diretta del danneggiato nei confronti della propria compagnia assicuratrice e non anche nei confronti del responsabile civile e della compagnia assicuratrice di quest'ultimo - Eccepita inammissibilità della questione per difetto di rilevanza - Reiezione.
 
Norma oggetto del giudizio:  Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 149

È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, avendo il rimettente adeguatamente riferito i termini rilevanti della lite sottoposta al suo giudizio, dai quali discende l'applicabilità della norma impugnata (la domanda verte sul risarcimento dei danni materiali, l'oggetto non riguarda anche i danni alla persona, l'accertamento in ordine all'esclusiva responsabilità dell'altro conducente è irrilevante, giacché tale elemento non è posto dalla norma quale condizione dell'azione da essa regolata).



Pubblicata su:
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 24/6/2009 


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