massime 
 Corte costituzionale      
Sentenza n. 124 del 30/4/2009
Presidente: AMIRANTE - Redattore: SAULLE
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:  Presidente  Francesco AMIRANTE , Giudici: Ugo DE SIERVO,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA , Franco GALLO,  Luigi MAZZELLA,  Gaetano SILVESTRI,  Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,  Giuseppe TESAURO,  Paolo Maria NAPOLITANO,  Giuseppe FRIGO , Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI
 
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 474, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 26 febbraio 2008, depositato in cancelleria il 5 marzo 2008 ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 2008.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio di ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 2009 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;

uditi gli avvocati Luigi Manzi, Mario Bertolissi e Ezio Zanon per la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Gabriella D'Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 26 febbraio 2008 e depositato il successivo 5 marzo, la Regione Veneto ha impugnato diverse disposizioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), tra le quali l'art. 2, comma 474, per violazione degli artt. 5, 117, quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione.

La disposizione censurata prevede che «È istituito presso il Ministero dei trasporti il "Fondo per la mobilità dei disabili'', con una dotazione annua pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Il Fondo finanzia interventi specifici destinati alla realizzazione di un parco ferroviario per il trasporto in Italia e all'estero dei disabili assistiti dalle associazioni di volontariato operanti sul territorio italiano. Al Fondo possono affluire le somme derivanti da atti di donazione e di liberalità, nonché gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute e della solidarietà sociale, sentite le rappresentanze delle associazioni di volontariato operanti sul territorio, sono stabilite le modalità per il funzionamento del Fondo di cui al presente comma».

La ricorrente ritiene che tale disciplina sia in contrasto con l'art. 117, quarto comma, della Costituzione, in quanto regola aspetti rientranti, alternativamente, nella materia «assistenza e beneficenza pubblica» o «politiche sociali» le quali, non essendo ricomprese tra quelle elencate nell'art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, appartengono, per come affermato dalla stessa giurisprudenza costituzionale, alla potestà legislativa residuale della regione.

A parere della Regione Veneto, la disposizione impugnata violerebbe anche l'art. 119 della Costituzione, essendo lesiva dell'autonomia finanziaria regionale, in quanto lo Stato non può dettare norme volte ad istituire e a disciplinare finanziamenti a destinazione vincolata in materie di potestà legislativa concorrente o residuale della Regione, essendo a tali fini irrilevante la circostanza che detti fondi prevedano la diretta attribuzione di risorse a Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni o a soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, conseguendo da ciò «de plano, la violazione dell'art. 118 della Costituzione».

In via subordinata, la ricorrente sostiene che, anche a voler ritenere che l'art. 2, comma 474, coinvolga materie attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, come la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», esso violerebbe il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, della Costituzione e l'art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, che impone al legislatore statale, in presenza di una concorrenza di competenze e in assenza di una prevalenza di un complesso normativo rispetto ad altri, di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni a salvaguardia delle loro competenze.

2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sollevata dalla Regione Veneto sia dichiarata infondata, in quanto la norma oggetto di impugnazione, finalizzata ad offrire alle persone disabili su tutto il territorio nazionale il medesimo servizio ferroviario, è espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

3. – In prossimità dell'udienza, la Regione Veneto ha depositato memoria con la quale, nel ribadire le argomentazioni contenute nel ricorso, ha osservato che, diversamente da quanto sostenuto dall'Avvocatura, la norma oggetto di impugnazione, in quanto destinata esclusivamente alla istituzione di un fondo volto a realizzare finalità sociali, non può ricondursi alla competenza legislativa esclusiva ex art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Considerato in diritto

1. – La Regione Veneto ha proposto questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) e, tra queste, dell'art. 2, comma 474, in riferimento agli artt. 5, 117, quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione.

La ricorrente ritiene che la norma impugnata, nell'istituire presso il Ministero dei trasporti il “Fondo per la mobilità dei disabili” e nell'assegnare ad esso le relative somme da destinarsi alla realizzazione di un parco ferroviario per il trasporto in Italia e all'estero dei disabili, secondo le modalità da determinarsi con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute e della solidarietà sociale, violerebbe gli indicati parametri costituzionali.

La Regione ritiene, infatti, che tale disciplina ha ad oggetto le materie «assistenza e beneficenza pubblica» e «politiche sociali», attribuite alla competenza legislativa residuale delle Regioni e, pertanto, si pone in contrasto con l'art. 117, quarto comma, della Costituzione.

Individuato in tal modo l'ambito applicativo della disposizione censurata, la ricorrente ritiene che essa violi anche l'art. 119 della Costituzione, non potendo lo Stato adottare norme che istituiscono e disciplinano finanziamenti a destinazione vincolata in materie di potestà legislativa concorrente o residuale delle Regioni.

In subordine, la Regione osserva che, anche a voler ritenere che nel caso di specie siano coinvolte materie attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, quali la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», la disposizione impugnata violerebbe il principio di leale collaborazione desumibile dagli artt. 5 e 120, secondo comma, della Costituzione, il quale, in presenza di una concorrenza di competenze e in assenza di una prevalenza di un complesso normativo rispetto ad altri, impone al legislatore statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni a salvaguardia delle loro competenze.

2. – Il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente l'impugnazione proposta avverso l'art. 2, comma 474, della legge n. 244 del 2007, dovendosi riservare a separata trattazione la decisione concernente le ulteriori norme impugnate con il medesimo ricorso.

3. – La questione è fondata nei termini di seguito esposti.

3.1 – La norma impugnata, nel prevedere un Fondo a favore della mobilità dei disabili, si pone l'obiettivo di realizzare tale finalità attraverso l'idoneo adattamento e l'utilizzo del mezzo ferroviario.

Questa Corte ha affermato che tutte le attività, come quella in esame, «relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario», rientrano nel più generale ambito dei servizi sociali attribuito alla competenza legislativa residuale delle Regioni (sentenza n. 287 del 2004).

Il riconoscimento sopra indicato della competenza legislativa regionale non esclude che alla disciplina del Fondo in esame concorra l'esercizio della competenza dello Stato in materia di trasporti pubblici non locali, appagando le esigenze unitarie inerenti alla specifica destinazione del Fondo stesso.

Queste esigenze vanno tuttavia soddisfatte senza trascurare quelle locali, in materia di assistenza, in ottemperanza al principio di leale cooperazione.

Nel caso di specie l'intervento statale in esame non contempla alcuna partecipazione delle Regioni; con la conseguenza che deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale del comma 474, limitata alla parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dei trasporti, che disciplina le modalità di funzionamento del cennato Fondo, sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separati provvedimenti la decisione delle questioni sollevate con il ricorso indicato in epigrafe relative ad altre disposizioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008);

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 474, della legge n. 244 del 2007 nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e della solidarietà sociale, sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2009.

Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2009.


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