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Corte costituzionale       
Sentenza n. 9 del 23/1/2009
Presidente: FLICK - Redattore: MAZZELLA

Trasporto - Legge della Regione Abruzzo - Conducenti di autoveicoli per il trasporto di merci di peso superiore ai trentacinque quintali, residenti nella Regione - Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività subordinata all'obbligo di effettuazione dell'accertamento diagnostico denominato "polisonnografia" - Violazione del principio di libera circolazione delle persone e delle cose all'interno della Regione e tra la stessa e le altre Regioni, con conseguente limitazione all'esercizio del diritto al lavoro - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle residue censure.   
 
Norme oggetto del giudizio: 
  Legge Reg. Abruzzi 25/10/2007 num. 35 art. 1 com. 5 
  Legge Reg. Abruzzi 25/10/2007 num. 35 art. 1 com. 6 
  Legge Reg. Abruzzi 25/10/2007 num. 35 art. 1 com. 7 
  Legge Reg. Abruzzi 25/10/2007 num. 35 art. 1 com. 8 
  Legge Reg. Abruzzi 25/10/2007 num. 35 art. 1 com. 9 
  Legge Reg. Abruzzi 25/10/2007 num. 35 art. 1 com. 11 
  Legge Reg. Abruzzi 25/10/2007 num. 35 art. 1 com. 13 
  Legge Reg. Abruzzi 25/10/2007 num. 35 art. 1 com. 14 
  Legge Reg. Abruzzi 25/10/2007 num. 35 art. 1 com. 15 
  Legge Reg. Abruzzi 25/10/2007 num. 35 art. 1 com. 16 

È costituzionalmente illegittimo, in relazione all'articolo 120, comma primo, della Costituzione, l'articolo 1, commi 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 della legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 2007, n. 35. La disposizione regionale, imponendo ai soggetti residenti nella Regione Abruzzo, per la circolazione alla guida di autoveicoli per il trasporto di merci di peso superiore a trentacinque quintali, l'obbligo di effettuazione dell'accertamento diagnostico denominato "polisonnografia", frappone infatti un ostacolo alla libera circolazione di tali soggetti e delle merci da essi trasportate, non solo all'interno della Regione Abruzzo, ma anche, necessariamente, tra la stessa e le altre Regioni. Inoltre, nel subordinare l'esercizio dell'attività lavorativa di conducente, per professione abituale, di autoveicoli per il trasporto di carichi superiori ai trentacinque quintali all'effettuazione del predetto esame, limita l'esercizio, da parte dei soli cittadini residenti in Abruzzo, del diritto al lavoro.



Pubblicata su:
Gazzetta Ufficiale n. 4 del 28/1/2009 


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Studio legale Fogliani            Studio legale De Marzi