![](../immagini/tag/cass.jpg)
testo |
Sentenza n. 406 del 25/11/2008
Presidente: FLICK - Redattore: DE SERVIO
Trasporto pubblico - Norme della Regione Calabria - Concessione di contributi pluriennali in favore delle aziende di trasporto pubblico locale - Omessa quantificazione della spesa - Violazione di principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.
Norma oggetto del giudizio: Legge Reg. Calabria 05/10/2007 num. 22 art. 5
È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 117, comma terzo, della Costituzione ed in relazione all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, l'articolo 5 della legge della Regione Calabria, 5 ottobre 2007, n. 22. Posto che le leggi, statali e regionali, istitutive di nuove spese devono recare una esplicita indicazione del relativo mezzo di copertura, e che risulta compatibile con la Costituzione il rinvio, da parte della Regione, della quantificazione delle spese continuative e ricorrenti, nonché dell'individuazione dei relativi mezzi di copertura, al momento della redazione e dell'approvazione del bilancio annuale, la disposizione censurata - che concede contributi pluriennali in favore delle aziende di trasporto pubblico locale omettendo di quantificare la relativa spesa - si pone in contrasto con l'articolo 3 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (il quale stabilisce, tra l'altro, che le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale ne indichino l'ammontare complessivo), norma interposta in quanto espressiva di un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza pubblica, violando, pertanto, il suddetto parametro costituzionale.
Pubblicata su:
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2008
Motore di ricerca: