testo
Corte costituzionale       
Sentenza n. 296 del 25/7/2008
Presidente: BILE - Redattore: FINOCCHIARO

Trasporto - Trasporto di persone sulle ferrovie dello Stato - Azioni giudiziarie derivanti dal contratto di trasporto - Proponibilità condizionata alla previa presentazione del reclamo in via amministrativa, salvo il caso di danno alla persona del viaggiatore - Lamentata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Eccezione di inammissibilità per supposta impugnazione di regolamento - Reiezione.

Norme oggetto del giudizio: 
Regio Decr. Legge 11/10/1934 num. 1948 art. 15 com. 1
Legge 04/04/1935 num. 911 
  Decr. Minist. 13/12/1956 art. 17 

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, dell'allegato al R.D.L. 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 911, riprodotto dall'art. 17 del d.m. 13 dicembre 1956, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità della questione per supposta impugnazione di regolamento. Il giudice a quo, infatti, ha impugnato l'art. 15, primo comma, dell'allegato al regio decreto legge n. 1948 del 1934, ed ha solo aggiunto e precisato che tale disposizione è riprodotta da un successivo regolamento del 1956 (che è esattamente identico alla legge del 1934), senza in alcun modo esporre di voler impugnare il regolamento, o la legge e il regolamento congiuntamente.



 Trasporto - Trasporto di persone sulle ferrovie dello Stato - Azioni giudiziarie derivanti dal contratto di trasporto - Proponibilità condizionata alla previa presentazione del reclamo in via amministrativa, salvo il caso di danno alla persona del viaggiatore - Lamentata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Lamentata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Eccezione di inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie - Reiezione.

 Norme oggetto del giudizio:
Regio Decr. Legge 11/10/1934 num. 1948 art. 15 com. 1
Legge 04/04/1935 num. 911
  Decr. Minist. 13/12/1956 art. 17

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, dell'allegato al R.D.L. 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 911, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie, posto che il rimettente evidenzia chiaramente che l'attore chiede solo i danni relativi al furto del bagaglio e non altro.



 Trasporto - Trasporto di persone sulle ferrovie dello Stato - Azioni giudiziarie derivanti dal contratto di trasporto - Proponibilità condizionata alla previa presentazione del reclamo in via amministrativa, salvo il caso di danno alla persona del viaggiatore - Indebita deroga al principio generale dell'accesso immediato alla giurisdizione ordinaria - Violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale.

 Norme oggetto del giudizio:
Regio Decr. Legge 11/10/1934 num. 1948 art. 15 com. 1
Legge 04/04/1935 num. 911
  Decr. Minist. 13/12/1956 art. 17

 È costituzionalmente illegittimo l'art. 15, primo comma, dell'allegato al regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 911, riprodotto dall'art. 17 del d.m. 13 dicembre 1956, che subordina obbligatoriamente la proposizione delle azioni giudiziarie derivanti dal contratto di trasporto di persone sulle ferrovie dello Stato alla previa presentazione del reclamo in via amministrativa, salvo il caso di danno alla persona del viaggiatore. Premesso che il principio generale è quello dell'accesso immediato alla giurisdizione ordinaria, che può essere ragionevolmente derogato da norme ordinarie, di stretta interpretazione, solo in presenza di "interessi generali" o di pericolo di abusi o di interessi sociali o di superiori finalità di giustizia non ravvisabili in caso di controversie con le Ferrovie, la norma censurata risulta lesiva del diritto di difesa e costituisce un ingiustificato privilegio dell'Ente ferrovie in relazione al principio di eguaglianza delle parti del contratto, sicché l'adeguamento della disposizione impugnata ai precetti costituzionali deve avvenire rimettendo all'interessato la scelta tra il preventivo esperimento del reclamo in via amministrativa (fatta salva, nel contempo, la successiva attivazione dell'impugnativa innanzi al magistrato) oppure l'immediato ricorso all'azione giudiziaria.



Pubblicata su:
Gazzetta Ufficiale n.  32 del 30/7/2008


Motore di ricerca:


Studio legale Fogliani            Studio legale De Marzi