testo
Corte costituzionale       
Ordinanza n. 196 del 6/6/2008
Presidente: BILE - Redattore: QUARANTA

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Prevista confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza del divieto di trasportare passeggeri e dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Denunciata lesione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Lamentata previsione di una sanzione in misura fissa - Sussistenza di ampia discrezionalità del legislatore nella determinazione delle sanzioni - Manifesta infondatezza della questione.

Norme oggetto del giudizio: 
 Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 213 com. 2 
  Decreto Legge 30/06/2005 num. 115 art. 5 bis com. 1 lett. C 
  Decreto Legge 30/06/2005 num. 115 art. 5 bis com. 1 n. 2 
  Legge 17/08/2005 num. 168 

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 213, comma 2- sexies (comma introdotto dall'art. 5- bis , comma 1, lettera c) , numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), censurato, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva, prima delle modificazioni apportate dall'art. 2 comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, comma aggiunto dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, la confisca di ciclomotori e motoveicoli quale sanzione accessoria che colpisce anche le infrazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada. La determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, siano esse penali o amministrative, rientra nella più ampia discrezionalità legislativa, ben potendo le medesime "essere stabilite anche in misura fissa".



 Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Prevista confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza del divieto di trasportare passeggeri e dell'obbligo di indossare il cascoprotettivo) - Denunciata violazione del principio di personalità della responsabilità penale, estensibile alle sanzioni amministrative e del "diritto fondamentale di eguaglianza" - Lamentata incidenza sulla proprietà del bene pur se appartenente a terzo non trasgressore - Asserita lesione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento - Questioni analoghe ad altre già dichiarate manifestamente infondate - Manifesta infondatezza.
 
 Norme oggetto del giudizio:
 Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 213 com. 2
  Decreto Legge 30/06/2005 num. 115 art. 5 bis com. 1 lett. C
  Decreto Legge 30/06/2005 num. 115 art. 5 bis com. 1 n. 2
  Legge 17/08/2005 num. 168 

 Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 213, comma 2- sexies (comma introdotto dall'art. 5- bis , comma 1, lettera c) , numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 27 e 42 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva, prima delle modificazioni apportate dall'art. 2 comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, comma aggiunto dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, la confisca di ciclomotori e motoveicoli quale sanzione accessoria che colpisce anche le infrazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada. Questioni analoghe sono infatti già state dichiarate manifestamente infondate.



Pubblicata su:
Gazzetta Ufficiale n.  25 del 11/6/2008


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