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Corte costituzionale       
Sentenza n. 142 del 16/5/2008
Presidente: BILE - Redattore: MADDALENA

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Fondo statale per la mobilità sostenibile nelle aree urbane - Ricorso della Regione Lombardia - Ritenuta istituzione di fondi a destinazione vincolata nella materia di competenza residuale delle Regioni "trasporto pubblico locale" - Riconducibilità della disposizione denunciata alla materia di competenza esclusiva statale "tutela dell'ambiente" - Non fondatezza della questione.

Norma oggetto del giudizio:  Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1121

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istitutivo del Fondo statale per la mobilità sostenibile nelle aree urbane, promossa in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, per ritenuta configurazione dello stesso quale fondo a destinazione vincolata nella materia di competenza residuale delle Regioni <<trasporto pubblico locale>>. Il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, persegue espressamente lafinalità del miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbaneattraverso una serie convergente di misure, tutte rivolte allapromozione e alla salvaguardia del bene giuridico ambiente nella sua completezza ed unitarietà ed anche nell'equilibrio delle sue singole componenti, e poiché le Regioni devono esercitare le proprie attribuzioni nei limiti posti dalla legislazione statale a tutela dell'ambiente, il Fondo si risolve in uno strumento di aiuto offerto alle Regioni stesse perché possano svolgere la loro azione nei limiti del rispetto dell'ambiente.



 Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Fondo statale per la mobilità sostenibile nelle aree urbane - Determinazione degli interventi ed erogazione dei finanziamenti rimessa esclusivamente ad atti ministeriali - Ricorso della Regione Lombardia - Possibili interferenze nella materia di competenza residuale delle Regioni "trasporto pubblico locale" - Omessa previsione della previa acquisizione del parere della Conferenza unificata - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
 
 Norme oggetto del giudizio:
   Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1122 
  Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1123 

 Sono costituzionalmente illegittimi i commi 1122 e 1123 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui non prevedono che il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei trasporti, sia emanato previa acquisizione del parere della Conferenza unificata. Invero, poiché il Fondo statale per la mobilità sostenibile nelle aree urbane produce effetti anche sull'esercizio delle attribuzioni regionali in materia di trasporto pubblico locale affinché esso si svolga nei limiti della sostenibilità ambientale, deve trovare applicazione il principio di leale collaborazione, laddove i censurati commi 1122 e 1123 dell'art. 1 non tengono conto di detto parametro, attribuendo al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza alcun coinvolgimento regionale, il potere di stabilire, di concerto con il Ministro dei trasporti, la destinazione delle risorse del Fondo, e di prevedere la quota, non inferiore al cinque per cento, da destinare agli interventi per la valorizzazione e lo sviluppo della mobilità ciclistica.



Pubblicata su:
Gazzetta Ufficiale n.  22 del 21/5/2008


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