testo
Corte costituzionale       
Ordinanza n. 125 del 30/4/2008
Presidente: BILE - Redattore: QUARANTA

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Prevista confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza del divieto di trasportare passeggeri e dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - 'Jus superveniens' più favorevole - Questioni sollevate sulla disciplina previgente - Sussistenza di adeguata motivazione sul punto - Rilevanza delle questioni proposte.

Norme oggetto del giudizio:
  Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 213 com. 2 
  Decreto Legge 30/06/2005 num. 115 art. 5 bis com. 1 lett. C 
  Decreto Legge 30/06/2005 num. 115 art. 5 bis com. 1 n. 2 
  Legge 17/08/2005 num. 168

Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2- sexies (comma introdotto dall'art. 5- bis , comma 1, lettera c) , numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 27 e 42 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva la confisca di ciclomotori e motoveicoli quale sanzione accessoria anche per le infrazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del medesimo decreto legislativo, sono rilevanti, ancorché la disposizione censurata sia stata successivamente modificata dall'art. 2, comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come risultante dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, in quanto i rimettenti muovono dal corretto e adeguatamente motivato presupposto di dover decidere la controversia devoluta al loro esame facendo applicazione del testo originario della norma suddetta.



 Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Prevista confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza del divieto di trasportare passeggeri e dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Denunciata violazione del principio di personalità della responsabilità penale, estensibile alle sanzioni amministrative - Evocazione di parametro inconferente, in quanto riferibile alle sole sanzioni penali - Manifesta infondatezza delle questioni.
 
 Norme oggetto del giudizio:
     Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 213 com. 2  
  Decreto Legge 30/06/2005 num. 115 art. 5 bis com. 1 lett. C 
  Decreto Legge 30/06/2005 num. 115 art. 5 bis com. 1 n. 2 
  Legge 17/08/2005 num. 168   

 È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2- sexies (comma introdotto dall'art. 5- bis , comma 1, lettera c) , numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), censurato, in riferimento all'art. 27 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva la confisca di ciclomotori e motoveicoli quale sanzione accessoria anche per le infrazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del medesimo decreto legislativo, in quanto l'evocato parametro costituzionale si riferisce esclusivamente alle sanzioni penali e non anche a quelle amministrative.



Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Prevista confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza del divieto di trasportare passeggeri e dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Asserita lesione del principio di ragionevolezza sotto il duplice profilo della disparità di trattamento e della sproporzione della sanzione rispetto alla violazione commessa - Esercizio non irragionevole della discrezionalità del legislatore - Manifesta infondatezza delle questioni.
 
 Norme oggetto del giudizio:
     Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 213 com. 2 
  Decreto Legge 30/06/2005 num. 115 art. 5 bis com. 1 lett. C
  Decreto Legge 30/06/2005 num. 115 art. 5 bis com. 1 n. 2
  Legge 17/08/2005 num. 168  

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2- sexies (comma introdotto dall'art. 5- bis , comma 1, lettera c) , numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), censurato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 42 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva la confisca di ciclomotori e motoveicoli quale sanzione accessoria anche per le infrazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del medesimo decreto legislativo. Premesso che la valutazione di congruità della sanzione appartiene alla discrezionalità del legislatore, con il solo limite della manifesta irragionevolezza, la scelta del legislatore di reprimere più intensamente, mediante l'irrogazione anche della sanzione accessoria della confisca del mezzo, oltre che di quella pecuniaria, l'inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo e altre infrazioni volte a prevenire i rischi specifici derivanti da quegli incidenti nei quali risultino coinvolti veicoli a due ruote, è  sorretta da una adeguata ragione giustificatrice, in quanto diretta ad attenuare le conseguenze che possano derivare dai traumi prodotti da incidenti, nei quali siano coinvolti motoveicoli, dovendosi superare anche i dubbi prospettati con riferimento alle ipotizzate disparità di trattamento tra le infrazioni suddette ed altre aventi anch'esse la finalità di tutelare l'incolumità individuale.
 


 Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Prevista confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza del divieto di trasportare passeggeri e dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Asserita irragionevole incidenza sulla proprietà del bene pur se appartenente a terzo non trasgressore - Esclusione - Manifesta infondatezza delle questioni.

 Norme oggetto del giudizio:
     Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 213 com. 2
  Decreto Legge 30/06/2005 num. 115 art. 5 bis com. 1 lett. C
  Decreto Legge 30/06/2005 num. 115 art. 5 bis com. 1 n. 2
  Legge 17/08/2005 num. 168  

 Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2- sexies (comma introdottodall'art. 5- bis , comma 1, lettera c) , numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), censurato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 42 della Costituzione, in quanto, prevedendo la confisca di ciclomotori e motoveicoli quale sanzione accessoria anche per le infrazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del medesimo decreto legislativo, farebbe gravare la sanzione della confisca anche sul proprietario del mezzo che non sia il responsabile dell'infrazione stradale. La responsabilità del proprietario di un veicolo per le violazioni commesse da chi si trovi alla guida costituisce, infatti, nel sistema delle sanzioni amministrative per le violazioni al codice della strada, un principio di ordine generale, destinato ad operare in riferimento tanto alla sanzione pecuniaria principale quanto a quelle accessorie, salvo che queste ultime non presentino contenuto "afflittivo personale", evenienza che non si verifica nel caso di specie, posto che la confisca mantiene i suoi effetti in un ambito meramente patrimoniale.



Pubblicata su:
Gazzetta Ufficiale n.  20 del 7/5/2008


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