testo
Corte costituzionale       
Sentenza n. 102 del 15/4/2008
Presidente: BILE - Redattore: GALLO

Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna - Imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto - Applicabilità alle persone fisiche o giuridiche aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale - Presupposti dell'imposta - Ricorso del Governo - Denunciata irragionevolezza per regressività dell'imposta e per duplicazione dei diritti aeroportuali - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Norme oggetto del giudizio:
   Legge Reg. Sardegna 11/05/2006 num. 4 art. 4 
  Legge Reg. Sardegna 29/05/2007 num. 2 art. 3 com. 3

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, istitutivo dell'imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53, Cost., per irragionevolezza per regressività dell'imposta e per duplicazione dei diritti aeroportuali. Invero, con riferimento alla censura di regressività dell'imposta sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto, vale osservare che tale caratteristica è di per sè irrilevante ai fini della dedotta illegittimità costituzionale della norma denunciata, in quanto <<i criteri di progressività>> debbono informare il <<sistema tributario>> nel suo complesso e non i singoli tributi. In particolare, l'imposta in questione non è dovuta per le unità da diporto che sostano tutto l'anno nelle strutture portuali regionali, mentre è dovuta annualmente per lo scalo delle unità da diporto o comunque utilizzate a scopo di diporto (nel periodo compreso tra il 1 giugno ed il 30 settembre di ciascun anno), nella stessa misura fissata, per classi di lunghezza delle unità, dalla originaria formulazione dell'articolo. Da tale disciplina emerge che il legislatore regionale ha evidentemente perseguito l'intento di favorire una più intensa utilizzazione delle strutture portuali da parte delle imbarcazioni, ritenendo preferibile, da un punto di vista economico complessivo, incentivare fiscalmente uno stabile collegamento dei soggetti passivi con il territorio. Analoghe considerazioni valgono per l'imposta sullo scalo turistico degli aeromobili, dovuta per gli aeromobili dell'aviazione generale adibiti al trasporto privato di persone, per ogni scalo effettuato negli aerodromi del territorio regionale nel periodo compreso tra il 1 giugno ed il 30 settembre di ciascun anno a seconda della capacità dell'aeromobile adibito al trasporto di passeggeri. Anche in questo caso emerge che il legislatore regionale, nel prevedere l'imposta in misura meno che proporzionale al numero dei passeggeri trasportabili, ha tendenzialmente inteso favorire, dal punto di vista fiscale, un minor afflusso di aeromobili a parità di passeggeri trasportati e, quindi, il decongestionamento del traffico aereo nel periodo tra il 1 giugno ed il 30 settembre. Ne consegue che la ratio della disciplina denunciata posta a fondamento della commisurazione del tributo sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto non supera i limiti della non arbitrarietà e della ragionevolezza che la Regione resistente deve rispettare nell'esercizio della sua discrezionalità legislativa. Priva di fondamento è anche la ritenuta duplicazione dei diritti aeroportuali in quanto: a) non sussistono due diverse imposte, una statale (i diritti aeroportuali) ed una regionale (l'imposta sull'aeromobile), ma soltanto l'imposta regionale; b) il presupposto dell'imposta regionale (lo scalo nel territorio sardo) è diverso dal fatto costitutivo dell'obbligo di corrispondere i diritti aeroportuali (godimento dei servizi aeroportuali); c) in ogni caso, un tributo proprio stabilito dalla Regione Sardegna non sarebbe illegittimo per il solo fatto di avere un presupposto identico o simile a quello di un tributo statale.



 Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna - Imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto - Applicabilità alle persone fisiche o giuridiche aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale - Assoggettamento a tassazione anche delle imprese esercenti aeromobili e unità da diporto - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con norme comunitarie - Sussistenza delle condizioni per sollevare questioni pregiudiziali di interpretazione del diritto comunitario in tema di libertà dei servizi, per l'aggravio dei costi dei servizi resi alle imprese <<non residenti>> (art. 49 del Trattato CE) e in tema di divieto di aiuti di Stato, per il vantaggio economico concorrenziale derivante alle imprese <<residenti>> dal minor costo dei servizi (art. 87 del Trattato CE) - Riserva di decisione sulla denunciata violazione dell'art. 81 (coordinato con gli artt. 3, lettera 'g)', e 10), del Trattato CE.
 
 Norme oggetto del giudizio:
     Legge Reg. Sardegna 11/05/2006 num. 4 art. 4
  Legge Reg. Sardegna 29/05/2007 num. 2 art. 3 com. 3  

 In considerazione delle violazioni del diritto comunitario denunciate dal ricorrente in sede di giudizio di legittimità costituzionale di in via principale - avente ad oggetto l'art. 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, art. 4, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, istitutivo dell' imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto - la Corte costituzionale solleva questioni pregiudiziali davanti alla Corte di giustizia CE, ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE, con riguardo alle violazioni degli artt. 49 e 87 del Trattato CE, riservando al prosieguo del giudizio ogni decisione sulla violazione dell'art. 81 <<coordinato con gli art. 3, lett. g) e 10>>, anche in relazione alla pertinenza di tale combinato disposto con la norma censurata. In ordine alla non manifesta infondatezza delle suddette questioni pregiudiziali di interpretazione delle norme comunitarie evocate, riguardanti l'applicazione dell'imposta sullo scalo degli aeromobili e delle unità da diporto, va premesso che, in base alla disposizione censurata, tale imposta si applica: a) alle imprese esercenti unità da diporto (o, comunque, utilizzate a scopo di diporto) non fiscalmente domiciliate in Sardegna, e, in particolare, alle imprese la cui attività imprenditoriale consiste nel mettere dette unità a disposizione di terzi; b) alle imprese esercenti <<aeromobili dell'aviazione generale adibiti al trasporto privato di persone>>, cioè alle imprese che effettuano operazioni di trasporto aereo (diverse dal <<lavoro aereo>>), senza compenso, e, quindi, nell'à mbito della cosiddetta "aviazione generale di affari", definita dall'art. 2, lettera l ), del Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, come attività di aviazione generale effettuata dall'esercente con trasporto senza remunerazione per motivi attinenti alla propria attività di impresa. Riguardo a tali imprese, non può escludersi che il loro assoggettamento a tassazione nel solo caso in cui non abbiano domicilio fiscale in Sardegna crei una discriminazione e un conseguente aggravio di costi rispetto a quelle che, pur svolgendo la stessa attività, non sono tenute al pagamento del tributo per il solo fatto di avere domicilio fiscale in Sardegna. In entrambi i casi - e cioè , con riferimento tanto all'ampio mercato dell'utilizzazione commerciale delle unità da diporto, quanto al più ristretto mercato delle imprese che effettuano direttamente trasporti aerei aziendali di persone senza remunerazione - può ipotizzarsi, infatti, che l'applicazione della censurata imposta regionale di scalo dia luogo a un aggravio selettivo del costo dei servizi resi dalle imprese "non residenti", che assume rilevanza per l'ordinamento comunitario sia ome restrizione alla libera prestazione dei servizi (art. 49 del Trattato CE), sia come aiuto di Stato alle imprese con domicilio fiscale in Sardegna (art. 87 del Trattato CE), con effetti   discriminatori e distorsivi della ocncorrenza..



Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna - Imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili - Applicabilità alle persone fisiche o giuridiche aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale - Presupposti dell'imposta - Ricorso del Governo - Denunciata irragionevolezza di un prelievo, non definibile ne'come imposta ne'come tassa - Qualificazione del tributo come imposta non riferibile all'attività di esercizio di impresa di trasporto aereo - Non fondatezza della questione.
 
 Norme oggetto del giudizio:
     Legge Reg. Sardegna 11/05/2006 num. 4 art. 4
  Legge Reg. Sardegna 29/05/2007 num. 2 art. 3 com. 3 

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, istitutivo dell'imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53, Cost., per irragionevolezza, perché non definibile ne'come imposta ne'come tassa. Il prelievo previsto dalla norma censurata, infatti, ha natura non di  tassa (in quanto non è collegato alla fruizione di servizi aeroportuali), ma di imposta, perché costituisce un prelievo coattivo che è finalizzato al concorso alle pubbliche spese ed è posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva (cioè l'effettuazione di uno scalo in un aerodromo, nell'àmbito di un <<trasporto privato di persone>>). Invero, dal complesso quadro normativo in cui si inserisce la norma censurata, il <<trasporto aereo privato di persone>>, da parte di aeromobili dell'aviazione generale, menzionato dalla norma censurata è solo quello effettuato con un aeromobile mediante operazioni di <<aviazione generale>>, cioè mediante operazioni prestate senza compenso e diverse dal <<lavoro aereo>>. Costituisce, perciò, <<trasporto aereo privato di persone>>, soggetto all'imposta regionale, anche il trasporto effettuato senza compenso da un'impresa di trasporti aerei, che l'abrogato testo dell'art. 747 cod. nav. riconduceva, invece, al <<trasporto pubblico>>. Ne deriva che l'applicazione della denunciata imposta regionale non presuppone mai l'esercizio dell'attività di impresa di trasporti, salvo che nella eccezionale ipotesi di trasporto effettuato senza compenso da parte di una impresa di trasporti aerei, rientrante nel più generale caso, previsto dalla normativa comunitaria, di "aviazione generale di affari". 
 

Pubblicata su:
Gazzetta Ufficiale n.  17 del 16/4/2008


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