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Corte costituzionale       
Sentenza n. 51 del 7/3/2008
Presidente: BILE - Redattore: CASSESE

Porti e aeroporti civili - Disposizioni in materia di diritti aeroportuali - Meccanismo di regolazione tariffaria ('price cap') per il calcolo della variazione annuale massima dei diritti aeroportuali - Ulteriori misure per la riduzione dell'entità dei diritti aeroportuali - Programmazione degli interventi concernenti le infrastrutture aeroportuali - Ricorsi delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Sicilia, Piemonte, Campania - Asserita interferenza della disciplina denunciata sia su competenze regionali concorrenti (in materia di <<porti e aeroporti>>, <<trasporti>> e <<governo del territorio>>), sia sulle competenze residuali (in materia di <<turismo>> e <<sviluppo economico>>), nonché sulla competenza statutaria della Regione Siciliana in materia di <<comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere>> - Riconducibilità della disciplina denunciata alle materie <<ordinamento civile>> e, parzialmente, <<tutela della concorrenza>> - Non fondatezza della questione.

Norme oggetto del giudizio:
     Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 11 
  Legge 02/12/2005 num. 248 
  Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 11 decies 
  Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 11 undecies 
  Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 11 terdecies 

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11- nonies , 11- decies , 11- undecies , 11- duodecies e 11- terdecies del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in quanto la disciplina da essi posta non è riferibile ad un unico ambito materiale. La determinazione, con metodi necessariamente uniformi, dei criteri per stabilire il price cap incide sui meccanismi contrattuali tra concessionario, da un lato, e imprese e utenti, dall'altro, ponendo limiti all'autonomia contrattuale (art. 1322, comma primo, codice civile), ed è, pertanto, riconducibile, alla materia dell'ordinamento civile prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera i ), Cost. La disciplina può essere parzialmente ricondotta anche all'ambito della tutela della concorrenza, prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost., perché risponde alla finalità di evitare che il concessionario estenda abusivamente la propria posizione dominante in mercati contigui. Le disposizioni impugnate, pur riguardando gliaeroporti, non possono essere interamente ricondotte alla relativa materia, che, collocata nell'art. 117, terzo comma, Cost., dopo il "governo del territorio>> e prima delle "grandi reti di trasporto e di navigazione", riguarda principalmente le infrastrutture e la loro collocazione sul territorio. La disciplina non può essere interamente compresa nella materia delle "comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere" di cui all'art. 17 dello Statuto della Regione Siciliana.
 

Pubblicata su:
Gazzetta Ufficiale n.  12 del 12/3/2008


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